Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15115/2023 RG;
T R A
nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Fusco;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Andrea Orefice;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
La ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze del comune resistente e che le era stato conferito l'incarico di responsabile del settore Area per il cittadino dal 5.1.2005.
Allegava che dopo aver avuto un dissidio con gli organi di governo, individuati nella dott.ssa e nella dott.ssa , iniziava a patire gravi ritorsioni. Persona_1 Parte_2
Esponeva che in data 12.11.2020, allorquando era assente dal servizio per malattia, riceveva una nota del segretario comunale relativa ad anomalie nell'affidamento della fornitura degli arredi da destinare all'asilo nido comunale e che con decreto sindacale n. 11 del 30.12.2020 l'incarico di responsabile Area per il cittadino veniva conferita al ET Parte_3
(cfr. doc. in atti).
[...]
Allegava che, assegnata ai servizi demografici, aveva subito comportamenti qualificabili come mobbing, essendo stata costretta ad una forzata inoperosità fino al pensionamento avvenuto il 1.11.2022.
Chiedeva pertanto il risarcimento del danno patito.
Si costituiva il comune resistente allegando che la dott.ssa si infortunava a seguito Pt_1 di un evento traumatico subendo una frattura ossea e per tale motivo a partire dal giorno
29.10.2020 si assentava dal posto di lavoro;
che la ricorrente si assentava poi ininterrottamente dal lavoro dal 29.10.2020 fino al 31.05.2021 per malattia.
Rilevava che già con decreto sindacale n. 7 del 19.11.2020, stante l'assenza giustificata dal servizio della ricorrente, era stato individuato quale sostituto della stessa ricorrente l'TO ET , unico ulteriore dipendente di categoria D in Parte_3 servizio presso l'Area per il cittadino (cfr. doc. in atti).
1
appurava che l'asilo nido comunale, che l'Amministrazione intendeva aprire al
[...] pubblico nei giorni successivi, era del tutto privo degli arredi e delle suppellettili necessarie al suo funzionamento.
Esponeva che la circostanza veniva accertata anche dal Responsabile dell'area tecnica ing.
, il quale nel corso del sopralluogo effettuato nei primi giorni di ottobre Testimone_1 appurava che l'asilo nido comunale era privo di arredi e suppellettili ed aggiungeva che tale circostanza veniva certificata nella relazione di sopralluogo prot. n. 12370 del 6/10/2020 a firma dello stesso ing. (cfr. doc. in atti). Per_1
Esponeva che l'Amministrazione aveva legittimamente ritenuto di conferire l'incarico, prima espletato dalla ricorrente, al ET . Parte_3
Aggiungeva che l'Amministrazione non si era resa responsabile di alcun comportamento illecito.
Esponeva che durante il periodo lavorativo dal 29.10.2020 al 1.11.2022, la ricorrente si era assentata per lunghi periodi per ragioni di malattia ed era stata assegnata all' Controparte_3 all'interno dell'area Ufficio servizi per il Cittadino;
che nei pochi giorni in cui
[...] era stata presente in Ufficio durante il suddetto periodo il Responsabile dell'area le aveva messo a disposizione una postazione di lavoro, mettendola in condizione di svolgere le mansioni cui era preposta;
che inoltre per ragioni di sensibilità il geom. aveva Pt_1 evitato di sovraccaricare di lavoro la ricorrente, le cui condizioni di salute non erano ottimali.
Specificava che, per quanto riguarda la mancata assegnazione della dott.ssa Pt_1 all' all'interno dell'Area servizi per il cittadino, esso è dovuto alla Controparte_4 circostanza che era insorto un contenzioso di rilevante valore economico con alcune cooperative sociali che operavano sul territorio comunale nell'ambito dei servizi sociali erogati dagli Uffici dell'Ente, essendo stati notificati a marzo 2021 n. 13 atti di citazione da parte delle quattro , , e Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
”. Parte_8
Deduceva che l'assegnazione chiesta dalla dott.ssa ai servizi sociali si rilevava Pt_1 inopportuna e non funzionale alla tutela degli interessi dell'Ente e al buon andamento degli
Uffici comunali preposti e pertanto il ET aveva assegnato la Parte_3 ricorrente all' all'interno dell'Area servizi per il cittadino. Controparte_3
Allegava che però, tanto in occasione dell'incontro avvenuto in data 31/05/2021 che nei successivi incontri, la dott.ssa si era rifiutata di svolgere i suddetti compiti Pt_1 dichiarando che la propria posizione di assistente sociale imponesse l'assegnazione esclusivamente all'ufficio dei servizi sociali.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale, parte ricorrente ha ritualmente notificato al procuratore del ricorrente rinuncia irrevocabile agli atti del giudizio ed al diritto azionato nei confronti del comune di . CP_1
2 E' assorbente al fine di decidere la controversia la suddetta rinuncia all'azione ritualmente notificata a parte resistente.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2268 del 13/03/1999) ha affermato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato “Quanto al secondo mezzo si premette che nel caso in esame non vi è stata rinuncia agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione.
Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Cosi nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art.263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè- la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio". Nello stesso senso Cass.23 aprile 1966 n. 1047).
La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza
(Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997) . Invero la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo agli artt. 23-27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di l'annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione
3 dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra una modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata”.
Pertanto deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.
In merito deve richiamarsi quanto affermato dalla suddetta pronuncia della Corte di
Legittimità che ha evidenziato che la: “..rinuncia all'azione, per la cui operatività, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda.”
Premesso che in base a quanto esposto le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza, deve rilevarsi che nell'istruttoria testimoniale il teste Parte_3
ha dichiarato sul capo XIX della memoria: “dal 30-12-2020 sono stato nominato
[...] responsabile Area per il cittadino ed ero pertanto il superiore gerarchico della ricorrente, che lavorava nella stessa area. Come ho già detto dall'ottobre 2020 al maggio 2021 vi furono lunghi periodi di assenza dal lavoro della ricorrente. Quando a maggio 2021 la ricorrente tornò a lavorare le chiesi di occuparsi di fare un elenco relativo ai minori che avevamo in carico. La ricorrente, a questa mia richiesta, oppose un netto rifiuto. La ricorrente mi disse che essendo di categoria D si rifiutava di adempiere all'incarico. Mi disse che essendo la stessa ricorrente della mia stessa categoria, in quanto anche io sono della categoria D, la stessa ricorrente non avrebbe adempiuto alle mie direttive.” Il teste ha riferito in merito al capo XX della memoria: “confermo le circostanze che mi sono state lette e preciso che del rifiuto della ricorrente di eseguire le mie direttive, di cui ho appena parlato, ne parlai con il sindaco.” Il teste ha inoltre dichiarato sul capo XXXI della memoria: “da maggio 2021 a novembre 2021 diedi alla ricorrente specifiche direttive relativi ai minori in istituto, alle case famiglia e ricordo che la ricorrente non voleva adempiere ad alcun incarico. La ricorrente si rifiutava.” Sul capo XXXII della memoria il teste ha riferito:
“confermo che la ricorrente mi riferiva che non era tenuta ad osservare le mie direttive, in quanto eravamo entrambi di categoria D”.
Emerge inoltre che il teste informò il sindaco con nota prot. 8212/2021 del 21.6.2021 del suddetto rifiuto della ricorrente di adempiere alle direttive impartite dal teste in qualità di responsabile dell'Area per il cittadino (cfr. doc. 24 in produzione di parte resistente).
Pertanto – premesso che la scelta di natura tecnico discrezionale del sindaco di nominare quale responsabile dell'Area per il cittadino il ET (cfr. decreto Parte_3 sindacale n. 11 del 30.12.2020) non può essere ritenuta illegittima stante l'esigenza di accertare se la gestione della procedura di affidamento della fornitura degli arredi da destinare all'asilo nido comunale fosse avvenuta in conformità agli obblighi di legge (cfr.
4 relazione di sopralluogo prot. n. 12370 del 6/10/2020 a firma dell'ingegnere ) e lo Per_1 stato di malattia della ricorrente – emerge che lo stato di inoperosità della ricorrente non può essere imputato ad un comportamento illegittimo degli organi del comune, ma costituisce la conseguenza del rifiuto ingiustificato della ricorrente di adempiere alle direttive che il ET era tenuto ad impartirle in qualità di dirigente amministrativo. Pt_1
Pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuta in considerazione la circostanza che la ricorrente all'esito dell'istruttoria ha rinunciato all'azione, seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in
€550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Così deciso il 06.06.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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