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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 968/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del
Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 968/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) (CF: Parte_1 C.F._1
, in proprio e quale titolare, personalmente e quale C.F._2
rappresentante legale del avente sede legale in Controparte_1
Cavriago (RE), Via della Repubblica, 78, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Mario Scarica del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma,
Strada Mazzini, n. 6;
OPPONENTE
contro
Controparte_2
, (C.F. ), in persona del Capo dell
[...] P.IVA_1 [...]
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
delega allegata alla memoria difensiva, dalla Dott.ssa Maselli Adriana nonché dall'Avv.to Gramazio Paolo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la sede territoriale dell , sita in Parma Controparte_2
(PR), Piazza Matteotti, n. 9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso depositato in data 30.12.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l , Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 190/2022, emessa in data 24 novembre 2022 e notificata in data il 13 dicembre 2022, a mezzo della quale l gli aveva Controparte_3
ingiunto il pagamento di una somma pari ad euro 6.086,68, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione delle seguenti disposizioni:
1. Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con modifiche in Legge
133/2008, modificato da ultimo nell'art. 22, comma 5 D.Lgs. n. 151/2015 –
Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi – per non aver registrato sul LUL, nel periodo ottobre 2020 – aprile 2021, i dati delle prestazioni rese dai Sig.ri , Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 T_
, in qualità di lavoratori subordinati, come meglio specificato nella
[...]
“Sezione Contributi Previdenziali e Premi Assicurativi” del verbale unico del
26/07/2021 Prot. n. 21374, pagg. 15 e 16;
2. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario – per aver omesso di consegnare ai lavoratori , con decorrenza 01/10/2020, Parte_2
con decorrenza 02/11/2020, Parte_2 _3
, con decorrenza 02/01/2021,
[...] Parte_4
con decorrenza 01/03/2021 e , con decorrenza
[...] Parte_5
22/03/2021, la dichiarazione prevista dal D.Lgs. n.152/97 afferente al contratto di lavoro subordinato, operaio 2° Livello del CCNL Edilizia Artigianato, con orario a tempo pieno;
3. Art. 5, Legge 05/01/1953 n. 4, - Omessa consegna del prospetto paga – più di
5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi, per aver omesso di consegnare i prospetti paga delle mensilità da ottobre 2020 ad aprile 2021, ai Sig.ri _2
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , per i rispettivi periodi, Parte_4 Parte_5
con i dati riferiti alle prestazioni rese in qualità di lavoratori subordinati;
4. Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione - per non aver inviato al competente
Servizio territoriale la comunicazione preventiva di assunzione, contenente il nominativo, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico dei lavoratori , con decorrenza Parte_2
01/10/2020, con decorrenza 02/11/2020, Parte_2
, con decorrenza 02/01/2021, Parte_3 Parte_4
con decorrenza 01/03/2021 e , con
[...] Parte_5
decorrenza 22/03/2021.
L'opponente deduceva che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 22.04.2021, all'esito delle quali gli ispettori del lavoro avevano ravvisato presunte violazioni amministrative, a carico degli odierni ricorrenti, nella qualificazione di alcuni rapporti instaurati tra il e le imprese artigiane aderenti nel periodo ricompreso tra Controparte_1
ottobre 2020 ed aprile 2021, riconducibili, a loro avviso, al modello del lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., diversamente dalle forme giuridiche formalmente adottate.
A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa della parte ricorrente deduceva l'infondatezza delle risultanze ispettive, evidenziando che, né dalla documentazione acquisita, né dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nella fase amministrativa potesse evincersi la ricorrenza degli indici della subordinazione.
Citava, pertanto, dinnanzi al Tribunale di Parma, l Controparte_4
sede di Parma chiedendo, previa sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall sede di Controparte_2
Parma, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 5.04.2023,
l riportandosi agli Controparte_2 Controparte_2
accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori Parte_2 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.3 La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4 All'udienza del 27.03.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 30.12.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione in data 13.12.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione - che il rapporto sanzionatorio costituisce la materia del contendere in tema di opposizione, con la conseguenza per cui i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente) risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007,
n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass
SS UU 28.01.2010, n. 1786).
Altro corollario del principio secondo cui oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, è quello secondo cui, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n.
689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n.
5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora,
Cass. Civ., Sez. I, n. 5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n.
269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Alla luce dei richiamati principi, occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
2.3. Orbene, ritiene il giudicante che l'Amministrazione convenuta non abbia fornito prova sufficiente della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il opponente e le imprese consorziate per come CP_1
emerso dall'espletamento della prova orale e dall'esame della documentazione in atti.
È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, sicché l'elemento tipico distintivo del primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito proprio dalla subordinazione. In particolare, quest'ultima, a sua volta, consiste nella sottoposizione del prestatore di lavoro alle direttive del datore, al quale spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto.
Tuttavia, poiché in concreto il requisito della subordinazione si rivela sovente di difficile apprezzamento, la giurisprudenza ha individuato un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: - la sottoposizione al potere disciplinare;
- l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; - l'assenza del rischio;
- l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
- la continuità della prestazione;
- la predeterminazione della retribuzione;
- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva.
Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (cfr. ex plurimis Cass., 29.3.1995, n. 3745, nonché
Cass., 16.1.1996, n. 326).
Ne consegue che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé
l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante.
(Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Ancora, la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò, in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto, precisando che, nella ipotesi in cui l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, la contestuale presenza di una pluralità di tali criteri sussidiari, pur se singolarmente privi di valore decisivo, può essere globalmente valutata come indicativa della subordinazione. (Cfr. Cass., Sez.
Un., 30.6.1999, n. 379).
La giurisprudenza, nell'esame di tali criteri sussidiari, ha precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di lavoro di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva. (Cass., 13.04.2002, n. 5366, nonché Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Infine, deve aggiungersi che un ulteriore elemento di valutazione della natura del rapporto di lavoro è la volontà delle parti;
infatti, il consolidato principio di irrilevanza del nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro non implica che l'interprete non debba tenere in alcun conto la dichiarazione di volontà delle parti relativa alla fissazione del contenuto negoziale, il loro reciproco affidamento e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale è stata voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.
Sicché, pur dovendo prevalere, in ossequio all'art. 1362 cod. civ., il criterio dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto su quello delle manifestazioni espresse dalla volontà negoziale, è pur vero che, se dallo svolgimento del rapporto di lavoro non possono trarsi elementi certi di qualificazione, è proprio il nomen iuris attribuito dalle parti a divenire un elemento indiziario di giudizio, costituendo una sorta di presunzione di corrispondenza tra il rapporto voluto e quello di fatto realizzatosi. (cfr. Cass., 22.08.2003, n. 12364, nonché Cass., 29.04.2003, n. 6673). Ne deriva che, qualora una delle parti adduca la diversa natura del rapporto, l'onere probatorio su di essa incombente diviene particolarmente penetrante, dovendo fornire la prova piena della sussistenza delle caratteristiche proprie del rapporto rivendicato.
Sulla scorta di queste premesse è, dunque, necessario verificare anche la qualificazione data dalle parti al rapporto di lavoro oltre all'accertamento, in base alle risultanze di causa, del reale rapporto intercorso fra le parti, nel suo concreto atteggiarsi, verificando l'esistenza dei caratteri della subordinazione, come sopra richiamati.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che oggetto dell'accertamento da parte dell'Amministrazione convenuta sono stati i lavori di costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, commissionati in data 19.06.2019 dall'impresa SER.CA.L. COSTRUZIONI S.R.L. all'impresa esecutrice BU
S.p.a. (doc. 2 fasc. parte ricorrente); impresa che, in data 12.06.2020, ha, poi, subappaltato i lavori di muratura al il quale ha, a Controparte_1
sua volta, assegnato l'esecuzione di tali lavori a differenti imprese artigiane edili allo stesso aderenti (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Orbene, l resistente ha ribadito, anche nella presente sede, l'inserimento CP_5
dei lavoratori interessati dall'accertamento nell'organico della struttura aziendale del , con inquadramento dei medesimi come Controparte_1
operai muratori qualificati di 2° livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Secondo la ricostruzione fattuale patrocinata dall'Amministrazione convenuta, in particolare, la prestazione dei lavoratori artigiani sarebbe consistita nella mera messa a disposizione di energie lavorative nei confronti del CP_1
“materialmente titolare di un pregnante potere direttivo nei
[...]
confronti degli stessi”.
Ora - premesso che nulla vieta a qualsivoglia azienda di esternalizzare un settore produttivo ricorrendo a società, ditte o professionisti ai quali demandare specifiche funzioni, servizi o semplicemente elementi della catena organizzativa-produttiva volta a perseguire gli scopi imprenditoriali predeterminati1 – all'esito della prova orale e dai documenti in atti, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Per potersi configurare un rapporto di lavoro subordinato sono, come sopra evidenziato, necessari la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di mettere a disposizione del datore le proprie energie lavorative ed il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono, quindi, sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa (essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma), ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ben può, quindi, sussistere uno stabile collegamento tra il prestatore di lavoro e l'impresa anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore, onde per cui, lo si ribadisce, per aversi subordinazione è necessario un organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro attraverso il contestuale 1 Tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, di una struttura imprenditoriale la quale non ha attualmente, né ha mai avuto, lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato. Si tratta, invero, un'associazione tra imprenditori che ha, quali soci, le imprese artigiane consorziate e la cui funzione è quella di coordinare le attività delle singole imprese artigiane consorziate nello svolgimento di lavori di costruzione o complementari, nei vari cantieri che lo stesso ottiene in appalto (doc. 1 fasc. parte ricorrente - Visura camerale CP_1
25.02.2021 di ). Controparte_1 assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo.
Rileva il giudicante che la resistente opposta non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante circa la sussistenza dei c.d. indici sintomatici della subordinazione, essendosi limitata a sostenere apoditticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente sulla base delle insufficienti risultanze ispettive.
A tal proposito, giova preliminarmente evidenziare che la fede privilegiata di un verbale di accertamento ispettivo non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione soggettiva. In queste ipotesi,
l'opponente che intenda contestare la rispondenza alla realtà degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neanche tenuto alla proposizione della querela di falso, la quale, invece, diviene necessaria tutte le volte in cui non sussiste alcun margine d'apprezzamento.
Tanto premesso, le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori verbalizzanti appaiono insufficienti ai fini della prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione.
Anzitutto, occorre precisare che i soggetti interessati dagli accertamenti ispettivi sono titolari di imprese individuali, svolgendo da molti anni attività di tipo artigiano (documenti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 fasc. parte ricorrente).
Dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata emerge, poi, che i lavoratori in relazione ai quali gli accertamenti ispettivi si riferiscono non hanno lavorato alle dipendenze del opponente, nel periodo CP_1
contestato, con stabile inserimento nella sua organizzazione imprenditoriale, ma hanno prestato attività autonoma di carattere professionale con un rapporto di prestazione d'opera di tipo collaborativo e occasionale, così come, peraltro, dichiarato dagli stessi agli ispettori.
Nello specifico è risultato, in sede di prova testimoniale dei lavoratori - della cui attendibilità non appaiono fondati motivi per dubitarne - che i lavoratori, nell'espletamento della propria attività, si avvalevano tendenzialmente di attrezzature di proprietà degli stessi.
Gli stessi lavoratori hanno, poi, riferito di aver agito in piena autonomia ed indipendenza, liberi dall'osservanza di precisi orari di lavoro e da scadenze predisposte per ultimare la prestazione lavorativa;
ciò, ancorché, ciascuno dei lavoratori artigiani dovesse giocoforza coordinarsi, nell'espletamento della propria attività lavorativa, con quella di tutti gli altri prestatori artigiani occupati e diretti dal , in modo tale da assicurare l'attuazione Controparte_1
organica ed unitaria delle attività edili di carpenteria e muratura presso il cantiere ispezionato.
I medesimi hanno, poi, dichiarato di lavorare contemporaneamente presso diversi cantieri2. 2 Il teste ha, così, dichiarato “quanto al casp. n.9, così risponde:” Vero Parte_2 quanto al capitolo. Riconosco il doc.sub3”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap.n.11/12:”Si confermo quanto ai capitoli. Preciso che io possedevo le attrezzature ma se mi mancavano Par alcune le chiedevo in comodato d'uso alla . Sul cap. n.13:” . Ero solo in cantiere Tes_1 ma avevo altri miei soci presso gli altri cantieri”. Sul cap. n.23:” Si vero.” Sul cap. n.24:” Vero. Abbiamo altre imprese che ci passano il lavoro”. Sul cap. n.25:” Si giusto. Noi soci ci gestiamo tutto, per esempio ore di lavoro e di ferie”. Sul cap. n.26:” Si vero. Ero in cantiere e mi adeguavo agli orari del cantiere ma non dipendevo da nessuno”. Sul cap. 27:” si vero.”. Il teste ha, così, riferito: “quanto al cap. n.8, così risponde: “Si vero. Parte_2 Riconosco il doc.3”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. nn.11/12:” Sì, confermo. Usavo in comodato gratuito le attrezzature di GA”. Sul cap. n13:” Nulla so”. Sul cap. n.21: “Si vero”. Sul cap. n.22:” Sì, confermo”. Sul cap. n. 26:” Vero”. Sul cap. n.27:” Si giusto”. Escusso sulle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori in data 22.4.21, così risponde:” Riconosco la mia firma apposta alle medesime e le confermo in toto”. A.D.R:” Le Par attrezzature le ricevevo in comodato d'uso gratuito sia da che dal ”. CP_1
Il Teste ha, cos', riferito: “Sono e mi chiamo nato a [...]_2
Catanzaro il 23.2.1973 e res. A Montecchio Emilia in via Grieco n.19, artigiano edile della GA Costruzioni srl, impresa consorziata della .” Escusso sui capitoli di Controparte_1 cui al ricorso in opposizione, al cap. n.1, così risponde: “Si confermo”. Sul cap. n.2:” Si vero”. Sul cap. n.3:” Si confermo”. Sul cap. n.4:” Si esatto”. Sul cap. n.5: “Si confermo. Abbiamo lavorato insieme”. Sul cap. n.6:” Vero. Anche se al momento non ricordo la data precisa, ma il periodo è quello.”. Sul cap. n.7:” Si indicativamente sono le stesse date”. Sul cap. n.8:” Confermo”. Sul cap. n.9:” Si confermo”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. n.11:” Confermo. che ci forniva in comodato d'uso a titolo gratuito l'attrezzatura che al CP_6 momento non avevamo, capitava non sempre ma qualche volta è capitato” . Sul cap. n.12:” Si vero”. Sul cap. n.13:” Si confermo”. Sul cap. n.14:” Confermo. Preciso che anche io lavoravo in quel cantiere e dei fratelli a volte ne vedevo uno, a volte due, tre non li Pt_4 ho mai visti insieme a lavorare”. Sul cap. n.15:” Credo di si.”. Sul cap. n.16:” Si vero. L'ho visto”. Sul cap. n.17:” Si vero”. Sul cap. n.18:” Si vero”. Sul cap. n.19:” Si vero quanto al capitolo”. Sul cap. n.20:” Nulla so”. Sul cap. n.21:” Si vero”. Sul cap. n.22:” Nulla so”. Sul cap. n.23:” Si vero. Li conosco tutti. Però non li ho mai visti lavorare tutti insieme nel cantiere”. Sul cap. n.24:” Nulla so”. Sul cap. n.25:” Si vero”. Sul cap. n.26:” Si vero”. Sul cap. n.27:” Si vero”. Il teste ha, così, dichiarato: “Preciso che seguo professionalmente il Testimone_3
dal 2007 ad oggi. Si vero quanto al capitolo”. Sul cap. n.2:” Si vero”. Sul cap. CP_1 n.3:” Confermo.”. Sul cap. n.4:” Si giusto”. Sul cap. n.5:” Si vero. Confermo anche l'ultima parte del capitolo”. Sul cap. n.6:” Si vero”. Sul cap. n.7:” Si vero”. Sul cap. n.8:” Sì, confermo quanto al capitolo. La data precisa non la ricordo ma il periodo è quello lì”. Sul cap. n.9:” Confermo”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. n.11-12:” Si vero quanto ai capitoli. Se vi era bisogno di un attrezzo particolare e l'artigiano non l'aveva poteva prenderlo in comodato d'uso gratuito dalla GA ditta consorziata”. Sul cap. n.13:” Confermo che vi erano altri soci e collaboratori”. Sul cap. n.14:” Si vero, lo posso confermare perché questa azienda è una mia cliente”. Sul cap. n.15:” Si vero. Sono commercialista anche di questa impresa”. Sul cap n.,16:” Si vero”. Sul cap. n.17:” presumo di si”. Sul cap. n.18:” Si vero, immagino di si”. Sul cap. n.19:” Si giusto”. Sul cap. n.20:” Si vero”. Sul cap. n.21:” Si confermo”. Sul cap. n.22:” Presumo di si”. Sul cap. n.23:” Si giusto”. Sul cap. n.24:” Si vero, anche da altre aziende”. Sul cap. n.25:” Si giusto”. Sul cap. n.26:” Si confermo”. Sul cap. n.27:” Si vero”. Il teste ha, cos' riferito: “Sono . Confermo le dichiarazioni Parte_5 Parte_5 che mi vengono lette e di cui al documento 5 di parte resistente. Con riguardo al cap. 11 del ricorso, preciso che io, in quella sede, mi occupavo di carpenteria e tutti gli strumenti di cui necessitavo erano di mia proprietà e me li portavo io. Con riguardo al cap. 13 del ricorso, preciso che, presso il cantiere di via Majorano, per la mia azienda, lavoravo solo io. ADR: Mio fratello lavorava presso altro cantiere. ADR: si occupava di Parte_2 muratura, quanto a non ricordo, si Parte_2 Parte_3 occupava di muratura;
si occupava di carpenteria come me. Oltre a Parte_4 questi soggetti, lavoravano in cantiere altri soggetti dipendenti di altre aziende. Con riguardo al cap. 25 del ricorso, preciso che le direttive dei lavori da eseguire nel corso della giornata mi venivano fornite dal capo cantiere nonché dal geometra della Pt_1 Pt_7
Quanto agli orari di lavoro, ero libero di gestirmi, ero solo incaricato di finire il
[...] lavoro che mi era stato commissionato. ADR: Il lavoro effettuato veniva controllato all'esito dal capo cantiere e dal geometra. ADR: Ho lavorato presso questo cantiere da marzo 2021 a giugno 2021. ADR: In questo periodo ho lavorato solo presso questo cantiere. ADR: In questo periodo, mio fratello ha seguito, come detto, un altro cantiere e la mia impresa ha emesso fattura verso l'impresa a di . Con riguardo al capitolo Parte_8 CP_3
26 del ricorso, preciso che il sig. , ad inizio giornata, mi indicava il lavoro da Pt_1 effettuare;
in caso di dubbi sull'esecuzione, io gli chiedevo informazioni. ADR: in ordine agli altri lavoratori, nulla so.” Né, dall'esame della documentazione in atti, sembra, poi, che possa desumersi la sussistenza dei cosiddetti indici sintomatici della subordinazione, vale a dire, imposizione di un preciso orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, assenza di rischio d'impresa, sottoposizione al potere direttivo-gerarchico- disciplinare del datore di lavoro, etc..
Né, d'altro canto, emergono dagli atti di causa ulteriori elementi dai quali possa desumersi la volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato.
A sostegno della tipologia non subordinata del lavoro effettuato dai predetti lavoratori, è stata poi prodotta idonea documentazione fiscale probante la remunerazione garantita per il lavoro prestato, documentazione incompatibile con la retribuzione per lavoro dipendente (documenti n. 7, 8, 9 e 10 del fascicolo parte ricorrente).
L'istruzione probatoria non ha, dunque, fornito alcuna prova dell'esistenza di un potere direttivo, di vigilanza e controllo o di un potere disciplinare in capo al
Sig. , amministratore unico del . Parte_1 Controparte_1
Per converso, al cospetto di tali emergenze processuali, a parere del giudicante,
l'Amministrazione procedente non ha fornito sufficiente dimostrazione della effettiva sussistenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (quali la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dell'impresa, l'assenza di rischio d'impresa, la sottoposizione al potere
Il teste ha, così, riferito: “Sono Testimone_4 Per_1 Pt_4
. Confermo le dichiarazioni che mi vengono lette Parte_9 di cui al documento 4 di parte resistente. ADR. di cui ho fatto menzione è Pt_1 Pt_1
. ADR: La mia impresa esiste tutt'ora, ma non facciamo più parte del
[...] CP_1
. ADR: Ho lavorato presso il cantiere per quattro/cinque mesi. In questo periodo,
[...] ho lavorato anche presso altri cantieri. ADR: la mia impresa era libera di gestire la lavorazione in autonomia;
se fossero insorti dubbi sul lavoro, avremmo chiesto al capo cantiere . Lui non ci controllava durante la giornata. ADR: si Pt_1 Parte_2 occupava di muratura, quanto a non ricordo, Parte_2 _3
si occupava di muratura;
si occupava di carpenteria come me.”
[...] Parte_5 direttivo-gerarchico-disciplinare del datore di lavoro, l'inserimento stabile nella organizzazione produttiva dell'opponente, etc.).
In conclusione, deve, dunque, ritenersi che l'Amministrazione resistente, attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
di talché, non risulta provata la sussistenza delle violazioni amministrative contestate, e, ai sensi dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, l'opposizione non può che essere accolta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 190/2022 emessa dall'Amministrazione convenuta in data
24.11.2022 e notificata in data 13.12.2022.
2) Condanna l – sede di lavoro di Controparte_2 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del
Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 968/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) (CF: Parte_1 C.F._1
, in proprio e quale titolare, personalmente e quale C.F._2
rappresentante legale del avente sede legale in Controparte_1
Cavriago (RE), Via della Repubblica, 78, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Mario Scarica del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma,
Strada Mazzini, n. 6;
OPPONENTE
contro
Controparte_2
, (C.F. ), in persona del Capo dell
[...] P.IVA_1 [...]
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
delega allegata alla memoria difensiva, dalla Dott.ssa Maselli Adriana nonché dall'Avv.to Gramazio Paolo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la sede territoriale dell , sita in Parma Controparte_2
(PR), Piazza Matteotti, n. 9;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso depositato in data 30.12.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l , Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 190/2022, emessa in data 24 novembre 2022 e notificata in data il 13 dicembre 2022, a mezzo della quale l gli aveva Controparte_3
ingiunto il pagamento di una somma pari ad euro 6.086,68, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione delle seguenti disposizioni:
1. Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con modifiche in Legge
133/2008, modificato da ultimo nell'art. 22, comma 5 D.Lgs. n. 151/2015 –
Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi – per non aver registrato sul LUL, nel periodo ottobre 2020 – aprile 2021, i dati delle prestazioni rese dai Sig.ri , Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 T_
, in qualità di lavoratori subordinati, come meglio specificato nella
[...]
“Sezione Contributi Previdenziali e Premi Assicurativi” del verbale unico del
26/07/2021 Prot. n. 21374, pagg. 15 e 16;
2. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario – per aver omesso di consegnare ai lavoratori , con decorrenza 01/10/2020, Parte_2
con decorrenza 02/11/2020, Parte_2 _3
, con decorrenza 02/01/2021,
[...] Parte_4
con decorrenza 01/03/2021 e , con decorrenza
[...] Parte_5
22/03/2021, la dichiarazione prevista dal D.Lgs. n.152/97 afferente al contratto di lavoro subordinato, operaio 2° Livello del CCNL Edilizia Artigianato, con orario a tempo pieno;
3. Art. 5, Legge 05/01/1953 n. 4, - Omessa consegna del prospetto paga – più di
5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi, per aver omesso di consegnare i prospetti paga delle mensilità da ottobre 2020 ad aprile 2021, ai Sig.ri _2
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , per i rispettivi periodi, Parte_4 Parte_5
con i dati riferiti alle prestazioni rese in qualità di lavoratori subordinati;
4. Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione - per non aver inviato al competente
Servizio territoriale la comunicazione preventiva di assunzione, contenente il nominativo, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico dei lavoratori , con decorrenza Parte_2
01/10/2020, con decorrenza 02/11/2020, Parte_2
, con decorrenza 02/01/2021, Parte_3 Parte_4
con decorrenza 01/03/2021 e , con
[...] Parte_5
decorrenza 22/03/2021.
L'opponente deduceva che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 22.04.2021, all'esito delle quali gli ispettori del lavoro avevano ravvisato presunte violazioni amministrative, a carico degli odierni ricorrenti, nella qualificazione di alcuni rapporti instaurati tra il e le imprese artigiane aderenti nel periodo ricompreso tra Controparte_1
ottobre 2020 ed aprile 2021, riconducibili, a loro avviso, al modello del lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., diversamente dalle forme giuridiche formalmente adottate.
A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa della parte ricorrente deduceva l'infondatezza delle risultanze ispettive, evidenziando che, né dalla documentazione acquisita, né dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nella fase amministrativa potesse evincersi la ricorrenza degli indici della subordinazione.
Citava, pertanto, dinnanzi al Tribunale di Parma, l Controparte_4
sede di Parma chiedendo, previa sospensione
[...]
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall sede di Controparte_2
Parma, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 5.04.2023,
l riportandosi agli Controparte_2 Controparte_2
accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori Parte_2 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.3 La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
1.4 All'udienza del 27.03.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 30.12.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione in data 13.12.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare – avendo riguardo alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione - che il rapporto sanzionatorio costituisce la materia del contendere in tema di opposizione, con la conseguenza per cui i vizi attinenti all'atto impugnato (ovvero degli atti endoprocedimentali che ne costituiscono l'antecedente) risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena dei giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione.
Sul punto, è, invero, pacifico che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
Posto, dunque, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007,
n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto, così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass
SS UU 28.01.2010, n. 1786).
Altro corollario del principio secondo cui oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, è quello secondo cui, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n.
689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n.
5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora,
Cass. Civ., Sez. I, n. 5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n.
269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Alla luce dei richiamati principi, occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
2.3. Orbene, ritiene il giudicante che l'Amministrazione convenuta non abbia fornito prova sufficiente della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il opponente e le imprese consorziate per come CP_1
emerso dall'espletamento della prova orale e dall'esame della documentazione in atti.
È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, sicché l'elemento tipico distintivo del primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito proprio dalla subordinazione. In particolare, quest'ultima, a sua volta, consiste nella sottoposizione del prestatore di lavoro alle direttive del datore, al quale spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto.
Tuttavia, poiché in concreto il requisito della subordinazione si rivela sovente di difficile apprezzamento, la giurisprudenza ha individuato un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: - la sottoposizione al potere disciplinare;
- l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; - l'assenza del rischio;
- l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
- la continuità della prestazione;
- la predeterminazione della retribuzione;
- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva.
Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo (cfr. ex plurimis Cass., 29.3.1995, n. 3745, nonché
Cass., 16.1.1996, n. 326).
Ne consegue che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé
l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario,
l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante.
(Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Ancora, la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò, in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. Peraltro, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto, precisando che, nella ipotesi in cui l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, la contestuale presenza di una pluralità di tali criteri sussidiari, pur se singolarmente privi di valore decisivo, può essere globalmente valutata come indicativa della subordinazione. (Cfr. Cass., Sez.
Un., 30.6.1999, n. 379).
La giurisprudenza, nell'esame di tali criteri sussidiari, ha precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di lavoro di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva. (Cass., 13.04.2002, n. 5366, nonché Cass., 29.4.2003, n. 6673).
Infine, deve aggiungersi che un ulteriore elemento di valutazione della natura del rapporto di lavoro è la volontà delle parti;
infatti, il consolidato principio di irrilevanza del nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro non implica che l'interprete non debba tenere in alcun conto la dichiarazione di volontà delle parti relativa alla fissazione del contenuto negoziale, il loro reciproco affidamento e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale è stata voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.
Sicché, pur dovendo prevalere, in ossequio all'art. 1362 cod. civ., il criterio dell'effettivo e concreto atteggiarsi del rapporto su quello delle manifestazioni espresse dalla volontà negoziale, è pur vero che, se dallo svolgimento del rapporto di lavoro non possono trarsi elementi certi di qualificazione, è proprio il nomen iuris attribuito dalle parti a divenire un elemento indiziario di giudizio, costituendo una sorta di presunzione di corrispondenza tra il rapporto voluto e quello di fatto realizzatosi. (cfr. Cass., 22.08.2003, n. 12364, nonché Cass., 29.04.2003, n. 6673). Ne deriva che, qualora una delle parti adduca la diversa natura del rapporto, l'onere probatorio su di essa incombente diviene particolarmente penetrante, dovendo fornire la prova piena della sussistenza delle caratteristiche proprie del rapporto rivendicato.
Sulla scorta di queste premesse è, dunque, necessario verificare anche la qualificazione data dalle parti al rapporto di lavoro oltre all'accertamento, in base alle risultanze di causa, del reale rapporto intercorso fra le parti, nel suo concreto atteggiarsi, verificando l'esistenza dei caratteri della subordinazione, come sopra richiamati.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che oggetto dell'accertamento da parte dell'Amministrazione convenuta sono stati i lavori di costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, commissionati in data 19.06.2019 dall'impresa SER.CA.L. COSTRUZIONI S.R.L. all'impresa esecutrice BU
S.p.a. (doc. 2 fasc. parte ricorrente); impresa che, in data 12.06.2020, ha, poi, subappaltato i lavori di muratura al il quale ha, a Controparte_1
sua volta, assegnato l'esecuzione di tali lavori a differenti imprese artigiane edili allo stesso aderenti (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
Orbene, l resistente ha ribadito, anche nella presente sede, l'inserimento CP_5
dei lavoratori interessati dall'accertamento nell'organico della struttura aziendale del , con inquadramento dei medesimi come Controparte_1
operai muratori qualificati di 2° livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Secondo la ricostruzione fattuale patrocinata dall'Amministrazione convenuta, in particolare, la prestazione dei lavoratori artigiani sarebbe consistita nella mera messa a disposizione di energie lavorative nei confronti del CP_1
“materialmente titolare di un pregnante potere direttivo nei
[...]
confronti degli stessi”.
Ora - premesso che nulla vieta a qualsivoglia azienda di esternalizzare un settore produttivo ricorrendo a società, ditte o professionisti ai quali demandare specifiche funzioni, servizi o semplicemente elementi della catena organizzativa-produttiva volta a perseguire gli scopi imprenditoriali predeterminati1 – all'esito della prova orale e dai documenti in atti, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
Per potersi configurare un rapporto di lavoro subordinato sono, come sopra evidenziato, necessari la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di mettere a disposizione del datore le proprie energie lavorative ed il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
A concretare il vincolo della subordinazione - ai fini della affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono, quindi, sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa (essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma), ma occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ben può, quindi, sussistere uno stabile collegamento tra il prestatore di lavoro e l'impresa anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore, onde per cui, lo si ribadisce, per aversi subordinazione è necessario un organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro attraverso il contestuale 1 Tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, di una struttura imprenditoriale la quale non ha attualmente, né ha mai avuto, lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato. Si tratta, invero, un'associazione tra imprenditori che ha, quali soci, le imprese artigiane consorziate e la cui funzione è quella di coordinare le attività delle singole imprese artigiane consorziate nello svolgimento di lavori di costruzione o complementari, nei vari cantieri che lo stesso ottiene in appalto (doc. 1 fasc. parte ricorrente - Visura camerale CP_1
25.02.2021 di ). Controparte_1 assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo.
Rileva il giudicante che la resistente opposta non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante circa la sussistenza dei c.d. indici sintomatici della subordinazione, essendosi limitata a sostenere apoditticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente sulla base delle insufficienti risultanze ispettive.
A tal proposito, giova preliminarmente evidenziare che la fede privilegiata di un verbale di accertamento ispettivo non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione soggettiva. In queste ipotesi,
l'opponente che intenda contestare la rispondenza alla realtà degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non è neanche tenuto alla proposizione della querela di falso, la quale, invece, diviene necessaria tutte le volte in cui non sussiste alcun margine d'apprezzamento.
Tanto premesso, le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori verbalizzanti appaiono insufficienti ai fini della prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione.
Anzitutto, occorre precisare che i soggetti interessati dagli accertamenti ispettivi sono titolari di imprese individuali, svolgendo da molti anni attività di tipo artigiano (documenti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 fasc. parte ricorrente).
Dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata emerge, poi, che i lavoratori in relazione ai quali gli accertamenti ispettivi si riferiscono non hanno lavorato alle dipendenze del opponente, nel periodo CP_1
contestato, con stabile inserimento nella sua organizzazione imprenditoriale, ma hanno prestato attività autonoma di carattere professionale con un rapporto di prestazione d'opera di tipo collaborativo e occasionale, così come, peraltro, dichiarato dagli stessi agli ispettori.
Nello specifico è risultato, in sede di prova testimoniale dei lavoratori - della cui attendibilità non appaiono fondati motivi per dubitarne - che i lavoratori, nell'espletamento della propria attività, si avvalevano tendenzialmente di attrezzature di proprietà degli stessi.
Gli stessi lavoratori hanno, poi, riferito di aver agito in piena autonomia ed indipendenza, liberi dall'osservanza di precisi orari di lavoro e da scadenze predisposte per ultimare la prestazione lavorativa;
ciò, ancorché, ciascuno dei lavoratori artigiani dovesse giocoforza coordinarsi, nell'espletamento della propria attività lavorativa, con quella di tutti gli altri prestatori artigiani occupati e diretti dal , in modo tale da assicurare l'attuazione Controparte_1
organica ed unitaria delle attività edili di carpenteria e muratura presso il cantiere ispezionato.
I medesimi hanno, poi, dichiarato di lavorare contemporaneamente presso diversi cantieri2. 2 Il teste ha, così, dichiarato “quanto al casp. n.9, così risponde:” Vero Parte_2 quanto al capitolo. Riconosco il doc.sub3”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap.n.11/12:”Si confermo quanto ai capitoli. Preciso che io possedevo le attrezzature ma se mi mancavano Par alcune le chiedevo in comodato d'uso alla . Sul cap. n.13:” . Ero solo in cantiere Tes_1 ma avevo altri miei soci presso gli altri cantieri”. Sul cap. n.23:” Si vero.” Sul cap. n.24:” Vero. Abbiamo altre imprese che ci passano il lavoro”. Sul cap. n.25:” Si giusto. Noi soci ci gestiamo tutto, per esempio ore di lavoro e di ferie”. Sul cap. n.26:” Si vero. Ero in cantiere e mi adeguavo agli orari del cantiere ma non dipendevo da nessuno”. Sul cap. 27:” si vero.”. Il teste ha, così, riferito: “quanto al cap. n.8, così risponde: “Si vero. Parte_2 Riconosco il doc.3”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. nn.11/12:” Sì, confermo. Usavo in comodato gratuito le attrezzature di GA”. Sul cap. n13:” Nulla so”. Sul cap. n.21: “Si vero”. Sul cap. n.22:” Sì, confermo”. Sul cap. n. 26:” Vero”. Sul cap. n.27:” Si giusto”. Escusso sulle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori in data 22.4.21, così risponde:” Riconosco la mia firma apposta alle medesime e le confermo in toto”. A.D.R:” Le Par attrezzature le ricevevo in comodato d'uso gratuito sia da che dal ”. CP_1
Il Teste ha, cos', riferito: “Sono e mi chiamo nato a [...]_2
Catanzaro il 23.2.1973 e res. A Montecchio Emilia in via Grieco n.19, artigiano edile della GA Costruzioni srl, impresa consorziata della .” Escusso sui capitoli di Controparte_1 cui al ricorso in opposizione, al cap. n.1, così risponde: “Si confermo”. Sul cap. n.2:” Si vero”. Sul cap. n.3:” Si confermo”. Sul cap. n.4:” Si esatto”. Sul cap. n.5: “Si confermo. Abbiamo lavorato insieme”. Sul cap. n.6:” Vero. Anche se al momento non ricordo la data precisa, ma il periodo è quello.”. Sul cap. n.7:” Si indicativamente sono le stesse date”. Sul cap. n.8:” Confermo”. Sul cap. n.9:” Si confermo”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. n.11:” Confermo. che ci forniva in comodato d'uso a titolo gratuito l'attrezzatura che al CP_6 momento non avevamo, capitava non sempre ma qualche volta è capitato” . Sul cap. n.12:” Si vero”. Sul cap. n.13:” Si confermo”. Sul cap. n.14:” Confermo. Preciso che anche io lavoravo in quel cantiere e dei fratelli a volte ne vedevo uno, a volte due, tre non li Pt_4 ho mai visti insieme a lavorare”. Sul cap. n.15:” Credo di si.”. Sul cap. n.16:” Si vero. L'ho visto”. Sul cap. n.17:” Si vero”. Sul cap. n.18:” Si vero”. Sul cap. n.19:” Si vero quanto al capitolo”. Sul cap. n.20:” Nulla so”. Sul cap. n.21:” Si vero”. Sul cap. n.22:” Nulla so”. Sul cap. n.23:” Si vero. Li conosco tutti. Però non li ho mai visti lavorare tutti insieme nel cantiere”. Sul cap. n.24:” Nulla so”. Sul cap. n.25:” Si vero”. Sul cap. n.26:” Si vero”. Sul cap. n.27:” Si vero”. Il teste ha, così, dichiarato: “Preciso che seguo professionalmente il Testimone_3
dal 2007 ad oggi. Si vero quanto al capitolo”. Sul cap. n.2:” Si vero”. Sul cap. CP_1 n.3:” Confermo.”. Sul cap. n.4:” Si giusto”. Sul cap. n.5:” Si vero. Confermo anche l'ultima parte del capitolo”. Sul cap. n.6:” Si vero”. Sul cap. n.7:” Si vero”. Sul cap. n.8:” Sì, confermo quanto al capitolo. La data precisa non la ricordo ma il periodo è quello lì”. Sul cap. n.9:” Confermo”. Sul cap. n.10:” Si vero”. Sul cap. n.11-12:” Si vero quanto ai capitoli. Se vi era bisogno di un attrezzo particolare e l'artigiano non l'aveva poteva prenderlo in comodato d'uso gratuito dalla GA ditta consorziata”. Sul cap. n.13:” Confermo che vi erano altri soci e collaboratori”. Sul cap. n.14:” Si vero, lo posso confermare perché questa azienda è una mia cliente”. Sul cap. n.15:” Si vero. Sono commercialista anche di questa impresa”. Sul cap n.,16:” Si vero”. Sul cap. n.17:” presumo di si”. Sul cap. n.18:” Si vero, immagino di si”. Sul cap. n.19:” Si giusto”. Sul cap. n.20:” Si vero”. Sul cap. n.21:” Si confermo”. Sul cap. n.22:” Presumo di si”. Sul cap. n.23:” Si giusto”. Sul cap. n.24:” Si vero, anche da altre aziende”. Sul cap. n.25:” Si giusto”. Sul cap. n.26:” Si confermo”. Sul cap. n.27:” Si vero”. Il teste ha, cos' riferito: “Sono . Confermo le dichiarazioni Parte_5 Parte_5 che mi vengono lette e di cui al documento 5 di parte resistente. Con riguardo al cap. 11 del ricorso, preciso che io, in quella sede, mi occupavo di carpenteria e tutti gli strumenti di cui necessitavo erano di mia proprietà e me li portavo io. Con riguardo al cap. 13 del ricorso, preciso che, presso il cantiere di via Majorano, per la mia azienda, lavoravo solo io. ADR: Mio fratello lavorava presso altro cantiere. ADR: si occupava di Parte_2 muratura, quanto a non ricordo, si Parte_2 Parte_3 occupava di muratura;
si occupava di carpenteria come me. Oltre a Parte_4 questi soggetti, lavoravano in cantiere altri soggetti dipendenti di altre aziende. Con riguardo al cap. 25 del ricorso, preciso che le direttive dei lavori da eseguire nel corso della giornata mi venivano fornite dal capo cantiere nonché dal geometra della Pt_1 Pt_7
Quanto agli orari di lavoro, ero libero di gestirmi, ero solo incaricato di finire il
[...] lavoro che mi era stato commissionato. ADR: Il lavoro effettuato veniva controllato all'esito dal capo cantiere e dal geometra. ADR: Ho lavorato presso questo cantiere da marzo 2021 a giugno 2021. ADR: In questo periodo ho lavorato solo presso questo cantiere. ADR: In questo periodo, mio fratello ha seguito, come detto, un altro cantiere e la mia impresa ha emesso fattura verso l'impresa a di . Con riguardo al capitolo Parte_8 CP_3
26 del ricorso, preciso che il sig. , ad inizio giornata, mi indicava il lavoro da Pt_1 effettuare;
in caso di dubbi sull'esecuzione, io gli chiedevo informazioni. ADR: in ordine agli altri lavoratori, nulla so.” Né, dall'esame della documentazione in atti, sembra, poi, che possa desumersi la sussistenza dei cosiddetti indici sintomatici della subordinazione, vale a dire, imposizione di un preciso orario di lavoro, predeterminatezza della retribuzione, assenza di rischio d'impresa, sottoposizione al potere direttivo-gerarchico- disciplinare del datore di lavoro, etc..
Né, d'altro canto, emergono dagli atti di causa ulteriori elementi dai quali possa desumersi la volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato.
A sostegno della tipologia non subordinata del lavoro effettuato dai predetti lavoratori, è stata poi prodotta idonea documentazione fiscale probante la remunerazione garantita per il lavoro prestato, documentazione incompatibile con la retribuzione per lavoro dipendente (documenti n. 7, 8, 9 e 10 del fascicolo parte ricorrente).
L'istruzione probatoria non ha, dunque, fornito alcuna prova dell'esistenza di un potere direttivo, di vigilanza e controllo o di un potere disciplinare in capo al
Sig. , amministratore unico del . Parte_1 Controparte_1
Per converso, al cospetto di tali emergenze processuali, a parere del giudicante,
l'Amministrazione procedente non ha fornito sufficiente dimostrazione della effettiva sussistenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (quali la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione fissa prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dell'impresa, l'assenza di rischio d'impresa, la sottoposizione al potere
Il teste ha, così, riferito: “Sono Testimone_4 Per_1 Pt_4
. Confermo le dichiarazioni che mi vengono lette Parte_9 di cui al documento 4 di parte resistente. ADR. di cui ho fatto menzione è Pt_1 Pt_1
. ADR: La mia impresa esiste tutt'ora, ma non facciamo più parte del
[...] CP_1
. ADR: Ho lavorato presso il cantiere per quattro/cinque mesi. In questo periodo,
[...] ho lavorato anche presso altri cantieri. ADR: la mia impresa era libera di gestire la lavorazione in autonomia;
se fossero insorti dubbi sul lavoro, avremmo chiesto al capo cantiere . Lui non ci controllava durante la giornata. ADR: si Pt_1 Parte_2 occupava di muratura, quanto a non ricordo, Parte_2 _3
si occupava di muratura;
si occupava di carpenteria come me.”
[...] Parte_5 direttivo-gerarchico-disciplinare del datore di lavoro, l'inserimento stabile nella organizzazione produttiva dell'opponente, etc.).
In conclusione, deve, dunque, ritenersi che l'Amministrazione resistente, attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
di talché, non risulta provata la sussistenza delle violazioni amministrative contestate, e, ai sensi dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, l'opposizione non può che essere accolta.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso in opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. 190/2022 emessa dall'Amministrazione convenuta in data
24.11.2022 e notificata in data 13.12.2022.
2) Condanna l – sede di lavoro di Controparte_2 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri