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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1412/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
GALESI ALESSANDRA e dell'avv. GILBERTI ELENA
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. BENAGLIO MARCO e dell'avv. FUSARRI Controparte_1
STEFANIA
CONVENUTI
, con il patrocinio dell'avv. MERCADANTE MAURO Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SI.ri e convenivano in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità professionale in relazione
[...] all'incarico conferitole per il recupero del credito dagli stessi vantato nei confronti della Società Con (di seguito “ ”). In particolare, parte attrice esponeva Controparte_3 di aver ottenuto in data 17.1.2013, con il patrocinio dell'avv. decreto ingiuntivo CP_1
1 Con provvisoriamente esecutivo n. 517/2013 Tribunale di Brescia nei confronti di per l'importo di € 331.000,00 oltre interessi e spese legali, in forza di scrittura privata stipulata tra le parti.
Gli attori contestavano a parte convenuta:
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita il 5.2.2013 a mezzo Pec dalla convenuta in quanto solo dal 24.5.2013 gli avvocati avrebbero potuto eseguire notifiche in proprio a mezzo
PEC, e comunque effettuata ad indirizzo ricavato non da INI-PEC. Inoltre, la notifica eseguita al legale rappresentante della società sarebbe nulla poiché la qualità e la residenza di costui non sarebbero state indicate nel decreto ingiuntivo né nel precetto;
conseguentemente il decreto ingiuntivo non avrebbe efficacia in quanto non notificato nei termini di legge;
- di non aver firmato né l'originale, né la copia da notificare dell'atto di precetto così da renderlo nullo;
- violazione del dovere di informazione, per non averli informati della tassazione del decreto ingiuntivo, per cui gli stessi si vedevano destinatari di una richiesta di versamento di € 30.000,00, in parte dovuto alla mancata registrazione della scrittura privata “incautamente” posta dall'avv.
a fondamento della richiesta di ingiunzione;
CP_1
- la mancata attivazione di procedura atta al recupero del credito, in particolare la mancata proposizione di istanza di fallimento al fine di ottenere la revocatoria degli atti di compravendita nelle more stipulati dalla debitrice in frode dei diritti dei creditori.
Per tali ragioni, i SI.ri chiedevano la condanna dell'avv. al risarcimento del Pt_1 CP_1 danno, quantificato in complessivi € 358.656,43 per il credito verso IBS non più recuperabile, oltre al ristoro delle spese legali ed al versamento dell'F23 all'agenzia delle entrate.
L'avv. ritualmente costituitasi in giudizio, contestava integralmente la domanda Controparte_1 avversaria e ne chiedeva il rigetto. La professionista chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la sua assicuratrice , che la garantiva per la RC Professionale, Controparte_5 per la manleva in caso di sua soccombenza.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_6 quanto dedotto dagli attori, aderendo ad adiuvandum alle difese nel merito della convenuta e contestando l'operatività della polizza assicurativa.
La causa è stata istruita con prova per interpello e testimoni;
quindi fissata a precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti ad eSIenze di ruolo, è stata trattenuta la causa in decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Dall'analisi degli atti e documenti di cause emerge quanto segue.
In data 17.1.2013 l'avv. otteneva per conto di parte attrice il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 517/2013 (doc. 1 citazione).
Munito il decreto di formula esecutiva il legale provvedeva alla sua notifica in uno con l'atto di precetto alla debitrice (doc. 2 citazione): in data 28/01/2013 presso la sede della debitrice a mezzo posta che veniva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario (nonostante la sede indicata fosse corretta); in data 05/02/2013, l'avv. procedeva a notificare a mezzo PEC il CP_1 titolo ed il pedissequo precetto all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice,
risultante sia dalla visura camerale sia dal sito ministeriale INIPEC, i cui Email_1 messaggi risultavano accettati e consegnati;
- in data 06/02/2013 l'avv. procedeva altresì alla notifica sempre a mezzo posta del titolo CP_1
e del precetto al legale rappresentante della società debitrice presso la sua residenza, notifica che si perfezionava per compiuta giacenza.
In sintesi l'avv. dopo aver eseguito la notifica a mezzo posta presso la sede della società CP_1 risultata irreperibile ha notificato l'atto sia presso la residenza del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c. sia a mezzo PEC al corretto indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice;
entrambe queste notifiche andavano a buon fine. Si precisa che nella relata di notifica era espressamente indicata la qualifica del SI. quale legale rappresentante della Controparte_7 società, sicché l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice per mancata indicazione nel ricorso e nel precetto della predetta qualità è infondata.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso de quo, la notifica ha raggiunto lo scopo poiché, grazie alle indicazioni contenute nella relata, era chiaro che l'atto veniva notificato al SI. CP_7 Con non in proprio, ma nella sua dichiarata qualità di legale rappresentante della , cui
[...] era da ultimo indirizzata, come previsto dalla norma, e la quale ultima è stata raggiunta dalla notifica (ha avuto conoscenza della notifica) in virtù del principio di immedesimazione organica.
La notifica effettuata via PEC dall'avv. alla debitrice in data 5.2.2013 è altresì valida ed CP_1 efficace in quanto la convenuta era legale autorizzato ad eseguire le notificazioni ex art.
7. L.
21.1.1994 n. 53, con delibera emessa dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del
15.01.2007 (doc. 4).
Si osserva che le linee guida alle notifiche a mezzo pec, recepite dalla Corte di Appello di Brescia nel 2014, espressamente dichiarano che le notifiche a mezzo pec effettuate prima del maggio
2013 sono valide ed efficaci purché effettuate da un indirizzo pec e abbiano quale destinatario un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi (cfr. docc. 9 e 10 convenuta). La legge 179/2012 all'art. 16 ter chiariva che per pubblici elenchi si intendono quelli che hanno natura pubblica, meglio individuati dal DL 185/2008 fra cui appunto: registri delle imprese, albi professionali, indici della PA.
3 Nel caso di specie l'indirizzo pec del destinatario della notifica dell'ingiunzione per cui è causa, non solo è espresso nella visura camerale societaria della debitrice, ma è anche riportato nell'elenco INIPEC corrispondente alla P.IVA del debitore. Sul punto si rileva anche l'orientamento della Suprema Corte che con ordinanza n. 16929/2021 ha chiarito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Posto che l'invio PEC è andato a buon fine essendo completo di accettazione e consegna si deve concludere che la notifica ha raggiunto lo scopo legale (doc. 2 citazione).
Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto di precetto, ove così fosse, la stessa non determinerebbe danno alcuno perché in primo luogo si tratterebbe di nullità non rilevabile d'ufficio, ma che può essere eccepita solo dalla parte debitrice con l'atto di opposizione. Nel caso Con di specie, non vi è stata opposizione da parte di , che comunque aveva ricevuto gli atti notificati. In ogni caso, il precetto è atto rinnovabile, pertanto i SI.ri avrebbero potuto e Pt_1 potrebbero ancora notificare precetto completo di sottoscrizione. La eventuale nullità del precetto, infatti, non inficia in alcun modo la validità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Posto che, come meglio infra, è emerso che sono stati gli attori a decidere di non procedere con l'azione esecutiva e che, anzi, come sostenuto da costoro già all'epoca dell'emissione del d.i. immediatamente esecutivo la società debitrice fosse insolvente si deve concludere che la contestata non provata negligenza della convenuta rispetto alle notifiche risulti in ogni caso irrilevante.
La lamentela circa il fatto che la scrittura privata sarebbe stata prodotta nel fascicolo monitorio solo in copia, priva di data alcuna e senza la previa richiesta dell'avv. dell'originale al CP_1 collega avv. Mazzarelli che la tratteneva in deposito fiduciario non coglie nel segno. La convenuta ha prodotto documenti comprovanti le molteplici richieste al collega di inoltro dell'originale. La mancata datazione della scrittura (o la produzione di una copia non datata, ove fosse datato l'originale) non può certo attribuirsi alla convenuta che non aveva partecipato alla redazione della scrittura privata. In ogni caso, l'assenza di data sulla scrittura privata e la produzione della stessa solo in copia, non hanno avuto conseguenza alcuna, dal momento che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato accolto ed il decreto emesso immediatamente esecutivo.
Per quanto riguarda la mancata proposizione di azioni per il recupero del credito dopo l'emissione del d.i è emerso dall'istruttoria del giudizio che la decisione di non procedere è stata presa dagli attori (doc. 11 di parte convenuta). In particolare, ottenuto il decreto ingiuntivo l'avv. ha condotto attraverso soggetti titolati indagini sul profilo di solvibilità della società CP_1 ingiunta (doc. 3 convenuta) e successivamente ha riferito ai propri clienti sulla possibilità o meno
4 di recuperare il loro credito prospettando le possibili azioni tra le quali la possibilità di esperire l'azione revocatoria, di procedere ad iscrizione dell'ipoteca (cfr. doc. 4 convenuta) e/o di intervenire nelle esecuzioni immobiliari. Risulta documentalmente provato che l'avv. con CP_1 raccomandata pec del 18.4.2013 (quindi subito dopo la notificazione) riferiva ai SI.ri Pt_1 dell'opportunità di iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della società debitrice, a maggior tutela del credito vantato, informandoli dei costi per l'iscrizione dell'ipoteca (tasse e spese), allegando alla missiva un modello F23 precompilato (cfr. doc. 5 convenuta). La convenuta si rivolgeva quindi alla società specializzata in attività di trascrizione presso le CP_8 conservatorie dei registri immobiliari. Dopo le verifiche del caso rispondeva a mezzo CP_8 mail (doc. 21 allegato alla memoria n. 2 di parte convenuta) dando atto dell'impossibilità di procedere con un iscrizione ipotecaria contro la debitrice avendo la stessa ceduto la proprietà degli immobili. In calce a detta comunicazione risultano apposti degli appunti, poi confermati dalla segretaria della convenuta, SI.ra in sede di escussione testimoniale in Testimone_1 risposta al capitolo n. 10 all'udienza del 20/04/2021. La SI.ra infatti, in risposta ai Tes_1 capitolo di prova n. 9 confermava che l'attività posta in essere dalla era stata richiesta CP_8 dall'avvocato proprio per verificare la possibilità di agire contro la debitrice dei SI.ri CP_1
e che la possibilità di agire in revocatoria fosse stata rappresentata ai SI.ri La Pt_1 Pt_1 teste confermava altresì di aver inviato lei stessa la comunicazione prodotta quale doc. n. 5 Tes_1 allegata alla comparsa di costituzione con la quale l'avvocato dettagliava precisamente ai CP_1 SI.ri i costi per procedere con iscrizione ipotecaria allegando peraltro il mod. F23 per il Pt_1 pagamento dell'imposta prevista;
la teste confermava l'invio di detta comunicazione dalla pec dell'avvocato alla mail ordinaria della SI.ra . CP_1 Parte_1
Rilevata la presenza di gravami sugli immobili della ingiunta i SI.ri sono stati quindi Pt_1 informati circa le possibili iniziative da intraprendere contro la società debitrice tra cui l'azione revocatoria delle vendite immobiliari poste in essere dalla debitrice stessa in danno ai creditori.
Sul punto si evidenzia come in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20/04/2021 gli attori SIg.re e abbiano confessato di aver ricevuto informazioni Parte_2 Parte_1 dall'Avvocato sia con riferimento alla possibilità di procedere con azione revocatoria. Più CP_1 precisamente interrogati sul capitolo n. 8 dalla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta, che recitava “Vero che, nell'incontro del 12/03/2013 e in altre occasioni, l'avv. informò i SInori delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento per Controparte_1 Pt_1 tutelare e/o recuperare il credito vantato dagli attori nei confronti della debitrice
[...] prospettando la possibilità di promuovere l'azione revocatoria, di Controparte_3 iscrivere ipoteche giudiziali sugli immobili della debitrice, di intervenire nelle esecuzioni immobiliari in corso contro la società così Controparte_3 rispondevano: quanto alla IG.ra : “l'avvocato in tale occasione ci aveva spiegato Parte_2 della possibilità di promuovere tali azioni ed i relativi costi, ma noi avevamo detto che, come già
5 spiegato da noi al primo incontro, avevamo delle possibilità economiche contenute. Quello che avremmo dovuto spendere per la revocatoria era ben oltre quello che avevamo detto fosse il nostro budget di spesa”. Quanto alla IG.ra : “ricordo che ci aveva parlato Parte_1 dell'azione revocatoria dicendo che vi erano delle tasse di registro, di circa il 3% sul valore del credito”. Gli attori hanno quindi chiesto all'avv. di sospendere ogni attività processuale, CP_1 ritenendola troppo onerosa. Tale circostanza emerge anche dal doc. 11 di parte convenuta ricevuta a firma della SI.ra nella quale la stessa dava atto che, contestualmente al Parte_2 saldo delle fatture dell'avvocato del dicembre 2012 e giugno 2013, “è stato richiesto di CP_1 non proseguire ulteriormente con la procedura in quanto troppo onerosa” ed è stata ulteriormente confermata dal teste Tes_1
Si precisa che la testimonianza della SI.ra è ammissibile in quanto la stessa non ha un Tes_1 interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio;
il fatto che la teste fosse la segretaria di studio dell'avv. non depone nel senso dell'inattendibilità della stessa posto CP_1 che, per contro, ha avuto conoscenza diretta dei fatti proprio in ragione del suo lavoro ed ha reso dichiarazioni lineari e prive di contraddizioni.
Rimane dunque da analizzare la lamentata mancata informazione circa le conseguenze dell'utilizzo della scrittura privata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello specifico “in alcun modo i clienti venivano informati dei costi e della tassa di registro da dover esborsare all'Agenzia delle Entrate, ossia il 3% sul valore della scrittura privata” per la quale nel 2015 gli attori ricevevano un avviso di accertamento e pagavano l'importo di euro 24.278,25 (doc.7).
Sul punto si rileva che nell'Avviso di liquidazione dell'imposta Irrigazione delle sanzioni emerge che l'importo di 12.276,00 è stato liquidato a titolo di sanzione ed è stato poi pagato nella misura ridotta di euro 4.092,00; l'importo di euro 9.930 è stato liquidato ex art. 8 comma 1 lett. B) tariffa parte 1 DPR 131/1986 (Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi); mentre l'importo di euro 10.230,00 è stato liquidato ex art. 22; DPR 131/86 per negozio enunciato ex art. 9 Tariffa parte 1 ovvero “Atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali”.
L'importo complessivo pagato per le due voci sopra menzionate è di euro 20.160,00.
Quindi la scrittura in questione era atto soggetto a registrazione in termine fisso (non in caso d'uso), con la conseguenza che gli attori avrebbero dovuto registrare la scrittura privata e pagare la relativa imposta a priori, come conferma il richiamo all'art. 9 Tariffa Parte 1 del DPR 131/86
(cfr. doc. 7 attori). La sanzione al 120% non è dipesa da fatto dell'avv. ma dalla CP_1 circostanza che gli attori – allora assistiti da altro difensore – non avevano provveduto alla registrazione ed al pagamento nel termine (cfr. richiamo artt. 22 nel doc. 7 attori). Dunque al più
6 la mancata informativa avrebbe comportato un danno riferibile al solo importo irrogato ex art. 8 comma 1 ovvero euro 9.930,00.
