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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
La Corte, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza in data 4 dicembre 2025, riunita in pari data in Camera di Consiglio, in sede di rinvio da cassazione disposto dalla S.C. con l'ordinanza n.
18141/2024, sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza n. Persona_1
283/2017 del Tribunale di Milano dichiarativa del fallimento di , ha Controparte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea MERLO, elettivamente domiciliato presso il suo
Studio;
ATTORE IN RIASSUNZIONE- RECLAMATO
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Persona_1 C.F._1
IO e dell'Avv. Stefania MUGNAI, elettivamente domiciliato presso il loro Studio
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- RECLAMANTE
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- RECLAMATA
OGGETTO: “Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)”. pagina 1 di 8
CONCLUSIONI precisate nell'udienza in data 4 dicembre 2025: in accoglimento reclamo, chiede che venga revocato il fallimento di Persona_1 Controparte_1
[...]
: “si rimette” sull'istanza di revoca del Parte_1 fallimento, chiede la compensazione delle spese processuali.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , in persona del Curatore Avv. , con Parte_1 Controparte_3 atto di citazione ritualmente notificato ex art. 392 C.P.C. in data 24 settembre 2024 a
[...]
e in data 26 settembre 2024 al Sig. , ha riassunto il giudizio di reclamo CP_2 Persona_1 proposto ex art. 18 L.F. da avverso la sentenza n. 283/2017 con la quale il Tribunale Persona_1 di Milano ha dichiarato il fallimento di . Controparte_1
La presente fase di riassunzione fa seguito all'ordinanza n. 18141 del 2.7.2024 con la quale la
Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3696/2019 pubblicata in data 11/9/2019; con tale sentenza la Corte d'appello ha respinto il reclamo di Per_1 avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di .
[...] Controparte_1
Nella presente fase di riassunzione si è costituito il reclamante , amministratore unico Persona_1
e legale rappresentante della società in bonis;
creditrice ricorrente in sede Controparte_2 prefallimentare, è rimasta contumace.
Nell'atto di riassunzione il ha così sintetizzato le fasi e i precedenti gradi del giudizio: Parte_1
- A/1) Il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il Fallimento della società veniva dichiarato con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 283/2017; avverso la sentenza proponeva reclamo ex art. 18 L.F. Per_1
quale unico amministratore, legale rappresentante e socio al 99% di
[...] Controparte_1
, già il quale eccepiva l'assenza in capo alla società dei requisiti
[...] Controparte_4 dimensionali per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 1, co. 2, L.F.; al riguardo produceva bilancio 2015 "che contempla anche il 2014" e bilancio di liquidazione relativo al 2016. Nella memoria di costituzione il svolgeva diverse controdeduzioni al reclamo, esponendo in particolare Parte_1 che: • il bilancio 2015, pur evidenziando requisiti dimensionali sottosoglia, appare sospetto in quanto approvato con gravissimo ritardo allorquando era già in corso il procedimento per la dichiarazione di fallimento di • con riguardo all'esercizio 2016, è irrilevante il Controparte_1
"bilancio di liquidazione" quale prova dei dati dimensionali, trattandosi di un mero "bilancino di verifica" al 31.12.2016 ad uso meramente interno e non un documento contabile attendibile ed pagina 2 di 8 opponibile a terzi;
• l'analisi dei bilanci 2014 e 2015 ne mette in luce l' inattendibilità, quale l'ampia sottovalutazione dei "ricavi" dell'esercizio 2015 rispetto a quello risultante formalmente;
• il comportamento non collaborativo ed "elusivo" dell'amministratore sig. che non Persona_1 consegnava al curatore i libri sociali e le scritture contabili obbligatori, né altra documentazione amministrativa e contabile e non si presentava spontaneamente dinnanzi allo stesso in audizione, rendendone necessario l'accompagnamento coattivo su provvedimento del G.D. della procedura.
Nel corso del reclamo (iscritto a ruolo col numero 1937/2017), produceva il libro Persona_1 giornale relativo agli anni dal 2014 al 2017; il , ad ulteriore esemplificazione della non Parte_1 attendibilità dei bilanci e della contabilità della società fallita, produceva un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto da per un credito di € 89.425,24 che, ancorché acquisito Controparte_1 nell'agosto 2014, non risultava contabilizzato. Nel giudizio si costituiva Controparte_2 che a sua volta resisteva al reclamo avverso la sentenza dichiarativa del . Il reclamo di Parte_1
LE veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3170/2017, pubblicata il
7.7.2017.
- A/2). Il primo ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 -
La prima cassazione con rinvio con ordinanza n. 31825/2018.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 proponeva ricorso per cassazione il sig.
in data 16.8.2017 (RG n. 20037/2017). Persona_1
Nel ricorso lamentava che la Corte d'Appello avesse ritenuto superata la soglia legale di Per_1 fallibilità quanto ai ricavi lordi del 2015, in base ad un solo argomento ritenuto decisivo sebbene errato, ossia includendo nel totale dei "ricavi lordi" voci non pertinenti ai fini dei requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, II comma, lett. b., L.F. Il Fallimento si costituiva con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Con ordinanza n. 31825 del 10.12.2018 la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da Per_1 cassava la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale del . Parte_1
- A/3). La prima riassunzione in Corte d'Appello, in seguito a cassazione con rinvio disposta con ordinanza della Corte di cassazione n. 31825/2018.
In seguito alla prima ordinanza di cassazione con rinvio, il sig. riassumeva il giudizio Persona_1 di reclamo avanti alla Corte d'Appello di Milano (R.G.N. 905/2019). Si costituiva il Parte_1 con comparsa di risposta in cui riproponeva le difese avverso il reclamo.
Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza n. 3696/2019 pubblicata in data 11.9.2019, con la quale la Corte d'Appello rigettava il reclamo di avverso la sentenza di fallimento di Persona_1
, confermando l'accertamento del Tribunale “che legittimamente, in Controparte_1
pagina 3 di 8 mancanza di valide prove di segno contrario, ha affermato per presunzione” il superamento delle società di fallibilità previsti dall'art. 1, co. 2 L.F.
- A/4). Il secondo ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3696/2019.
Il sig. impugnava dinnanzi alla S.C. questa seconda sentenza della Corte d'Appello, Persona_1 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2 lett. b) L.F. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte aveva illegittimamente ritenuto non provato il mancato superamento della soglia di fallibilità, senza tenere conto dei documenti di libro giornale prodotti in giudizio da Per_1
Il non si costituiva in giudizio (per non gravare l'Erario di ulteriori costi); neppure Parte_1 si costituiva. Controparte_2
Il secondo ricorso per cassazione proposto da si concludeva con l'ordinanza n. 18141, Per_1 pubblicata il 2.7.2024, con cui la S.C. ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18141/2024 ha statuito che, quanto alla prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui al 2° comma dell'art. 1 L.F., il debitore può dimostrare la sussistenza delle condizioni che escludono la fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa e che la Corte d'Appello non si è attenuta ai principi esposti, "perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di relativo all'esercizio 2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro CP_1 delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri".
****
Nell'atto di riassunzione oggetto della presente fase del giudizio il ha allegato ulteriori Parte_1 ragioni a sostegno del rigetto del reclamo proposto da avverso la sentenza dichiarativa Persona_1 di fallimento di , producendo anche nuova documentazione, in Controparte_1 particolare per contrastare la valenza probatoria del bilancio di verifica di relativo CP_1 all'esercizio 2016. Il ha chiesto, quindi, alla Corte di rigettare il reclamo del Sig. Parte_1 Per_1 avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di .
[...] Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Il Sig. si è costituito, riepilogando a propria volta le precedenti fasi del giudizio;
in rito Persona_1 ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni e dei nuovi documenti prodotti dal Parte_1
e degli accertamenti chiesti, rilevando che col ricorso in riassunzione sono stati prodotti 15 documenti nuovi, numerati dal n. 24 al n. 38 compresi, tutti formati in data antecedente la prima pagina 4 di 8 riassunzione del procedimento di reclamo;
ha eccepito che il non ha allegato che la Parte_1 produzione dei nuovi documenti e le nuove allegazioni siano giustificate da fatti sopravvenuti, né da esigenze istruttorie derivanti dall'ordinanza della Corte di Cassazione o dall'impossibilità di produrre i documenti in precedenza per causa di forza maggiore. Nel merito ha Persona_1 replicato circa l'asserita inattendibilità del libro giornale e dei bilanci relativi alle annualità 2014 e
2015; ha ribadito, quanto all'annualità 2016 che i dati del bilancio di esercizio risultano attendibili sulla base della documentazione prodotta: il libro giornale dell'anno 2016 e il bilancio di verifica e che, peraltro, per tale annualità nessuna contestazione è stata mossa dal sui dati Parte_1 patrimoniali. Il reclamante ha concluso che le scritture contabili obbligatorie prodotte, quale il libro giornale, sono documenti idonei a dimostrare la situazione patrimoniale della società e che, pertanto, deve ritenersi provato il mancato superamento, da parte della società in bonis, delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall. Il sig. ha chiesto, quindi, la revoca del fallimento di Persona_1
. Controparte_1
****
Nella prima udienza dinnanzi alla Corte, in data 23 gennaio 2025, i difensori del e di Parte_1 hanno chiesto rinvio pendendo serie e concrete trattative;
nell'udienza di rinvio in Persona_1 data 8 maggio 2025 i procuratori hanno dato atto che le trattative erano fallite e, quindi, la causa è stata rinviata dalla Corte all'udienza del 3 luglio 2025 per assumere la causa in decisione. In tale udienza il procuratore del si è riportato all'istanza, intitolata “rinunzia ai documenti”, Parte_1 depositata in data 26 giugno 2025, sottoscritta dal procuratore e dal Curatore del , nella Parte_1 quale si dà atto della transazione nel frattempo conclusa;
si trascrive l'atto:
“1. in data 23 giugno 2025 il ha stipulato una transazione con il signor che comporta Parte_1 Persona_1
l'incasso, da parte del della somma di euro 90.000,00=, con obbligo per il di impiegare tale
Parte_1 Parte_1 denaro, nei limiti di capienza dell'importo medesimo, per coprire le spese prededucibili di procedura, per la distribuzione a creditori in sede di riparto finale e per il versamento del compenso che sarà liquidato al curatore secondo i criteri di Legge;
2. l'accordo transattivo prevede che il rinunzi alle nuove allegazioni formulate
Parte_1 nel presente giudizio di riassunzione iscritto al n. 2629/2024 di R.G. di questa Corte d'Appello rispetto alla precedente e ai documenti nuovi prodotti in questo medesimo giudizio di riassunzione con la seguente numerazione: documento n. 14 e documenti da n. 24 a n. 38 compresi;
che tale rinunzia sia sospensivamente condizionata al compimento, da parte del degli obblighi di pagamento previsti al punto che precede, con la precisazione
Parte_1 che la condizione sospensiva predetta si intenderà comunque avverata a partire dal giorno 15.01.2026; 3. il dà atto che, nei termini di cui sopra, l'eventuale revoca del o la dichiarazione di sopravvenuta
Parte_1 Parte_1 inefficacia della relativa sentenza dichiarativa, non pregiudicherà il definitivo incasso delle somme e la loro distribuzione, da parte del nei modi suesposti;
tanto premesso, e considerate le premesse quale parte
Parte_1 integrante del presente atto, lo scrivente ut supra rappresentato e difeso,
Parte_1 pagina 5 di 8 col presente atto RINUNZIA irrevocabilmente alle nuove allegazioni formulate nel presente giudizio di riassunzione iscritto al n. 2629/2024 di R.G. di questa Corte d'Appello rispetto alla precedente e ai documenti nuovi prodotti in questo medesimo giudizio di riassunzione con la seguente numerazione: documento n. 14 e documenti da n. 24 a
n. 38 compresi”.
Nell'udienza del 3 luglio 2025 il procuratore di ha dichiarato di accettare la rinuncia Persona_1 ai documenti indicati nell'istanza depositata dal procuratore del . Il procedimento è stato, Parte_1 quindi, rinviato all'udienza del 5.2.2026 per consentire la verifica del buon esito della transazione.
Con istanza depositata in data 28 novembre 2025 a firma congiunta col Curatore e notificata alla controparte, il procuratore del ha dichiarato “che sono state svolte le incombenze tutte Parte_1 in ragione delle quali era stato chiesto il rinvio alla scorsa udienza e che vi è necessità di accelerare, per quanto possibile, la definizione della lite”, anticipando l'udienza fissata per il 05.02.2026.
L'udienza dinnanzi alla Corte è stata anticipata al 4 dicembre 2025; in udienza il procuratore del signor ha fatto presente di aver già depositato, per accettazione, la nota con la quale non si Per_1
è opposto alla rinuncia ai documenti;
in effetti nella nota depositata in data 1° dicembre 2025, intitolata “Accettazione delle rinunzie avversarie”, il procuratore di ha dichiarato: Persona_1
“vista la nota del Fallimento depositata il 28.11.2025 con la quale ha rinunziato alle nuove allegazioni e nuovi documenti introdotti nel giudizio di riassunzione, richiamata la procura speciale ricevuta dal signor il Per_1
13.01.2025 (e prodotta congiuntamente alla comparsa difensiva) che autorizza il difensore ad accettare le rinunzie, agli effetti di legge accetta tutte le rinunzie formalizzate da con atto datato, Parte_1 Controparte_1 notificato a questa parte e depositato il 28.11.2025”. Nell'udienza in data 4 dicembre 2025 il procuratore del Sig. ha chiesto che la Corte, in accoglimento del reclamo, disponga la revoca del Persona_1 fallimento e il procuratore del , sulle conclusioni formulate dall'Avv. Ferrario, si è Parte_1
“rimesso” alla Corte chiedendo comunque la compensazione delle spese legali. La Corte si è riservata, quindi, di decidere in Camera di Consiglio.
****
Tutto ciò premesso, a scioglimento della riserva assunta, la Corte osserva quanto segue sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di Persona_1
. Controparte_1
I) – Nell'ordinanza di cassazione con rinvio n. 18141/2024 la Suprema Corte ha rilevato che il reclamante con un unico motivo articolato, denuncia la violazione e falsa Persona_1 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello abbia ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che erano stati prodotti in giudizio i bilanci di relativi alle annualità 2014 e 2015, regolarmente CP_1 depositati al R.I., oltre ad un prospetto, denominato “bilancio di liquidazione”, contenente la situazione patrimoniale della società, nonché il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e pagina 6 di 8 2017 e che tali documenti confermavano i dati riportati nel “bilancio di verifica relativo all'anno 2016”, il quale, pur se non depositato presso il registro delle imprese, dimostrava l'insussistenza delle condizioni di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2°, l.fall.
La S.C. ha richiamato in premessa i consolidati principi in materia di prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava sul debitore), in particolare ribadendo che anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati- e ancor più in un caso, come quello di specie, in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio- il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
La S.C. ha, quindi, così statuito sul ricorso di : “La corte d'appello non si è attenuta ai principi Persona_1 esposti, perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di relativo all'esercizio 2016 era inattendibile CP_1 solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla luce dei bilanci anteriori della società e dell'ulteriore documentazione prodotta dall'allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2°, l.fall”.
Di conseguenza la S.C. ha cassato la sentenza n. 3696/2019 con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, per un nuovo esame del reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. da , Persona_1 anche per le spese del giudizio di legittimità.
II)- Nella presente fase di riassunzione ex art. 392 c.p.c. il sig. ha affermato che il campo Per_1 di indagine, espressamente indicato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18141/2024, per il nuovo esame del reclamo ex art. 18 L.Fall. è circoscritto e limitato all'esercizio 2016 e ai dati patrimoniali in esso esposti, non alle annualità 2014/2015 e che nessuna contestazione specifica è stata mossa dal sui dati patrimoniali dell'annualità 2016. Ha ribadito che i dati del bilancio di Parte_1 esercizio relativo all'anno 2016 risultano attendibili sulla base della documentazione prodotta dal reclamante: il libro giornale dell'anno 2016 e il bilancio di verifica, da cui risulta che la società fallita, anche in quell'anno come nei due precedenti, non aveva superato nessuno dei tre limiti stabiliti dall'art. 1 del RD 267/1942.
Ad avviso della Corte, alla luce dei motivi per i quali la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza n.
3696/2019, si deve affermare che il reclamante ha dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.F., con la documentazione contabile della società prodotta in sede di reclamo, la cui complessiva valenza probatoria non risulta smentita dalla nuova documentazione alla cui produzione il Curatore del fallimento ha rinunciato in forza della transazione.
Ne consegue, in accoglimento del reclamo, la revoca del fallimento di . Controparte_1 pagina 7 di 8 Le spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità, si compensano ex art. 92 cpc, considerato che ha prodotto la documentazione necessaria per assolvere l'onere della Persona_1 prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 L. Fall. solo in fase di reclamo, essendo rimasto contumace nella fase prefallimentare per l'asserita- e non dimostrata- mancanza di “materiale conoscenza della procedura, causa la temporanea impossibilità ad accedere all'indirizzo PEC”, come affermato nella sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 non impugnata sul punto da col ricorso Per_1 per cassazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18141/2024, sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza n. Persona_1
283/2017 del Tribunale di Milano dichiarativa del fallimento di , così Controparte_1 provvede:
1- revoca il fallimento di dichiarato con sentenza n. 283/2017 Controparte_1 del Tribunale di Milano;
2- dichiara compensate le spese processuali;
3- visto l'art. 18 Legge Fallimentare, manda alla Cancelleria di notificare la presente sentenza al Curatore e a e di pubblicarla a norma dell'art. 17 Legge Controparte_2
Fallimentare.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025.
Presidente relatrice
RI MO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa RI MO Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliera
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
La Corte, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza in data 4 dicembre 2025, riunita in pari data in Camera di Consiglio, in sede di rinvio da cassazione disposto dalla S.C. con l'ordinanza n.
18141/2024, sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza n. Persona_1
283/2017 del Tribunale di Milano dichiarativa del fallimento di , ha Controparte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea MERLO, elettivamente domiciliato presso il suo
Studio;
ATTORE IN RIASSUNZIONE- RECLAMATO
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Persona_1 C.F._1
IO e dell'Avv. Stefania MUGNAI, elettivamente domiciliato presso il loro Studio
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- RECLAMANTE
(C.F. ), CONTUMACE Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- RECLAMATA
OGGETTO: “Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)”. pagina 1 di 8
CONCLUSIONI precisate nell'udienza in data 4 dicembre 2025: in accoglimento reclamo, chiede che venga revocato il fallimento di Persona_1 Controparte_1
[...]
: “si rimette” sull'istanza di revoca del Parte_1 fallimento, chiede la compensazione delle spese processuali.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , in persona del Curatore Avv. , con Parte_1 Controparte_3 atto di citazione ritualmente notificato ex art. 392 C.P.C. in data 24 settembre 2024 a
[...]
e in data 26 settembre 2024 al Sig. , ha riassunto il giudizio di reclamo CP_2 Persona_1 proposto ex art. 18 L.F. da avverso la sentenza n. 283/2017 con la quale il Tribunale Persona_1 di Milano ha dichiarato il fallimento di . Controparte_1
La presente fase di riassunzione fa seguito all'ordinanza n. 18141 del 2.7.2024 con la quale la
Suprema Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3696/2019 pubblicata in data 11/9/2019; con tale sentenza la Corte d'appello ha respinto il reclamo di Per_1 avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di .
[...] Controparte_1
Nella presente fase di riassunzione si è costituito il reclamante , amministratore unico Persona_1
e legale rappresentante della società in bonis;
creditrice ricorrente in sede Controparte_2 prefallimentare, è rimasta contumace.
Nell'atto di riassunzione il ha così sintetizzato le fasi e i precedenti gradi del giudizio: Parte_1
- A/1) Il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il Fallimento della società veniva dichiarato con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 283/2017; avverso la sentenza proponeva reclamo ex art. 18 L.F. Per_1
quale unico amministratore, legale rappresentante e socio al 99% di
[...] Controparte_1
, già il quale eccepiva l'assenza in capo alla società dei requisiti
[...] Controparte_4 dimensionali per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 1, co. 2, L.F.; al riguardo produceva bilancio 2015 "che contempla anche il 2014" e bilancio di liquidazione relativo al 2016. Nella memoria di costituzione il svolgeva diverse controdeduzioni al reclamo, esponendo in particolare Parte_1 che: • il bilancio 2015, pur evidenziando requisiti dimensionali sottosoglia, appare sospetto in quanto approvato con gravissimo ritardo allorquando era già in corso il procedimento per la dichiarazione di fallimento di • con riguardo all'esercizio 2016, è irrilevante il Controparte_1
"bilancio di liquidazione" quale prova dei dati dimensionali, trattandosi di un mero "bilancino di verifica" al 31.12.2016 ad uso meramente interno e non un documento contabile attendibile ed pagina 2 di 8 opponibile a terzi;
• l'analisi dei bilanci 2014 e 2015 ne mette in luce l' inattendibilità, quale l'ampia sottovalutazione dei "ricavi" dell'esercizio 2015 rispetto a quello risultante formalmente;
• il comportamento non collaborativo ed "elusivo" dell'amministratore sig. che non Persona_1 consegnava al curatore i libri sociali e le scritture contabili obbligatori, né altra documentazione amministrativa e contabile e non si presentava spontaneamente dinnanzi allo stesso in audizione, rendendone necessario l'accompagnamento coattivo su provvedimento del G.D. della procedura.
Nel corso del reclamo (iscritto a ruolo col numero 1937/2017), produceva il libro Persona_1 giornale relativo agli anni dal 2014 al 2017; il , ad ulteriore esemplificazione della non Parte_1 attendibilità dei bilanci e della contabilità della società fallita, produceva un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto da per un credito di € 89.425,24 che, ancorché acquisito Controparte_1 nell'agosto 2014, non risultava contabilizzato. Nel giudizio si costituiva Controparte_2 che a sua volta resisteva al reclamo avverso la sentenza dichiarativa del . Il reclamo di Parte_1
LE veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 3170/2017, pubblicata il
7.7.2017.
