Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3126/2024 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ORESTE MORCAVALLO Parte_1
ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. MAURO PETRASSI
resistente Oggetto: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegrazione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
l e, premesso di essere stato assunto dalla società convenuta CP_1 nel 1990 ed inquadrato nel profilo professionale di operaio specializzato PO B1, in servizio presso l'Area gestione rete Autostrada del Mediterraneo, con sede in Cosenza, deduceva: di aver ricevuto in data 17 maggio 2022 una comunicazione di assegnazione presso “il Centro A (Cosenza – Nucleo B (Caselle/Cosenza Nord) – Squadra 4 – Area Gestionale Rete Autostrada del Mediterraneo;
di aver ricevuto in data 21 giugno 2022 il “programma operativo dell'attività formativa”, rispetto al quale “dichiarava la propria intenzione di non partecipare al medesimo e di rifiutare la nuova allocazione”; di essere stato destinatario negli anni 2022 e 2023 di sei provvedimenti disciplinari con irrogazione di sanzioni conservative (sospensione dal 1
2 misura minore ritenuta di giustizia – commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che ad ogni ulteriore conseguenza prevista dall'art. 18, comma
4, St. Lav.; condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in ragione della mancata percezione delle mensilità residue e dei danni non patrimoniali subiti”.
§ Si costituiva tempestivamente la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Rilevava che il ricorrente è stato licenziato in ragione dei fatti addebitati e contestati, costituenti giusta causa di recesso, in ragione della loro gravità e della reiterazione nel tempo di condotte (di insubordinazione) del tutto incompatibili con gli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro.
§ Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni “ed eventuali argomentazioni difensive”. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
§ Sono infondate le preliminari eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla ritenuta intempestività della contestazione disciplinare e dello stesso licenziamento. Si premette che con lettera del 5 marzo 2024 al ricorrente sono stati mossi i seguenti addebiti: di essere stato convocato nelle giornate del 14 giugno 2023, 19 luglio 2023 e 28 luglio 2023 per essere sottoposto alla visita medica aziendale (a cui si era già rifiutato di sottoporsi il 10 marzo 2023, per cui aveva già riportato la sanzione disciplinare della multa) ma di non essersi sottoposto a tale visita;
di essere stato sottoposto a visita medica aziendale il 3 agosto 2023 e di aver riferito, in quella occasione, al Medico Competente “di essere in possesso di verbale di invalidità civile con percentuale del 75%”, verbale richiestogli, poi,
3 dal medico competente “al fine di valutare in maniera più puntuale la sua idoneità lavorativa”; che “nelle more della produzione del verbale, che da Lei non è mai stato prodotto” il medico competente aveva rappresentato la necessità di sottoporre il ricorrente a visita collegiale ex art. 5 L. n. 300 del 1970 presso la commissione di prima istanza dell'ASP di appartenenza “al fine di valutare la Sua idoneità alla mansione”; di essersi recato alla visita collegiale del 20 novembre 2023, per la quale era stato convocato presso la di Cosenza, ma di aver rifiutato di sottoporsi alla visita;
di essere stato convocato nuovamente per il giorno 19 febbraio 2024 sempre per essere sottoposto alla predetta visita collegiale, alla quale non si è presentato “a causa di malattia”; che, in attesa di riprogrammare la visita collegiale per il giorno 19 febbraio 2023, con la Comunicazione Gestionale n. 55 del 2023, era stato assegnato alla presso la sede di Cosenza ma, in data 26 gennaio 2023, CP_3
“all'esito della Sua ripresa in servizio successivamente ad un periodo di sospensione disciplinare”, aveva contestato tale adibizione “rappresentando alla dott.ssa Sua responsabile, di ritenersi in forza, del tutto Persona_1 arbitrariamente, alla U.O. SUT – Gestione Macchinari”, sostenendo, altresì, che
“la Sua firma per accettazione della nuova allocazione sarebbe il frutto di un inganno, ai Suoi danni, posto in essere dalla Dott.ssa Persona_1
(Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), unitamente al Dirigente,
Dott. ed al Resp. U.,O. Risorse Umane Dott. ; Persona_2 Persona_3 di essersi, quindi, “immotivatamente rifiutato di dare esecuzione alla Comunicazione Gestionale n. 55/2023”, dichiarando, altresì, “alla dott.ssa di auto allocarsi, e quindi in assenza di una disposizione tecnico- Persona_1 organizzativa al riguardo e in assenza di specifiche autorizzazioni, presso i locali dell'Autoparco Compartimentale della sede per l'intera durata dell'orario lavorativo giornaliero”; di aver rifiutato, “in relazione ai fatti contestatiLe nei punti che precedono”, ogni tipo di contratto con la dott.ssa “omettendo di rapportarsi e/o di fornire Per_1 alcun supporto lavorativo al reparto di PPR”.
4 Veniva, inoltre, contestata la recidiva “giuste sanzioni irrogateLe con nota prot. ris. 127 del 21/9/2022, con nota prot. ris. 170 del 1 6/11/2022, con nota prot. ris. 38 del 8/3/2023, con nota prot. ris. 72 del 15/5/2023, con nota pro. Ris 39P del
11/05/2023 e con nota prot. ris. 166 del 26.9.2023”. Si tratta, com'è evidente, di una contestazione particolarmente articolata, fondata su una molteplicità di condotte reiterate in un arco temporale sicuramente non breve. Ebbene, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente)” (cfr. ex multis. Sez. L. n. 14726/2024). Ancora: “In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza” (Sez. L. n. 109/2024).
Applicando i citati principi al caso di specie, rileva il Tribunale che il rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla visita medica collegiale presso l' CP_5 risale al giorno 20 novembre 2023 e che la visita collegiale era stata
[...] riprogrammata per il giorno 19.02.2024. Tenuto conto, allora, della pluralità dei fatti contestati, della loro reiterazione fino ai primi mesi del 2024 e della necessità di una valutazione complessiva delle condotte da parte di un datore di lavoro come
[...]
dotata di una complessa articolazione aziendale, la contestazione, CP_1 elevata dal Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione della sede centrale di Roma il 05.03.2024, deve ritenersi tempestiva.
5 Quanto, poi, al dedotto difetto di immediatezza della reazione (intempestività del licenziamento rispetto alla contestazione) rilevato in primo luogo che il lavoratore è stato sospeso dal servizio in via cautelare, non può che evidenziarsi che a seguito della contestazione del 5 marzo 2024 il ricorrente si è prima giustificato per iscritto (il 14 marzo 2014) chiedendo di essere sentito;
che successivamente è stato sentito con l'assistenza di un difensore (il 18 aprile 2024); che, infine, ha inviato una memoria integrativa pervenuta al datore di lavoro il 29.04.2024 (termine ultimo stabilito in sede di audizione il giorno 18 aprile 2024) con la quale è stato anche inviato un certificato medico. Il licenziamento intimato con lettera del 23 maggio 2024 è stato, pertanto, tempestivo ed immediato, anche considerata la necessità di valutare gli ulteriori argomenti difensivi e la certificazione medica prodotta.
§ Il lavoratore ricorrente ha altresì lamentato la violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. in ragione della disposta assegnazione presso la nuova sede, da lui non richiesta e comunque fondata su inesistenti ragioni organizzative. La deduzione è infondata. Rilevato, in ogni caso, che l'esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro non è stato oggetto di autonoma impugnazione (il provvedimento è datato 17 maggio 2022 e non è stato contestato nel termine di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010) osserva il Tribunale che il ricorrente ha solo genericamente denunciato l'illegittimità del non gradito trasferimento, senza in alcun modo indicare le ragioni dell'eccepita illegittimità. Si è trattato di un trasferimento presso una sede sita nello stesso territorio (Cosenza) dove si trova la sede di precedente assegnazione, disposto, inoltre, per l'espletamento di mansioni (attività operativa su strada) sicuramente riconducibile al profilo posseduto (cfr. le declaratorie contrattuali). Non vi è, pertanto, alcun motivo di ritenere che il datore di lavoro abbia esercitato le prerogative di cui all'art. 2113 c.c. violando i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e che il successivo licenziamento, intimato, anche, per il rifiuto di prendere servizio presso la
6 nuova sede e di svolgere le nuove mansioni assegnate, sia illegittimo per nullità del precedente atto di trasferimento. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha da tempo affermato il principio per cui “In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede” (cfr. ex multis Cass, Sez. L. n. 11408/2018). Rileva, ancora, il Tribunale che, come chiaramente emerge dalla documentazione prodotta dalla società convenuta (cfr. allegati 16 e 25) il rifiuto del ricorrente di prendere servizio presso la nuova sede e di seguire i corsi obbligatori di formazione sono chiaramente originati dalla non gradita assegnazione di mansioni diverse da quelle alle quali era in precedenza adibito. Il lavoratore, pertanto, non contesta il trasferimento in sé ma l'adibizione a compiti diversi da quelli di assunzione. In definitiva il ricorrente si duole delle nuove mansioni, la cui assegnazione, tuttavia, è avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 del D.lgs. n. 81/2015, che ha sancito il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale:
“il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Né in ricorso è contenuta alcuna deduzione circa la non riconducibilità delle nuove mansioni “allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
§ Ciò posto, il ricorso è infondato anche nel merito. Secondo la costante giurisprudenza in materia di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, “l'onere della prova della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento – che spetta al datore di lavoro ex art. 5 della
7 legge n. 604/1966 – deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi ai motivi ed all'intensità del fatto volitivo”(cfr. ex multis Cass., 9590/2001 e 13188/2003). Si è, altresì, affermato in sede di legittimità che “In tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo” (Cass., Sez. L., n. 16283/2011).
