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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 2383/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c./ Trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice Francesco Vigorito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2383/2024 R.G. tra cod. fisc.: , residente in [...] alla Parte_1 C.F._1
Via Alessandro Pertini – n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Simonelli (cod. fisc.:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia al Viale Igea C.F._2
– n. 6, indirizzo PEC: Email_1
- ATTORE –
e
(cod. fisc. e partita IVA: , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via G. Grezar – n. 14, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosano, cod. fisc.: ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il studio in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti – n. 55, indirizzo PEC:
Email_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: fase di merito dell'opposizione
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente citazione
e per l'effetto, nel merito:
2 a). dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inesistenza dell – ex art. 521- Parte_2 bis cpc e 49 ss. D.P.R. n. 602/1973 - (Codice identificativo del fascicolo: 125/2023/23806 – Registro
Cronologico n° 598) per un ammontare totale pari ad EURO 212.011,88 notificato in data 14.09.2023 da alla stregua delle motivazioni sopra esposte, con conseguenziale adozione di tutti Controparte_2
i provvedimenti di legge, compresa la cancellazione dell'Iscrizione Ipotecaria al P.R.A..
b). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase sommaria da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta.”
Per la convenuta:
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; - accertare e dichiarare la parziale incompetenza funzionale in favore della sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Civitavecchia;
- accertare e dichiarare il parziale difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma;
nel merito - accertare la regolarità e legittimità della notifica di tutti gli atti della riscossione;
- accertare e dichiarare la regolarità e la legittimità dell'atto di pignoramento con condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con ricorso proposto in data 22 settembre 2023 ha proposto Parte_1 opposizione, iscritta al n. R.G.E. 956/2023 del Tribunale di Civitavecchia, avverso l'atto di pignoramento di veicoli ex artt. 521-bis c.p.c. e 29 d.P.R. n. 602 del 1973 notificato in data 14 settembre 2023 riferito ai veicoli Renault targato GJ446MT e Piaggio targato MD2100, chiedendo la sospensione della procedura.
Con ordinanza del 5 luglio 2024, depositata l'11 luglio 2024, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione e assegnato alle parti ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il termine di 60 giorni per l'introduzione della fase di merito.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2024 la parte opponente ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: l'improcedibilità del pignoramento per violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azionato prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella n. 12520230002455658000; la nullità del pignoramento per la mancata specificazione dei crediti;
l'illegittimità del pignoramento e degli atti prodromici per la mancata indicazione della data di consegna dei ruoli;
la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento rispetto ai principi dettati dall'art. 7, comma l, legge 212/2000; la non debenza dell'aggio della riscossione;
la nullità
3 del pignoramento per la mancata allegazione degli atti prodromici;
la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a far valere la propria pretesa, nonché l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, stante anche il mancato rispetto del termine previsto per la notifica delle cartelle di pagamento;
la violazione della disciplina di cui alla legge 212/2000, con particolare riferimento all'art. 6, c. 5.
Con comparsa del 17 gennaio 2025 si è costituita l' Controparte_2
contestando nel merito le domande di parte attrice ed eccependo in via
[...] preliminare: l'inammissibilità dell'azione promossa da parte attrice per non avere detta parte rispettato il termine assegnato dal G.E. per l'introduzione della fase di merito, il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario stante la natura tributaria di alcuni crediti portati nelle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento prodromici al pignoramento e la parziale incompetenza funzionale del Giudice adito in favore della sezione lavoro del Tribunale di
Civitavecchia.
Con successiva memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. la stessa rilevava la tardività della CP_1 costituzione della convenuta e la conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e rappresentava di non aver potuto visionare la costituzione di controparte fino al 20 gennaio 2025 chiedendo termine per note “per meglio controdedurre alle eccezioni (tardive ed inammissibili) di controparte”.
All'udienza del 26 marzo 2025 il giudice concedeva termine di 30 giorni per il deposito di note di parte e rinviava la causa all'udienza dell'11 giugno 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
Con le successive note autorizzate l si riportava Controparte_1 ai propri scritti difensivi e insisteva sulle preliminari eccezioni, rilevabili anche d'ufficio e per l'infondatezza dell'azione ex adverso proposta.
L'attore, con note autorizzate, contestava tutto quanto rilevato, eccepito e dedotto da parte opposta, in particolare deduceva l'inammissibilità della domanda per tardività tuttavia affermando che “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive” e chiedendo di essere rimessa in termini per aver introdotto tardivamente il merito alla luce della grave situazione familiare del difensore costituito che allegava documentazione sanitaria. Sui motivi riguardanti il parziale difetto di giurisdizione e il parziale difetto di competenza sottolineava che dal verbale di pignoramento non si sarebbe potuta evincere la natura dei crediti posti alla base del pignoramento, chiedendo un termine per introdurre il giudizio di merito dinanzi l'autorità competente. Si riportava ai precedenti scritti difensivi con riferimento a tutti i motivi di opposizione.
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2. Tardività dell'introduzione della fase di merito
La prima eccezione sollevata dalla parte opposta ha carattere preliminare ed assorbente e riguarda la tempestività dell'introduzione della fase di merito avviata ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione.
All'uopo è opportuno precisare che il giudizio di opposizione è caratterizzato da una struttura bifasica: la prima fase (necessaria) si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e segue le norme del procedimento camerale;
la seconda fase (eventuale) si svolge davanti al giudice del merito e segue le norme del processo di cognizione.
Il collegamento tra le due fasi è disciplinato dall'art. 616 c.p.c., che recita testualmente: “se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter”.
Nel caso in esame il G.E. con ordinanza emessa in data 5 luglio 2024 e depositata nel fascicolo telematico in data 11 luglio 2024, all'esito della fase “cautelare”, ha rigettato l'istanza di sospensione e assegnato alle parti il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Ne consegue che il giudizio di merito avrebbe dovuto esser introdotto entro il termine perentorio del 2 settembre
2024, ossia entro 60 giorni dal deposito dell'ordinanza del G.E..
Specificamente, deve osservarsi che nelle cause di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, neanche nella fase di merito.
A tale conclusione si giunge dall'esame del dato letterale della norma considerato che non viene disposta alcuna distinzione tra le opposizioni in fase sommaria e quelle in fase di merito.
L'interpretazione della norma è consolidata in tal senso. Infatti, la Corte di cassazione si è pronunciata più volte sull'argomento statuendo il seguente principio di diritto: “in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo
92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo
548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito
5 all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (v.
Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n. 26108; ed in termini analoghi: Cassazione civile sez. III,
05/09/2022, n. 26108; Cassazione civile sez. III, 17/03/2022, n. 8802; Cassazione civile sez. III,
10/12/2020, n. 28242; Cassazione civile sez. III, 09/06/2010, n. 13928).
L'atto di citazione introduttivo della fase di merito nel caso di specie è stato notificato a mezzo
PEC in data 10 ottobre 2024, mentre avrebbe dovuto essere notificato entro il termine perentorio del 2 settembre 2024.
La domanda proposta è pertanto da dichiarare inammissibile perché tardiva, stante il mancato rispetto dei termini perentori assegnati dal G.E. ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
La richiesta di rimessione in termini formulata dalla parte attrice non può essere accolta la tardiva introduzione della fase di merito dell'opposizione non è suscettibile di sanatoria.
Le ulteriori domande ed eccezioni debbono ritenersi assorbite.
3. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore del difensore della parte opposta-convenuta Avv. Pietro Rosano che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2383/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si determinano Parte_1 in € 7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore dell'Avv. Pietro Rosano che ne ha fatto espressa richiesta.
Civitavecchia, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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