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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg 911 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 911 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
RIZZO ANGELO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
RICCARDI ALFREDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/01/2024 e - Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 18/06/2005 da cui nascevano i figli (25.10.2006) e (04.05.2008) - depositavano ricorso Per_1 Per_2
congiunto di separazione consensuale e divorzio congiunto.
Con sentenza n. 5835/2024 del 03.05.2024 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno
1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. di comune accordo i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Napoli alla Via Annibale di Francia n.
11, di proprietà della IG.ra , resta a lei assegnata e lì vivrà con i CP_1 figli ed;
3. i figli ed vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 genitori in maniera condivisa con residenza con la madre presso la casa coniugale.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori ed almeno il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento ed almeno 1 giorno a settimana specificamente il giovedì salvo variazioni da concordarsi di volta in volta. Il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli ed nel mese di agosto o luglio in occasione Per_1 Per_2 della vacanze estive con pernottamento. Durante le vacanze di Natale i figli Per_1 ed trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi con Per_2 pernottamento in particolare dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro con ordine invertito l'anno successivo salvo diversi accordi che raggiungeranno di volta in volta. Le vacanze pasquali saranno divise in modo che i figli minori trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro invertendo l'ordine l'anno successivo;
4. essendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ogni decisione relativa alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni da intraprendersi nell'esclusivo interesse del minore, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori.
5. il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per i figli ed CP_1 Per_1
l'importo di € 750,00 (euro settecentocinquanta//00) mensili entro il giorno Per_2
05 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche, con le modalità previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
6. i coniugi prestano, fin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, consentendo reciprocamente che ognuno di loro possa inserire i figli minori nel proprio passaporto, fino al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi;
7. per quanto altro non previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia”.
2 Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
All'udienza cartolare del 23.01.2025 le parti depositavano note scritte con cui ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Previa acquisizione del parere del Pm il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
““1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. di comune accordo i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Napoli alla Via Annibale di Francia n. 11, di proprietà della IG.ra , resta CP_1
a lei assegnata e lì vivrà con i figli ed;
Per_1 Per_2
3. i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori in maniera Per_1 Per_2 condivisa con residenza con la madre presso la casa coniugale. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori ed almeno il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con pernottamento ed almeno 1 giorno a settimana specificamente il giovedì salvo variazioni da concordarsi di volta in volta. Il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli ed nel mese di agosto o luglio in occasione della vacanze estive Per_1 Per_2 con pernottamento. Durante le vacanze di Natale i figli ed Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre almeno 7 giorni consecutivi con pernottamento in particolare dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro con ordine invertito l'anno successivo salvo diversi accordi che
3 raggiungeranno di volta in volta. Le vacanze pasquali saranno divise in modo che i figli minori trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro invertendo l'ordine l'anno successivo;
4. essendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ogni decisione relativa alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni da intraprendersi nell'esclusivo interesse del minore, dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori.
5. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i figli ed l'importo di € 750,00 (euro Per_1 Per_2 settecentocinquanta//00) mensili entro il giorno 05 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche, con le modalità previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il ConIGlio dell'Ordine degli avvocati di Napoli;
6. i coniugi prestano, fin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio, consentendo reciprocamente che ognuno di loro possa inserire i figli minori nel proprio passaporto, fino al raggiungimento della maggiore età di questi ultimi;
7. per quanto altro non previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 18/06/2005 (atto n. 144, parte II, S. A sez. G, reg.
Atti Matrimonio anno 2005);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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