Ancora: “In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”
(Sez. L. 33811/2021). Ebbene, come già rilevato la relativa contestazione disciplinare (ultima di una lunga serie di contestazioni per gravi condotte di insubordinazione, mai negate nella loro rilevanza disciplinare e mai seguite da impugnazioni delle conseguenti sanzioni conservative) si fonda sui seguenti addebiti: di essere stato convocato nelle giornate del 14 giugno 2023, 19 luglio 2023 e 28 luglio 2023 per essere sottoposto alla visita medica aziendale (a cui si era già rifiutato di sottoporsi il 10 marzo 2023, per cui aveva già riportato la sanzione disciplinare della multa) ma di non essersi sottoposto a tale visita;
di essere stato sottoposto a visita medica aziendale il 3 agosto 2023 e di aver riferito, in quella occasione, al Medico Competente “di essere in possesso di verbale di invalidità civile con percentuale del 75%”, verbale richiestogli, poi, dal medico competente “al fine di valutare in maniera più puntuale la sua idoneità lavorativa”;
8 che “nelle more della produzione del verbale, che da Lei non è mai stato prodotto” il medico competente aveva rappresentato la necessità di sottoporre il ricorrente a visita collegiale ex art. 5 L. n. 300 del 1970 presso la commissione di prima istanza dell'ASP di appartenenza “al fine di valutare la Sua idoneità alla mansione”; di essersi recato alla visita collegiale del 20 novembre 2023, per la quale era stato convocato presso la di Cosenza, ma di essersi rifiutato di sottoporsi alla visita;
di essere stato convocato nuovamente per il giorno 19 febbraio 2024 sempre per essere sottoposto alla predetta visita collegiale, alla quale non si è presentato “a causa di malattia”; che, in attesa di riprogrammare la visita collegiale per il giorno 19 febbraio 2023, con la Comunicazione Gestionale n. 55 del 2023, era stato assegnato alla presso la sede di Cosenza ma, in data 26 gennaio 2023, CP_3
“all'esito della Sua ripresa in servizio successivamente ad un periodo di sospensione disciplinare”, aveva contestato tale adibizione “rappresentando alla dott.ssa Sua responsabile, di ritenersi in forza, del tutto Persona_1 arbitrariamente, alla U.O. SUT – Gestione Macchinari”, sostenendo, altresì, che
“la Sua firma per accettazione della nuova allocazione sarebbe il frutto di un inganno, ai Suoi danni, posto in essere dalla Dott.ssa Persona_1
(Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), unitamente al Dirigente, Dott. ed al Resp. U.,O. Risorse Umane Dott. ; Persona_2 Persona_3 di essersi, quindi, “immotivatamente rifiutato di dare esecuzione alla
Comunicazione Gestionale n. 55/2023”, dichiarando, altresì, “alla dott.ssa di auto allocarsi, e quindi in assenza di una disposizione tecnico- Persona_1 organizzativa al riguardo e in assenza di specifiche autorizzazioni, presso i locali dell'Autoparco Compartimentale della sede per l'intera durata dell'orario lavorativo giornaliero”; di aver rifiutato, “in relazione ai fatti contestatiLe nei punti che precedono”, ogni tipo di contratto con la dott.ssa “omettendo di rapportarsi e/o di fornire Per_1 alcun supporto lavorativo al reparto di PPR”. Ora il ricorrente, ancora una volta, contesta in modo del tutto generico le ragioni poste a fondamento del recesso, limitandosi ad una tautologica
9 denuncia di illegittimità per insussistenza dei fatti addebitati e per difetto di proporzionalità. I fatti, per contro, sussistono e sono connotati da un forte disvalore disciplinare, risolvendosi in una condotta complessiva di grave e reiterata insubordinazione. Il ricorrente si è ripetutamente rifiutato di prendere servizio presso la sede di nuova assegnazione disposta con atto del 17 maggio 2022 (ed anche presso la sede di Cosenza - Servizio di Prevenzione e Protezione – assegnata in via temporanea con Comunicazione Gestionale n. 55 /2023, cfr. all. 7 al fascicolo di parte convenuta); ha unilateralmente deciso di allocarsi all'interno di altra sede;
ha più volte rifiutato di sottoporsi alla visita medica collegiale prescritta dal Medico Competente (cfr. allegato n. 32 al fascicolo di parte resistente). Nessuna di queste condotte viene negata in giudizio dal lavoratore ricorrente (alcuno dei capitoli della prova per testi è a ciò finalizzato), così come alcuna negazione di tali comportamenti era stata addotta dopo l'invio della contestazione disciplinare. Le giustificazioni scritte sono prive di qualunque riferimento specifico ai fatti addebitati (cfr. allegati n. 28 al fascicolo di parte convenuta). Nella relativa lettera il lavoratore contesta i fatti posti a fondamento delle precedenti sanzioni conservative mai impugnate, facendo generico riferimento a “condizioni fisiche e mentali” che avrebbero impedito la partecipazione ai corsi di formazione predisposti a seguito del trasferimento presso la nuova sede. Nella lettera contenente le giustificazioni si fa, inoltre, riferimento ad un
“disagio psicologico dal quale scaturisce forte stress” e che sarebbe da ricondurre alla morte del genitore risalente a sei anni prima. Il tema del disagio psicologico è stato, poi, ripreso in sede di audizione orale, dove, al netto di generiche accuse di demansionamento, il lavoratore, tramite il difensore che lo assisteva in quella sede, affermava la sussistenza una “incapacità psichica … che non gli consente di percepire il disvalore delle condotte oggetto di contestazione”, con conseguente richiesta al datore di lavoro, non facilmente intellegibile rispetto alle premesse, di “poter continuare a lavorare presso l'officina” (allegato n. 29).
10 Nella memoria integrativa, infine, il lavoratore, sempre per il tramite del difensore da cui era allora assistito, riconduce il rifiuto di seguire i corsi di formazione e di sottoporsi a visita medica collegiale, ad una sindrome ansioso depressiva (che non gli impedirebbe, tuttavia, di lavorare in officina) risultante da una certificazione medica datata 22.04.2024, successiva, quindi, alla contestazione disciplinare (allegato n. 30). Nessuna pregressa documentazione attestante la patologia è stata prodotta al datore di lavoro (così come in giudizio: il certificato in data 14.09.2022 si riferisce alla madre del ricorrente), laddove, inoltre, la diagnosi formulata nel certificato del 22.04.2024 non è idonea a giustificare i comportamenti addebitati (non si coglie il nesso eziologico tra la sindrome ansioso depressiva ed i reiterati rifiuti di accettare la nuova sede e di sottoporsi a visita collegiale), tanto più che la diagnosi non è stata espressa all'esito di una visita mirata, che il medico che ha redatto il certificato non avrebbe comunque potuto espletare, trattandosi di uno specialista in tisiologia e malattie respiratorie. Le condotte contestate e sostanzialmente ammesse dal ricorrente, integrano, allora, chiaramente gli estremi di una grave violazione dei doveri che fanno capo ai lavoratori, costituendo essi anche grave forma di reiterata insubordinazione. I fatti addebitati ed accertati, inoltre, giustificano l'estrema sanzione per la loro gravità intrinseca e per l'elemento soggettivo che li ha sorretti, dovendosi pervenire alla conclusione che la pervicace resistenza al rispetto delle disposizioni datoriali abbia irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e che, pertanto, la sanzione espulsiva applicata sia proporzionata ed adeguata rispetto alla gravità delle condotte, anche in ragione della contestata recidiva (il ricorrente, attinto da sei sanzioni conservative nel periodo 2022/2023, era stato già destinatario di altro provvedimento disciplinare nel 2019, per assenze ingiustificate, all. 33). Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata in base al valore indeterminato della causa, tenuto conto, altresì, del principio per cui “In materia
11 di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. Sez. II, n. 8561/2023; nello stesso senso, Cass,
Sez. III, n. 28627/2023: “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie come per legge. Cosenza, 10/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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