Sebbene non vi sia prova dell'effettiva informativa resa sul punto visto che la dichiarazione della SI.ra si riferisce alla diversa questione della tassa per iscrizione ipotecaria di cui Parte_1
è stato discusso all'incontro del 12.3.2013 quindi successivo al ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. capitolo 8 di parte convenuta), non è stata fornita prova del fatto che, se diversamente informata, parte attrice non avrebbe proseguito con la richiesta di recupero del credito azionato con ricorso a decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo proprio in forza di detta scrittura. Peraltro non vi è prova che i SI.ri avrebbero potuto provare altrimenti il proprio Pt_1 credito e che avessero di ciò edotto e documentato l'avv. e che, quindi, vi fosse CP_1 concretamente la possibilità di far valere il credito senza il documento in questione. Si osserva anche che trattasi di spese che gli attori avrebbero potuto ripetere dalla debitrice ingiunta.
Infine, si osserva che parte attrice ha agito per il risarcimento del danno quantificato in euro
358.656,43 pari al mancato recupero del proprio credito e alle spese parzialmente sostenute dagli attori (da intendersi in assenza di specificazione per tasse di registro ed onorari del legale). La domanda azionata con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo, al di là delle motivazioni sopra esposte, non potrebbe trovare accoglimento anche sulla base del solo rilievo dedotto da parte attrice secondo cui “ogni possibilità di recupero del credito da parte dei SI.ri era Pt_1 già precluso al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. note di trattazione scritta del
17.12.2020, ribadito poi a pag. 2 delle memorie di replica).
Negli atti di causa emerge che ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la debitrice non aveva alcun bene immobile intestato, anche se non è stato specificato in quale momento sono state realizzate le alienazioni. Posto che solo in memoria di replica (cfr. pag.2) parte attrice si duole del fatto che gli accertamenti patrimoniali sono stati richiesti dalla convenuta tardivamente osservando che sarebbe stata più opportuna una verifica prima di procedere con la domanda monitoria (ciò avrebbe evitato comunque solo parzialmente costi per tasse ed il pagamento stesso delle prestazioni alla convenuta rimanendo, come detto, escluso ed indipendente il credito verso la debitrice ingiunta) la questione non è stata affrontata in corso di causa e può essere valutata solo ai fini di giustificare la compensazione delle spese legali.ì tra parte attrice e la convenuta.
Le spese di lite della convenuta vengono poste a carico della terza chiamata.
La polizza n. 370722087 (mod. R59A/01) risulta temporalmente inoperante in relazione ai fatti per cui è causa. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per l'assicurazione della responsabilità civile (doc. 8 convenuta), l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente
7 dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione. Nel caso di specie, la polizza in questione ha efficacia dal
27.9.2017, mentre la prima richiesta risarcitoria all'avv. risale al 25.7.2017 (cfr. doc. 9 CP_1 attori) e quindi prima del periodo di efficacia della polizza n. 370722087 che è, di conseguenza, inoperante. Inoltre, la polizza in questione veniva sottoscritta allorquando il sinistro si era già verificato, tant'è che quest'ultimo veniva dichiarato nel modulo di adesione dall'avv. La CP_1 polizza invocata dalla chiamante, quindi non potrebbe comunque operare in relazione al sinistro per cui è causa, trattandosi di rischio già verificatosi al momento della sottoscrizione (cfr. art. 1895 c.c.). Al momento della prima richiesta risarcitoria (25.7.2017) era invece in vigore la precedente polizza n. 303396106, Mod. R51A, pure invocata dalla convenuta, (cfr. pag.
7-8 prima memoria istruttoria) avente efficacia dal 1.3.2010 al 27.9.2017 (doc. 6). Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione “Validità della garanzia: L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”.
L'eccezione sollevata dalla NI ex art. 10 della Convenzione polizza R51A1 (doc. 6) secondo cui le spese di resistenza della chiamante non potrebbero essere poste a carico di dal momento che l'avv. invece che affidare la gestione della lite alla CP_5 CP_1
NI, ha deciso di costituirsi autonomamente con proprio difensore, non deSInato dalla terza chiamata, non trova applicazione nel caso di specie.
Invero la polizza individua un patto di gestione della lite non assoluto ma relativo laddove afferma “la società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale” e non si esclude che l'assicurato possa a sua volta difendersi. Pertanto
l'assicurata non ha violato alcun obbligo né divieto. Per contro è incontestato che la NI ha omesso di comunicare la propria decisione di gestire o meno la vertenza così ponendo la contraente in difficoltà. Al riguardo la convenuta ha ribadito senza smentita che l'assicurazione ha reso la dichiarazione di ritenuto esonero di responsabilità nell'operato dell'assicurata solo dietro espressa richiesta di quest'ultima e comunque molto tempo dopo la denuncia. È altresì incontestata l'inerzia manifestata dalla assicurazione per tutta la fase stragiudiziale (riscontro di numerose richieste, mediazione, negoziazione assistita) per cui l'avvocato si è costituito CP_1
8 con proprio legale nel pendente giudizio per chiamare in manleva la propria assicurazione. Ne deriva che la costituzione nel presente giudizio è dipesa dall'inerzia della assicurazione quantomeno a comunicare all'assicurata che si sarebbe costituita nei termini e comunque per l'omessa tempestiva costituzione.
La terza chiamata è quindi tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 16.295,50 di cui euro 14.170,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti degli atti introduttivi) ed euro 2.125,50 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Dichiara la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
Condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta chiamante le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 10 “La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa deSInando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Parte_4 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa deSInati e non risponde Parte_4 di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
GALESI ALESSANDRA e dell'avv. GILBERTI ELENA
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. BENAGLIO MARCO e dell'avv. FUSARRI Controparte_1
STEFANIA
CONVENUTI
, con il patrocinio dell'avv. MERCADANTE MAURO Controparte_2
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SI.ri e convenivano in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità professionale in relazione
[...] all'incarico conferitole per il recupero del credito dagli stessi vantato nei confronti della Società Con (di seguito “ ”). In particolare, parte attrice esponeva Controparte_3 di aver ottenuto in data 17.1.2013, con il patrocinio dell'avv. decreto ingiuntivo CP_1
1 Con provvisoriamente esecutivo n. 517/2013 Tribunale di Brescia nei confronti di per l'importo di € 331.000,00 oltre interessi e spese legali, in forza di scrittura privata stipulata tra le parti.
Gli attori contestavano a parte convenuta:
- la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita il 5.2.2013 a mezzo Pec dalla convenuta in quanto solo dal 24.5.2013 gli avvocati avrebbero potuto eseguire notifiche in proprio a mezzo
PEC, e comunque effettuata ad indirizzo ricavato non da INI-PEC. Inoltre, la notifica eseguita al legale rappresentante della società sarebbe nulla poiché la qualità e la residenza di costui non sarebbero state indicate nel decreto ingiuntivo né nel precetto;
conseguentemente il decreto ingiuntivo non avrebbe efficacia in quanto non notificato nei termini di legge;
- di non aver firmato né l'originale, né la copia da notificare dell'atto di precetto così da renderlo nullo;
- violazione del dovere di informazione, per non averli informati della tassazione del decreto ingiuntivo, per cui gli stessi si vedevano destinatari di una richiesta di versamento di € 30.000,00, in parte dovuto alla mancata registrazione della scrittura privata “incautamente” posta dall'avv.
a fondamento della richiesta di ingiunzione;
CP_1
- la mancata attivazione di procedura atta al recupero del credito, in particolare la mancata proposizione di istanza di fallimento al fine di ottenere la revocatoria degli atti di compravendita nelle more stipulati dalla debitrice in frode dei diritti dei creditori.
Per tali ragioni, i SI.ri chiedevano la condanna dell'avv. al risarcimento del Pt_1 CP_1 danno, quantificato in complessivi € 358.656,43 per il credito verso IBS non più recuperabile, oltre al ristoro delle spese legali ed al versamento dell'F23 all'agenzia delle entrate.
L'avv. ritualmente costituitasi in giudizio, contestava integralmente la domanda Controparte_1 avversaria e ne chiedeva il rigetto. La professionista chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la sua assicuratrice , che la garantiva per la RC Professionale, Controparte_5 per la manleva in caso di sua soccombenza.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_6 quanto dedotto dagli attori, aderendo ad adiuvandum alle difese nel merito della convenuta e contestando l'operatività della polizza assicurativa.
La causa è stata istruita con prova per interpello e testimoni;
quindi fissata a precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti ad eSIenze di ruolo, è stata trattenuta la causa in decisione, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Dall'analisi degli atti e documenti di cause emerge quanto segue.
In data 17.1.2013 l'avv. otteneva per conto di parte attrice il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 517/2013 (doc. 1 citazione).
Munito il decreto di formula esecutiva il legale provvedeva alla sua notifica in uno con l'atto di precetto alla debitrice (doc. 2 citazione): in data 28/01/2013 presso la sede della debitrice a mezzo posta che veniva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario (nonostante la sede indicata fosse corretta); in data 05/02/2013, l'avv. procedeva a notificare a mezzo PEC il CP_1 titolo ed il pedissequo precetto all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice,
risultante sia dalla visura camerale sia dal sito ministeriale INIPEC, i cui Email_1 messaggi risultavano accettati e consegnati;
- in data 06/02/2013 l'avv. procedeva altresì alla notifica sempre a mezzo posta del titolo CP_1
e del precetto al legale rappresentante della società debitrice presso la sua residenza, notifica che si perfezionava per compiuta giacenza.
In sintesi l'avv. dopo aver eseguito la notifica a mezzo posta presso la sede della società CP_1 risultata irreperibile ha notificato l'atto sia presso la residenza del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c. sia a mezzo PEC al corretto indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice;
entrambe queste notifiche andavano a buon fine. Si precisa che nella relata di notifica era espressamente indicata la qualifica del SI. quale legale rappresentante della Controparte_7 società, sicché l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice per mancata indicazione nel ricorso e nel precetto della predetta qualità è infondata.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso de quo, la notifica ha raggiunto lo scopo poiché, grazie alle indicazioni contenute nella relata, era chiaro che l'atto veniva notificato al SI. CP_7 Con non in proprio, ma nella sua dichiarata qualità di legale rappresentante della , cui
[...] era da ultimo indirizzata, come previsto dalla norma, e la quale ultima è stata raggiunta dalla notifica (ha avuto conoscenza della notifica) in virtù del principio di immedesimazione organica.
La notifica effettuata via PEC dall'avv. alla debitrice in data 5.2.2013 è altresì valida ed CP_1 efficace in quanto la convenuta era legale autorizzato ad eseguire le notificazioni ex art.
7. L.
21.1.1994 n. 53, con delibera emessa dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del
15.01.2007 (doc. 4).
Si osserva che le linee guida alle notifiche a mezzo pec, recepite dalla Corte di Appello di Brescia nel 2014, espressamente dichiarano che le notifiche a mezzo pec effettuate prima del maggio
2013 sono valide ed efficaci purché effettuate da un indirizzo pec e abbiano quale destinatario un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi (cfr. docc. 9 e 10 convenuta). La legge 179/2012 all'art. 16 ter chiariva che per pubblici elenchi si intendono quelli che hanno natura pubblica, meglio individuati dal DL 185/2008 fra cui appunto: registri delle imprese, albi professionali, indici della PA.
3 Nel caso di specie l'indirizzo pec del destinatario della notifica dell'ingiunzione per cui è causa, non solo è espresso nella visura camerale societaria della debitrice, ma è anche riportato nell'elenco INIPEC corrispondente alla P.IVA del debitore. Sul punto si rileva anche l'orientamento della Suprema Corte che con ordinanza n. 16929/2021 ha chiarito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Posto che l'invio PEC è andato a buon fine essendo completo di accettazione e consegna si deve concludere che la notifica ha raggiunto lo scopo legale (doc. 2 citazione).
Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto di precetto, ove così fosse, la stessa non determinerebbe danno alcuno perché in primo luogo si tratterebbe di nullità non rilevabile d'ufficio, ma che può essere eccepita solo dalla parte debitrice con l'atto di opposizione. Nel caso Con di specie, non vi è stata opposizione da parte di , che comunque aveva ricevuto gli atti notificati. In ogni caso, il precetto è atto rinnovabile, pertanto i SI.ri avrebbero potuto e Pt_1 potrebbero ancora notificare precetto completo di sottoscrizione. La eventuale nullità del precetto, infatti, non inficia in alcun modo la validità della notificazione del decreto ingiuntivo.
Posto che, come meglio infra, è emerso che sono stati gli attori a decidere di non procedere con l'azione esecutiva e che, anzi, come sostenuto da costoro già all'epoca dell'emissione del d.i. immediatamente esecutivo la società debitrice fosse insolvente si deve concludere che la contestata non provata negligenza della convenuta rispetto alle notifiche risulti in ogni caso irrilevante.
La lamentela circa il fatto che la scrittura privata sarebbe stata prodotta nel fascicolo monitorio solo in copia, priva di data alcuna e senza la previa richiesta dell'avv. dell'originale al CP_1 collega avv. Mazzarelli che la tratteneva in deposito fiduciario non coglie nel segno. La convenuta ha prodotto documenti comprovanti le molteplici richieste al collega di inoltro dell'originale. La mancata datazione della scrittura (o la produzione di una copia non datata, ove fosse datato l'originale) non può certo attribuirsi alla convenuta che non aveva partecipato alla redazione della scrittura privata. In ogni caso, l'assenza di data sulla scrittura privata e la produzione della stessa solo in copia, non hanno avuto conseguenza alcuna, dal momento che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato accolto ed il decreto emesso immediatamente esecutivo.
Per quanto riguarda la mancata proposizione di azioni per il recupero del credito dopo l'emissione del d.i è emerso dall'istruttoria del giudizio che la decisione di non procedere è stata presa dagli attori (doc. 11 di parte convenuta). In particolare, ottenuto il decreto ingiuntivo l'avv. ha condotto attraverso soggetti titolati indagini sul profilo di solvibilità della società CP_1 ingiunta (doc. 3 convenuta) e successivamente ha riferito ai propri clienti sulla possibilità o meno
4 di recuperare il loro credito prospettando le possibili azioni tra le quali la possibilità di esperire l'azione revocatoria, di procedere ad iscrizione dell'ipoteca (cfr. doc. 4 convenuta) e/o di intervenire nelle esecuzioni immobiliari. Risulta documentalmente provato che l'avv. con CP_1 raccomandata pec del 18.4.2013 (quindi subito dopo la notificazione) riferiva ai SI.ri Pt_1 dell'opportunità di iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà della società debitrice, a maggior tutela del credito vantato, informandoli dei costi per l'iscrizione dell'ipoteca (tasse e spese), allegando alla missiva un modello F23 precompilato (cfr. doc. 5 convenuta). La convenuta si rivolgeva quindi alla società specializzata in attività di trascrizione presso le CP_8 conservatorie dei registri immobiliari. Dopo le verifiche del caso rispondeva a mezzo CP_8 mail (doc. 21 allegato alla memoria n. 2 di parte convenuta) dando atto dell'impossibilità di procedere con un iscrizione ipotecaria contro la debitrice avendo la stessa ceduto la proprietà degli immobili. In calce a detta comunicazione risultano apposti degli appunti, poi confermati dalla segretaria della convenuta, SI.ra in sede di escussione testimoniale in Testimone_1 risposta al capitolo n. 10 all'udienza del 20/04/2021. La SI.ra infatti, in risposta ai Tes_1 capitolo di prova n. 9 confermava che l'attività posta in essere dalla era stata richiesta CP_8 dall'avvocato proprio per verificare la possibilità di agire contro la debitrice dei SI.ri CP_1
e che la possibilità di agire in revocatoria fosse stata rappresentata ai SI.ri La Pt_1 Pt_1 teste confermava altresì di aver inviato lei stessa la comunicazione prodotta quale doc. n. 5 Tes_1 allegata alla comparsa di costituzione con la quale l'avvocato dettagliava precisamente ai CP_1 SI.ri i costi per procedere con iscrizione ipotecaria allegando peraltro il mod. F23 per il Pt_1 pagamento dell'imposta prevista;
la teste confermava l'invio di detta comunicazione dalla pec dell'avvocato alla mail ordinaria della SI.ra . CP_1 Parte_1
Rilevata la presenza di gravami sugli immobili della ingiunta i SI.ri sono stati quindi Pt_1 informati circa le possibili iniziative da intraprendere contro la società debitrice tra cui l'azione revocatoria delle vendite immobiliari poste in essere dalla debitrice stessa in danno ai creditori.
