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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
13637 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa EF LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13637 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]
Bixio n. 23 rappresentato e difeso dall'avv. POGGI ALBERTO
e nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. POGGI ALBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il 29 aprile 1995, annotato al Registro del Comune di Milano dell'anno 1995, n. 0003, registro 07, parte
2, serie A;
-dare atto delle condizioni economiche sopra riportate ( Il signor corrisponderà a titolo di assegno Pt_1 alla sig.ra Euro 200,00 (duecento) mensili, da pagare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2 intestato alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese. Il signor ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si obbliga a far sì che non risolva il rapporto di lavoro Pt_1 CP_1 subordinato attualmente in essere con la signora e non ne muti in peius il trattamento retributivo sino al Pt_2 raggiungimento dell'età minima pensionabile da parte della medesima.
Ove il predetto rapporto di lavoro di cui sopra venga meno prima del raggiungimento dell'età minima pensionabile e ciò per qualunque altra causa diversa rispetto alle dimissioni volontarie della signora il signor si Pt_2 Pt_1 impegna da ora ad aumentare l'assegno di mantenimento in misura tale da integrare la retribuzione globale annua netta che venisse a mancare alla predetta. Il signor assume analogo impegno nel caso in cui, per cause Pt_1 indipendenti dalla volontà della signora la medesima subisca la riduzione dell'attuale retribuzione. Pt_2
Gli impegni di cui al solo precedente punto verranno meno se la signora avrà successivamente reperito una Pt_2 nuova occupazione lavorativa.
Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dalla sig.ra con possibilità di detrazione del carico Pt_2 fiscale dei figli nella misura del 50% per ciascun coniuge. Il Sig. si impegna ad attivarsi affinché tale Pt_1 corresponsione avvenga agevolmente e senza interruzioni comunicando dati e/o fornendo documenti ed informazioni necessarie presso gli Enti erogatori della prestazione.
I coniugi dichiarano di aver già regolato nell'accordo di separazione e negli atti esecutivi del medesimo, tutti i rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza coniugale, ivi compreso quanto riguarda l'ex casa coniugale, sulla quale con apposito atto notarile quale è stato costituito il diritto di abitazione ex art. 1022 cod. civ. a favore della signora ); Pt_2
-ordinare la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge ai sensi dell'art. 152-septies delle disposizioni di attuazione del
c.p.c. e dell'art. 10 della L. n. 898/1970.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025, e Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 29/4/1995 e che dall'unione erano nati i figli
TO (8/11/1996) e (5/8/1999), già maggiorenne ed economicamente autosufficienti – Per_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di una precipua regolamentazione dei rapporti economici.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 24/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con convenzione di negoziazione assistita del 30/5/2020, ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, relative all'assegno di divorzio di euro 200 mensili e agli impegni economici indicati, il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 16/05/1963 a VERONA (VR) e nata il [...] a [...], alle Parte_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 3^, registro 7, parte 2 , serie A, anno 1995;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
EF LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa EF LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13637 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]
Bixio n. 23 rappresentato e difeso dall'avv. POGGI ALBERTO
e nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. POGGI ALBERTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano il 29 aprile 1995, annotato al Registro del Comune di Milano dell'anno 1995, n. 0003, registro 07, parte
2, serie A;
-dare atto delle condizioni economiche sopra riportate ( Il signor corrisponderà a titolo di assegno Pt_1 alla sig.ra Euro 200,00 (duecento) mensili, da pagare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2 intestato alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese. Il signor ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., si obbliga a far sì che non risolva il rapporto di lavoro Pt_1 CP_1 subordinato attualmente in essere con la signora e non ne muti in peius il trattamento retributivo sino al Pt_2 raggiungimento dell'età minima pensionabile da parte della medesima.
Ove il predetto rapporto di lavoro di cui sopra venga meno prima del raggiungimento dell'età minima pensionabile e ciò per qualunque altra causa diversa rispetto alle dimissioni volontarie della signora il signor si Pt_2 Pt_1 impegna da ora ad aumentare l'assegno di mantenimento in misura tale da integrare la retribuzione globale annua netta che venisse a mancare alla predetta. Il signor assume analogo impegno nel caso in cui, per cause Pt_1 indipendenti dalla volontà della signora la medesima subisca la riduzione dell'attuale retribuzione. Pt_2
Gli impegni di cui al solo precedente punto verranno meno se la signora avrà successivamente reperito una Pt_2 nuova occupazione lavorativa.
Gli assegni familiari verranno percepiti direttamente dalla sig.ra con possibilità di detrazione del carico Pt_2 fiscale dei figli nella misura del 50% per ciascun coniuge. Il Sig. si impegna ad attivarsi affinché tale Pt_1 corresponsione avvenga agevolmente e senza interruzioni comunicando dati e/o fornendo documenti ed informazioni necessarie presso gli Enti erogatori della prestazione.
I coniugi dichiarano di aver già regolato nell'accordo di separazione e negli atti esecutivi del medesimo, tutti i rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza coniugale, ivi compreso quanto riguarda l'ex casa coniugale, sulla quale con apposito atto notarile quale è stato costituito il diritto di abitazione ex art. 1022 cod. civ. a favore della signora ); Pt_2
-ordinare la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge ai sensi dell'art. 152-septies delle disposizioni di attuazione del
c.p.c. e dell'art. 10 della L. n. 898/1970.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2025, e Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 29/4/1995 e che dall'unione erano nati i figli
TO (8/11/1996) e (5/8/1999), già maggiorenne ed economicamente autosufficienti – Per_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di una precipua regolamentazione dei rapporti economici.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 24/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con convenzione di negoziazione assistita del 30/5/2020, ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, relative all'assegno di divorzio di euro 200 mensili e agli impegni economici indicati, il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 16/05/1963 a VERONA (VR) e nata il [...] a [...], alle Parte_2 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 3^, registro 7, parte 2 , serie A, anno 1995;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
EF LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto