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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 05/06/2024,
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE LAY presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
Con sentenza parziale n. 181/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 24/09/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di
Trattazione scritta depositate il 29/05/2025 e qui di seguito riportate:
“
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente con proprio nucleo familiare;
Per_1
pagina 1 di 2
3. i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano vicendevolmente, ad ogni e qualsiasi pretesa
a titolo di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato tutti i rapporti di natura patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente;
4. i coniugi chiedono sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale ed il mancato ricongiungimento degli stessi, che il Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, nel
Comune di Alghero al n. 18, anno 1988, parte 2, serie A.
5. i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare espressamente ai termini dell'impugnazione della sentenza di separazione
6. Spese legali compensate”.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e autorizzando Parte_2 Parte_1
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO, Anno 1988, N.18, Parte 2, Serie A).
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 29/05/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 05/06/2024,
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE LAY presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
Con sentenza parziale n. 181/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 24/09/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni statuite concordemente in sede di separazione e confermate con note di
Trattazione scritta depositate il 29/05/2025 e qui di seguito riportate:
“
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente con proprio nucleo familiare;
Per_1
pagina 1 di 2
3. i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano vicendevolmente, ad ogni e qualsiasi pretesa
a titolo di mantenimento e dichiarano, altresì, di aver regolato tutti i rapporti di natura patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente;
4. i coniugi chiedono sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale ed il mancato ricongiungimento degli stessi, che il Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, nel
Comune di Alghero al n. 18, anno 1988, parte 2, serie A.
5. i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare espressamente ai termini dell'impugnazione della sentenza di separazione
6. Spese legali compensate”.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e autorizzando Parte_2 Parte_1
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO, Anno 1988, N.18, Parte 2, Serie A).
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di Trattazione scritta del 29/05/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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