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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPERINI SAMUELA ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro e viceversa. 3)
Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bientina (PI), via Del Monte Ovest n. 86, rappresentata al Catasto Fabbricati dei Comune di Bientina la foglio 20, part. 1004, sub. 1, sub. 2 e sub. 3, alla sig.ra unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti in Parte_1
considerazione del fatto che la sig.ra ivi risiede insieme al figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente. 4) La sig.ra provvederà, pertanto, alla manutenzione dell'immobile ordinaria ed al pagamento delle utenze;
con riferimento a queste ultime la sig.ra si impegna Pt_1
e si obbliga a volturare le utenze a proprio nome oppure, laddove la voltura diventa impossibile a causa delle morosità pregresse accumulate dal sig. , provvederà la sig.ra a Pt_2 Pt_1 sottoscrivere nuovi contratti per la somministrazione di gas, luce e acqua. 5) In considerazione del punto che precede, Voglia altresì il Tribunale ordinare al sig. di trasferire la propria Pt_2 residenza altrove e di liberare l'immobile dai propri effetti personali entro e non oltre 30 giorni dall'emenanda sentenza;
Con vittoria di spese, compreso cap e accessori previsti per legge”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 marzo 2024, allegava di avere Parte_1
contratto il 25 luglio 1992 in Santa Maria a Monte (PI) matrimonio con rito religioso (id est, concordatario) con dall'unione con il quale erano nati i figli, il 15 febbraio Parte_2 Per_1
1992 e il 29 giugno 1999, dando, altresì, atto di avere, poi, nell'anno 2012, preso in affido, Per_2
unitamente al coniuge, il nipote, (nato il [...]) dello stesso coniuge. CP_1
Deduceva il venir meno dell'unione materiale e spirituale, tra loro marito e moglie, e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dal che aveva intrattenuto numerose relazioni extra coniugali in costanza di Pt_2
matrimonio; allegava, altresì, comportamenti molesti dello stesso anche dopo che si era Pt_2
allontanato dalla casa coniugale (casa in comproprietà tra loro coniugi), comportamenti che spiegava la ricorrente venivano posti in essere al fine solo di turbarla e infastidirla e che in via esemplificativa riassumeva nella condotta del che, pur convivendo di fatto, da tempo con altra donna, era Pt_2
ancora solito fare ritorno nella casa coniugale a proprio piacimento, introducendovi ogni qual volta lo desiderasse, anche durante le ore notturne, alloggiando, tra l'altro, saltuariamente nella rimessa della stessa coniugale, neppure abitabile, (addirittura, recandovi, talvolta, solo per accendere la musica a volume alto e lasciare, poi, per giorni la musica accesa a volume alto).
Da qui l'intollerabilità del mantenimento della situazione attuale, anche abitativa, della ricorrente che, in punto di condizioni economiche, allegava d'essere titolare di un'impresa artigiana (un solettificio, senza dipendenti), ricavandone un'entrata mensile di circa 1.200,00 euro coi quali faceva, poi, fronte a tutte le spese della casa ed ad ogni esigenza e necessità del figlio maggiorenne Per_2
ma non ancora economicamente autosufficiente, avendo il ragazzo svolto, sino ad ora, solo lavoretti saltuari e aiutato lei madre col solettificio.
Tra gli oneri a suo carico contava anche la somma di € 500,00 che Parte_1 mensilmente s'era trovata costretta a pagare per ripianare i debiti del marito, il quale sembrerebbe svolgere attività di manutentore, arrivando a percepire una retribuzione mensile di circa 3.000,00 euro. Così argomentando, domandava la pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che si risolvevano nell'assegnazione della casa coniugale a sé per lì continuare ad abitarvi unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con impegno (suo, di lei ricorrente) di provvedere alla manutenzione dell'ora detta casa e alle voltura delle utenze, o, se del caso, alla sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura, con assegnazione di un termine al marito per il rilascio dell'immobile e per il trasferimento di residenza, nulla domandando in punto di mantenimento, sul presupposto dell'indipendenza economica sua e del marito.
Seppure raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice riservava di riferire al
Collegio, previa rinuncia della parte ricorrente ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Con riguardo alle condizioni accessorie alla sentenza di separazione, va detto che oggetto della res controversa è essenzialmente (ed esclusivamente, in assenza anche di costituzione del resistente)
l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, ma che la ricorrente ha domandato d'assegnare a sé per abitarvi (come già vi abita) col figlio, che, seppure ormai maggiorenne non può, invece, dirsi ancora economicamente indipendente.
Ora, risulta provata documentalmente la circostanza secondo cui il figlio delle parti, Per_2
maggiorenne, non ha ancora raggiunto la piena autosufficienza economica.
Le allegazioni di cui al ricorso introduttivo (ancor meglio chiarite all'udienza del 10.06.2025) per cui il figlio, ha prestato la propria attività, seppur in maniera non continuativa, nell'impresa Per_2
della madre e per cui, solo di recente, da qualche mese, ha iniziato a lavorare col fratello, in proprio, aprendo la partiva iva, come piccolo imprenditore/artigiano danno prova del fatto che il ragazzo ha, indubbiamente, iniziato un percorso di progressiva autonomizzazione economica, non, ancora, però, raggiunta. Ciò ben si evince dall'esame della documentazione reddituale versata in atti da parte ricorrente (si veda doc. n. 14), che ben attesta che il ragazzo, nell'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito di appena euro 9.000,00, non risultando, per contro, elementi atti a dimostrare circostanze differenti, meno che mai una raggiunta piena indipendenza economica dello stesso.
Da qui, deriva la legittimità della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale: la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003,
n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221;
Cass. 22 marzo 2007, n. 6979) può ormai dirsi consolidata nel senso di ritenere che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
L'assegnazione della casa coniugale, detto diversamente, “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440).
Il Tribunale, in forza delle considerazioni e dei rilievi che precedono, ritiene di dover disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, per ivi poter continuare ad abitarvi unitamente al figlio fermo restando che l'assegnazione della ex casa coniugale al genitore Per_2
affidatario o collocatario dei figli non è l'effetto di una concessione del genitore comproprietario, che pur comproprietario (appunto) del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma è conseguenza di legge, che consegue ad una ponderazione dei primari interessi in gioco (nel caso, in particolare alla considerazione della non autosufficienza del ragazzo ancora convivente con la madre, ora qua ricorrente) e che - lo si ripete - nella fattispecie ha portato a ritenere di disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Pt_1
Ne deriva, pertanto, l'obbligo, per il resistente contumace di rilasciare, immediatamente e, comunque, entro e non oltre il termine del 15 luglio 2025 l'immobile adibito a casa coniugale (termine ritenuto congruo, attesa la situazione che sembrerebbe essere già attualmente praticata, per cui
[...]
di fatto già vive altrove, facendo ritorno nella casa coniugale a proprio piacimento), Pt_2
liberandolo da ogni sua cosa e/o effetto personale non ha domandato un contributo per il mantenimento del figlio, instando, Parte_1
invece, per ottenere l'assegnazione della casa coniugale, che ha ritenuto potesse assurgere a forma indiretta di contributo (e ausilio) per il mantenimento del ragazzo.
Il ché, come detto, è da ritenersi legittimo, considerato che l'assegnazione ha indubbiamente anche risvolti di carattere economico, andando ad incidere sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale.
In assenza di domande ulteriori, rilevato che parte ricorrente nulla ha domandato per il di lei mantenimento, dando atto di essere economicamente indipendente, rilevato che il coniuge resistente
è rimasto contumace, non vi sono provvedimenti altri, in punto di disposizioni accessorie, da assumere.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra le parti e Parte_1 [...]
. Pt_2
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, e, Parte_1 per l'effetto,
DISPONE che dovrà rilasciare l'immobile libero dai propri effetti personali Parte_2
immediatamente e comunque entro e non oltre il termine 15 luglio 2025.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_2 Parte_1 liquida in € 2.906,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Maria a Monte (PI) il giorno
25 luglio 1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria a Monte (PI) al n. 1, parte I, anno 1992.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 13.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 634 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPERINI SAMUELA ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1)
Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti per cui nessuno verserà alcunché a titolo di mantenimento all'altro e viceversa. 3)
Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bientina (PI), via Del Monte Ovest n. 86, rappresentata al Catasto Fabbricati dei Comune di Bientina la foglio 20, part. 1004, sub. 1, sub. 2 e sub. 3, alla sig.ra unitamente a tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti in Parte_1
considerazione del fatto che la sig.ra ivi risiede insieme al figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente. 4) La sig.ra provvederà, pertanto, alla manutenzione dell'immobile ordinaria ed al pagamento delle utenze;
con riferimento a queste ultime la sig.ra si impegna Pt_1
e si obbliga a volturare le utenze a proprio nome oppure, laddove la voltura diventa impossibile a causa delle morosità pregresse accumulate dal sig. , provvederà la sig.ra a Pt_2 Pt_1 sottoscrivere nuovi contratti per la somministrazione di gas, luce e acqua. 5) In considerazione del punto che precede, Voglia altresì il Tribunale ordinare al sig. di trasferire la propria Pt_2 residenza altrove e di liberare l'immobile dai propri effetti personali entro e non oltre 30 giorni dall'emenanda sentenza;
Con vittoria di spese, compreso cap e accessori previsti per legge”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 marzo 2024, allegava di avere Parte_1
contratto il 25 luglio 1992 in Santa Maria a Monte (PI) matrimonio con rito religioso (id est, concordatario) con dall'unione con il quale erano nati i figli, il 15 febbraio Parte_2 Per_1
1992 e il 29 giugno 1999, dando, altresì, atto di avere, poi, nell'anno 2012, preso in affido, Per_2
unitamente al coniuge, il nipote, (nato il [...]) dello stesso coniuge. CP_1
Deduceva il venir meno dell'unione materiale e spirituale, tra loro marito e moglie, e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dal che aveva intrattenuto numerose relazioni extra coniugali in costanza di Pt_2
matrimonio; allegava, altresì, comportamenti molesti dello stesso anche dopo che si era Pt_2
allontanato dalla casa coniugale (casa in comproprietà tra loro coniugi), comportamenti che spiegava la ricorrente venivano posti in essere al fine solo di turbarla e infastidirla e che in via esemplificativa riassumeva nella condotta del che, pur convivendo di fatto, da tempo con altra donna, era Pt_2
ancora solito fare ritorno nella casa coniugale a proprio piacimento, introducendovi ogni qual volta lo desiderasse, anche durante le ore notturne, alloggiando, tra l'altro, saltuariamente nella rimessa della stessa coniugale, neppure abitabile, (addirittura, recandovi, talvolta, solo per accendere la musica a volume alto e lasciare, poi, per giorni la musica accesa a volume alto).
Da qui l'intollerabilità del mantenimento della situazione attuale, anche abitativa, della ricorrente che, in punto di condizioni economiche, allegava d'essere titolare di un'impresa artigiana (un solettificio, senza dipendenti), ricavandone un'entrata mensile di circa 1.200,00 euro coi quali faceva, poi, fronte a tutte le spese della casa ed ad ogni esigenza e necessità del figlio maggiorenne Per_2
ma non ancora economicamente autosufficiente, avendo il ragazzo svolto, sino ad ora, solo lavoretti saltuari e aiutato lei madre col solettificio.
Tra gli oneri a suo carico contava anche la somma di € 500,00 che Parte_1 mensilmente s'era trovata costretta a pagare per ripianare i debiti del marito, il quale sembrerebbe svolgere attività di manutentore, arrivando a percepire una retribuzione mensile di circa 3.000,00 euro. Così argomentando, domandava la pronuncia di separazione personale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che si risolvevano nell'assegnazione della casa coniugale a sé per lì continuare ad abitarvi unitamente al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con impegno (suo, di lei ricorrente) di provvedere alla manutenzione dell'ora detta casa e alle voltura delle utenze, o, se del caso, alla sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura, con assegnazione di un termine al marito per il rilascio dell'immobile e per il trasferimento di residenza, nulla domandando in punto di mantenimento, sul presupposto dell'indipendenza economica sua e del marito.
Seppure raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice riservava di riferire al
Collegio, previa rinuncia della parte ricorrente ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Con riguardo alle condizioni accessorie alla sentenza di separazione, va detto che oggetto della res controversa è essenzialmente (ed esclusivamente, in assenza anche di costituzione del resistente)
l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, ma che la ricorrente ha domandato d'assegnare a sé per abitarvi (come già vi abita) col figlio, che, seppure ormai maggiorenne non può, invece, dirsi ancora economicamente indipendente.
Ora, risulta provata documentalmente la circostanza secondo cui il figlio delle parti, Per_2
maggiorenne, non ha ancora raggiunto la piena autosufficienza economica.
Le allegazioni di cui al ricorso introduttivo (ancor meglio chiarite all'udienza del 10.06.2025) per cui il figlio, ha prestato la propria attività, seppur in maniera non continuativa, nell'impresa Per_2
della madre e per cui, solo di recente, da qualche mese, ha iniziato a lavorare col fratello, in proprio, aprendo la partiva iva, come piccolo imprenditore/artigiano danno prova del fatto che il ragazzo ha, indubbiamente, iniziato un percorso di progressiva autonomizzazione economica, non, ancora, però, raggiunta. Ciò ben si evince dall'esame della documentazione reddituale versata in atti da parte ricorrente (si veda doc. n. 14), che ben attesta che il ragazzo, nell'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito di appena euro 9.000,00, non risultando, per contro, elementi atti a dimostrare circostanze differenti, meno che mai una raggiunta piena indipendenza economica dello stesso.
Da qui, deriva la legittimità della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale: la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003,
n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221;
Cass. 22 marzo 2007, n. 6979) può ormai dirsi consolidata nel senso di ritenere che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della
L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
L'assegnazione della casa coniugale, detto diversamente, “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 1.08.2013, n. 18440).
Il Tribunale, in forza delle considerazioni e dei rilievi che precedono, ritiene di dover disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, per ivi poter continuare ad abitarvi unitamente al figlio fermo restando che l'assegnazione della ex casa coniugale al genitore Per_2
affidatario o collocatario dei figli non è l'effetto di una concessione del genitore comproprietario, che pur comproprietario (appunto) del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma è conseguenza di legge, che consegue ad una ponderazione dei primari interessi in gioco (nel caso, in particolare alla considerazione della non autosufficienza del ragazzo ancora convivente con la madre, ora qua ricorrente) e che - lo si ripete - nella fattispecie ha portato a ritenere di disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora Pt_1
Ne deriva, pertanto, l'obbligo, per il resistente contumace di rilasciare, immediatamente e, comunque, entro e non oltre il termine del 15 luglio 2025 l'immobile adibito a casa coniugale (termine ritenuto congruo, attesa la situazione che sembrerebbe essere già attualmente praticata, per cui
[...]
di fatto già vive altrove, facendo ritorno nella casa coniugale a proprio piacimento), Pt_2
liberandolo da ogni sua cosa e/o effetto personale non ha domandato un contributo per il mantenimento del figlio, instando, Parte_1
invece, per ottenere l'assegnazione della casa coniugale, che ha ritenuto potesse assurgere a forma indiretta di contributo (e ausilio) per il mantenimento del ragazzo.
Il ché, come detto, è da ritenersi legittimo, considerato che l'assegnazione ha indubbiamente anche risvolti di carattere economico, andando ad incidere sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale.
In assenza di domande ulteriori, rilevato che parte ricorrente nulla ha domandato per il di lei mantenimento, dando atto di essere economicamente indipendente, rilevato che il coniuge resistente
è rimasto contumace, non vi sono provvedimenti altri, in punto di disposizioni accessorie, da assumere.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra le parti e Parte_1 [...]
. Pt_2
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, e, Parte_1 per l'effetto,
DISPONE che dovrà rilasciare l'immobile libero dai propri effetti personali Parte_2
immediatamente e comunque entro e non oltre il termine 15 luglio 2025.
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_2 Parte_1 liquida in € 2.906,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Maria a Monte (PI) il giorno
25 luglio 1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria a Monte (PI) al n. 1, parte I, anno 1992.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 13.06.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina