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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 670 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PRANDATO CLAUDIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Mede, Corso Vittorio Veneto n. 64
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mede, in data 13/07/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mede alla Parte II, Serie A n.
5, dell'anno 2013; separati consensualmente decreto di omologa del 1.03.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio;
2)la casa coniugale sita in Mede, Via Gramsci n. 9, di esclusiva proprietà del IG. e Pt_1 gravata da mutuo, verrà assegnata con ogni sua pertinenza e con tutto quanto l'arreda al IG.
che continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo;
Parte_1
3)il figlio , nato a [...] il [...], viene affidato in modo condiviso a Persona_1
entrambi i genitori, conservando la residenza anagrafica e la collocazione principale presso la madre, in Mede, Via Giordano Bruno n. 4; 4)Salvo diversi accordi migliorativi assunti dai genitori nell'interesse del minore, tenuto conto del diritto alla bigenitorialità dello stesso, nonché del suo diritto di mantenere rapporti IGnificativi con i nonni e con i parenti della famiglia di origine di ciascun genitore, il padre eserciterà un diritto frequentazione del figlio quando vorrà, compatibilmente con i Per_1
suoi impegni scolastici, previo accordo con la madre e comunque:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera, precisando che il padre trascorrerà con il figlio nei mesi dispari i weekend dispari e nei mesi pari quelli pari;
- infrasettimanalmente, due sere a settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì, salvo diverso e previo accordo tra i genitori), dal termine della scuola sino all'indomani mattina al rientro scolastico;
- nelle festività annuali, tra cui quelle natalizie e pasquali, nonché nelle ricorrenze e per il compleanno di , il diritto di visita verrà fruito in base al principio dell'alternanza; Per_1
- almeno 15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, queste ultime da svolgersi in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
5)Il IG. provvederà a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
la somma di €. 280,00 – rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT - da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
6)I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
7)La IG.ra percepirà in via esclusiva e totale l'Assegno Unico Inps, con rinuncia del Parte_2
IG. al riguardo;
Pt_1
8)la IG.ra provvederà al rimborso in favore del IG. e sino al saldo del debito Pt_2 Pt_1
contratto con la finanziaria – della somma mensile di €. 161,12, pari all'importo ch quest'ultimo anticipa quale rata per l'acquisto dell'autovettura Toyota Aygo Tg. EZ099BZ, intestata alla medesima e in uso esclusivo della stessa;
il rimborso avverrà previa presentazione da parte del marito di quietanza attestante il pagamento anticipato.
9)I coniugi si obbligano a non effettuare alcuna operazione di prelievo sul libretto bancario al portatore dei medesimo aperto e intestato al figlio , salvo in caso di manifeste Per_1 necessità nell'esclusivo interesse di e comunque previo accordo dei genitori. Per_1
Pag. 2 di 4 10) I coniugi dichiarano di aver già definito i loro rapporti patrimoniali in modo satisfattivo e di essere economicamente autosufficienti. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 1.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Mede il giorno 13/07/2013 (atto n. 5, parte II, serie Pt_1 Parte_2
A, anno 2013);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 13.05.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 670 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PRANDATO CLAUDIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Mede, Corso Vittorio Veneto n. 64
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mede, in data 13/07/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mede alla Parte II, Serie A n.
5, dell'anno 2013; separati consensualmente decreto di omologa del 1.03.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio;
2)la casa coniugale sita in Mede, Via Gramsci n. 9, di esclusiva proprietà del IG. e Pt_1 gravata da mutuo, verrà assegnata con ogni sua pertinenza e con tutto quanto l'arreda al IG.
che continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento del mutuo;
Parte_1
3)il figlio , nato a [...] il [...], viene affidato in modo condiviso a Persona_1
entrambi i genitori, conservando la residenza anagrafica e la collocazione principale presso la madre, in Mede, Via Giordano Bruno n. 4; 4)Salvo diversi accordi migliorativi assunti dai genitori nell'interesse del minore, tenuto conto del diritto alla bigenitorialità dello stesso, nonché del suo diritto di mantenere rapporti IGnificativi con i nonni e con i parenti della famiglia di origine di ciascun genitore, il padre eserciterà un diritto frequentazione del figlio quando vorrà, compatibilmente con i Per_1
suoi impegni scolastici, previo accordo con la madre e comunque:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera, precisando che il padre trascorrerà con il figlio nei mesi dispari i weekend dispari e nei mesi pari quelli pari;
- infrasettimanalmente, due sere a settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì, salvo diverso e previo accordo tra i genitori), dal termine della scuola sino all'indomani mattina al rientro scolastico;
- nelle festività annuali, tra cui quelle natalizie e pasquali, nonché nelle ricorrenze e per il compleanno di , il diritto di visita verrà fruito in base al principio dell'alternanza; Per_1
- almeno 15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive, queste ultime da svolgersi in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
5)Il IG. provvederà a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
la somma di €. 280,00 – rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT - da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
6)I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
7)La IG.ra percepirà in via esclusiva e totale l'Assegno Unico Inps, con rinuncia del Parte_2
IG. al riguardo;
Pt_1
8)la IG.ra provvederà al rimborso in favore del IG. e sino al saldo del debito Pt_2 Pt_1
contratto con la finanziaria – della somma mensile di €. 161,12, pari all'importo ch quest'ultimo anticipa quale rata per l'acquisto dell'autovettura Toyota Aygo Tg. EZ099BZ, intestata alla medesima e in uso esclusivo della stessa;
il rimborso avverrà previa presentazione da parte del marito di quietanza attestante il pagamento anticipato.
9)I coniugi si obbligano a non effettuare alcuna operazione di prelievo sul libretto bancario al portatore dei medesimo aperto e intestato al figlio , salvo in caso di manifeste Per_1 necessità nell'esclusivo interesse di e comunque previo accordo dei genitori. Per_1
Pag. 2 di 4 10) I coniugi dichiarano di aver già definito i loro rapporti patrimoniali in modo satisfattivo e di essere economicamente autosufficienti. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 1.03.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Mede il giorno 13/07/2013 (atto n. 5, parte II, serie Pt_1 Parte_2
A, anno 2013);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 13.05.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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