Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo HE Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4231/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] (cf.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Greco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Giuseppe Presenti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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tribunale la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Catania in data 15.09.1994 dal quale erano nate le figlie il 21.07.1995 e il Per_1 Per_2
04.01.2001.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 3423/2023, resa da questa Tribunale il 21.7.2023 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 3423/2023, resa da questa Tribunale il 21.7.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 3 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga senza condizioni.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile Pt_2
del Comune di Catania dell'anno 1994, al n. 795, della parte 2, serie A alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025 .
Il Presidente est
Massimo HE
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