Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6509 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 03 marzo 2025 e vertente TRA
(C.F. Parte_1
), con gli Avvocati Sicari Giorgio e C.F._1
Benincasa Maurizio, PARTE APPELLANTE E
(C.F. E P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale Avvocato , con Controparte_2 gli Avvocati Caccialanza Manuela, Villani Alessandro e Damiani Giovanni, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5531/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII Civile, pubblicata in data 13.03.2019 in materia di contratti bancari – mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la
[...] società in persona del legale rappresentante PA pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle somme di € 246.000, oltre accessori di legge, e di €
1
200.365,96, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ovvero, in ulteriore subordine, della somma di € 160.000 o di € 32.000, con condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.513,47, esponendo di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario estinto anticipatamente, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis: I) In via principale, condannare la TR
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...] dell'attore dell'importo di € 246.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia per i motivi esposti al punto A) della sopra spiegata parte di DIRITTO;
II) Sempre in via principale, condannare la P_
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in
[...] favore dell'attore dell'ulteriore importo di € 107.192,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia per i motivi esposti al punto B) della sopra spiegata parte di DIRITTO;
III) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, in applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., accertare e dichiarare con riferimento al contratto di mutuo ipotecario oggetto del presente giudizio la presenza di interessi che superano il c.d. “tasso soglia usura” e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., a PA restituire ai sensi dell'art. 1815 c.c. l'importo di € 200.365,96 indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, per i motivi esposti al punto C) della sopra spiegata parte di DIRITTO;
IV) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, condannare la , in persona del legale PA rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 160.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti al punto D) della parte di DIRITTO;
V) In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, condannare la , in persona del legale PA
2 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 32.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti al punto D) della parte di DIRITTO;
VI) Condannare la , in persona PA del legale rapp.te p.t., in ogni caso al pagamento dell'importo di € 1.513,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, in favore dell'attore per i motivi esposti al punto E) della sopra spiegata parte di DIRITTO;
VII) Ordinare a parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del documento contenente il conteggio analitico dell'estinzione totale anticipata del mutuo n. 4/257153 per effetto del quale, l'attore ha corrisposto l'importo di € 666.193,59. VIII) Condannare parte convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.»;
- in via istruttoria, è stato richiesto altresì di volersi esperire una CTU contabile;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società eccependo PA preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in favore della compagnia assicurativa e chiedendo, nel CP_6 merito, il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alla domanda P_ attorea di restituzione parziale del premio assicurativo per le ragioni sopra esposte;
NEL MERITO
• respingere tutte le domande formulate dall'AVV.
nei confronti di in Parte_1 P_ quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.»;
- il Tribunale, previa ammissione dell'istanza di CTU contabile al fine di verificare la correttezza del criterio di calcolo impiegato per quantificare la somma dovuta dall'attore a seguito di estinzione anticipata, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12 dicembre 2018, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
3 «DICHIARA tenuta e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore di PA Parte_1
della somma di € 14.607,15, oltre agli interessi legali
[...] dal 30/12/2014 al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte da Parte_1
avverso la società
[...] PA
COMPENSA tra le parti le spese di lite e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Usura sopravvenuta
“Si rileva, inoltre, l'irrilevanza, ai fini della applicazione della disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., dell'usura sopravvenuta nel corso del rapporto ed in fase di estinzione anticipata del mutuo.
Ed invero, osserva la Suprema Corte in un recente arresto a sezioni unite, che, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).
Ne consegue che, stante la conformità al tasso soglia antiusura dei tassi di interesse pattuiti alla data di stipulazione del contratto di mutuo inter partes, non rileva, fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina antiusura, il superamento del tasso soglia nella fase di esecuzione e di estinzione del rapporto.
- Oneri estinzione anticipata e questione di nullità e di interpretazione dell'art. 7 del contratto di mutuo
L'essenza del mutuo de quo è costituita dal fatto che le parti hanno pattuito di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro: da ciò dipende la necessità di procedere alla conversione in franchi svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipulazione del contratto e, analogamente, la necessità di effettuare la conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare, con riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti;
rispetto ad un ordinario contratto di mutuo in euro, quindi, è stata posta a carico del mutuatario, oltre al rischio della fluttuazione dei tassi di interessi, anche l'alea derivante dalla fluttuazione dei tassi di cambio fra le valute.
Orbene, la logica ed il funzionamento del contratto sono stati illustrati in modo esaustivo nelle clausole del contratto versato in atti: invero, la clausola in oggetto è articolata facendo inevitabilmente ricorso a tecnicismi, i quali,
4 tuttavia, risultano indispensabili per descrivere un contratto che, in considerazione dell'indicizzazione ad una valuta diversa da quella avente corso legale, non può che implicare soluzioni tecniche complesse (cfr. Trib Milano n.
12332 del 6/12/2017). L'art. 7 del contratto di mutuo inter partes e il documento di sintesi costituiscono una informativa specifica del contratto, in ordine sia ai rischi connessi al variare del tasso di cambio delle valute, sia all'essenza del contratto, essendo stato chiaramente previsto il sistema di indicizzazione con riferimento al tasso di cambio convenzionale, espressamente indicato in contratto ed alla necessità di una successiva conversione in euro.
Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata
è quindi coincidente con quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi. In sede di estinzione anticipata del mutuo, quindi, rileva esclusivamente la restituzione del capitale residuo, determinato alla luce della eventuale variazione del rapporto di cambio euro/CHF, senza che assuma alcun rilievo il tasso d'interesse concordato o praticato, dovendo essere l'importo residuo attualizzato alla data di estinzione anticipata. Il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l'unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale, costituita da pagamenti effettuati in una valuta differente da quella individuata quale riferimento per la somma mutuata: la prima operazione necessaria per la quantificazione della somma dovuta per l'estinzione anticipata del mutuo è pertanto la conversione del capitale residuo dovuto, espresso in euro, in franchi svizzeri, facendo riferimento al tasso di cambio convenzionale, ossia al tasso di cambio adottato in origine per determinare in Franchi svizzeri l'importo da mutuare;
successivamente, è necessaria la riconversione in euro del capitale residuo così ottenuto, in base al cambio vigente alla data dell'estinzione. La clausola, nell'esporre in termini narrativi l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare per l'estinzione anticipata del mutuo, risulta pertanto sufficientemente chiara, a prescindere dalla specificazione delle operazioni aritmetiche da compiere, non suscettibili di formulazione differenziata (cfr. Trib. Milano n. 6520 del 9/6/2017).
Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione delle norme a tutela del consumatore, né la clausola de qua soggiace alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., non venendo in rilievo i presupposti di tale norma, venendo in rilievo un contratto stipulato per atto notarile, non per adesione (cfr. Cass. civ. n. 17289 del 28/08/2004).
A tale riguardo, va premesso che il mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor è un contratto aleatorio e l'alea in questione, connaturata a qualsiasi tipologia di finanziamento regolato con valuta estera, è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne, fuori del controllo delle
(e non prevedibili dalle) stesse.
La Suprema Corte ha riconosciuto la liceità della causa di mutuo ai prestiti indicizzati ad una valuta estera, laddove ha affermato che "qualora il contratto di mutuo sia espresso in valuta estera "le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico" (Cass., 21/04/2011 n. 9263). Ancor più chiaramente, la Suprema Corte ha ritenuto rientrare "nel rischio normale del
5 creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto - relativamente frequente - fenomeno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che, ovviamente, a seconda della direzione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore" (Cass., 17 luglio 2003, n. 11200).
Difatti, secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità,
"nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato possibile rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto (nel caso, contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU), a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso che tale rischio si verifichi, l'applicabilità dei meccanismi di riequilibrio previsti nell'ordinaria disciplina del contratto" (Cass. civ. 25/11/2002, n. 16568; conforme, a Cass. civ. 22/07/2015. n. 15370).
Ciò premesso sull'astratta liceità della causa dei mutui in valuta estera, si osserva con riferimento alla pretesa vessatorietà della clausola in esame, che l'art. 34, co. 2 Cod. Consumo prevede che "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".
L'art. 35, co. 1, dello stesso Codice prescrive che tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. La stessa CGUE ha sottolineato che tale obbligo non potrebbe essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime, ma, al contrario, impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 30 aprile 2014,
e C-26/13, punto 75, nonché del 23 aprile 2015, Van Per_1 Persona_2
Hove, C-96/14, punto 50).
Tale questione deve essere esaminata dal giudice di merito, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto del caso concreto, tra cui la pubblicità
e l'informazione fornita dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.
Ciò premesso, dall'esame complessivo delle clausole del contratto di mutuo in esame emerge l'indicazione analitica del funzionamento del finanziamento in franchi svizzeri, indicizzato al tasso Libor Franco Svizzero.
Devono pertanto essere respinte le doglianze attoree concernenti la nullità della clausola contratto concernente l'estinzione anticipata del rapporto. E' parimenti inammissibile, in quanto sollevata soltanto con la comparsa conclusionale, la doglianza attorea relativa alla violazione dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993 per la difformità tra il TAEG previsto dal contratto e quello effettivamente applicato dalla banca. Invero, con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non
6 deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016). Quanto alla domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della quota parte del premio assicurativo pagato all'atto della stipulazione del mutuo in proporzione all'epoca di estinzione anticipata del rapporto, rileva il giudicante che, ai sensi dell'articolo 10 delle condizioni generali di mutuo, il mutuatario si era impegnato ad assicurare gli immobili compresi nella garanzia ipotecaria contro i danni dell'incendio, scoppio di gas, caduta di fulmini, esplosioni e altri dischi indicati dalla banca per tutta la durata del mutuo, con la previsione che i premi di assicurazione sarebbero stati pagati in ogni caso non è dalla banca alla compagnia assicuratrice e rimborsati dalla parte mutuatari a alla banca stessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
nel documento di sintesi allegato al mutuo (Allegato C), alla voce “contratti accessori obbligatori”, è stato dato atto che il premio assicurativo unico anticipato è stato detratto dall'importo del mutuo. La predetta somma, conformemente alle deduzioni attore, è stata quindi incassata dalla quale mandataria della CP_4 compagnia di assicurazione, pertanto sussiste la legittimazione passiva dell'odierna convenuta in ordine alla predetta domanda, che si appalesa fondata anche nel merito.
- Sulla differenza da restituire, quale debito di valuta, e sulla mancata prova del danno risarcibile posto a fondamento della domanda risarcitoria In conclusione, la società va condannata al pagamento PA in favore di della somma complessiva di € 14.607,15: Parte_1 trattandosi di debito di valuta, su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, presumendosi la buona fede della banca.
È infondata, infine, la domanda risarcitoria attorea.
Invero, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
7 Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
- Sulla decisione sulle spese Come da dispositivo.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e pronunciate tutte le declaratorie reputate necessarie od opportune, in particolare quella di nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo ipotecario donde è causa, riformare come meglio, totalmente o parzialmente, giusta quanto chiarito in narrativa e nei motivi di appello, la decisione di primo grado e dunque per l'effetto, in accoglimento delle domande tutte proposte in primo grado, così provvedere:
1. In via principale, condannare la P_
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore
[...] dell'attore dell'importo di € 251.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
2. Sempre in via principale, condannare la P_
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in
[...] favore dell'attore dell'ulteriore importo di € 107.192,74 (pari alle 29 rate di ammortamento versate), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, in applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., accertare e dichiarare con riferimento al contratto di mutuo ipotecario oggetto del presente giudizio la presenza di interessi che superano il c.d. “tasso soglia usura" e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rapp.te p.t., a PA restituire ai sensi dell'art. 1815 c.c. l'importo di € 205.365,96 indebitamente percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, condannare la , in persona del legale PA rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 160.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
5. In via di ulteriore subordine, attestare la misura della condanna della , in persona del legale PA rapp.te p.t. sulla base del dato accertato dalla C.T.U. in primo
8 grado, e erroneamente disatteso dal Tribunale, condannando la al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro CP_4
43.499,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
6. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, condannare la , in persona del legale PA rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
32.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
7. Condannare parte convenuta alle spese e compensi sia della fase di primo grado, che della fase di appello, in particolare ponendo a carico della appellata anche le spese di CP_4 consulenza tecnica svolta in primo grado. Con conseguente condanna della appellata alla restituzione di quanto pagato CP_4 dal sig. al Dott. Parte_1 CP_7
8. in via istruttoria, ove occorra, si chiede una nuova C.T.U. al fine di rinnovare il conteggio di quanto dovuto dal sig.
ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo, Parte_1 tenendo in debito conto sia i profili di usura sopravvenuta del contratto in relazione al momento dell'estinzione anticipata, sia i profili di nullità dell'art. 7 dedotti nel presente appello. Salvis iuribus.”
ha resistito al gravame ed ha PA così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibili tutti i motivi di appello proposti dall'Avv. , nei termini e per tutti i motivi di Parte_1 cui in narrativa;
NEL MERITO
- Con riferimento all'appello principale promosso dall'Avv. nei confronti di Parte_1 PA respingere integralmente l'appello promosso dall'Avv. Parte_1
e le domande dal medesimo formulate nei confronti di
[...]
in quanto totalmente infondate in fatto ed in PA diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Con riferimento all'appello incidentale promosso da nei confronti dell'Avv. : PA Parte_1
(i) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 5531/2019 emessa dal
9 Tribunale di Roma in data 13 marzo 2019 (R.G. n. 82086/2014), nella parte in cui ha condannato a rimborsare PA all'Avv. la “somma di € 13.093,68”, “oltre Parte_1 agli interessi legali dal 30/12/2014 al saldo”, per tutti i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da all'Avv. a PA Parte_1 titolo di importo indebitamente incassato in sede di estinzione anticipata del mutuo;
(ii) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 5531/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 13 marzo 2019 (R.G. n. 82086/2014), nella parte in cui ha condannato PA
a rimborsare all'Avv. “la quota parte del Parte_1 premio assicurativo pagato all'atto della stipulazione del mutuo in proporzione all'epoca di estinzione anticipata del rapporto” pari a Euro “1.513,47”, “oltre agli interessi legali dal 30/12/2014 al saldo”, per tutti i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da PA all'Avv. a titolo di quota del premio Parte_1 assicurativo non goduto in ragione dell'estinzione anticipata del mutuo medesimo;
per l'effetto, in accoglimento dei predetti motivi di appello incidentale, condannare l'Avv. alla Parte_1 restituzione dell'importo corrisposto a quest'ultimo da P_ in esecuzione della sentenza impugnata, pari a Euro
[...]
14.791,36, oltre interessi e successive occorrende dalla data di pagamento sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento e del precedente grado di giudizio (ivi incluse le spese di C.T.U.), oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 03 marzo 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 16.01.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Sul capo della sentenza relativo al tema della cd. “usura sopravvenuta”. Conseguenze sull'assetto negoziale. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha escluso in
10 radice la rilevanza giuridica dell'usura sopravvenuta in costanza di esecuzione del rapporto. In particolare, parte appellante ritiene che il Tribunale abbia totalmente e immotivatamente omesso di considerare il supplemento di CTU depositato nel corso del primo grado di giudizio, il quale aveva indirettamente rilevato detta usurarietà attraverso il calcolo dei vari importi dovuti in sede di estinzione anticipata del rapporto.