Sul punto si evidenzia come in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20/04/2021 gli attori SIg.re e abbiano confessato di aver ricevuto informazioni Parte_2 Parte_1 dall'Avvocato sia con riferimento alla possibilità di procedere con azione revocatoria. Più CP_1 precisamente interrogati sul capitolo n. 8 dalla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta, che recitava “Vero che, nell'incontro del 12/03/2013 e in altre occasioni, l'avv. informò i SInori delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento per Controparte_1 Pt_1 tutelare e/o recuperare il credito vantato dagli attori nei confronti della debitrice
[...] prospettando la possibilità di promuovere l'azione revocatoria, di Controparte_3 iscrivere ipoteche giudiziali sugli immobili della debitrice, di intervenire nelle esecuzioni immobiliari in corso contro la società così Controparte_3 rispondevano: quanto alla IG.ra : “l'avvocato in tale occasione ci aveva spiegato Parte_2 della possibilità di promuovere tali azioni ed i relativi costi, ma noi avevamo detto che, come già
5 spiegato da noi al primo incontro, avevamo delle possibilità economiche contenute. Quello che avremmo dovuto spendere per la revocatoria era ben oltre quello che avevamo detto fosse il nostro budget di spesa”. Quanto alla IG.ra : “ricordo che ci aveva parlato Parte_1 dell'azione revocatoria dicendo che vi erano delle tasse di registro, di circa il 3% sul valore del credito”. Gli attori hanno quindi chiesto all'avv. di sospendere ogni attività processuale, CP_1 ritenendola troppo onerosa. Tale circostanza emerge anche dal doc. 11 di parte convenuta ricevuta a firma della SI.ra nella quale la stessa dava atto che, contestualmente al Parte_2 saldo delle fatture dell'avvocato del dicembre 2012 e giugno 2013, “è stato richiesto di CP_1 non proseguire ulteriormente con la procedura in quanto troppo onerosa” ed è stata ulteriormente confermata dal teste Tes_1
Si precisa che la testimonianza della SI.ra è ammissibile in quanto la stessa non ha un Tes_1 interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio;
il fatto che la teste fosse la segretaria di studio dell'avv. non depone nel senso dell'inattendibilità della stessa posto CP_1 che, per contro, ha avuto conoscenza diretta dei fatti proprio in ragione del suo lavoro ed ha reso dichiarazioni lineari e prive di contraddizioni.
Rimane dunque da analizzare la lamentata mancata informazione circa le conseguenze dell'utilizzo della scrittura privata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nello specifico “in alcun modo i clienti venivano informati dei costi e della tassa di registro da dover esborsare all'Agenzia delle Entrate, ossia il 3% sul valore della scrittura privata” per la quale nel 2015 gli attori ricevevano un avviso di accertamento e pagavano l'importo di euro 24.278,25 (doc.7).
Sul punto si rileva che nell'Avviso di liquidazione dell'imposta Irrigazione delle sanzioni emerge che l'importo di 12.276,00 è stato liquidato a titolo di sanzione ed è stato poi pagato nella misura ridotta di euro 4.092,00; l'importo di euro 9.930 è stato liquidato ex art. 8 comma 1 lett. B) tariffa parte 1 DPR 131/1986 (Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi); mentre l'importo di euro 10.230,00 è stato liquidato ex art. 22; DPR 131/86 per negozio enunciato ex art. 9 Tariffa parte 1 ovvero “Atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali”.
L'importo complessivo pagato per le due voci sopra menzionate è di euro 20.160,00.
Quindi la scrittura in questione era atto soggetto a registrazione in termine fisso (non in caso d'uso), con la conseguenza che gli attori avrebbero dovuto registrare la scrittura privata e pagare la relativa imposta a priori, come conferma il richiamo all'art. 9 Tariffa Parte 1 del DPR 131/86
(cfr. doc. 7 attori). La sanzione al 120% non è dipesa da fatto dell'avv. ma dalla CP_1 circostanza che gli attori – allora assistiti da altro difensore – non avevano provveduto alla registrazione ed al pagamento nel termine (cfr. richiamo artt. 22 nel doc. 7 attori). Dunque al più
6 la mancata informativa avrebbe comportato un danno riferibile al solo importo irrogato ex art. 8 comma 1 ovvero euro 9.930,00.
Sebbene non vi sia prova dell'effettiva informativa resa sul punto visto che la dichiarazione della SI.ra si riferisce alla diversa questione della tassa per iscrizione ipotecaria di cui Parte_1
è stato discusso all'incontro del 12.3.2013 quindi successivo al ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. capitolo 8 di parte convenuta), non è stata fornita prova del fatto che, se diversamente informata, parte attrice non avrebbe proseguito con la richiesta di recupero del credito azionato con ricorso a decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo proprio in forza di detta scrittura. Peraltro non vi è prova che i SI.ri avrebbero potuto provare altrimenti il proprio Pt_1 credito e che avessero di ciò edotto e documentato l'avv. e che, quindi, vi fosse CP_1 concretamente la possibilità di far valere il credito senza il documento in questione. Si osserva anche che trattasi di spese che gli attori avrebbero potuto ripetere dalla debitrice ingiunta.
Infine, si osserva che parte attrice ha agito per il risarcimento del danno quantificato in euro
358.656,43 pari al mancato recupero del proprio credito e alle spese parzialmente sostenute dagli attori (da intendersi in assenza di specificazione per tasse di registro ed onorari del legale). La domanda azionata con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo, al di là delle motivazioni sopra esposte, non potrebbe trovare accoglimento anche sulla base del solo rilievo dedotto da parte attrice secondo cui “ogni possibilità di recupero del credito da parte dei SI.ri era Pt_1 già precluso al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. note di trattazione scritta del
17.12.2020, ribadito poi a pag. 2 delle memorie di replica).
Negli atti di causa emerge che ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la debitrice non aveva alcun bene immobile intestato, anche se non è stato specificato in quale momento sono state realizzate le alienazioni. Posto che solo in memoria di replica (cfr. pag.2) parte attrice si duole del fatto che gli accertamenti patrimoniali sono stati richiesti dalla convenuta tardivamente osservando che sarebbe stata più opportuna una verifica prima di procedere con la domanda monitoria (ciò avrebbe evitato comunque solo parzialmente costi per tasse ed il pagamento stesso delle prestazioni alla convenuta rimanendo, come detto, escluso ed indipendente il credito verso la debitrice ingiunta) la questione non è stata affrontata in corso di causa e può essere valutata solo ai fini di giustificare la compensazione delle spese legali.ì tra parte attrice e la convenuta.
Le spese di lite della convenuta vengono poste a carico della terza chiamata.
La polizza n. 370722087 (mod. R59A/01) risulta temporalmente inoperante in relazione ai fatti per cui è causa. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per l'assicurazione della responsabilità civile (doc. 8 convenuta), l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente
7 dalla data di accadimento della circostanza che provoca la richiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione. Nel caso di specie, la polizza in questione ha efficacia dal
27.9.2017, mentre la prima richiesta risarcitoria all'avv. risale al 25.7.2017 (cfr. doc. 9 CP_1 attori) e quindi prima del periodo di efficacia della polizza n. 370722087 che è, di conseguenza, inoperante. Inoltre, la polizza in questione veniva sottoscritta allorquando il sinistro si era già verificato, tant'è che quest'ultimo veniva dichiarato nel modulo di adesione dall'avv. La CP_1 polizza invocata dalla chiamante, quindi non potrebbe comunque operare in relazione al sinistro per cui è causa, trattandosi di rischio già verificatosi al momento della sottoscrizione (cfr. art. 1895 c.c.). Al momento della prima richiesta risarcitoria (25.7.2017) era invece in vigore la precedente polizza n. 303396106, Mod. R51A, pure invocata dalla convenuta, (cfr. pag.
7-8 prima memoria istruttoria) avente efficacia dal 1.3.2010 al 27.9.2017 (doc. 6). Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione “Validità della garanzia: L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione”.
L'eccezione sollevata dalla NI ex art. 10 della Convenzione polizza R51A1 (doc. 6) secondo cui le spese di resistenza della chiamante non potrebbero essere poste a carico di dal momento che l'avv. invece che affidare la gestione della lite alla CP_5 CP_1
NI, ha deciso di costituirsi autonomamente con proprio difensore, non deSInato dalla terza chiamata, non trova applicazione nel caso di specie.
Invero la polizza individua un patto di gestione della lite non assoluto ma relativo laddove afferma “la società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale” e non si esclude che l'assicurato possa a sua volta difendersi. Pertanto
l'assicurata non ha violato alcun obbligo né divieto. Per contro è incontestato che la NI ha omesso di comunicare la propria decisione di gestire o meno la vertenza così ponendo la contraente in difficoltà. Al riguardo la convenuta ha ribadito senza smentita che l'assicurazione ha reso la dichiarazione di ritenuto esonero di responsabilità nell'operato dell'assicurata solo dietro espressa richiesta di quest'ultima e comunque molto tempo dopo la denuncia. È altresì incontestata l'inerzia manifestata dalla assicurazione per tutta la fase stragiudiziale (riscontro di numerose richieste, mediazione, negoziazione assistita) per cui l'avvocato si è costituito CP_1
8 con proprio legale nel pendente giudizio per chiamare in manleva la propria assicurazione. Ne deriva che la costituzione nel presente giudizio è dipesa dall'inerzia della assicurazione quantomeno a comunicare all'assicurata che si sarebbe costituita nei termini e comunque per l'omessa tempestiva costituzione.
La terza chiamata è quindi tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 16.295,50 di cui euro 14.170,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti degli atti introduttivi) ed euro 2.125,50 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice;
Dichiara la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
Condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta chiamante le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 10 “La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa deSInando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Parte_4 stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa deSInati e non risponde Parte_4 di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”