Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati ILARIA Parte_1 C.F._1
AGOSTINI e ALESSANDRA DE SIMONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato ILARIA AGOSTINI in Lucca (LU), via San Nicolao n. 18, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_2 C.F._2
FERRARI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carducci n.
139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Per_1 residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter c.c., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia minore presso di sé.
1
2. I tempi di permanenza della figlia con i ricorrenti prevedono una suddivisione del tempo pressoché paritaria ed un'ampia frequentazione con entrambi i genitori, secondo il seguente schema:
- la figlia andrà a scuola partendo da casa della madre e farà rientro a casa della madre per il pranzo;
nel pomeriggio intorno alle ore 17 la figlia andrà a casa del padre dove si tratterà per la cena e dopo cena, il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre per il pernottamento;
nei periodi di vacanza dalla scuola si manterrà il medesimo schema, sempre compatibilmente con gli impegni della stessa e dei genitori;
- i genitori trascorreranno con la figlia un fine settimana alternato da intendersi dal venerdì dopo l'uscita da scuola (durante il periodo scolastico o in alternativa dal venerdì pomeriggio) sino alla domenica compresa, con ripresa delle abitudini quotidiane dal lunedì dopo l'uscita da scuola;
- la suddetta suddivisione potrà subire delle modifiche in base agli eventuali impegni scolastici o parascolastici della figlia ed agli impegni dei genitori.
La figlia trascorrerà le festività in modo alternato con i genitori, con la precisazione che, se le festività riguardano due giorni (come il Natale e la Vigilia di Natale), un genitore trascorrerà con un giorno e l'altro genitore l'altra festa;
viceversa l'anno successivo. Per_1
Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel periodo che sarà comunicato con preavviso di giorni 30 rispetto a quello di vacanza.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto degli impegni di entrambi, nonché delle esigenze della figlia minore.
I genitori concordano sin da ora che durante i tempi di permanenza con la minore quest'ultima non incontrerà eventuali rispettivi partners, che i genitori si impegnano ad inserire in maniera graduale, fino a quando la relazione sarà divenuta stabile. I genitori concordano altresì che i predetti partners non pernotteranno a casa se presente la minore fino a quando la relazione sarà divenuta stabile, e sempre nel rispetto delle esigenze e dell'equilibrio psicologico della figlia.
3. La sig.ra rimarrà ad abitare nell'immobile preso in locazione dalla stessa, che era stata Pt_2 la casa familiare e che le viene assegnato, provvedendo al pagamento del relativo canone. Il sig.
per il momento, vive presso l'abitazione dalla propria madre non avendo un'occupazione Pt_1 lavorativa. È intenzione del predetto reperire un'immobile in locazione, appena ne avrà la Pt_1 possibilità.
4. In ordine all'aspetto economico, stante la suddivisione sostanzialmente paritaria del tempo, le parti provvederanno al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza presso gli stessi.
I ricorrenti concordano di dare immediata attuazione alle condizioni del presente ricorso, peraltro già in atto da alcuni mesi.
Le spese straordinarie faranno carico alle parti al 50% e con riferimento alle predette si richiama interamente il protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca adottato in data 07.10.2020. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta formulata con l'esibizione del documento di spesa.
2 5. L'Assegno Unico ed Universale e/o contributo equipollente saranno percepiti a metà dai genitori.
6. Le spese della procedura saranno compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nata fuori dal matrimonio (il 9/7/2013) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3