***
Il motivo va disatteso. L'appellante contesta il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24675/2017 -alla quale, invece, questa Corte intende dare continuità,- secondo il quale l'usurarietà del tasso di interesse va valutato alla data della stipula del contratto, essendo irrilevante il superamento del tasso soglia nel successivo corso del rapporto, e non potendosi altresì ritenere contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia. In proposito le S.U. hanno così motivato:
“È avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
3.4.1. La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.;
11 le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. V pen. 16/01/2013, n. 8353)… 3.4.2. L'illiceità della pretesa, tuttavia, è stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 cod. civ., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata
12 al momento del pagamento stesso, perché in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere. Benché non sia questa la tesi sostenuta dalla ricorrente, di essa occorre tuttavia darsi carico per completezza. Neppure detta tesi persuade. Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. III 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. I 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. I 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. III 10/11/2010, n. 22819). Va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'«esecuzione del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”. Come è noto, il principio affermato dalle S.U. -che ha avuto generalizzata applicazione da parte della giurisprudenza di merito- ha avuto una sola pronuncia di segno contrario nella Ordinanza n. 27545 del 28/09/2023 secondo la quale: “In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto”. Come risulta dalla motivazione della suddetta ordinanza, la tesi si fonda su una lettura parziale della motivazione della sentenza delle S.U. n. 24675/2017, né è spiegato come la dedotta violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede possa tradursi
13 nell'invalidità degli interessi che superino il tasso soglia nel corso dell'esecuzione del rapporto e di conseguenza giustificare la domanda di ripetizione di indebito. Peraltro, la stessa sezione della S.C. ha affermato l'opposto principio secondo il quale: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023.
- Sul capo della decisione relativo alla determinazione degli oneri per l'estinzione anticipata. La questione della nullità e dell'interpretazione dell'art. 7 del contratto di mutuo. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha aderito alle risultanze peritali - effettuate con l'impiego del criterio dettato dall'istituto di credito - relativamente al calcolo degli oneri dovuti per l'estinzione anticipata, nonché laddove ha ritenuto legittima la previsione di cui all'art. 7 del contratto di mutuo sull'estinzione anticipata.
In particolare, parte appellante sostiene che detta norma debba essere riconosciuta come vessatoria, come anche rilevato dall'AGCM, poiché oscura e di difficile comprensione, con applicazione dell'art. 1370 c.c. laddove, trattandosi di contratti per adesione, nel dubbio impone di aderire all'interpretazione più favorevole al consumatore anche in base all'art. 35 del Codice del Consumo. Invero, la locuzione “capitale restituito”, riferita al calcolo da eseguire in sede di estinzione anticipata, risulterebbe un elemento estremamente ambiguo e oscuro, tale da ingenerare perplessità e dubbi nel consumatore. Di conseguenza, l'istituto di credito avrebbe violato i canoni di correttezza e diligenza professionali posti dagli artt. 1175 e 1176 c.c., a nulla rilevando l'inserimento della citata clausola in un
14 rogito notarile in considerazione della totale inesistenza di trattative nel caso di specie.
*** Con il motivo in esame, l'appellante contesta innanzitutto l' applicazione da parte della del meccanismo di CP_4 indicizzazione del capitale di cui all'art. 7 del Contratto di Mutuo, confermata dal CTU e dal giudice di primo grado, e propone un diverso calcolo che assume come base di partenza, come la CP_4 il capitale residuo espresso in Euro, come risultante dal piano di ammortamento pari a Euro 529.330,70, la divisione dell'importo residuo in Euro per il tasso di cambio convenzionale e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il tasso di cambio di periodo secondo la formula: capitale da restituire / cambio convenzionale X cambio di periodo. Come giustamente rilevato dall'appellata, tale metodo di calcolo disattende l'art. 7 del contratto, che prevede prima la conversione in Franchi Svizzeri il capitale residuo previsto nel piano di ammortamento applicando il tasso di cambio convenzionale (mediante una moltiplicazione tra il capitale residuo espresso in Euro e il tasso di cambio convenzionale), e poi la riconversione in Euro del capitale residuo, come sopra calcolato (dividendo il capitale residuo espresso in Franchi Svizzeri per il tasso di cambio di mercato rilevato e pubblicato il giorno dell'operazione). Il motivo va, dunque, respinto e con esso i quattro conteggi alternativi proposti dall'appellante.
Quanto alla contestata violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo perché la clausola di cui all'art. 7 non sarebbe “chiara e trasparente”, il Collegio si riporta alla propria sentenza n. 1044/2024 avente ad oggetto un mutuo con l'odierna appellata, laddove, nel rispondere ad analoga contestazione, si è osservato che: “il meccanismo di indicizzazione previsto in caso di estinzione anticipata è esattamente lo stesso che è stato utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali previsti dalla clausola contrattuale n. 4: infatti, l'operazione di estinzione anticipata del mutuo si differenzia da quella dei conguagli unicamente per il fatto che, nel caso di estinzione, l'unico para cambio CHF/EUR e non (anche) il tasso di interesse CHF Libor, coerentemente con il fatto che, in caso di estinzione anticipata, viene in considerazione il solo capitale, e non anche gli interessi. Da ciò discende che, anche qualora il contratto di mutuo per cui è causa non contenesse la clausola n. 7, nondimeno l'estinzione (per qualsiasi ragione o causa) del
15 rapporto non potrebbe che avvenire seguendo i passaggi logici previsti da tale disposizione contrattuale, essendo questo l'unico modo di calcolare l'indicizzazione di un prestito a una valuta, che viene tuttavia regolato tra le parti con un'altra valuta differente. Ciò osservato, la clausola contrattuale dell'art. 7 è estremamente chiara nell'esplicitare i due passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata (che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche), seguendo i quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario al fine di estinguere il mutuo. E tali passaggi logici sono chiari non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici matematicamente e logicamente possibili. Con riguardo alla natura del meccanismo di indicizzazione contemplato nel contratto di mutuo stipulato dagli odierni appellanti si deve ritenere che la clausola di indicizzazione al capitale, in sé considerata, al pari di qualsivoglia clausola di indicizzazione, costituisce un elemento aleatorio nel contratto di mutuo, che va ad influire sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario, da cui l'ulteriore considerazione per cui la clausola può certamente “avere come conseguenza che la somma da restituire sia ben superiore a quella ricevuta, ma può anche avvenire, se l'indice di riferimento è una moneta estera o l'oro, che la somma da restituire sia inferiore”. Si tratta, infatti, di una “clausola aleatoria per natura”, la quale comporta che la prestazione dovuta dal mutuatario possa aumentare o diminuire a seconda dell'andamento del parametro a cui il mutuo è indicizzato, rientrando la possibile variazione del valore delle prestazioni nell'alea consapevolmente accettata dai contraenti. In altri termini, la clausola di indicizzazione, in sé considerata, costituisce un elemento aleatorio per entrambe le parti e il rischio connesso alla fluttuazione del cambio CHF/Euro rientra, per definizione, nella normale alea del contratto, avendo entrambe le parti consapevolmente accettato il rischio, ovvero confidato che tale fluttuazione potesse determinare, rispettivamente, un peggioramento ovvero un miglioramento della propria posizione contrattuale…… Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che la circostanza per cui, nel caso concreto, gli effetti della clausola di estinzione anticipata sarebbero negativi per gli appellanti nel momento in cui i medesimi avevano valutato l'opzione di estinguere anticipatamente il rapporto, determinando un aumento dell'importo dovuto alla nel momento in cui CP_4 hanno richiesto il conteggio estintivo informativo (asseritamente
16 l'anno 2016), dipende unicamente da circostanze contingenti e, in particolare, dall'andamento del tasso di cambio
[...]
registratosi negli ultimi anni, e non certo da una CP_8 caratteristica intrinseca della clausola di indicizzazione, la quale è appunto aleatoria (e quindi, di per sé stessa, “neutra” rispetto alla posizione dell'una o dell'altra parte)”. Quanto alla contestazione della scarsa chiarezza della locuzione “capitale restituito” contenuta nell'art. 7, va osservato che la giurisprudenza di merito non ha, in generale, rilevato dubbi interpretativi. In particolare, è stato osservato che: “un tale effetto di nullità per mancanza di chiarezza e per connesso squilibrio può essere desunto dall'inserimento, nella citata clausola n.10 del contratto, del termine “capitale restituito” in luogo del diverso termine di “capitale residuo”. (…) tale censura non determina alcuna nullità della clausola in esame. Ed, invero, l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire e ciò sulla base del senso logico prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative: è, infatti, di tutta evidenza che nessuna operazione di valorizzazione deve essere effettuata in relazione al capitale già restituito, ma solo quanto a quello da restituire che va, appunto, conteggiato” (Corte d'Appello di Milano, sentenza del 24 gennaio 2023; conforme Corte d'Appello di Venezia sentenza o 20 aprile 2022). Quanto, poi, al richiamo del provvedimento n. 27214 del 9 luglio 2018 dell'AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate non espongono in modo trasparente i meccanismi di «doppia indicizzazione» ivi contemplati (non dando sostanzialmente conto, in modo intellegibile, della disciplina convenzionale che prevedeva un'obbligazione di rimborso dipendente non solo da un tasso di interesse variabile nel tempo, ma anche dal tasso di cambio tra l'euro e il franco svizzero, tale da determinare che il mutuatario risultasse esposto, oltre che al rischio finanziario, dipendente dall'andamento del tasso di interesse, a quello valutario, derivante dalle fluttuazioni delle valute), il Collegio intende dare continuità al principio formulato da Cass. 1580/2025, alla cui motivazione espressamente si rimanda, che ha disatteso il dedotto valore di prova privilegiata dell'accertamento dell'AGCM nel caso in questione, “posto che il provvedimento con il quale la detta Autorità accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non assume valore di presunzione legale nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e
17 nemmeno ricavabile dal sistema, dovendosi negare, in particolare, che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime della prova privilegiata operante in materia di illecito antitrust”. Quanto, infine, all'assunto dell'appellante secondo il quale il calcolo effettuato dal CTU sarebbe errato in quanto il mutuatario avrebbe corrisposto in data 21 marzo 2011 l'importo di € 666.193,59 per estinguere anticipatamente il contratto di mutuo, e non invece la somma di euro 635.788,15 ritenuta dall'ausiliare, osserva la Corte che la parte appellata ha dedotto e dimostrato con la documentazione bancaria versata in primo grado la correttezza del calcolo del CTU sul punto in questione, in quanto l'importo di euro 666.193,59 costituisce la somma tra l'importo effettivamente corrisposto a in sede di estinzione anticipata pari ad Euro P_
635.788,15 ed il saldo del predetto conto deposito alla data dell'estinzione, pari ad Euro 30.405,44, di talché la base di calcolo assunta dall'ausiliare risulta corretta.
- Sul capo della sentenza relativo alla rivalutazione monetaria. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha escluso il diritto dell'appellante alla rivalutazione monetaria nonostante il riconoscimento della natura risarcitoria del debito dovuto dalla banca, quale obbligazione di valore, in ragione del difetto di allegazione del danno-conseguenza e della prova della svalutazione monetaria.
*** Il motivo è palesemente inammissibile, non rinvenendosi in alcuna parte della sentenza l'assunto secondo il quale il credito restitutorio dell'attore costituirebbe un debito di valore. Anzi, a pag. 15 della sentenza il Tribunale ha ritenuto: “In conclusione, la società va condannata al pagamento in favore di PA
della somma complessiva di € 14.607,15: Parte_1 trattandosi di debito di valuta, su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, presumendosi la buona fede della banca.
È infondata, infine, la domanda risarcitoria attorea…”. Il motivo, pertanto, in quanto del tutto avulso dalla motivazione del primo giudice, è inidoneo al scalfirne il fondamento logico-giuridico, e, come tale, è inammissibile.
- Sul capo della sentenza relativo alle spese di giudizio.
18 Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio e della CTU, trattandosi di soccombenza reciproca. Invero, parte appellata, convenuta in primo grado, non ha mai spiegato domande riconvenzionali, né tantomeno partecipato al tentativo di conciliazione.
*** Sul punto si rinvia all'esito dell'esame dell'appello incidentale.
§ 5. — L'appello incidentale proposto da P_
contiene i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
- Primo motivo di appello incidentale: la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha condannato P_ alla restituzione di parte dell'importo corrisposto dall'Avv.
ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante incidentale censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui lo ha condannato alla restituzione dell'importo di € 13.093,68, oltre interessi, calcolato dal CTU, in quanto tale perizia sarebbe affetta da due errori logico-giuridici, riconducibili all'applicazione di un tasso di cambio convenzionale e di un tasso di cambio di periodo entrambi errati.
***
Il motivo è fondato.
Il tasso di cambio convenzionale sul saldo conto deposito è stato erroneamente applicato nella misura di 1,5867 CHF/EUR anziché quello convenzionale previsto dall'art. 4 pari a
1,6031 CHF/EUR
Inoltre, in sede di conteggio ex art. 7 del contratto il CTU ha applicato un tasso di cambio di periodo ossia quello al 23 marzo 2011, pari a 1,2836 CHF/EUR diverso da quello contrattualmente previsto, il tasso pubblicato alla data
“dell'operazione”, ossia al 17 marzo 2011, pari a 1,2625 CHF/EUR. Su quest'ultimo punto si rimanda al ricalcolo effettuato dal CTU alle pag. 51 e seguenti della relazione a seguito delle note critiche proposte dall'odierna appellata.
- Secondo motivo di appello incidentale: la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha condannato P_ alla restituzione della quota parte del premio assicurativo pagato dall'Avv. all'atto della stipula del mutuo. Parte_1
19 Con il secondo motivo di appello, l'appellante incidentale censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui lo ha condannato alla restituzione del suddetto importo, quale mandataria della compagnia di assicurazione , poiché, in CP_6 caso di mandato all'incasso, la legittimazione passiva permane in capo al mandante.
*** Il motivo va accolto.
Fermo restando il diritto alla restituzione per i premi non goduti a seguito dell'estinzione del mutuo, lo stesso giudice ha rilevato che nel documento di sintesi allegato al mutuo (Allegato C), alla voce “contratti accessori obbligatori”, è stato dato atto che il premio assicurativo unico anticipato è stato detratto dall'importo del mutuo e la somma è stata quindi incassata dalla banca quale mandataria della compagnia di assicurazione (sentenza pag. 16). Ne deriva che l'azione di indebito andava esercitata nei confronti della in forza del principio CP_9 CP_6 ribadito più volte dalla S.C. secondo il quale: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato”. Cass. n. 5268 del 28/02/2024. In conclusione, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi respingere le domande proposte in primo grado da Parte_1
nei confronti di .
[...] PA
Per effetto della riforma della sentenza, Parte_1 va condannato alla restituzione in favore di P_
delle somme da quest'ultima pagate in esecuzione della
[...] sentenza impugnata, con interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
§ 5. — Per effetto della riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado vanno diversamente allocate e vanno poste integralmente a carico di in virtù del principio Parte_1 della soccombenza.
20 Esse si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 13.430 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico dell'appellante principale.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante principale. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.103 oltre a C.U., spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto
[...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta l'appello principale,
2. — accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 P_
condanna al
[...] Parte_1 rimborso, in favore di delle spese PA sostenute per il giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 13.430 oltre a spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della CTU svolta in primo grado;
3. — condanna alla Parte_1 restituzione in favore di delle somme PA da quest'ultima pagate in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
4. — condanna al rimborso, Parte_1 in favore della , delle spese sostenute PA per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.103 oltre a C.U., spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 03 marzo 2025. Il Presidente estensore
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