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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti a quello nrg 1283/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
e , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1 Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Popilia, n. 5, presso lo studio dell'avv. Valerio Natale (PEC: , che li rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via
Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria IZ Meligrana (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanze ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 16/07/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 59b/2020 e 59b-1/2020, notificate il 18.06.2020, emesse a titolo di sanzione per aver posto in essere con la un appalto di sevizi illecito. Il ricorrente deduceva la liceità Controparte_3 del contratto di appalto, l'omessa ricezione di una preventiva a regolarizzare la violazione e l'infondatezza delle risultanze emerse dal verbale di accertamento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare o/e revocare le ordinanze di ingiunzione n. 59b/2020 prot. 4250 e n. 59b-1/2020 prot. 4251 emesse dal Capo dell di Vibo Valentia, datate 16 giugno 2020 e notificate Controparte_2 rispettivamente al Sig. e alla in data 18 giugno 2020 Parte_1 Controparte_1 per le motivazioni e deduzione sopra esposte;
in ogni caso, annullare o/e revocare il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, n. VV00000/2019-291-02 del 09/04/2019, presupposto delle ordinanze d'ingiunzione, in quanto insanabilmente viziato nella forma e nel merito;
condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento dell'escussione testimoniale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa riportata dalle ordinanze ingiunzione impugnate.
3. Dalla documentazione versata in atti si ravvisa come, la società ricorrente abbia stipulato con la un contratto di appalto di servizi, in violazione dell'art. 29, comma 1 e Controparte_3 art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10.09.200, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n.
08/2016.
3.1. Dall'accesso ispettivo, anche confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
VV00000/2020-147-02, è emerso che la bbia meramente e formalmente assunto dei Parte_2 lavoratori, rimanendo, tuttavia, estranei ai rapporti con i dipendenti, i quali continuavano a
2 ricevere indirizzi sull'organizzazione dell'attività lavorativa direttamente dalla Controparte_1
[...]
4. Anche dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , si è evinto come fosse la società ricorrente – e, nello specifico,
[...] Testimone_3
, quale legale rappresentante – ad esercitare il potere di direzione, Parte_1 controllo e coordinamento dei lavoratori, provvedendo alla loro retribuzione o all'organizzazione delle loro ferie.
5. Quando dedotto e documentato dal ricorrente, tuttavia, non si appalesa utile a provare la presenza della società appaltatrice ( nei rapporti di lavoro con il Controparte_3 personale dipendente, necessario a dimostrare che il potere datoriale fosse, genuinamente, esercitato direttamente dalla società medesima.
6. La sanzione comminata, pertanto, nei confronti della parte ricorrente risulta legittima, stante l'illiceità, di fatto, del contratto di appalto di servizi stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
. Controparte_5
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e (in solido) al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere Co in favore di .
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
e , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1 Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Popilia, n. 5, presso lo studio dell'avv. Valerio Natale (PEC: , che li rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via
Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria IZ Meligrana (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanze ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con distinti ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 16/07/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 59b/2020 e 59b-1/2020, notificate il 18.06.2020, emesse a titolo di sanzione per aver posto in essere con la un appalto di sevizi illecito. Il ricorrente deduceva la liceità Controparte_3 del contratto di appalto, l'omessa ricezione di una preventiva a regolarizzare la violazione e l'infondatezza delle risultanze emerse dal verbale di accertamento.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare o/e revocare le ordinanze di ingiunzione n. 59b/2020 prot. 4250 e n. 59b-1/2020 prot. 4251 emesse dal Capo dell di Vibo Valentia, datate 16 giugno 2020 e notificate Controparte_2 rispettivamente al Sig. e alla in data 18 giugno 2020 Parte_1 Controparte_1 per le motivazioni e deduzione sopra esposte;
in ogni caso, annullare o/e revocare il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, n. VV00000/2019-291-02 del 09/04/2019, presupposto delle ordinanze d'ingiunzione, in quanto insanabilmente viziato nella forma e nel merito;
condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento dell'escussione testimoniale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa riportata dalle ordinanze ingiunzione impugnate.
3. Dalla documentazione versata in atti si ravvisa come, la società ricorrente abbia stipulato con la un contratto di appalto di servizi, in violazione dell'art. 29, comma 1 e Controparte_3 art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10.09.200, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n.
08/2016.
3.1. Dall'accesso ispettivo, anche confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
VV00000/2020-147-02, è emerso che la bbia meramente e formalmente assunto dei Parte_2 lavoratori, rimanendo, tuttavia, estranei ai rapporti con i dipendenti, i quali continuavano a
2 ricevere indirizzi sull'organizzazione dell'attività lavorativa direttamente dalla Controparte_1
[...]
4. Anche dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , si è evinto come fosse la società ricorrente – e, nello specifico,
[...] Testimone_3
, quale legale rappresentante – ad esercitare il potere di direzione, Parte_1 controllo e coordinamento dei lavoratori, provvedendo alla loro retribuzione o all'organizzazione delle loro ferie.
5. Quando dedotto e documentato dal ricorrente, tuttavia, non si appalesa utile a provare la presenza della società appaltatrice ( nei rapporti di lavoro con il Controparte_3 personale dipendente, necessario a dimostrare che il potere datoriale fosse, genuinamente, esercitato direttamente dalla società medesima.
6. La sanzione comminata, pertanto, nei confronti della parte ricorrente risulta legittima, stante l'illiceità, di fatto, del contratto di appalto di servizi stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
. Controparte_5
6. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e (in solido) al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere Co in favore di .
Vibo Valentia, 07/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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