Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
I sezione lavoro
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 2 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione previdenza, al n. 10388/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Vitale, Parte_1
per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al viale
Giuseppe Mazzini n. 140. ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Marco CP_1
Moretti per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede regionale dell'Avvocatura dell'ente, alla piazza Cinque Giornate n. 3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.3.24 il ricorrente in epigrafe ha affermato: di lavorare dal 1974 quale addetto al banco gastronomia, presso vari datori di lavoro, e da ultimo, dal 2019, presso supermercati Todis, essendo tenuto a sollevare carichi pesanti
(prosciutti, forme di parmigiano, ecc. da 20 a 50 kg), assumendo conseguentemente posture incongrue;
di essere rimasto affetto, a causa del lavoro svolto, da “Tendinopatia del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra trattata artroscopicamente” integrante gli estremi per il riconoscimento dell'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica in misura originariamente del 7%, percentuale riconosciutagli dall' di aver invano CP_1 presentato all' ricorso amministrativo chiedendo il riconoscimento della suddetta CP_1
malattia professionale in misura almeno del 9%, ed altresì domanda di riconoscimento di nuova patologia (Ernia discale della colonna lombo sacrale a discreta incidenza funzionale), sempre di natura professionale, in misura almeno dell'8%, per un totale di riduzione della capacità lavorativa in misura complessiva del 16%, o comunque maggiore del 7%, con richiesta di riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/00; che l' CP_1
gli aveva confermato, anche in sede di ricorso amministrativo, esclusivamente una
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menomazione in misura del 7% per la Tendinopatia, nulla riconoscendogli a titolo di malattia professionale per l'Ernia discale;
che tale valutazione non è condivisibile.
Ha concluso, pertanto, per l'accertamento dell'aggravamento della malattia professionale, e del suo diritto ad ottenere la rendita ex art. 13 D.Lgs. 38/00, nella misura almeno del 16%, con condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi. Con vittoria di spese, da CP_1
distrarsi.
L' si è costituito contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti ed espletata c.t.u., disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta del ricorrente, all'esito dell'udienza del 2 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La malattia professionale è una patologia verificatasi nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta. Si richiede pertanto uno stretto nesso tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta, la quale ultima deve costituire in ogni caso la “condicio sine qua non” del determinarsi della prima.
Sono pacifiche le mansioni del ricorrente, così come descritte in ricorso. L ha poi già CP_1
riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra la “Tendinopatia del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra trattata artroscopicamente” contratta dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta, laddove gli ha attribuito un indennizzo in misura del 7%.
Il CTU, a seguito di studio dei documenti prodotti, ha comunque ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e le patologie riscontrategli, di cui una (la “Tendinopatia”) già riconosciuta dall' e l'altra (l'”Ernia discale”) altresì CP_1 dipendente dall'attività lavorativa. Specificamente il CTU si è espresso nei seguenti termini
“in relazione all'attribuzione del nesso di causalità materiale tra la malattia professionale, già riconosciuta dall' quale malattia professionale, Tendinopatia del sovraspinoso e CP_1
sottoscapolare della spalla destra è, indubbiamente, da considerarsi quale conseguenza dell'attività usurante svolta dal Sig. per oltre 40 anni (1980) e che attualmente Parte_1
presenta impegno funzionale/limitazione funzionale di grado lieve-medio, risultando, pertanto, valutabile nella misura dell'8% (otto per cento).
Inoltre, per quanto riguarda la patologia Ernia discale della colonna lombosacrale in considerazione dell'attività svolta dal Sig. , dal 1980, seppure lo stesso dichiari di Parte_1 aver iniziato a svolgerla dall'età di 14 anni, caratterizzata da sollecitazioni ripetute e significative sia delle articolazioni degli arti superiori che della colonna lombo-sacrale, Es. stazione eretta/carico e scarico salumi (20-40/50 kg) spostamento di materiali all'interno ed
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esterno del banco e delle scaffalature etc., è possibile considerare che la patologia erniaria del tratto L4-L5 sia causalmente correlata all'attività lavorativa effettuata dallo stesso e pertanto valutabile in termini di malattia professionale.
In considerazione, altresì, delle limitazioni funzionali attualmente apprezzabili a carico del rachide lombo-sacrale, di grado lieve, la stessa è valutabile nella misura del 6% (sei per cento).
In considerazione dell'esigenza di dover valutare il danno biologico complessivo delle malattie di cui il Sig. risulta essere affetto ed in applicazione della Formula a Parte_1
scalare di Gabrielli, si rileva che le stesse determinerebbero una percentuale complessiva del
13,7% (tredici virgola sette per cento) e che la stessa deve assimilarsi per motivi matematici al 14% (quattordici per cento)”.
Il CTU ha dunque affermato che le patologie riscontrate nel ricorrente sono tali da determinare una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 14%.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Sicchè indubbiamente può ritenersi sussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa del ricorrente e le patologie riscontrate.
Il D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art. 13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi (ed alle malattie professionali denunciate) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.
172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 14% con decorrenza 24.3.23, ossia dalla nuova domanda.
Le spese seguono la soccombenza in misura dei due terzi, e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara inabile in Parte_1
modo permanente al lavoro nella misura del 14% dal 24.3.23.
Condanna l' al conseguente pagamento dell'indennizzo per malattia professionale CP_1
nella suddetta misura dal 24.3.23.
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Condanna l' a corrispondere con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta CP_1
insorgenza del diritto alla prestazione, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna l' al pagamento dei due terzi dei compensi di lite (oltre quelle di c.t.u.) a CP_1
favore del ricorrente, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 2.458,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Compensa tra le parti il restante terzo.
Roma, 5 gennaio 2025.
Il Giudice
Paola Giovene di Girasole
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