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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2574/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FA Parte_1 C.F._1
MA (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Bianca Controparte_1 C.F._3
NE (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta in appello
- APPELLATA/APPELLANTE -
(P. IVA: ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in CP_2 P.IVA_1
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alexandra Parte_2 GL (C.F.: per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._5
risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8730/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Napoli, esponendo che in data Controparte_1 Parte_1
8.12.2013, alle ore 21.00 circa, mentre si trovava nell'appartamento di proprietà del figlio,
convenuto, in Pozzuoli alla Via Compagnone n. 20, interno 6, era scivolata a causa del pavimento bagnato dall'acqua fuoriuscita dalla condotta di scarico della lavatrice, riportando la frattura scomposta del polso destro, come da referto del nosocomio S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove veniva trasportata per le cure del caso.
L'attrice assumeva di aver subito un danno biologico del 5,5% ed un'inabilità temporanea, totale e parziale, di complessivi novanta giorni e che era stata vana la richiesta stragiudiziale inviata dal
ZZ ad sul presupposto che l'evento fosse coperto dalla polizza assicurativa per CP_2
responsabilità civile verso terzi “ ” n. 047158641. CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto, costituendosi, non contestava il fatto storico e i danni allegati dall'attrice, limitandosi a richiamare la polizza per responsabilità civile verso terzi ” n. 047158641, già CP_3
stipulata con dal padre ed in cui esso deducente era subentrato alla sua CP_2 Per_1
morte, avvenuta nel 2004, la quale all'art.
2.1. delle condizioni generali stabiliva l'obbligo della società di tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali in conseguenza di sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali indicati in polizza, compresi i danni da rottura accidentale di condotti e rigurgito di fognature, con una franchigia di euro 100,00.
Ebbene, poiché ai sensi dell'art 2.3., limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, si consideravano terzi, se non conviventi con l'assicurato e abitanti in unità immobiliari distinte, i genitori, i figli e gli altri parenti o affini, avuto riguardo alla circostanza che la madre risiedeva nell'appartamento contraddistinto dall'interno 1 dell'edificio sito in Pozzuoli alla Via
Compagnone n. 20, come da certificato allegato, era priva di fondamento l'assenza del rapporto di terzietà, invocata dalla compagnia per rifiutare l'indennizzo in sede stragiudiziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa e, nel merito: in via principale, di respingere la domanda dell'attrice, con vittoria di CP_2
spese; in subordine, di dichiarare tenuta a garantirlo dagli effetti dell'eventuale CP_2
accoglimento della domanda, con conseguente condanna al pagamento di quanto accertato e liquidato in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda,
di condannare la compagnia alla rifusione delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno ex
art. 96 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa e notificato il relativo atto, si costituiva eccependo CP_2
la carenza di legittimazione attiva, essendo l'effettivo contraente il defunto e, in Persona_2
subordine, l'inoperatività della polizza, non ricorrendo il requisito della terzietà; infine, contestava la fondatezza della pretesa della sia nell'an che nel quantum. CP_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda, con vittoria delle spese processuali.
Istruita la causa con documenti, prova per testi e c.t.u., con sentenza n. 8730, pubblicata il
17.12.2020, il Tribunale così decideva: “- Condanna il convenuto al pagamento, Parte_1
in favore dell'attrice, dell'importo di euro 3879,54 oltre interessi compensativi al tasso legale
codicistico dalla presente sentenza sino al saldo;
- Rigetta la domanda di manleva spiegata da
parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti in causa;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di
causa, in via definitiva a carico del convenuto”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- la domanda principale era fondata, atteso che il non aveva contestato il fatto storico ed i Pt_1
danni da esso derivati, da quantificarsi, in base all'esito della c.t.u. ed alle conclusioni formulate dall'attrice nelle note di discussione depositate in data 24.11.2020, nei seguenti importi: euro
2.963,94 per danno biologico, euro 114,06 per spese mediche ed euro 800,00 per personalizzazione;
- la domanda di manleva andava respinta, stante il disposto dell'art.
2.3. delle condizioni generali di polizza secondo cui “non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i
figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente”, non trovando applicazione la deroga ivi prevista (“Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da
rigurgito di fognatura tuttavia - se non conviventi con l' e abitanti in unità immobiliari Parte_3
distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi”), afferente all'ipotesi in cui i parenti, non conviventi, che abitano in unità immobiliari distinte, subiscano in dette unità danni provocati da fuoriuscita di liquidi o rigurgito di fogna, in quanto, diversamente opinando, ritenendo sufficiente la non convivenza, l'ulteriore requisito dell'abitazione in unità immobiliari distinte sarebbe superfluo;
- invero, la ratio dell'esclusione della garanzia in favore di parenti era da ravvisare nella limitazione del rischio connesso alla loro maggiore frequentazione dell'immobile assicurato, sicché non era plausibile che la terzietà tornasse ad operare per la sola ipotesi di fuoriuscita di liquidi e di rigurgito fognario;
- detta interpretazione trovava riscontro nella norma di cui all'art 1.4., secondo cui “Relativamente
ai danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi vengono
indennizzati i danni da fuoriuscita di liquidi a seguito di: rottura accidentale di impianti idrici
igienici e tecnici esistenti nel fabbricato - rottura accidentale di allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori”;
- l'interpretazione adottata era ulteriormente corroborata dalla considerazione che il danno che proviene dalla cosa assicurata e incide su altra cosa o su condotte poste in essere in altro immobile prescinde dalla frequentazione dell'immobile assicurato da parte del parente;
- le spese di lite andavano integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto, stante la non contestazione di quest'ultimo, nonché nel rapporto processuale tra il convenuto e la compagnia assicurativa in quanto la “oggettiva non piana intellegibilità della
clausola esaminata” integrava gli estremi della grave ed eccezionale ragione;
- le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, andavano poste definitivamente a carico del convenuto, sostanzialmente soccombente.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 31.5.2021 ed iscritta a ruolo l'8.6.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a due motivi così rubricati
“errata e/o manifesta illogicità della valutazione e/o interpretazione delle risultanze documentali”
ed “errata e/o manifesta illogicità della motivazione”, e concludeva chiedendo, in sua riforma,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare:
sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- nel merito accogliere l'appello attoreo e, per l'effetto, riformare la sentenza relativamente ai capi
di appello e condannare direttamente la , in persona del legale rapp.te p.t., giusta CP_2
polizza assicurativa n. 047158641, a corrispondere alla sig.ra la somma di € Controparte_1
3.879,54 oltre interessi compensativi al tasso legale dalla sentenza al saldo, come disposto nella
Co sentenza impugnata;
in via subordinata voglia la adita Corte condannare la a CP_2
manlevare e tenere indenne l'appellante sig. dell'importo di € 3.879,54 oltre Parte_1
interessi, così come liquidati in favore della sig.ra . Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese diritti onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente
giudizio, nonché spese di CTU, da porre esclusivamente a carico della con attribuzione CP_2
allo scrivente procuratore antistatario”.
costituendosi il 29.9.2021, contestava la fondatezza dell'appello e concludeva per il CP_2
suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.
, costituendosi in pari data, spiegava appello incidentale avverso il capo relativo Controparte_1
alla disposta compensazione delle spese di lite, atteso che essa attrice era stata vittoriosa sia nell'an
che nel quantum, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Riformare la sentenza n 8730/2020 sul capo indicato
In caso di accoglimento dell'appello principale promosso dal sig voglia: Parte_1
- condannare direttamente la in persona del legale rapp.te p.t, e /o il sig CP_2 Pt_1
con manleva in suo favore della , alle spese diritti e onorari del giudizio di
[...] CP_2
primo grado, in favore della sig.ra nella misura che sarà stabilita secondo Controparte_1
GI
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello principale voglia l'ecc.ma Corte adita:
- condannare il sig alle spese diritti e onorari del giudizio di primo grado, in Parte_1
favore della sig.ra nella misura che sarà stabilita secondo GI Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa del presente giudizio ed attribuzione allo
scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 27.10.2021 l'appellante principale rinunciava all'istanza di sospensiva, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.11.2023.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dell'appello incidentale. ha censurato la disposta compensazione delle spese di giudizio, argomentando Controparte_1
che la condotta processuale di controparte non aveva esonerato essa attrice dalla prova del diritto azionato, siccome i mezzi istruttori all'uopo articolati erano stati ritenuti ammissibili, e non superflui.
In particolare, essa attrice aveva indotto il testimone oculare per provare l'assenza di Tes_1
corresponsabilità nel verificarsi dell'evento dannoso (caduta) ed aveva dovuto chiedere la c.t.u.
medico-legale al fine di provare le lesioni subite, già risultanti dalla documentazione medica e dalla relazione del proprio c.t.p., versate in atti, sostenendo ulteriori spese.
Ebbene, considerato il costo rilevante del giudizio, la decisione del primo giudice di lasciare a carico di essa attrice, risultata vittoriosa, le spese sostenute per azionare il proprio diritto al risarcimento delle lesioni patite comportava una sostanziale compromissione dello stesso, stante il disposto dell'art 91 c.p.c. e la mancata esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, in assenza di reciproca soccombenza, giustificavano la compensazione, non potendo questa essere legittimata da una scelta arbitraria dell'organo giudicante.
La censura è fondata.
La motivazione addotta dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto non è sussumibile in nessuna delle ipotesi tipiche o atipiche in cui è consentito l'esercizio del relativo potere.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 12.9.2014, data di entrata in vigore del D.L.
132/2014, conv. con mod. nella L. 162/2014 - il cui art. 13 ha novellato l'art. 92 c.p.c. - la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e tanto a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. Ebbene, la condotta processuale di non contestazione non integra una grave ed eccezionale ragione né in via generale, né nel caso di specie, in cui il ZZ non ha contestato la richiesta risarcitoria ricevuta in via stragiudiziale, essendosi limitato a chiedere alla compagnia assicuratrice di tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali, e, rimanendo inerte a seguito del diniego dalla stessa opposto, ha costretto la ad introdurre il giudizio onde far valere le proprie ragioni. CP_1
Siccome l'onere delle spese di lite non può essere addossato, neppure parzialmente, alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. in tal senso Cass. civ., sez. II, 9.6.2023, n.
16404; sez. V, ord 17.4.2019, n. 10685; sez. VI - II, 2.9.2014, n. 18503), in accoglimento dell'appello incidentale il capo relativo alle spese di lite nel rapporto processuale tra la ed CP_1
il ZZ va riformato addossando il relativo onere a quest'ultimo, secondo il principio della soccombenza di cui all'art 91, comma 1, c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 in relazione a tutte le fasi processuali, disponendone l'attribuzione al difensore per dichiarazione di antistatarietà.
§ 4. Analisi dell'appello principale.
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che il decidente aveva violato i criteri di interpretazione contrattuale dettati dagli artt. 1362 -1370 c.c.,
secondo la gerarchia che imponeva di far prevalere i canoni strettamente interpretativi - tra cui il significato letterale delle parole - su quelli interpretativi-integrativi; in ogni caso, il contratto di assicurazione andava interpretato secondo il criterio ermeneutico dell'interpretazione contro il predisponente, posto dall'art. 1370 c.c. quando occorreva tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali.
Secondo la difesa del ZZ, l'interpretazione fornita dal Tribunale (peraltro, conforme a quella prospettata da nella comparsa conclusionale), secondo cui il parente, per essere terzo, CP_2
deve essere non convivente e ricevere il danno o subire la lesione nel proprio appartamento (“subiscano danni in dette unità”, v. pag. 3 della sentenza), era di “mera fantasia” e snaturava completamente l'oggetto del contratto di garanzia assicurativa per responsabilità verso terzi perché
riconosceva al contraente la tutela patrimoniale solo a fronte delle lesioni personali riportate dal parente non convivente che abitava in un immobile sottostante o confinante con quello assicurato,
mentre escludeva l'operatività della garanzia per le medesime lesioni subite dai parenti, non conviventi ed abitanti in altro fabbricato, mentre erano in visita presso l'immobile assicurato.
Inoltre, l'interpretazione seguita dal primo giudice non poteva trovare conforto nella norma di cui all'art. 1.4, presente nella sezione “All risks”, siccome relativa ai danni materiali subiti dai beni assicurati.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza perché, pur ritenendo la clausola assicurativa non pienamente intellegibile, l'aveva interpretata in senso difforme dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti, atteso che nella polizza non era indicata, quale requisito fondamentale affinché il parente potesse essere considerato terzo, la circostanza che quest'ultimo abitasse nell'appartamento sottostante o confinante con quello assicurato e che in tale appartamento avesse riportato lesioni per cause attinenti alla rottura di condotte dell'appartamento assicurato. Inoltre,
anche a voler ritenere la clausola di non chiara interpretazione, per costante giurisprudenza di legittimità doveva seguirsi il criterio interpretativo “contra stipulatorem” di cui all'art. 1370 c.c.,
ovvero prediligere l'interpretazione favorevole al contraente debole.
Tale essendo il contenuto delle doglianze dell'appellante principale, ritiene il Collegio che esse debbano esaminarsi congiuntamente, siccome vertenti sull'erronea interpretazione della clausola relativa all'esclusione della garanzia per difetto del requisito della terzietà e, in ogni caso, sulla mancata applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.
Ciò posto, la Corte non condivide il percorso logico-argomentativo che ha indotto il primo giudice,
premessa “la non piana intellegibilità della clausola” di cui all'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza, ad adottare un'interpretazione che, prima ancora che contrastare con il disposto dell'art. 1370 c.c., è difforme dal suo tenore letterale che, lungi dall'essere non pienamente intellegibile,
contiene, ai fini che interessano, una regola generale e la sua deroga, la cui corretta interpretazione sovverte l'esito del giudizio rispetto alla domanda di garanzia.
La regola generale è quella, contenuta nel primo comma, secondo cui “Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché
qualsiasi altro loro parente od affine convivente…”; conseguentemente, in via generale, non sussiste l'obbligo della società di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente loro cagionati per effetto di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
La deroga prevista nel comma successivo, espressa con il seguente tenore letterale “Limitatamente
ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognatura tuttavia - se non conviventi con
l' e abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono Parte_3
considerati terzi”, comporta che i soggetti indicati nel primo comma sub a) sono considerati terzi, a condizione che non siano conviventi con l'assicurato ed abitino in un diverso immobile, soltanto nell'ipotesi in cui i danni sofferti siano conseguenti alla fuoriuscita di liquidi o al rigurgito di fognatura.
L'espressione condizionante la risarcibilità per detta tipologia di danni (“se non conviventi con
l'Assicurato e abitanti in unità immobiliari distinte”) costituisce un'endiadi atteso che la non convivenza si sostanzia nell'abitazione di un diverso immobile, per cui non legittima l'interpretazione seguita dal primo giudice, alla stregua della quale l'indennizzo andrebbe corrisposto all'assicurato unicamente nell'ipotesi in cui i parenti e/o affini che hanno subito lesioni per effetto della fuoriuscita di liquidi e rigurgito di fognatura abitino in immobile sottostante a quello assicurato o con questo confinante: invero, in tal modo, sarebbe svuotato il contenuto della clausola derogatoria, dovendo l'assicurato rispondere con il proprio patrimonio in tutti i casi
(costituenti la pressoché totale generalità, se si considera che è sporadico il caso che parenti e affini abitino in un'unità sottostante o confinante con quella assicurata) in cui l'evento dedotto in rischio si verifichi nel proprio immobile.
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo giudice avrebbe dovuto interpretare la clausola in base al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da cui emergeva in modo certo ed immediato la volontà di sollevare l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti al suo patrimonio dal risarcimento dovuto anche ai soggetti indicati sub a)
per le lesioni conseguenti alla fuoriuscita di liquidi o al rigurgito di fognatura, con il solo limite della franchigia di euro 100,00, come previsto dall'art. 2.1., comma 2, prescindendo dal dettato di altre disposizioni, come il richiamato disposto dell'art. 1.4, presente nella diversa sezione rubricata
“All risks”, relativa all'assicurazione di beni, e non alla responsabilità civile verso terzi, a cui è
dedicata la sezione successiva.
In ogni caso, l'asserita scarsa intellegibilità della clausola avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad interpretarla in senso sfavorevole all'assicuratore, siccome predisponente, e favorevole al contraente in applicazione del criterio interpretativo, di natura sussidiaria, di cui all'art. 1370 c.c.,
rubricato “Interpretazione contro l'autore della clausola”, secondo cui “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28939).
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, in riforma del secondo capo della sentenza di primo grado, va condannata a tenere indenne l'assicurato dal CP_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 3.779,54, così determinata scomputando dal risarcimento dovuto a l'importo di euro 100,00, contrattualmente previsto come franchigia, oltre agli Controparte_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché delle spese processuali da lui dovute in favore della . CP_1
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dei gravami travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase di trattazione/istruzione del presente giudizio per la quale si stimano congrui quelli minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori degli appellanti, principale ed incidentale, siccome antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8730/2020 del
Tribunale di Napoli, condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado sostenute da , liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 2.552,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Bianca
NE;
b) condanna a pagare, in favore di , le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
di giudizio, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Bianca NE;
c) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8730/2020 del
Tribunale di Napoli, condanna a manlevare dal pagamento, a CP_2 Parte_1
favore di , della somma di euro 3.779,54 e degli interessi ex art. 1284, comma 4, Controparte_1
c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché dalle spese processuali, liquidate come nei capi a) e b);
d) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_2 Parte_1
liquidate: per il giudizio di primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
FA MA;
per il giudizio di appello in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. FA MA.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2574/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FA Parte_1 C.F._1
MA (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Bianca Controparte_1 C.F._3
NE (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta in appello
- APPELLATA/APPELLANTE -
(P. IVA: ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in CP_2 P.IVA_1
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alexandra Parte_2 GL (C.F.: per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._5
risposta in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8730/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Napoli, esponendo che in data Controparte_1 Parte_1
8.12.2013, alle ore 21.00 circa, mentre si trovava nell'appartamento di proprietà del figlio,
convenuto, in Pozzuoli alla Via Compagnone n. 20, interno 6, era scivolata a causa del pavimento bagnato dall'acqua fuoriuscita dalla condotta di scarico della lavatrice, riportando la frattura scomposta del polso destro, come da referto del nosocomio S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove veniva trasportata per le cure del caso.
L'attrice assumeva di aver subito un danno biologico del 5,5% ed un'inabilità temporanea, totale e parziale, di complessivi novanta giorni e che era stata vana la richiesta stragiudiziale inviata dal
ZZ ad sul presupposto che l'evento fosse coperto dalla polizza assicurativa per CP_2
responsabilità civile verso terzi “ ” n. 047158641. CP_3
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il convenuto, costituendosi, non contestava il fatto storico e i danni allegati dall'attrice, limitandosi a richiamare la polizza per responsabilità civile verso terzi ” n. 047158641, già CP_3
stipulata con dal padre ed in cui esso deducente era subentrato alla sua CP_2 Per_1
morte, avvenuta nel 2004, la quale all'art.
2.1. delle condizioni generali stabiliva l'obbligo della società di tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali in conseguenza di sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali indicati in polizza, compresi i danni da rottura accidentale di condotti e rigurgito di fognature, con una franchigia di euro 100,00.
Ebbene, poiché ai sensi dell'art 2.3., limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, si consideravano terzi, se non conviventi con l'assicurato e abitanti in unità immobiliari distinte, i genitori, i figli e gli altri parenti o affini, avuto riguardo alla circostanza che la madre risiedeva nell'appartamento contraddistinto dall'interno 1 dell'edificio sito in Pozzuoli alla Via
Compagnone n. 20, come da certificato allegato, era priva di fondamento l'assenza del rapporto di terzietà, invocata dalla compagnia per rifiutare l'indennizzo in sede stragiudiziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa e, nel merito: in via principale, di respingere la domanda dell'attrice, con vittoria di CP_2
spese; in subordine, di dichiarare tenuta a garantirlo dagli effetti dell'eventuale CP_2
accoglimento della domanda, con conseguente condanna al pagamento di quanto accertato e liquidato in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda,
di condannare la compagnia alla rifusione delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno ex
art. 96 c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa e notificato il relativo atto, si costituiva eccependo CP_2
la carenza di legittimazione attiva, essendo l'effettivo contraente il defunto e, in Persona_2
subordine, l'inoperatività della polizza, non ricorrendo il requisito della terzietà; infine, contestava la fondatezza della pretesa della sia nell'an che nel quantum. CP_1
Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni domanda, con vittoria delle spese processuali.
Istruita la causa con documenti, prova per testi e c.t.u., con sentenza n. 8730, pubblicata il
17.12.2020, il Tribunale così decideva: “- Condanna il convenuto al pagamento, Parte_1
in favore dell'attrice, dell'importo di euro 3879,54 oltre interessi compensativi al tasso legale
codicistico dalla presente sentenza sino al saldo;
- Rigetta la domanda di manleva spiegata da
parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti in causa;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di
causa, in via definitiva a carico del convenuto”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- la domanda principale era fondata, atteso che il non aveva contestato il fatto storico ed i Pt_1
danni da esso derivati, da quantificarsi, in base all'esito della c.t.u. ed alle conclusioni formulate dall'attrice nelle note di discussione depositate in data 24.11.2020, nei seguenti importi: euro
2.963,94 per danno biologico, euro 114,06 per spese mediche ed euro 800,00 per personalizzazione;
- la domanda di manleva andava respinta, stante il disposto dell'art.
2.3. delle condizioni generali di polizza secondo cui “non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i
figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente”, non trovando applicazione la deroga ivi prevista (“Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da
rigurgito di fognatura tuttavia - se non conviventi con l' e abitanti in unità immobiliari Parte_3
distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi”), afferente all'ipotesi in cui i parenti, non conviventi, che abitano in unità immobiliari distinte, subiscano in dette unità danni provocati da fuoriuscita di liquidi o rigurgito di fogna, in quanto, diversamente opinando, ritenendo sufficiente la non convivenza, l'ulteriore requisito dell'abitazione in unità immobiliari distinte sarebbe superfluo;
- invero, la ratio dell'esclusione della garanzia in favore di parenti era da ravvisare nella limitazione del rischio connesso alla loro maggiore frequentazione dell'immobile assicurato, sicché non era plausibile che la terzietà tornasse ad operare per la sola ipotesi di fuoriuscita di liquidi e di rigurgito fognario;
- detta interpretazione trovava riscontro nella norma di cui all'art 1.4., secondo cui “Relativamente
ai danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi vengono
indennizzati i danni da fuoriuscita di liquidi a seguito di: rottura accidentale di impianti idrici
igienici e tecnici esistenti nel fabbricato - rottura accidentale di allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori”;
- l'interpretazione adottata era ulteriormente corroborata dalla considerazione che il danno che proviene dalla cosa assicurata e incide su altra cosa o su condotte poste in essere in altro immobile prescinde dalla frequentazione dell'immobile assicurato da parte del parente;
- le spese di lite andavano integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto, stante la non contestazione di quest'ultimo, nonché nel rapporto processuale tra il convenuto e la compagnia assicurativa in quanto la “oggettiva non piana intellegibilità della
clausola esaminata” integrava gli estremi della grave ed eccezionale ragione;
- le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, andavano poste definitivamente a carico del convenuto, sostanzialmente soccombente.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 31.5.2021 ed iscritta a ruolo l'8.6.2021, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a due motivi così rubricati
“errata e/o manifesta illogicità della valutazione e/o interpretazione delle risultanze documentali”
ed “errata e/o manifesta illogicità della motivazione”, e concludeva chiedendo, in sua riforma,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare:
sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- nel merito accogliere l'appello attoreo e, per l'effetto, riformare la sentenza relativamente ai capi
di appello e condannare direttamente la , in persona del legale rapp.te p.t., giusta CP_2
polizza assicurativa n. 047158641, a corrispondere alla sig.ra la somma di € Controparte_1
3.879,54 oltre interessi compensativi al tasso legale dalla sentenza al saldo, come disposto nella
Co sentenza impugnata;
in via subordinata voglia la adita Corte condannare la a CP_2
manlevare e tenere indenne l'appellante sig. dell'importo di € 3.879,54 oltre Parte_1
interessi, così come liquidati in favore della sig.ra . Controparte_1 In ogni caso, con vittoria di spese diritti onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente
giudizio, nonché spese di CTU, da porre esclusivamente a carico della con attribuzione CP_2
allo scrivente procuratore antistatario”.
costituendosi il 29.9.2021, contestava la fondatezza dell'appello e concludeva per il CP_2
suo rigetto, con vittoria delle spese processuali.
, costituendosi in pari data, spiegava appello incidentale avverso il capo relativo Controparte_1
alla disposta compensazione delle spese di lite, atteso che essa attrice era stata vittoriosa sia nell'an
che nel quantum, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Riformare la sentenza n 8730/2020 sul capo indicato
In caso di accoglimento dell'appello principale promosso dal sig voglia: Parte_1
- condannare direttamente la in persona del legale rapp.te p.t, e /o il sig CP_2 Pt_1
con manleva in suo favore della , alle spese diritti e onorari del giudizio di
[...] CP_2
primo grado, in favore della sig.ra nella misura che sarà stabilita secondo Controparte_1
GI
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello principale voglia l'ecc.ma Corte adita:
- condannare il sig alle spese diritti e onorari del giudizio di primo grado, in Parte_1
favore della sig.ra nella misura che sarà stabilita secondo GI Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa del presente giudizio ed attribuzione allo
scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 27.10.2021 l'appellante principale rinunciava all'istanza di sospensiva, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.11.2023.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dell'appello incidentale. ha censurato la disposta compensazione delle spese di giudizio, argomentando Controparte_1
che la condotta processuale di controparte non aveva esonerato essa attrice dalla prova del diritto azionato, siccome i mezzi istruttori all'uopo articolati erano stati ritenuti ammissibili, e non superflui.
In particolare, essa attrice aveva indotto il testimone oculare per provare l'assenza di Tes_1
corresponsabilità nel verificarsi dell'evento dannoso (caduta) ed aveva dovuto chiedere la c.t.u.
medico-legale al fine di provare le lesioni subite, già risultanti dalla documentazione medica e dalla relazione del proprio c.t.p., versate in atti, sostenendo ulteriori spese.
