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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato , all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111/2022 promossa da: appresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte Parte_1 ricorrente e in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Quarta CP_1 resistente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore con il patrocinio dell'avvocato Cinzia Tolomei resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento emessa a seguito di avvisi di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del sig. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. del Parte_1
06220219000778481/00 notificata in data 29 novembre 2021 eccependo l'intervenuta prescrizione limitatamente.
Rilevava che la notifica dell'intimazione di pagamento da parte della Controparte_2
è stata effettuata in data 29 novembre 2021 relativamente ai seguenti atti sottesi:
[...]
- avviso di addebito n. 36220130000801068000, presuntivamente notificato in data 06/06/2013;
- avviso di addebito n. 36220130001411737000, presuntivamente notificato in data 02/01/2014;
1 - avviso di addebito n. 36220140000001756000, presuntivamente notificato in data 27/02/2014;
- avviso di addebito n. 36220140001274745000, presuntivamente notificato in data 06/10/2014;
- avviso di addebito n. 36220150001181728000, presuntivamente notificato in data 27/10/2015;
- avviso di addebito n. 36220160000595205000, presuntivamente notificato in data 11/05/2016;
- avviso di addebito n. 36220160001804710000, presuntivamente notificato in data 22/11/2016;
- avviso di addebito n. 36220170000801808000, presuntivamente notificato in data 29/09/2017;
- avviso di addebito n. 36220170001529430000, presuntivamente notificato in data 08/11/2017;
- avviso di addebito n. 36220180001898375000, presuntivamente notificato in data 13/12/2018;
- avviso di addebito n. 36220190001877637000, presuntivamente notificato in data 10/12/2019.
Lamentava la nullità dell'intimazione di pagamento stante la nullità della notifica degli avvisi di addebito mai pervenuti al ricorrente.
In ogni caso, nel merito, rilevava l'intervenuta prescrizione in merito ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 36220130000801068000, presuntivamente notificato in data 06/06/2013, e quindi prescritto in data 06/06/2018;
- n. 36220130001411737000, presuntivamente notificato in data 02/01/2014, e quindi prescritto in data 02/01/2019;
- n. 36220140000001756000, presuntivamente notificato in data 27/02/2014, e quindi prescritto in data 27/02/2019;
- n. 36220140001274745000, presuntivamente notificato in data 06/10/2014, e quindi prescritto in data 06/10/2019;
- n. 36220150001181728000, presuntivamente notificato in data 27/10/2015, e quindi prescritto in data 27/10/2020;
- n. 36220160000595205000, presuntivamente notificato in data 11/05/2016, e quindi prescritto in data 11/05/2021;
- n. 36220160001804710000, presuntivamente notificato in data 22/11/2016, e quindi prescritto in data 22/11/2021.
Da ultimo eccepiva la decadenza dal potere di riscossione in ordine ai seguenti avvisi di addebito:
-l'avviso di addebito n. 36220130000801068000, riferito anche ai contributi per il 2010 - 2011, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 06/06/2013;
- l'avviso di addebito n. 36220130001411737000, riferito a contributi per il 2012, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 02/01/2014;
- l'avviso di addebito n. 36220170001529430000, riferito a contributi per il 2010, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 08/11/2017.
Si costituiva l ricordando che il processo di notifica degli avvisi di addebito è stato curato CP_3
2 dall'Ente impositore che successivamente a detto adempimento ne chiedeva l'iscrizione a ruolo per poter procedere al relativo recupero.
In merito alla prescrizione eccepisce di aver notificato, a seguito della presentazione degli avvisi di addebito, tutta una serie di atti di intimazione che provvedeva a depositare in atti.
Eccepiva che in data 24 aprile 2015 il contribuente aveva presentato domanda di rateazione dei carichi iscritti a ruolo e che in data 6 marzo 2019 il contribuente avanzava richiesta di definizione agevolata, la quale veniva accolta ma non onerata.
L' si costituiva producendo gli avvisi di addebito e le relative notifiche nonchè chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, per infondatezza delle pretese avanzate.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L' ha fornito la prova della sussistenza di validi atti interruttivi Controparte_2 pertanto alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto agli avvisi oggetto dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione. Infatti, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, per i crediti vantati dagli enti ed oggetto degli avvisi di addebito in contestazione sono intervenuti validi atti interruttivi: con riferimento all'avviso di addebito n. 36220130000801068, l provvedeva, in Controparte_4 data 09/01/2018, alla notifica dell'avviso di intimazione n. 062201790069886614; in data 01/08/2018 veniva notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220130001411737, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 20/01/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220189003504551; in data
21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n.