- A/2). Il primo ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 -
La prima cassazione con rinvio con ordinanza n. 31825/2018.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 proponeva ricorso per cassazione il sig.
in data 16.8.2017 (RG n. 20037/2017). Persona_1
Nel ricorso lamentava che la Corte d'Appello avesse ritenuto superata la soglia legale di Per_1 fallibilità quanto ai ricavi lordi del 2015, in base ad un solo argomento ritenuto decisivo sebbene errato, ossia includendo nel totale dei "ricavi lordi" voci non pertinenti ai fini dei requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, II comma, lett. b., L.F. Il Fallimento si costituiva con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo il rigetto del reclamo.
Con ordinanza n. 31825 del 10.12.2018 la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da Per_1 cassava la sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale del . Parte_1
- A/3). La prima riassunzione in Corte d'Appello, in seguito a cassazione con rinvio disposta con ordinanza della Corte di cassazione n. 31825/2018.
In seguito alla prima ordinanza di cassazione con rinvio, il sig. riassumeva il giudizio Persona_1 di reclamo avanti alla Corte d'Appello di Milano (R.G.N. 905/2019). Si costituiva il Parte_1 con comparsa di risposta in cui riproponeva le difese avverso il reclamo.
Il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza n. 3696/2019 pubblicata in data 11.9.2019, con la quale la Corte d'Appello rigettava il reclamo di avverso la sentenza di fallimento di Persona_1
, confermando l'accertamento del Tribunale “che legittimamente, in Controparte_1
pagina 3 di 8 mancanza di valide prove di segno contrario, ha affermato per presunzione” il superamento delle società di fallibilità previsti dall'art. 1, co. 2 L.F.
- A/4). Il secondo ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 3696/2019.
Il sig. impugnava dinnanzi alla S.C. questa seconda sentenza della Corte d'Appello, Persona_1 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 2 lett. b) L.F. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte aveva illegittimamente ritenuto non provato il mancato superamento della soglia di fallibilità, senza tenere conto dei documenti di libro giornale prodotti in giudizio da Per_1
Il non si costituiva in giudizio (per non gravare l'Erario di ulteriori costi); neppure Parte_1 si costituiva. Controparte_2
Il secondo ricorso per cassazione proposto da si concludeva con l'ordinanza n. 18141, Per_1 pubblicata il 2.7.2024, con cui la S.C. ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18141/2024 ha statuito che, quanto alla prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui al 2° comma dell'art. 1 L.F., il debitore può dimostrare la sussistenza delle condizioni che escludono la fallibilità anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa e che la Corte d'Appello non si è attenuta ai principi esposti, "perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di relativo all'esercizio 2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro CP_1 delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri".
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Nell'atto di riassunzione oggetto della presente fase del giudizio il ha allegato ulteriori Parte_1 ragioni a sostegno del rigetto del reclamo proposto da avverso la sentenza dichiarativa Persona_1 di fallimento di , producendo anche nuova documentazione, in Controparte_1 particolare per contrastare la valenza probatoria del bilancio di verifica di relativo CP_1 all'esercizio 2016. Il ha chiesto, quindi, alla Corte di rigettare il reclamo del Sig. Parte_1 Per_1 avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di .
[...] Controparte_1
è rimasta contumace. Controparte_2
Il Sig. si è costituito, riepilogando a propria volta le precedenti fasi del giudizio;
in rito Persona_1 ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni e dei nuovi documenti prodotti dal Parte_1
e degli accertamenti chiesti, rilevando che col ricorso in riassunzione sono stati prodotti 15 documenti nuovi, numerati dal n. 24 al n. 38 compresi, tutti formati in data antecedente la prima pagina 4 di 8 riassunzione del procedimento di reclamo;
ha eccepito che il non ha allegato che la Parte_1 produzione dei nuovi documenti e le nuove allegazioni siano giustificate da fatti sopravvenuti, né da esigenze istruttorie derivanti dall'ordinanza della Corte di Cassazione o dall'impossibilità di produrre i documenti in precedenza per causa di forza maggiore. Nel merito ha Persona_1 replicato circa l'asserita inattendibilità del libro giornale e dei bilanci relativi alle annualità 2014 e
2015; ha ribadito, quanto all'annualità 2016 che i dati del bilancio di esercizio risultano attendibili sulla base della documentazione prodotta: il libro giornale dell'anno 2016 e il bilancio di verifica e che, peraltro, per tale annualità nessuna contestazione è stata mossa dal sui dati Parte_1 patrimoniali. Il reclamante ha concluso che le scritture contabili obbligatorie prodotte, quale il libro giornale, sono documenti idonei a dimostrare la situazione patrimoniale della società e che, pertanto, deve ritenersi provato il mancato superamento, da parte della società in bonis, delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall. Il sig. ha chiesto, quindi, la revoca del fallimento di Persona_1
. Controparte_1
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Nella prima udienza dinnanzi alla Corte, in data 23 gennaio 2025, i difensori del e di Parte_1 hanno chiesto rinvio pendendo serie e concrete trattative;
nell'udienza di rinvio in Persona_1 data 8 maggio 2025 i procuratori hanno dato atto che le trattative erano fallite e, quindi, la causa è stata rinviata dalla Corte all'udienza del 3 luglio 2025 per assumere la causa in decisione. In tale udienza il procuratore del si è riportato all'istanza, intitolata “rinunzia ai documenti”, Parte_1 depositata in data 26 giugno 2025, sottoscritta dal procuratore e dal Curatore del , nella Parte_1 quale si dà atto della transazione nel frattempo conclusa;
si trascrive l'atto:
“1. in data 23 giugno 2025 il ha stipulato una transazione con il signor che comporta Parte_1 Persona_1
l'incasso, da parte del della somma di euro 90.000,00=, con obbligo per il di impiegare tale
Parte_1 Parte_1 denaro, nei limiti di capienza dell'importo medesimo, per coprire le spese prededucibili di procedura, per la distribuzione a creditori in sede di riparto finale e per il versamento del compenso che sarà liquidato al curatore secondo i criteri di Legge;
2. l'accordo transattivo prevede che il rinunzi alle nuove allegazioni formulate
Parte_1 nel presente giudizio di riassunzione iscritto al n. 2629/2024 di R.G. di questa Corte d'Appello rispetto alla precedente e ai documenti nuovi prodotti in questo medesimo giudizio di riassunzione con la seguente numerazione: documento n. 14 e documenti da n. 24 a n. 38 compresi;
che tale rinunzia sia sospensivamente condizionata al compimento, da parte del degli obblighi di pagamento previsti al punto che precede, con la precisazione
Parte_1 che la condizione sospensiva predetta si intenderà comunque avverata a partire dal giorno 15.01.2026; 3. il dà atto che, nei termini di cui sopra, l'eventuale revoca del o la dichiarazione di sopravvenuta
Parte_1 Parte_1 inefficacia della relativa sentenza dichiarativa, non pregiudicherà il definitivo incasso delle somme e la loro distribuzione, da parte del nei modi suesposti;
tanto premesso, e considerate le premesse quale parte
Parte_1 integrante del presente atto, lo scrivente ut supra rappresentato e difeso,
Parte_1 pagina 5 di 8 col presente atto RINUNZIA irrevocabilmente alle nuove allegazioni formulate nel presente giudizio di riassunzione iscritto al n. 2629/2024 di R.G. di questa Corte d'Appello rispetto alla precedente e ai documenti nuovi prodotti in questo medesimo giudizio di riassunzione con la seguente numerazione: documento n. 14 e documenti da n. 24 a
n. 38 compresi”.
Nell'udienza del 3 luglio 2025 il procuratore di ha dichiarato di accettare la rinuncia Persona_1 ai documenti indicati nell'istanza depositata dal procuratore del . Il procedimento è stato, Parte_1 quindi, rinviato all'udienza del 5.2.2026 per consentire la verifica del buon esito della transazione.
Con istanza depositata in data 28 novembre 2025 a firma congiunta col Curatore e notificata alla controparte, il procuratore del ha dichiarato “che sono state svolte le incombenze tutte Parte_1 in ragione delle quali era stato chiesto il rinvio alla scorsa udienza e che vi è necessità di accelerare, per quanto possibile, la definizione della lite”, anticipando l'udienza fissata per il 05.02.2026.
L'udienza dinnanzi alla Corte è stata anticipata al 4 dicembre 2025; in udienza il procuratore del signor ha fatto presente di aver già depositato, per accettazione, la nota con la quale non si Per_1
è opposto alla rinuncia ai documenti;
in effetti nella nota depositata in data 1° dicembre 2025, intitolata “Accettazione delle rinunzie avversarie”, il procuratore di ha dichiarato: Persona_1
“vista la nota del Fallimento depositata il 28.11.2025 con la quale ha rinunziato alle nuove allegazioni e nuovi documenti introdotti nel giudizio di riassunzione, richiamata la procura speciale ricevuta dal signor il Per_1
13.01.2025 (e prodotta congiuntamente alla comparsa difensiva) che autorizza il difensore ad accettare le rinunzie, agli effetti di legge accetta tutte le rinunzie formalizzate da con atto datato, Parte_1 Controparte_1 notificato a questa parte e depositato il 28.11.2025”. Nell'udienza in data 4 dicembre 2025 il procuratore del Sig. ha chiesto che la Corte, in accoglimento del reclamo, disponga la revoca del Persona_1 fallimento e il procuratore del , sulle conclusioni formulate dall'Avv. Ferrario, si è Parte_1
“rimesso” alla Corte chiedendo comunque la compensazione delle spese legali. La Corte si è riservata, quindi, di decidere in Camera di Consiglio.
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Tutto ciò premesso, a scioglimento della riserva assunta, la Corte osserva quanto segue sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di Persona_1
. Controparte_1
I) – Nell'ordinanza di cassazione con rinvio n. 18141/2024 la Suprema Corte ha rilevato che il reclamante con un unico motivo articolato, denuncia la violazione e falsa Persona_1 applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello abbia ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che erano stati prodotti in giudizio i bilanci di relativi alle annualità 2014 e 2015, regolarmente CP_1 depositati al R.I., oltre ad un prospetto, denominato “bilancio di liquidazione”, contenente la situazione patrimoniale della società, nonché il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e pagina 6 di 8 2017 e che tali documenti confermavano i dati riportati nel “bilancio di verifica relativo all'anno 2016”, il quale, pur se non depositato presso il registro delle imprese, dimostrava l'insussistenza delle condizioni di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2°, l.fall.
La S.C. ha richiamato in premessa i consolidati principi in materia di prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava sul debitore), in particolare ribadendo che anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati- e ancor più in un caso, come quello di specie, in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio- il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
La S.C. ha, quindi, così statuito sul ricorso di : “La corte d'appello non si è attenuta ai principi Persona_1 esposti, perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di relativo all'esercizio 2016 era inattendibile CP_1 solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla luce dei bilanci anteriori della società e dell'ulteriore documentazione prodotta dall'allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2°, l.fall”.
Di conseguenza la S.C. ha cassato la sentenza n. 3696/2019 con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, per un nuovo esame del reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. da , Persona_1 anche per le spese del giudizio di legittimità.
II)- Nella presente fase di riassunzione ex art. 392 c.p.c. il sig. ha affermato che il campo Per_1 di indagine, espressamente indicato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18141/2024, per il nuovo esame del reclamo ex art. 18 L.Fall. è circoscritto e limitato all'esercizio 2016 e ai dati patrimoniali in esso esposti, non alle annualità 2014/2015 e che nessuna contestazione specifica è stata mossa dal sui dati patrimoniali dell'annualità 2016. Ha ribadito che i dati del bilancio di Parte_1 esercizio relativo all'anno 2016 risultano attendibili sulla base della documentazione prodotta dal reclamante: il libro giornale dell'anno 2016 e il bilancio di verifica, da cui risulta che la società fallita, anche in quell'anno come nei due precedenti, non aveva superato nessuno dei tre limiti stabiliti dall'art. 1 del RD 267/1942.
Ad avviso della Corte, alla luce dei motivi per i quali la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza n.
3696/2019, si deve affermare che il reclamante ha dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.F., con la documentazione contabile della società prodotta in sede di reclamo, la cui complessiva valenza probatoria non risulta smentita dalla nuova documentazione alla cui produzione il Curatore del fallimento ha rinunciato in forza della transazione.
Ne consegue, in accoglimento del reclamo, la revoca del fallimento di . Controparte_1 pagina 7 di 8 Le spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità, si compensano ex art. 92 cpc, considerato che ha prodotto la documentazione necessaria per assolvere l'onere della Persona_1 prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 L. Fall. solo in fase di reclamo, essendo rimasto contumace nella fase prefallimentare per l'asserita- e non dimostrata- mancanza di “materiale conoscenza della procedura, causa la temporanea impossibilità ad accedere all'indirizzo PEC”, come affermato nella sentenza della Corte d'Appello n. 3170/2017 non impugnata sul punto da col ricorso Per_1 per cassazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18141/2024, sul reclamo proposto ex art. 18 L. Fall. dal Sig. avverso la sentenza n. Persona_1
283/2017 del Tribunale di Milano dichiarativa del fallimento di , così Controparte_1 provvede:
1- revoca il fallimento di dichiarato con sentenza n. 283/2017 Controparte_1 del Tribunale di Milano;
2- dichiara compensate le spese processuali;
3- visto l'art. 18 Legge Fallimentare, manda alla Cancelleria di notificare la presente sentenza al Curatore e a e di pubblicarla a norma dell'art. 17 Legge Controparte_2
Fallimentare.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025.
Presidente relatrice
RI MO
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