Ebbene, considerato il costo rilevante del giudizio, la decisione del primo giudice di lasciare a carico di essa attrice, risultata vittoriosa, le spese sostenute per azionare il proprio diritto al risarcimento delle lesioni patite comportava una sostanziale compromissione dello stesso, stante il disposto dell'art 91 c.p.c. e la mancata esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, in assenza di reciproca soccombenza, giustificavano la compensazione, non potendo questa essere legittimata da una scelta arbitraria dell'organo giudicante.
La censura è fondata.
La motivazione addotta dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto non è sussumibile in nessuna delle ipotesi tipiche o atipiche in cui è consentito l'esercizio del relativo potere.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 12.9.2014, data di entrata in vigore del D.L.
132/2014, conv. con mod. nella L. 162/2014 - il cui art. 13 ha novellato l'art. 92 c.p.c. - la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e tanto a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018. Ebbene, la condotta processuale di non contestazione non integra una grave ed eccezionale ragione né in via generale, né nel caso di specie, in cui il ZZ non ha contestato la richiesta risarcitoria ricevuta in via stragiudiziale, essendosi limitato a chiedere alla compagnia assicuratrice di tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali, e, rimanendo inerte a seguito del diniego dalla stessa opposto, ha costretto la ad introdurre il giudizio onde far valere le proprie ragioni. CP_1
Siccome l'onere delle spese di lite non può essere addossato, neppure parzialmente, alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. in tal senso Cass. civ., sez. II, 9.6.2023, n.
16404; sez. V, ord 17.4.2019, n. 10685; sez. VI - II, 2.9.2014, n. 18503), in accoglimento dell'appello incidentale il capo relativo alle spese di lite nel rapporto processuale tra la ed CP_1
il ZZ va riformato addossando il relativo onere a quest'ultimo, secondo il principio della soccombenza di cui all'art 91, comma 1, c.p.c.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 in relazione a tutte le fasi processuali, disponendone l'attribuzione al difensore per dichiarazione di antistatarietà.
§ 4. Analisi dell'appello principale.
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che il decidente aveva violato i criteri di interpretazione contrattuale dettati dagli artt. 1362 -1370 c.c.,
secondo la gerarchia che imponeva di far prevalere i canoni strettamente interpretativi - tra cui il significato letterale delle parole - su quelli interpretativi-integrativi; in ogni caso, il contratto di assicurazione andava interpretato secondo il criterio ermeneutico dell'interpretazione contro il predisponente, posto dall'art. 1370 c.c. quando occorreva tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali.
Secondo la difesa del ZZ, l'interpretazione fornita dal Tribunale (peraltro, conforme a quella prospettata da nella comparsa conclusionale), secondo cui il parente, per essere terzo, CP_2
deve essere non convivente e ricevere il danno o subire la lesione nel proprio appartamento (“subiscano danni in dette unità”, v. pag. 3 della sentenza), era di “mera fantasia” e snaturava completamente l'oggetto del contratto di garanzia assicurativa per responsabilità verso terzi perché
riconosceva al contraente la tutela patrimoniale solo a fronte delle lesioni personali riportate dal parente non convivente che abitava in un immobile sottostante o confinante con quello assicurato,
mentre escludeva l'operatività della garanzia per le medesime lesioni subite dai parenti, non conviventi ed abitanti in altro fabbricato, mentre erano in visita presso l'immobile assicurato.
Inoltre, l'interpretazione seguita dal primo giudice non poteva trovare conforto nella norma di cui all'art. 1.4, presente nella sezione “All risks”, siccome relativa ai danni materiali subiti dai beni assicurati.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza perché, pur ritenendo la clausola assicurativa non pienamente intellegibile, l'aveva interpretata in senso difforme dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti, atteso che nella polizza non era indicata, quale requisito fondamentale affinché il parente potesse essere considerato terzo, la circostanza che quest'ultimo abitasse nell'appartamento sottostante o confinante con quello assicurato e che in tale appartamento avesse riportato lesioni per cause attinenti alla rottura di condotte dell'appartamento assicurato. Inoltre,
anche a voler ritenere la clausola di non chiara interpretazione, per costante giurisprudenza di legittimità doveva seguirsi il criterio interpretativo “contra stipulatorem” di cui all'art. 1370 c.c.,
ovvero prediligere l'interpretazione favorevole al contraente debole.
Tale essendo il contenuto delle doglianze dell'appellante principale, ritiene il Collegio che esse debbano esaminarsi congiuntamente, siccome vertenti sull'erronea interpretazione della clausola relativa all'esclusione della garanzia per difetto del requisito della terzietà e, in ogni caso, sulla mancata applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.
Ciò posto, la Corte non condivide il percorso logico-argomentativo che ha indotto il primo giudice,
premessa “la non piana intellegibilità della clausola” di cui all'art.
2.3 delle condizioni generali di polizza, ad adottare un'interpretazione che, prima ancora che contrastare con il disposto dell'art. 1370 c.c., è difforme dal suo tenore letterale che, lungi dall'essere non pienamente intellegibile,
contiene, ai fini che interessano, una regola generale e la sua deroga, la cui corretta interpretazione sovverte l'esito del giudizio rispetto alla domanda di garanzia.
La regola generale è quella, contenuta nel primo comma, secondo cui “Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché
qualsiasi altro loro parente od affine convivente…”; conseguentemente, in via generale, non sussiste l'obbligo della società di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente loro cagionati per effetto di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
La deroga prevista nel comma successivo, espressa con il seguente tenore letterale “Limitatamente
ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognatura tuttavia - se non conviventi con
l' e abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono Parte_3
considerati terzi”, comporta che i soggetti indicati nel primo comma sub a) sono considerati terzi, a condizione che non siano conviventi con l'assicurato ed abitino in un diverso immobile, soltanto nell'ipotesi in cui i danni sofferti siano conseguenti alla fuoriuscita di liquidi o al rigurgito di fognatura.
L'espressione condizionante la risarcibilità per detta tipologia di danni (“se non conviventi con
l'Assicurato e abitanti in unità immobiliari distinte”) costituisce un'endiadi atteso che la non convivenza si sostanzia nell'abitazione di un diverso immobile, per cui non legittima l'interpretazione seguita dal primo giudice, alla stregua della quale l'indennizzo andrebbe corrisposto all'assicurato unicamente nell'ipotesi in cui i parenti e/o affini che hanno subito lesioni per effetto della fuoriuscita di liquidi e rigurgito di fognatura abitino in immobile sottostante a quello assicurato o con questo confinante: invero, in tal modo, sarebbe svuotato il contenuto della clausola derogatoria, dovendo l'assicurato rispondere con il proprio patrimonio in tutti i casi
(costituenti la pressoché totale generalità, se si considera che è sporadico il caso che parenti e affini abitino in un'unità sottostante o confinante con quella assicurata) in cui l'evento dedotto in rischio si verifichi nel proprio immobile.
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo giudice avrebbe dovuto interpretare la clausola in base al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da cui emergeva in modo certo ed immediato la volontà di sollevare l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti al suo patrimonio dal risarcimento dovuto anche ai soggetti indicati sub a)
per le lesioni conseguenti alla fuoriuscita di liquidi o al rigurgito di fognatura, con il solo limite della franchigia di euro 100,00, come previsto dall'art. 2.1., comma 2, prescindendo dal dettato di altre disposizioni, come il richiamato disposto dell'art. 1.4, presente nella diversa sezione rubricata
“All risks”, relativa all'assicurazione di beni, e non alla responsabilità civile verso terzi, a cui è
dedicata la sezione successiva.
In ogni caso, l'asserita scarsa intellegibilità della clausola avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad interpretarla in senso sfavorevole all'assicuratore, siccome predisponente, e favorevole al contraente in applicazione del criterio interpretativo, di natura sussidiaria, di cui all'art. 1370 c.c.,
rubricato “Interpretazione contro l'autore della clausola”, secondo cui “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 11.11.2024, n. 28939).
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, in riforma del secondo capo della sentenza di primo grado, va condannata a tenere indenne l'assicurato dal CP_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 3.779,54, così determinata scomputando dal risarcimento dovuto a l'importo di euro 100,00, contrattualmente previsto come franchigia, oltre agli Controparte_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché delle spese processuali da lui dovute in favore della . CP_1
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dei gravami travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00
indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase di trattazione/istruzione del presente giudizio per la quale si stimano congrui quelli minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori degli appellanti, principale ed incidentale, siccome antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8730/2020 del
Tribunale di Napoli, condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado sostenute da , liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 2.552,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Bianca
NE;
b) condanna a pagare, in favore di , le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
di giudizio, liquidate in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Bianca NE;
c) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 8730/2020 del
Tribunale di Napoli, condanna a manlevare dal pagamento, a CP_2 Parte_1
favore di , della somma di euro 3.779,54 e degli interessi ex art. 1284, comma 4, Controparte_1
c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché dalle spese processuali, liquidate come nei capi a) e b);
d) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_2 Parte_1
liquidate: per il giudizio di primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
FA MA;
per il giudizio di appello in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. FA MA.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi