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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/02/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
1. dr. G e n n a r o I a c o n e Presidente rel.
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all' udienza del 2 o t t o b r e
2 0 2 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.1794/2019 , vertente
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carlino e Parte_1
Dario Desiderato, elett.te dom.to in AP, via Toledo 429, procure alla lite in atti,
- Appellante
E
, in persona Controparte_1
Presidente, legale rappresentante p.t. , domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via
Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, con il quale elettivamente domicilia in AP alla via Alcide De Gasperi nr.
55, sede provinciale dell' procura alle liti per atto pubblico, CP_1
-Appellato -
-
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n.2849/15 del Tribunale Parte_1
di AP, in funzione di giudice del lavoro, con la quale fu respinta la sua richiesta tesa ad ottenere che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento di liquidazione in conto capitale di parte della pensione, con condanna dell' al pagamento del CP_1
rateo di pensione nella misura intera, senza la trattenuta operata in virtù di liquidazione capitale a partire dal mese di luglio 2006.
In particolare con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente aveva premesso : di essere stato iscritto al c.d. Fondo Volo e di essersi posto in stato di quiescenza con decorrenza 1.06.1990; di aver optato, ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 859/65, per la liquidazione in capitale di una quota della pensione maturata con corrispondente riduzione del rateo di pensione;
che la quota di pensione in capitale era stata calcolata secondo le tabelle relative alla speranza di vita residua: nel caso di specie con coefficiente
16,1672 corrispondente a circa 16 anni;
di aver percepito la somma, al lordo delle imposte, di Euro 328.964,28 quale immediata liquidazione in conto capitale della futura pensione;
che decorso il periodo di speranza di vita residua, ed essendo ancora in vita alla data del 01.07.2006, avrebbe diritto al pagamento dell'intera pensione in quanto il pagamento effettuato dall' avrebbe natura di finanziamento, già CP_1
interamente restituito dal pensionato alla detta data;
che alla data della richiesta della domanda di capitalizzazione della pensione il ricorrente non aveva chiesto il consenso del proprio coniuge, con il quale era in regime di comunione legale fra di loro esistente, per cui il provvedimento di accoglimento della
Pag. 2 di 11 domanda emesso dall' doveva ritenersi illegittimo. CP_1
Radicato il contraddittorio il Tribunale di AP , in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda.
Proposto gravame, la Corte di Appello di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1484/2019 dell'01.03.2019 ,
ha rigettato il gravame. Non risulta che la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per Cassazione.
Con ricorso depositato presso il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, in data 19 maggio 2003, l'istante aveva convenuto in giudizio l' perché, previo accertamento del CP_1
proprio diritto al computo della quota di capitalizzazione contenuti nel D.M. 19 febbraio 1981 , fosse condannato al ricalcolo della quota liquidata ed al pagamento della somma specificata in ricorso ed in via subordinata, il aveva Pt_1
chiesto la rideterminazione della quota di pensione di cui era titolare ed al conseguente pagamento delle differenze dovute sulla base dei coefficienti di capitalizzazione determinati secondo le tavole predisposte dall'ISTAT.
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr. 13105 del 19 maggio 2005, accolse la domanda principale e condannò l al pagamento in favore del CP_1 Pt_1
della somma di euro 123.792,06 , avendo dichiarato il diritto di quest'ultimo al ricalcolo della quota di capitalizzazione della pensione sulla base dei coefficienti di cui al D.M.19 febbraio
1981. La Corte di Appello di AP, con sentenza nr.8577/2007 , rigettò il gravame dell' . La Corte Suprema di Cassazione, CP_1
con sentenza nr.19/2015, riformò la sentenza di secondo grado e rigettò la domanda, avendo ritenuto che la determinazione della
Pag. 3 di 11 quota in capitale della pensione del dovesse essere Pt_1 determinata in base ai coefficienti determinati dall' . CP_1
Per effetto di tale pronuncia, la somma corrisposta al era Pt_1 divenuta indebito oggettivo, per cui l' emetteva ordinanza CP_1
ingiunzione per il recupero delle somme corrisposte.
Con ricorso depositato in data 22.06.2017, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall' in suo danno, sostenendo in primo luogo di dovere la CP_1
somma netta percepita ( e nel frattempo ritenuta indebita) pari ad euro 176.922,66, e non già la somma lorda, pari ad euro
239.927,67; ha spiegato domande riconvenzionale diretta alla restituzione delle differenze sulla pensione mensile pari ad euro
299.206,44 di sorta capitale del pensionamento ( 30.04.1990) ad oggi.
Si è costituita in giudizio l' ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1637/2019 del 07.03.2019, ha ridotto la somma dovuta pari a quella netta percepita dall'appellante, pari ad euro
176.922,66 ed ha respinto la domanda riconvenzionale , perché il ha riproposto la stessa domanda, già rigettata in via Pt_1
definitiva con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, la nr.19/2015.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.06.2019 ,
interpone appello e chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado con l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della pretesa restitutoria dell' con vittoria di spese di lite del CP_1
Pag. 4 di 11 doppio grado del giudizio.
Con un primo motivo di doglianza, l'istante lamenta una errata interpretazione del fatto. La Corte di Cassazione, con la sentenza nr.19/2015, ha definito solo la questione dei coefficienti di capitalizzazione;
una fattispecie sarebbe il giudizio sul calcolo dei coefficiente di capitalizzazione, inteso come definizione dell'unità di misura, nel senso di pronostico di durata media della vita su cui commisurare il capitale liquidabile in un'unica soluzione al momento del pensionamento ( fattispecie appunto definita dalla
Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la citata sentenza nr.19/2015), ed altra fattispecie sarebbe la questione del calcolo della rata e di conseguenza anche la quota capitalizzabile
,che cambierebbe necessariamente una volta stabilito in base ai quei coefficienti si deve operare. Una minore capitalizzazione porterebbe ad un aumento dell'importo della pensione.
Il Tribunale di AP avrebbe omesso qualsivoglia esame sulla eccezione di carenza di liquidità ed esigibilità del credito, nonché sulla eccezione di carenza di prova dell'indebito. In più il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente il giudicato, in quanto l'istante avrebbe un chiaro e tutelabile interesse a far valere in via frazionata la tutela del proprio credito: una fattispecie è la domanda di ricalcolo della rata di pensione separatamente da quella relativa alla determinazione dei coefficienti di capitalizzazione ai sensi dell'art.34 della legge nr.859/1965 ed altra domanda sarebbe quella diretta al ricalcolo della rata di pensione. Vi sarebbe una differenza sia di causa petendi che di petitum.
Infine, il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, avrebbe omesso di considerare l'eccezione di compensazione del
Pag. 5 di 11 contro credito maturato in analogo giudizio intrapreso per la rideterminazione della misura dell'assegno di pensione, una volta terminato il periodo di godimento della quota capitale versata all'istante dall' al momento del pensionamento. CP_1
Si conclude quindi per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituisce in giudizio l' e chiede il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio. L'Istituto
Previdenziale argomenta sull'ammissibilità dell'utilizzazione dell'ingiunzione disciplinata dal R.D. nr.639/1910; deduce la certezza e la liquidità dell'indebito, in quanto il aveva Pt_1 azionato all'esito del giudizio concluso con la sentenza del
Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr.13015/2005, un processo esecutivo di pignoramento presso terzi, concluso con l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di AP del 06.067.2006 con un incasso pari ad euro 239.927,67 ; in terzo luogo l'eccezione di compensazione sarebbe infondata, in quanto il preteso contro credito sarebbe quello dedotto in giudizio e ritenuto inesistente dal Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr.2845/2015 ; infine la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, e riproposta con un motivo di gravame,
sarebbe infondata per intervenuto giudicato. Si conclude quindi come in atti.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della successiva camera di consiglio.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Pag. 6 di 11 Risulta prodotta in atti l'ordinanza del Tribunale di AP del
05.06.2006, con la quale venne assegnata a la Parte_1
somma di euro 239.927,67 a seguito di pignoramento presso terzi e cioè presso IC . La somma era stata pignorata presso la banca che curava il servizio di tesoreria dell' a seguito della CP_1
sentenza del Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 13105 del 19 maggio 2005 , già prima citata. L'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi del regio decreto nr.639/1910 relativo alla procedura coattiva di recupero per la trasmissione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici( strumento giuridico avente natura generale di recupero delle somme dovute allo Stato ed agli altri enti pubblici) , ha ad oggetto un credito liquido ed esigibile, quello appunto della ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di AP, quale giudice dell'esecuzione.
L'odierno appellante del resto non ha provato , nel rispetto del principio di circolarità delle allegazioni e delle prove nel processo del lavoro ( cfr. Cass. Sezioni Unite Civili sentenza nr. 8202/2005)
, di non avere ricevuto le somme assegnate.
Con gli altri motivi di gravame, il lamenta una erronea Pt_1
pronuncia del giudice di prime cure , nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale perché coperta dal giudicato e cioè dalla sentenza della Corte di Cassazione, la nr.19/2015; ha invocato il diritto al frazionamento del credito ( solo in questo grado del giudizio ) ed ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto la misura della pensione in godimento dovrebbe necessariamente aumentare in ragione dell'accertata diminuzione del coefficiente di calcolo della quota della pensione da corrispondere in quota capitale.
Osserva il Collegio che i capi del presente gravame sono infondati
Pag. 7 di 11 per una serie di motivi. In primo luogo, la domanda di rideterminazione della misura della pensione da corrispondere mensilmente è già contenuta nella domanda proposta con ricorso depositato presso il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, del 19.05.2003, domanda decisa con la citata sentenza nr.
13105 del 19 maggio 2005 ( si rinvia al ricorso di primo grado). Ne
consegue che la sentenza della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 19/2015 , ha rigettato implicitamente anche tale capo subordinato della proposta domanda. In secondo luogo, anche a voler interpretare la domanda allora proposta come non contenente l'odierna domanda riconvenzionale, non viene dedotto alcun interesse giuridicamente tutelabile per invocare il c.d. diretto al frazionamento del credito , anche perché la complessa vicenda giudiziaria , come sopra riportata, ha visto come Parte_1
attore di numerose domande giudiziarie, per cui anche la proposizione della presente domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una accurata individuazione dell'interesse sostanziale alla sua proposizione solo nel 2017 e non già nell'anno 2003.
Anche il capo concernente l'eccezione di compensazione è destituito di fondamento. Difatti, con la citata sentenza nr.
1484/2019 la Corte di Appello di AP, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto una precisa pretesa dell'odierno appellante.
Quest'ultimo, all'atto della messa in quiescenza, aveva esercitato la opzione, su base volontaria, finalizzata ad ottenere il pagamento di un quota della pensione in conto capitale: cioè ha percepito subito una parte della pensione capitalizzata con correlata riduzione del rateo di pensione. Tale facoltà è stata prevista dall'art. 34 della Legge n. 859/1965: “L'iscritto che
Pag. 8 di 11 abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il
conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà
di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota
della pensione spettante, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale”. Non vi è dubbio che con l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 34- ha proseguito la Corte di
Appello- il pensionato ha acconsentito alla introduzione di un elemento di aleatorietà nel rapporto assicurativo. Il pensionato è
stato posto innanzi alla scelta tra il godere subito dei benefici economici di una parte della pensione, oppure di percepire un rateo di pensione più elevato per il resto della vita. La
giurisprudenza citata da parte appellante nel giudizio di appello in esame attiene alla diversa e vexata quaestio dell'individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione. Dalle citate sentenze- ha argomentato la Corte di Appello- non si desume però in alcun modo che, raggiunto il valore delle quote di pensione non
CP_ corrisposte, possa rivivere l'originario importo. L' ha richiamato il disposto dell'art.34 nella parte in cui dispone che: “La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà
prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta”.
Ne consegue che dopo il pagamento in capitale la pensione originaria non esiste più: esiste solo la quota residua di quella pensione ed è infatti su tale quota residua che si calcola anche la pensione di reversibilità. Da punto di vista dell'Istituto
CP_ previdenziale , lo stesso l' subisce l'alea di pagare subito un capitale che non avrebbe corrisposto in caso di decesso del
Pag. 9 di 11 pensionato in epoca antecedente alla aspettativa di vita. La pretesa della c.d. riespansione della misura dell'assegno dopo il godimento della quota capitalizzata è stata dichiarata infondata dalla Corte di
Appello di AP con la citata sentenza. Non risulta che avverso tale sentenza di secondo grado sia stato proposto ricorso per
Cassazione. Ne consegue che il contro credito, pur eccepito in questa sede, non risulta esistere per rigetto della domanda;
di contro osserva il Collegio che l'odierna domanda riconvenzionale ben avrebbe potuto essere proposta in questo giudizio , definito dal giudice di secondo grado con propria sentenza.
Infine, il solo in sede di discussione richiama un sentenza Pt_1
della CEDU del 18 gennaio 2024, che vieta agli Stanti membri di porre in essere iniziative giudiziarie plurime nei confronti dei propri cittadini, che hanno azionato domande giudiziarie per far valere i propri diritti soggettivi. La citata sentenza non si attaglia al caso di specie, in quanto l'odierno appellante è stato protagonista di plurime e legittime azioni dinanzi alla giurisdizionale nazionale per vedere riconosciute pretese differenti in relazione al proprio regime pensionistico.
In sintesi l'appello è destituito di fondamento.
La spese di lite del presente grado del giudizio vanno compensate in ragione della natura del giudizio e della situazione sostanziale dedotta ed azionata in giudizio: il ha dedotto di avere diritto Pt_1 ad una differente misura dell'assegno di pensione anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr.19/2015 e la complessità
della vicenda giudiziaria ha permesso la proposizione della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 La Corte così decide:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis citato.
Così deciso in AP, addì 2 ottobre 2024
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
1. dr. G e n n a r o I a c o n e Presidente rel.
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all' udienza del 2 o t t o b r e
2 0 2 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.1794/2019 , vertente
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carlino e Parte_1
Dario Desiderato, elett.te dom.to in AP, via Toledo 429, procure alla lite in atti,
- Appellante
E
, in persona Controparte_1
Presidente, legale rappresentante p.t. , domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via
Ciro il Grande nr. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, con il quale elettivamente domicilia in AP alla via Alcide De Gasperi nr.
55, sede provinciale dell' procura alle liti per atto pubblico, CP_1
-Appellato -
-
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n.2849/15 del Tribunale Parte_1
di AP, in funzione di giudice del lavoro, con la quale fu respinta la sua richiesta tesa ad ottenere che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento di liquidazione in conto capitale di parte della pensione, con condanna dell' al pagamento del CP_1
rateo di pensione nella misura intera, senza la trattenuta operata in virtù di liquidazione capitale a partire dal mese di luglio 2006.
In particolare con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente aveva premesso : di essere stato iscritto al c.d. Fondo Volo e di essersi posto in stato di quiescenza con decorrenza 1.06.1990; di aver optato, ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 859/65, per la liquidazione in capitale di una quota della pensione maturata con corrispondente riduzione del rateo di pensione;
che la quota di pensione in capitale era stata calcolata secondo le tabelle relative alla speranza di vita residua: nel caso di specie con coefficiente
16,1672 corrispondente a circa 16 anni;
di aver percepito la somma, al lordo delle imposte, di Euro 328.964,28 quale immediata liquidazione in conto capitale della futura pensione;
che decorso il periodo di speranza di vita residua, ed essendo ancora in vita alla data del 01.07.2006, avrebbe diritto al pagamento dell'intera pensione in quanto il pagamento effettuato dall' avrebbe natura di finanziamento, già CP_1
interamente restituito dal pensionato alla detta data;
che alla data della richiesta della domanda di capitalizzazione della pensione il ricorrente non aveva chiesto il consenso del proprio coniuge, con il quale era in regime di comunione legale fra di loro esistente, per cui il provvedimento di accoglimento della
Pag. 2 di 11 domanda emesso dall' doveva ritenersi illegittimo. CP_1
Radicato il contraddittorio il Tribunale di AP , in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda.
Proposto gravame, la Corte di Appello di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1484/2019 dell'01.03.2019 ,
ha rigettato il gravame. Non risulta che la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per Cassazione.
Con ricorso depositato presso il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, in data 19 maggio 2003, l'istante aveva convenuto in giudizio l' perché, previo accertamento del CP_1
proprio diritto al computo della quota di capitalizzazione contenuti nel D.M. 19 febbraio 1981 , fosse condannato al ricalcolo della quota liquidata ed al pagamento della somma specificata in ricorso ed in via subordinata, il aveva Pt_1
chiesto la rideterminazione della quota di pensione di cui era titolare ed al conseguente pagamento delle differenze dovute sulla base dei coefficienti di capitalizzazione determinati secondo le tavole predisposte dall'ISTAT.
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr. 13105 del 19 maggio 2005, accolse la domanda principale e condannò l al pagamento in favore del CP_1 Pt_1
della somma di euro 123.792,06 , avendo dichiarato il diritto di quest'ultimo al ricalcolo della quota di capitalizzazione della pensione sulla base dei coefficienti di cui al D.M.19 febbraio
1981. La Corte di Appello di AP, con sentenza nr.8577/2007 , rigettò il gravame dell' . La Corte Suprema di Cassazione, CP_1
con sentenza nr.19/2015, riformò la sentenza di secondo grado e rigettò la domanda, avendo ritenuto che la determinazione della
Pag. 3 di 11 quota in capitale della pensione del dovesse essere Pt_1 determinata in base ai coefficienti determinati dall' . CP_1
Per effetto di tale pronuncia, la somma corrisposta al era Pt_1 divenuta indebito oggettivo, per cui l' emetteva ordinanza CP_1
ingiunzione per il recupero delle somme corrisposte.
Con ricorso depositato in data 22.06.2017, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall' in suo danno, sostenendo in primo luogo di dovere la CP_1
somma netta percepita ( e nel frattempo ritenuta indebita) pari ad euro 176.922,66, e non già la somma lorda, pari ad euro
239.927,67; ha spiegato domande riconvenzionale diretta alla restituzione delle differenze sulla pensione mensile pari ad euro
299.206,44 di sorta capitale del pensionamento ( 30.04.1990) ad oggi.
Si è costituita in giudizio l' ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.1637/2019 del 07.03.2019, ha ridotto la somma dovuta pari a quella netta percepita dall'appellante, pari ad euro
176.922,66 ed ha respinto la domanda riconvenzionale , perché il ha riproposto la stessa domanda, già rigettata in via Pt_1
definitiva con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, la nr.19/2015.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.06.2019 ,
interpone appello e chiede la riforma della sentenza Parte_1 di primo grado con l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto della pretesa restitutoria dell' con vittoria di spese di lite del CP_1
Pag. 4 di 11 doppio grado del giudizio.
Con un primo motivo di doglianza, l'istante lamenta una errata interpretazione del fatto. La Corte di Cassazione, con la sentenza nr.19/2015, ha definito solo la questione dei coefficienti di capitalizzazione;
una fattispecie sarebbe il giudizio sul calcolo dei coefficiente di capitalizzazione, inteso come definizione dell'unità di misura, nel senso di pronostico di durata media della vita su cui commisurare il capitale liquidabile in un'unica soluzione al momento del pensionamento ( fattispecie appunto definita dalla
Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la citata sentenza nr.19/2015), ed altra fattispecie sarebbe la questione del calcolo della rata e di conseguenza anche la quota capitalizzabile
,che cambierebbe necessariamente una volta stabilito in base ai quei coefficienti si deve operare. Una minore capitalizzazione porterebbe ad un aumento dell'importo della pensione.
Il Tribunale di AP avrebbe omesso qualsivoglia esame sulla eccezione di carenza di liquidità ed esigibilità del credito, nonché sulla eccezione di carenza di prova dell'indebito. In più il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente il giudicato, in quanto l'istante avrebbe un chiaro e tutelabile interesse a far valere in via frazionata la tutela del proprio credito: una fattispecie è la domanda di ricalcolo della rata di pensione separatamente da quella relativa alla determinazione dei coefficienti di capitalizzazione ai sensi dell'art.34 della legge nr.859/1965 ed altra domanda sarebbe quella diretta al ricalcolo della rata di pensione. Vi sarebbe una differenza sia di causa petendi che di petitum.
Infine, il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, avrebbe omesso di considerare l'eccezione di compensazione del
Pag. 5 di 11 contro credito maturato in analogo giudizio intrapreso per la rideterminazione della misura dell'assegno di pensione, una volta terminato il periodo di godimento della quota capitale versata all'istante dall' al momento del pensionamento. CP_1
Si conclude quindi per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituisce in giudizio l' e chiede il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio. L'Istituto
Previdenziale argomenta sull'ammissibilità dell'utilizzazione dell'ingiunzione disciplinata dal R.D. nr.639/1910; deduce la certezza e la liquidità dell'indebito, in quanto il aveva Pt_1 azionato all'esito del giudizio concluso con la sentenza del
Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr.13015/2005, un processo esecutivo di pignoramento presso terzi, concluso con l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di AP del 06.067.2006 con un incasso pari ad euro 239.927,67 ; in terzo luogo l'eccezione di compensazione sarebbe infondata, in quanto il preteso contro credito sarebbe quello dedotto in giudizio e ritenuto inesistente dal Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr.2845/2015 ; infine la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, e riproposta con un motivo di gravame,
sarebbe infondata per intervenuto giudicato. Si conclude quindi come in atti.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della successiva camera di consiglio.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Pag. 6 di 11 Risulta prodotta in atti l'ordinanza del Tribunale di AP del
05.06.2006, con la quale venne assegnata a la Parte_1
somma di euro 239.927,67 a seguito di pignoramento presso terzi e cioè presso IC . La somma era stata pignorata presso la banca che curava il servizio di tesoreria dell' a seguito della CP_1
sentenza del Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 13105 del 19 maggio 2005 , già prima citata. L'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi del regio decreto nr.639/1910 relativo alla procedura coattiva di recupero per la trasmissione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici( strumento giuridico avente natura generale di recupero delle somme dovute allo Stato ed agli altri enti pubblici) , ha ad oggetto un credito liquido ed esigibile, quello appunto della ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di AP, quale giudice dell'esecuzione.
L'odierno appellante del resto non ha provato , nel rispetto del principio di circolarità delle allegazioni e delle prove nel processo del lavoro ( cfr. Cass. Sezioni Unite Civili sentenza nr. 8202/2005)
, di non avere ricevuto le somme assegnate.
Con gli altri motivi di gravame, il lamenta una erronea Pt_1
pronuncia del giudice di prime cure , nella parte in cui avrebbe ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale perché coperta dal giudicato e cioè dalla sentenza della Corte di Cassazione, la nr.19/2015; ha invocato il diritto al frazionamento del credito ( solo in questo grado del giudizio ) ed ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto la misura della pensione in godimento dovrebbe necessariamente aumentare in ragione dell'accertata diminuzione del coefficiente di calcolo della quota della pensione da corrispondere in quota capitale.
Osserva il Collegio che i capi del presente gravame sono infondati
Pag. 7 di 11 per una serie di motivi. In primo luogo, la domanda di rideterminazione della misura della pensione da corrispondere mensilmente è già contenuta nella domanda proposta con ricorso depositato presso il Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, del 19.05.2003, domanda decisa con la citata sentenza nr.
13105 del 19 maggio 2005 ( si rinvia al ricorso di primo grado). Ne
consegue che la sentenza della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 19/2015 , ha rigettato implicitamente anche tale capo subordinato della proposta domanda. In secondo luogo, anche a voler interpretare la domanda allora proposta come non contenente l'odierna domanda riconvenzionale, non viene dedotto alcun interesse giuridicamente tutelabile per invocare il c.d. diretto al frazionamento del credito , anche perché la complessa vicenda giudiziaria , come sopra riportata, ha visto come Parte_1
attore di numerose domande giudiziarie, per cui anche la proposizione della presente domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una accurata individuazione dell'interesse sostanziale alla sua proposizione solo nel 2017 e non già nell'anno 2003.
Anche il capo concernente l'eccezione di compensazione è destituito di fondamento. Difatti, con la citata sentenza nr.
1484/2019 la Corte di Appello di AP, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto una precisa pretesa dell'odierno appellante.
Quest'ultimo, all'atto della messa in quiescenza, aveva esercitato la opzione, su base volontaria, finalizzata ad ottenere il pagamento di un quota della pensione in conto capitale: cioè ha percepito subito una parte della pensione capitalizzata con correlata riduzione del rateo di pensione. Tale facoltà è stata prevista dall'art. 34 della Legge n. 859/1965: “L'iscritto che
Pag. 8 di 11 abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il
conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà
di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota
della pensione spettante, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale”. Non vi è dubbio che con l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 34- ha proseguito la Corte di
Appello- il pensionato ha acconsentito alla introduzione di un elemento di aleatorietà nel rapporto assicurativo. Il pensionato è
stato posto innanzi alla scelta tra il godere subito dei benefici economici di una parte della pensione, oppure di percepire un rateo di pensione più elevato per il resto della vita. La
giurisprudenza citata da parte appellante nel giudizio di appello in esame attiene alla diversa e vexata quaestio dell'individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione. Dalle citate sentenze- ha argomentato la Corte di Appello- non si desume però in alcun modo che, raggiunto il valore delle quote di pensione non
CP_ corrisposte, possa rivivere l'originario importo. L' ha richiamato il disposto dell'art.34 nella parte in cui dispone che: “La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà
prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta”.
Ne consegue che dopo il pagamento in capitale la pensione originaria non esiste più: esiste solo la quota residua di quella pensione ed è infatti su tale quota residua che si calcola anche la pensione di reversibilità. Da punto di vista dell'Istituto
CP_ previdenziale , lo stesso l' subisce l'alea di pagare subito un capitale che non avrebbe corrisposto in caso di decesso del
Pag. 9 di 11 pensionato in epoca antecedente alla aspettativa di vita. La pretesa della c.d. riespansione della misura dell'assegno dopo il godimento della quota capitalizzata è stata dichiarata infondata dalla Corte di
Appello di AP con la citata sentenza. Non risulta che avverso tale sentenza di secondo grado sia stato proposto ricorso per
Cassazione. Ne consegue che il contro credito, pur eccepito in questa sede, non risulta esistere per rigetto della domanda;
di contro osserva il Collegio che l'odierna domanda riconvenzionale ben avrebbe potuto essere proposta in questo giudizio , definito dal giudice di secondo grado con propria sentenza.
Infine, il solo in sede di discussione richiama un sentenza Pt_1
della CEDU del 18 gennaio 2024, che vieta agli Stanti membri di porre in essere iniziative giudiziarie plurime nei confronti dei propri cittadini, che hanno azionato domande giudiziarie per far valere i propri diritti soggettivi. La citata sentenza non si attaglia al caso di specie, in quanto l'odierno appellante è stato protagonista di plurime e legittime azioni dinanzi alla giurisdizionale nazionale per vedere riconosciute pretese differenti in relazione al proprio regime pensionistico.
In sintesi l'appello è destituito di fondamento.
La spese di lite del presente grado del giudizio vanno compensate in ragione della natura del giudizio e della situazione sostanziale dedotta ed azionata in giudizio: il ha dedotto di avere diritto Pt_1 ad una differente misura dell'assegno di pensione anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr.19/2015 e la complessità
della vicenda giudiziaria ha permesso la proposizione della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 La Corte così decide:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis citato.
Così deciso in AP, addì 2 ottobre 2024
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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