36220140000001756, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 20/01/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220189003504551; in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 36220140001274745, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220150001181728, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica
3 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220160000595205, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220160001804710, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220170000801808, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220170001529430, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220180001898375, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 15/02/2020 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220190001877637, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data
29/11/2021 alla notifica dell'avviso di intimazione n. 06220219000778481. In aggiunta, in data
24/04/2015 il contribuente presentava domanda di rateazione dei carichi iscritti a ruolo ed in data
06/03/2019, l'odierno ricorrente avanzava richiesta di definizione agevolata che veniva accolta ma non onerata.
Tale ultima circostanza è particolarmente significativa in ordine alla piena conoscenza della propria situazione debitoria da parte del ricorrente come correttamente osservato dall' e come ribadito da CP_3 ultimo dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 23215/2024 del 23.08.2024 e n. 27504 del 23.10.2024 in cui è stato ribadito il principio secondo il quale la presentazione dell'istanza di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
Ad ogni modo le eccezioni e contestazioni formulate dalla parte ricorrente solo successivamente alla costituzione delle resistenti e nella memoria del 21.9.23 oltre che tardive risultano inammissibili attesa la mancanza della proposizione della querela di falso avverso le produzioni avversarie.
4 Ne consegue che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 29.11.21 la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi in contestazione non era ancora maturata, pertanto il ricorso va rigettato.
Sussistono le condizioni per la condanna dell'opposto ex art. 96 cpc come richiesto dall' , CP_3 stante la soccombenza e la mala fede essendo emerso che il ricorrente fosse pienamente a conoscenza della propria posizione debitoria, avesse ricevuto le notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato ed avesse all'uopo presentato domanda di definizione agevolata. La quantificazione del risarcimento, da effettuarsi in via equitativa, in favore dell' viene effettuata con riferimento alle spese CP_3 di lite dell'odierno procedimento, tenuto conto degli arresti giurisprudenziali in materia.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 1865,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_3
€ 1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato , all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111/2022 promossa da: appresentato e difeso dall'avvocato Simone Forte Parte_1 ricorrente e in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avvocato Quarta CP_1 resistente in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore con il patrocinio dell'avvocato Cinzia Tolomei resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento emessa a seguito di avvisi di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del sig. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. del Parte_1
06220219000778481/00 notificata in data 29 novembre 2021 eccependo l'intervenuta prescrizione limitatamente.
Rilevava che la notifica dell'intimazione di pagamento da parte della Controparte_2
è stata effettuata in data 29 novembre 2021 relativamente ai seguenti atti sottesi:
[...]
- avviso di addebito n. 36220130000801068000, presuntivamente notificato in data 06/06/2013;
- avviso di addebito n. 36220130001411737000, presuntivamente notificato in data 02/01/2014;
1 - avviso di addebito n. 36220140000001756000, presuntivamente notificato in data 27/02/2014;
- avviso di addebito n. 36220140001274745000, presuntivamente notificato in data 06/10/2014;
- avviso di addebito n. 36220150001181728000, presuntivamente notificato in data 27/10/2015;
- avviso di addebito n. 36220160000595205000, presuntivamente notificato in data 11/05/2016;
- avviso di addebito n. 36220160001804710000, presuntivamente notificato in data 22/11/2016;
- avviso di addebito n. 36220170000801808000, presuntivamente notificato in data 29/09/2017;
- avviso di addebito n. 36220170001529430000, presuntivamente notificato in data 08/11/2017;
- avviso di addebito n. 36220180001898375000, presuntivamente notificato in data 13/12/2018;
- avviso di addebito n. 36220190001877637000, presuntivamente notificato in data 10/12/2019.
Lamentava la nullità dell'intimazione di pagamento stante la nullità della notifica degli avvisi di addebito mai pervenuti al ricorrente.
In ogni caso, nel merito, rilevava l'intervenuta prescrizione in merito ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 36220130000801068000, presuntivamente notificato in data 06/06/2013, e quindi prescritto in data 06/06/2018;
- n. 36220130001411737000, presuntivamente notificato in data 02/01/2014, e quindi prescritto in data 02/01/2019;
- n. 36220140000001756000, presuntivamente notificato in data 27/02/2014, e quindi prescritto in data 27/02/2019;
- n. 36220140001274745000, presuntivamente notificato in data 06/10/2014, e quindi prescritto in data 06/10/2019;
- n. 36220150001181728000, presuntivamente notificato in data 27/10/2015, e quindi prescritto in data 27/10/2020;
- n. 36220160000595205000, presuntivamente notificato in data 11/05/2016, e quindi prescritto in data 11/05/2021;
- n. 36220160001804710000, presuntivamente notificato in data 22/11/2016, e quindi prescritto in data 22/11/2021.
Da ultimo eccepiva la decadenza dal potere di riscossione in ordine ai seguenti avvisi di addebito:
-l'avviso di addebito n. 36220130000801068000, riferito anche ai contributi per il 2010 - 2011, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 06/06/2013;
- l'avviso di addebito n. 36220130001411737000, riferito a contributi per il 2012, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 02/01/2014;
- l'avviso di addebito n. 36220170001529430000, riferito a contributi per il 2010, ma l'avviso di addebito è stato presuntivamente notificato in data 08/11/2017.
Si costituiva l ricordando che il processo di notifica degli avvisi di addebito è stato curato CP_3
2 dall'Ente impositore che successivamente a detto adempimento ne chiedeva l'iscrizione a ruolo per poter procedere al relativo recupero.
In merito alla prescrizione eccepisce di aver notificato, a seguito della presentazione degli avvisi di addebito, tutta una serie di atti di intimazione che provvedeva a depositare in atti.
Eccepiva che in data 24 aprile 2015 il contribuente aveva presentato domanda di rateazione dei carichi iscritti a ruolo e che in data 6 marzo 2019 il contribuente avanzava richiesta di definizione agevolata, la quale veniva accolta ma non onerata.
L' si costituiva producendo gli avvisi di addebito e le relative notifiche nonchè chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, per infondatezza delle pretese avanzate.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L' ha fornito la prova della sussistenza di validi atti interruttivi Controparte_2 pertanto alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto agli avvisi oggetto dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione. Infatti, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, per i crediti vantati dagli enti ed oggetto degli avvisi di addebito in contestazione sono intervenuti validi atti interruttivi: con riferimento all'avviso di addebito n. 36220130000801068, l provvedeva, in Controparte_4 data 09/01/2018, alla notifica dell'avviso di intimazione n. 062201790069886614; in data 01/08/2018 veniva notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220130001411737, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 20/01/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220189003504551; in data
21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n.
36220140000001756, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 20/01/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220189003504551; in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 36220140001274745, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220150001181728, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica
3 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220160000595205, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220160001804710, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220170000801808, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data
29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220170001529430, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 01/08/2018 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 21/02/2020 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220209002662762; in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220180001898375, l'Agente della
Riscossione provvedeva, in data 15/02/2020 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
in data 29/11/2021 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 06220219000778481; - con riferimento all'avviso di addebito n. 36220190001877637, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data
29/11/2021 alla notifica dell'avviso di intimazione n. 06220219000778481. In aggiunta, in data
24/04/2015 il contribuente presentava domanda di rateazione dei carichi iscritti a ruolo ed in data
06/03/2019, l'odierno ricorrente avanzava richiesta di definizione agevolata che veniva accolta ma non onerata.
Tale ultima circostanza è particolarmente significativa in ordine alla piena conoscenza della propria situazione debitoria da parte del ricorrente come correttamente osservato dall' e come ribadito da CP_3 ultimo dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 23215/2024 del 23.08.2024 e n. 27504 del 23.10.2024 in cui è stato ribadito il principio secondo il quale la presentazione dell'istanza di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
Ad ogni modo le eccezioni e contestazioni formulate dalla parte ricorrente solo successivamente alla costituzione delle resistenti e nella memoria del 21.9.23 oltre che tardive risultano inammissibili attesa la mancanza della proposizione della querela di falso avverso le produzioni avversarie.
4 Ne consegue che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 29.11.21 la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi in contestazione non era ancora maturata, pertanto il ricorso va rigettato.
Sussistono le condizioni per la condanna dell'opposto ex art. 96 cpc come richiesto dall' , CP_3 stante la soccombenza e la mala fede essendo emerso che il ricorrente fosse pienamente a conoscenza della propria posizione debitoria, avesse ricevuto le notifiche degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato ed avesse all'uopo presentato domanda di definizione agevolata. La quantificazione del risarcimento, da effettuarsi in via equitativa, in favore dell' viene effettuata con riferimento alle spese CP_3 di lite dell'odierno procedimento, tenuto conto degli arresti giurisprudenziali in materia.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore di della somma di Controparte_2
€ 1865,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_3
€ 1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- Condanna altresì il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
1865,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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