Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 1580
CASS
Sentenza 22 gennaio 2025

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In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.

Commentari2

  • 1Il consumatore “tradito” dal mutuo indicizzato al franco svizzero: un discutibile dietrofront delle Corti di merito.
    https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 15 luglio 2025

    La vicenda trattata nella sentenza in commento prende le mosse da una controversia relativa alla richiesta di restituzione di somme pagate a titolo di interessi in virtù di clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero e, si segnala, perché offre l'occasione di fare il punto sulla dibattuta questione della validità (o meno) di dette previsioni contrattuali, che tanto ha animato la dottrina e creato contrasti giurisprudenziali. ***** Il caso dedotto in lite. I mutuatari hanno lamentato innanzi al Tribunale di Como, ex aliis, l'invalidità di quattro clausole contrattuali (relative al calcolo degli interessi, all'estinzione anticipata e alle modalità di …

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  • 2L’accertamento dell’AGCM sulla scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non è vincolante per il giudice civile
    Silvia Martelli · https://accademiaassociazionecivilisti.it/ · 12 marzo 2025

    Corte di cassazione, sezione prima, 22 gennaio 2025, n. 1580 La Corte di cassazione, stabilisce che l'accertamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non costituisce una presunzione legale nel giudizio civile, e che la normativa di settore non attribuisce a tali accertamenti un valore vincolante per il giudice ordinario, il quale mantiene piena autonomia nel valutare la validità delle clausole. A differenza degli illeciti anticoncorrenziali, dove le decisioni dell'AGCM e dei giudici amministrativi possono costituire prova privilegiata, nel caso delle clausole vessatorie dei contratti tra professionisti e consumatori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 1580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1580
Data del deposito : 22 gennaio 2025

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