Sentenza 6 agosto 2008
Massime • 1
Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, discostandosi da tale principio, aveva escluso che l'improvvisa revoca da parte della banca di un affidamento potesse essere qualificato come illegittimo o potesse in ogni caso costituire titolo per l'azione di danni).
Commentari • 11
- 1. Cosa Succede Se Non Pago Un Fido Bancario E Come Difendersi Con L'AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 maggio 2025
Hai un fido bancario attivo ma non riesci più a rientrare nei limiti o a restituire le somme utilizzate? Allora questa guida dello Studio Monardo – gli avvocati esperti in cancellazione dei debiti bancari e difesa da sconfinamenti – è pensata proprio per te. Scopri cosa succede se non paghi un fido bancario, quali sono le azioni che può avviare la banca, i rischi per la tua impresa o per il tuo patrimonio personale e come difenderti legalmente prima che la situazione peggiori. In fondo alla guida troverai tutti i contatti per richiedere una consulenza riservata, capire come intervenire nel tuo caso specifico e risolvere il problema con l'aiuto di professionisti esperti. Cosa Succede Se …
Leggi di più… - 2. ENERGIA: Attività di distribuzione del gas naturale, previsione dell’obbligo per il gestore uscente al pagamento del canone di concessione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dal Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale …
Leggi di più… - 3. L’inerzia consapevole del curatorehttps://www.fiscooggi.it/
- 4. La rinuncia alla proprietà. Dottrina e giurisprudenza a confronto: overruling o distinguishing?Francesco Felis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. Il regime contrattuale dei contratti derivati.Morini Giampaolo · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2018
Profili di impugnazione: tra vizi del contratto e responsabilità del gestore SOMMARIO: 1. I contratti derivati. 2. La normativa 3. Evoluzione della normativa: la direttiva attuativa della direttiva Mifid.. 4. La tesi della nullità del contratto per difetto di causa (astratta). 5. La tesi della nullità del contratto per difetto di causa (astratta). 6. Sul rapporto di colleganza tra contratti di mutuo e contratti di swap. 7. Inadempimento contrattuale e responsabilità. 8. Inadempimento contrattuale e responsabilità. 9. Asset swap, come funzionano. 10. La nullità del contratto. 11. I credit default swap (CDS). 12. Cosa sono i credit default swap. 13. Cosa sono i credit default swap. 14. La …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/08/2008, n. 21250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21250 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2008 |
Testo completo
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento 14, presso l'avv. Barone Carlo Maria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO s.p.a., in persona del Presidente avv. Guariglia Giovanni, elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico 16, presso l'avv. Morcella Manlio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
SI HI, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana 9, presso l'avv. Rosellina Ricci, rappresentato e difeso dall'avv. Festa Emilio del foro di Orvieto, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
FALLIMENTO di PR EL, in persona del curatore Dott. Pace Giovanni;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 307/2003 del 6 agosto 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/6/08 dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;
Udito l'avv. Carlo Maria Barone per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale della Cassa di RiSPrmio di Orvieto s.p.a.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale del ME, e per il rigetto del ricorso incidentale della Cassa di RiSPrmio di Orvieto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI EL conveniva in giudizio la Cassa di RiSPrmio di Orvieto SP e ME HI chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni in quanto il suo stato di insolvenza, cui era seguito il 23.2.1996 il fallimento, era stato determinato dall'improvvisa e brutale revoca dell'affidamento da parte della banca, imitata da altri istituti di credito, mentre il ME, che era anche il suo commercialista, quale Presidente della banca aveva omesso di rappresentare alla banca stessa l'effettiva consistenza del patrimonio di esso RI, idonea a garantire la soddisfazione di ogni credito.
Chiamato in causa il curatore del Fallimento, rimasto contumace, il Tribunale di Orvieto respingeva le domande, rilevando che la legittimità del recesso della banca risultava dalla mancata opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dalla banca stessa e alla dichiarazione di fallimento. Non vi era prova di un comportamento illecito del ME.
La Corte di appello di Perugia con sentenza 6.4.2003 respingeva l'appello del RI. Osservava la Corte che l'appellante aveva sostenuto che le modalità di esercizio del recesso non erano illegittime, ma costituivano violazione dei principi della buona fede contrattuale e che per tale ragione gli era dovuto il risarcimento dei danni. In tali termini l'appello era contraddittorio perché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ove non considerati in forma primaria ed autonoma da una norma di legge, non poteva essere reputata illegittima e fonte di responsabilità ove al tempo non concretizzasse violazione di un diritto altrui. Il comportamento sotteso alla dichiarazione di recesso non poteva aver rilievo autonomo, ma soltanto in quanto causa dell'illegittimità del recesso stesso. L'appellante aveva peraltro riconosciuto che il recesso era legittimo, sì che sul punto si era formato il giudicato.
Il rigetto dell'appello in ordine alla responsabilità della banca comportava anche il rigetto del gravame in ordine all'assoluzione del ME dalle pretese del RI. Questi d'altra parte non poteva farsi promotore degli interessi della banca che, nella sua prospettazione, sarebbero stati obliterati dall'appellato che, nella sua qualità di presidente dell'istituto bancario, avrebbe omesso di far presente la buona situazione patrimoniale del RI. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il RI articolando due motivi. Resistono con controricorso la Cassa di RiSPrmio di Orvieto ed il ME. La prima ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, mentre il ME ha formulato ricorso incidentale condizionato con unico motivo. Ad entrambi ha replicato il RI con separati controricorsi, illustrati da memoria. La curatela del Fallimento del RI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1845, 2043, 2697, 2909 c.c.; artt. 99, 100, 112, 115, 116, 324, 342, 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché difetto e contraddittorietà
della motivazione.
Afferma il ricorrente di aver prospettato con l'atto di appello la contrarietà alle regole di correttezza e buona fede del recesso operato dalla banca deducendone l'illegittimità, pur se altrimenti formalmente legittimo in quanto discendente dall'esercizio di un diritto di natura legale e/o pattizia. Osserva che il dovere di buona fede enunciato dagli artt. 1175 e 1375 (per quanto attiene all'esecuzione del contratto) costituisce il limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, anche sotto il profilo dei doveri di solidarietà per cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio.
La violazione del dovere di buona fede si pone quindi come fonte della responsabilità, anche risarcitoria, per la parte cui essa è imputabile. Rammenta che questa Corte ha affermato la sindacabilità, proprio sotto il profilo degli obblighi di buona fede, del diritto potestativo di recesso, ancorché ciò non implichi l'invalidità della clausola perché oggetto di sindacato è il suo concreto esercizio.
Sarebbe stato quindi onere della Corte di merito sindacare nel merito l'avvenuto esercizio del recesso, attività cui invece il giudice di appello non aveva provveduto, essendo tale recesso repentino, tautologicamente motivato, in assenza di alcun elemento di anomalia nello svolgimento del rapporto di conto corrente. Il RI infatti godeva di ampio credito e non era protestato.
Non era poi vero quanto affermato dalla Corte di appello e cioè che si fosse ormai formato il giudicato sulla legittimità del recesso. Il RI infatti aveva riconosciuto soltanto l'astratta legittimità del recesso, intesa come riconducibilità dello stesso ad un diritto astrattamente previsto da una norma di legge e/o pattizia. Aveva però lamentato che le modalità con cui in concreto tale diritto era stato esercitato costituivano violazione del dovere di buona fede ed erano fonte di responsabilità. Il giudicato, se formatosi, riguardava soltanto la titolarità in capo alla Cassa del diritto di recedere, ma non le modalità con cui la banca si era avvalsa di tale diritto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1845, 2043, 2697, 2909 c.c.;
artt. 99, 100, 112, 115, 116, 324, 342, 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere travolto, in conseguenza del rigetto dell'appello nei confronti della Cassa, anche il gravame proposto per quanto concerneva la domanda formulata nei confronti del ME. Non essendosi avveduti dell'autonomia di tale impugnazione, i giudici di appello avrebbero violato anche l'art. 112 c.p.c.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'affermazione dell'appellante che il ME, nella qualità di presidente della Cassa, avesse concorso ad adottare la deliberazione di recesso, contra ius e lesiva dei diritti del debitore, collegata al rilievo che egli avrebbe omesso di rappresentare all'istituto di credito l'effettiva situazione patrimoniale del RI di cui era a completa conoscenza ed alla sottolineatura che recedere sarebbe stato contro gli interessi della banca, non significava per il ricorrente "farsi promotore degli interessi della parte avversa", ma sottolineare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata fra la decisione della banca di recedere ed il comportamento, quantomeno colposo, del suo presidente, donde la dedotta responsabilità ex art.2395 c.c. ed ex art. 2043 c.c., perché contrario al principio di buona fede ed al generale dovere del neminem laedere. Sotto questo profilo la Corte d'appello non avrebbe neppure assolto l'onere di motivazione.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Cassa di RiSPrmio di Orvieto deduce violazione dell'art. 43 L. Fall.. Lamenta che la Corte di appello non si sia avveduta che il RI, in quanto fallito, era privo di capacità processuale perché in suo luogo avrebbe potuto stare in giudizio soltanto il curatore, trattandosi di controversia a contenuto patrimoniale non afferente i rapporti previsti dalla L. Fall., art. 46. Nella specie il principio affermato dalla giurisprudenza che il difetto di legittimazione del fallito non può essere rilevato d'ufficio e non può esser fatto valere da soggetti diversi dal curatore, non troverebbe applicazione nel caso di specie perché gli organi fallimentari avrebbero valutato la non convenienza dell'avvio dell'iniziativa giudiziale. L'inerzia del curatore, corrispondente a sua scelta ponderata, si potrebbe ricavare dal fatto che egli non ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi chiesti nei confronti del RI da parte della banca ricorrente incidentale e da altre banche. Analoghe conclusioni si potrebbero ricavare dalle comunicazioni dirette alla banca dal curatore e dal fatto che egli non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio.
4. Con il ricorso incidentale condizionato ME HI deduce difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non abbia pronunciato sulle difese nel merito che egli aveva sviluppato e che ripropone. Osserva che il ricorrente non ha chiarito se la sua responsabilità deriverebbe dalla condotta posta in essere quale amministratore della banca ovvero al di fuori dell'attività riferibile a tale carica o per entrambi i titoli. Sotto il primo profilo rammenta che lo statuto della banca non attribuisce alcuna delega operativa al presidente;
che egli si astenne dalle deliberazioni ogni qual volta era questione della posizione del RI onde evitare il conflitto di interessi che derivava dall'essere anche commercialista di quest'ultimo. Nè era sostenibile che il ME fosse tenuto a rappresentare alla banca le condizioni economiche del RI perché in tale ipotesi avrebbe agito in conflitto di interessi, ponendo addirittura in essere un fatto di reato.
Quale libero professionista il ME doveva invece rispettare anzitutto il segreto professionale e pertanto non avrebbe potuto riferire alla banca le condizioni patrimoniali del RI, che neppure conosceva completamente posto che il ricorrente gli aveva taciuto la sua esposizione verso altra banca.
4. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Occorre esaminare preliminarmente il ricorso incidentale della Cassa di RiSPrmio di Orvieto che eccepisce il difetto di legittimazione attiva del fallito in relazione al suo status, alla luce dell'attribuzione al curatore della legittimazione relativamente ai rapporti patrimoniali non ricompresi nell'ambito della L. Fall., art.46 (arg. L. Fall., art. 43).
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che questa Corte ha più volte affermato, con riferimento ai rapporti tributari, che sussiste l'eccezionale legittimazione sostitutiva del fallito ad agire avanti al giudice tributario in luogo del curatore, in caso di inerzia di quest'ultimo, tutte le volte che tale inerzia non corrisponda in realtà ad una scelta consapevole di non impugnare l'accertamento effettuato dall'Amministrazione (
sottolineato da un lato che il fallito non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell'atto impositivo e dall'altro che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso di eccepirla. Tali principi sono stati estesi da questa Corte anche al di fuori della materia tributaria, ad esempio in caso di inerzia del curatore in materia di diritti ereditari (
5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. È indubbio il vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata. La Corte d'appello ha ritenuto di poter affermare l'infondatezza del gravame perché esso sarebbe stato diretto a sostenere l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca con il recesso immotivato e brutale dall'affidamento concesso a fronte del giudicato che si sarebbe ormai formato sulla legittimità di tale recesso. Ciò perché lo stesso appellante aveva chiarito che le sue doglianze non avevano ad oggetto ".- l'illegittimità del recesso, inteso nella sua formale ed asettica valenza negoziale ... ma piuttosto si appuntavano sul rilievo della illiceità del comportamento sotteso alla dichiarazione di recesso", affermazione cui conseguiva, ad avviso della Corte di merito, il riconoscimento che il recesso in parola era legittimo.
In realtà il Tribunale, come risulta dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, aveva ritenuto la legittimità del recesso della banca in ragione della mancata opposizione ai decreti ingiuntivi di recupero dei crediti ed alla sentenza dichiarativa di fallimento che ne erano seguiti, sì che sul punto si sarebbe formato il giudicato. A fronte di tale statuizione, il RI con l'atto di appello aveva in realtà insistito sulle tesi già sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio, perché se in citazione aveva lamentato "... la assoluta ingiustificatezza, imprevedibilità e brutalità del recesso ...", sottolineando che esso era sindacabile restando ".. pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), sì che il recesso era "da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari", con l'appello aveva osservato che le sue doglianze non riguardavano il recesso "nella sua formale ed asettica valenza negoziale, quasi che, ad esempio, lo stesso fosse stato esercitato senza il rispetto dei termini e delle forme previsti dalla legge o dal contratto. Ma piuttosto si appuntavano sul rilievo dell'illiceità del comportamento sotteso alla dichiarazione di recesso" per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
In conclusione la Corte di appello non si è avveduta che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda e dell'appello la medesima causa petendi, vale a dire la contrarietà al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto del comportamento della banca, tenuto in violazione dell'art. 1375 c.c.. Nè appare fondata l'ulteriore argomentazione della Corte di merito che ha sostenuto che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede non rileva, ove essi non siano considerati in forma primaria ed autonoma da una norma che direttamente tuteli un diritto altrui. Tale principio si pone in pieno contrasto con quanto affermato da questa Corte che ha riconosciuto che l'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni (
2855
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sè inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (
Vero è che la Corte di merito ha affermato che l'illegittimità del recesso non sarebbe più ravvisabile per essersi formato "il giudicato sul contrario riconoscimento di legittimità", ma tale affermazione appare equivoca perché non è chiaro se con essa i giudici di merito hanno inteso trarre conseguenze dalla precedente qualificazione dell'appello del RI come diretto a sostenere l'illegittimità del comportamento della banca a prescindere dalla validità dell'atto di recesso, o se invece hanno inteso affermare che sulla legittimità del recesso si sarebbe formato il giudicato, come affermato dal Tribunale, in ragione della mancata opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla banca ed alla dichiarazione di fallimento.
La motivazione della Corte d'appello su questo punto è così sintetica da risultare incomprensibile, sì che sul punto dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale del ME rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale della Cassa di RiSPrmio di Orvieto;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale del ME;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 20 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2008