Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di AT , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 791/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Sgarbossa e Gloria Ponzetta del Foro di Padova, presso i quali è altresì domiciliata elettivamente per procura allegata all'atto di citazioe in opposizione a d.i.. ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F ), in persona dell'Amministratore unico sig. CP_1 P.IVA_2 [...]
, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rossi del Foro di Firenze ed lo studio dell'Avv. Fabio Fattorini del Foro di AT, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: pagamento somma
PRIMA UDIENZA: 28/10/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 14/11/2024
Conclusioni delle parti: Per l'attrice opponente: 'per la remissione della causa in istruttoria, in ipotesi, conclude come in atti'.1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) “Vero che la trattativa per l'acquisto delle mascherine di cui è causa è stata condotta dal signor
per conto di con il signor della Gef Parte_3 Parte_1 Parte_4 Company S.r.l., in rappresentanza della ” CP_1
2) “Vero che la corrispondenza e i contatti tra e sono sempre Parte_1 CP_1 intercorsi per il tramite della Gef Company S.r.l. e per questa con il signor ?” Parte_4
3) “Vero che all'inizio del mese di dicembre 2021, alla ricezione della fattura n. 3493/21 il signor
contattava il signor evidenziando che erano stati fatturati 20 Parte_3 Parte_4 cartoni corrispondenti a 60.000 mascherine mai giunte presso la sede di Parte_1
4) “Vero che il signor riferiva al signor che avrebbe verificato Parte_4 Parte_3 presso la il motivo della mancata consegna di n. 60.000 mascherine?” CP_1
5) “Vero che il signor riferiva al signor che avrebbe sistemato Parte_4 Parte_3 la questione con ” CP_1
6) “Vero che il signor confermava al signor di avere ricevuto Parte_4 Parte_3 le e-mail del 23.12.2021 e del 14.01.2022 che si rammostrano quali docc. nn. 2, 3 e 5?”
7)“Vero che era stato il signor a comunicare a l'indirizzo e-mail Parte_4 CP_1
da usare nelle comunicazioni con ” Email_1 Parte_1
7) “Vero che l'indirizzo è riferibile alla Gef Company S.r.l. di Email_2 Montale (PT), del signor ?” Parte_4
8) “Vero che solo con la ricezione della fattura n. 3493/21 prendeva atto che Parte_1 intendeva richiedere il pagamento anche di 60.000 di mascherine mai entrate nella CP_1 disponibilità di Parte_1
9) “Vero che il signor si occupa, per conto della dell'acquisto della Testimone_1 Parte_1 merce presso il mercato ortofrutticolo di Padova?”
9) “Vero che il signor il mattino è impegnato al mercato ortofrutticolo di Padova Testimone_1 dalle ore 7.30 alle ore 13.30?”
10) ““Vero che il signor il mattino del giorno 26.11.2022 si trovava Testimone_1 presso il mercato ortofrutticolo di Padova, ove rimaneva sino alle ore 13.30, mentre il pomeriggio è rimasto a casa?”
10) “Vero che il signor il giorno 26.11.2021 alle ore 9.12 non era presente presso Testimone_1 la sede di di Corso Spagna n. 21 a Padova?” Parte_1
11) “Vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede il signor non ha Testimone_1 incontrato alcun corriere di BRT?”
12) “Vero che nei giorni 30.11.2021 e 03.12.2021 la signora dalle ore 7.30 alle Parte_2 ore 13.00 è rimasta presso il mercato Ortofrutticolo di Padova, con sede in Corso Stati Uniti n. 50?” Si indicano a testi i signori:
- presso Gef Company S.r.l., con sede in Montale (PD), via Marzabotto n. 8/c Parte_4
- , presso Testimone_1 Parte_1
- , presso Parte_3 Parte_1
- , residente a [...]”. CP_3 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, IN VIA PRELIMINARE: concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 199/22 emesso dal Tribunale di AT il 17/2/22 e notificato il 18/2/22; NEL MERITO: rigettare l'opposizione promossa dalla in quanto inammissibile, Parte_1 ovvero infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
IN IPOTESI: accertato il credito maturato dalla nei confronti della soc. per CP_1 Parte_1 la fornitura di merce eseguita, condannare la stessa al pagamento della somma risultante di giustizia, o dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, ovvero che sarà liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dal giorno di scadenza delle fatture, al saldo;
in ogni caso, con reiezione delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con condanna della soc. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in Parte_1 favore della soc. nella misura ritenuta di giustizia. CP_1 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
Pag. 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio la soc. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
199/22, emesso il 17/2/22, dal Tribunale di AT, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.230,00, a saldo per la fornitura di
“mascherine chirurgiche monouso”, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/02, e spese di procedura.
Assumeva l'opponente di aver ordinato alla la fornitura di totali n. CP_1
210.000 mascherine chirurgiche, al prezzo di € 13.230,00, merce che tuttavia sarebbe stata fornita in ritardo e parzialmente, non essendo state mai consegnate 60.000 mascherine, facenti parte dell'ordinativo.
Affermava l'opponente di aver provveduto (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo) al saldo di quanto ritenuto dovuto ovvero il corrispettivo della merce effettivamente consegnata, pari ad € 9.450,00, ma di non aver invece provveduto al pagamento della restante parte, cioè € 3.780,00, in quanto credito inesistente (trattandosi del corrispettivo delle 60.000 mascherine mai ricevute).
Concludeva pertanto l'opponente per la revoca o l'annullamento, o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla refusione delle spese di lite, nonché al pagamento di una somma di CP_1 denaro per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento CP_1 dell'opposizione promossa dalla ritenuta provata, Parte_5 mediante i D.D.T. in atti, la consegna di tutte le mascherine ordinate. Eccepiva, inoltre, la pretestuosità delle difese avversarie in ordine al ritardo nella consegna delle mascherine, giunte a destinazione appena qualche giorno dopo le date previste che, peraltro, non erano state pattuite come 'termini essenziali'.
Chiedeva pertanto concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione, assegnava termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183,6 c.p.c.
Si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali e prove orali.
Pag. 3 di 6 La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositvano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/06/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/02/2004 n. 2997). Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n.
17371).
La società creditrice opposta ha prodotto, unitamente alle fatture relative al credito azionato, i documenti di trasporto relativi alle merci oggetto di fornitura. Tali documenti, come rilevato dall'opponente, non contengono vere e proprie sottoscrizioni riconducibili con certezza alle persone che avrebbero ricevuto la consegna, ma soltanto delle sigle di cui è impossibile stabilire la paternità. In proposito, però, come ha evidenziato l'opposta, risulta che anche i documenti di trasporto relativi alle precedenti forniture effettuate nei confronti dell'opponente (e non contestate) sono prive di sottoscrizione, ma
Pag. 4 di 6 semplicemente siglate e che, in ogni caso, il vettore, appositamente interpellato in ordine alle consegne, ha confermato di averle effettuate. Tali circostanze, unite al fatto che in periodo di pandemia si erano diffusi comportamenti volti a ridurre al massimo il rischio di contagio, per cui è facile ipotizzare che l'autista abbia apposto le sigle riportate nei DDT indicando le iniziali di chi le ha ricevute e la dicitura 'COVID', costituiscono, a parere del giudicante, indizi gravi, precisi e concordanti della avvenuta consegna delle merci per cui è causa.
D'altra parte, l'opponente non sembra neanche avere contezza di quali siano le mascherine mancanti, indicandone solo il numero e non le caratteristiche
(colore, fantasia ecc.) e riconoscendo -comunque- di avere ricevuto gran parte di quelle ordinate, né di quale sia la consegna mancata. La genericità della eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente non appare dunque sufficiente a vincere la prova, se pur presuntiva come sopra esposto, dell'avvenuta totale consegna della merce.
A tale conclusione consegue il diritto dell'opposta a vedersi pagato il corrispettivo pattuito e portato nell'ingiunzione. Senonchè l'avvenuto pagamento dell'importo di € 9.450,00 dopo la notifica del d.i. impone la revoca del d.i. e la condanna al pagamento del debito residuo, costituente il saldo, pari ad € 3.780,00
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza. Stante la fondatezza del decreto opposto, anche le spese del procedimento monitorio devono rimanere a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i motivi di cui in narrativa,
rigetta l'opposizione, revoca il d.i. opposto e condanna la società opponente soccombente a pagare alla convenuta opposta, la Controparte_4 CP_1 somma di € 3.780,00 a titolo di saldo del corrispettivo della vendita per cui è
Pag. 5 di 6 causa, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/02, dalla domanda all'effettivo pagamento;
condanna inoltre la società a rimborsare alla convenuta Controparte_4 opposta, oltre alle spese per la fase monitoria come liquidate nel CP_1
d.i. opposto, le spese della fase di opposizione che liquida, sulla base dei parametri medi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.
Così deciso. AT,11/6/2025 IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel merito: revocare o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 199/2022 - R.G. 3336/2021 emesso dal Tribunale di AT per i motivi di cui in narrativa. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una CP_1 somma di denaro a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Rimettere la causa in istruttoria e ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, esclusi senza alcuna motivazione dal G.I.: