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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6868/2024 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. Enrico Giorio presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 CP_1
- Disporre che la casa coniugale, sita in Bussoleno (TO), via Pietro Lavezzi n. 8, con tutti gli arredi
che la compongono, venga assegnata alla sig.ra ove potrà risiedere insieme ai figli , Pt_1 Per_1
e Per_2 Per_3
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento dei figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che
attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la
responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse
quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai
genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei
minori;
CP_
- disporre che il sig. veda le due figlie minori , di anni sedici ed di anni quattordici, Per_2 Per_3
secondo liberi accordi presi con le stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici
e lavorativi del padre;
CP_
- Disporre che il sig. concorra al mantenimento dei tre figli maggiorenne ma non Per_1
autonomo economicamente studente liceale;
ed entrambe minori, versando alla madre Per_2 Per_3
collocataria entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dalla data della domanda, a
mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 900,00 (di cui € 300,00 per ciascun figlio), importo
rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche specialistiche non
rimborsabili dal SSN, dentistiche, oltre agli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività
sportive o legate al tempo libero, oltre a quelle straordinarie e/o necessitate con riferimento al
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Gli assegni familiari verranno percepiti dalla sig.ra Pt_1
- Con vittoria di spese ed onorari di causa;
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALBANIA in data Parte_1 CP_1
30/12/2003.
Dal matrimonio sono nati tre figli: , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nata il [...], nata il [...]. Per_2 Per_3
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 17/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza in data 03.02.2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità.
La ricorrente ha dichiarato in udienza che il padre frequenta i figli saltuariamente: gli incontri sono
CP_ limitati sotto casa e, ogni 2 o 3 mesi, il sig. li invita a casa a mangiare.
Pertanto, in merito al regime di affidamento delle minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo liberi accordi con le stesse, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici e dei loro desideri anche tenuto conto che a maggio compirà diciotto anni e che ha quindici anni. Per_2 Per_3
pagina 3 di 5 Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Bussoleno (TO), via Pietro
Lavezzi n. 8.
La domanda merita accoglimento, essendo la stessa rimasta a vivervi con i tre figli ed essendo genitore collocatario. Il convenuto si è già allontanato dalla predetta abitazione.
Sul contributo al mantenimento della prole
CP_ La ricorrente ha domandato porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per i tre figli
( è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) di euro 900 mensili (euro 300 per Per_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra a dichiarato di lavorare quale OSS con una retribuzione mensile che si aggira intorno ai Pt_1
1550/1600 euro (confronta estratti conto postali), di farsi carico dell'affitto di euro 350 mensili da agosto 2024 (prima era a carico del marito) e di convivere con i propri genitori che percepiscono la pensione albanese.
La ricorrente ha dichiarato che il marito svolge attività lavorativa in qualità di operaio edile con guadagni che si aggirano intorno a 1900 euro mensili. Da agosto 2024 non si fa carico dell'affitto della casa ove vivono la ricorrente con i figli ed in questi mesi nulla ha corrisposto per il loro mantenimento.
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 750,00 euro mensili (euro 250,00
per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Nulla può essere disposto, in questa sede, in assenza di accordo, in ordine all'assegno unico che dovrà
essere ripartito tra i genitori in base alla normativa in materia.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del procedimento, la mancata opposizione del convenuto e la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bussoleno (TO), via Pietro Lavezzi n. 8, con tutti gli arredi che la compongono, alla ricorrente sig.ra Parte_1
AFFIDA i figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_3
prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna;
CP_ DISPONE che il sig. veda le due figlie minori ed secondo liberi accordi presi con le Per_2 Per_3
stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi del padre;
CP_ DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei tre figli maggiorenne ma non autonomo Per_1
economicamente studente liceale, ed entrambe minori, versando alla madre collocataria Per_2 Per_3
entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 750,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat, oltre il 50% delle spese mediche specialistiche non rimborsabili dal SSN, dentistiche, oltre agli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività sportive o legate al tempo libero, oltre a quelle straordinarie e/o necessitate con riferimento al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine
degli Avvocati di Torino.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 28.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6868/2024 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. Enrico Giorio presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 CP_1
- Disporre che la casa coniugale, sita in Bussoleno (TO), via Pietro Lavezzi n. 8, con tutti gli arredi
che la compongono, venga assegnata alla sig.ra ove potrà risiedere insieme ai figli , Pt_1 Per_1
e Per_2 Per_3
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento dei figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per ciò che
attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la
responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse
quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute, verranno, invece, assunte dai
genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative dei
minori;
CP_
- disporre che il sig. veda le due figlie minori , di anni sedici ed di anni quattordici, Per_2 Per_3
secondo liberi accordi presi con le stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici
e lavorativi del padre;
CP_
- Disporre che il sig. concorra al mantenimento dei tre figli maggiorenne ma non Per_1
autonomo economicamente studente liceale;
ed entrambe minori, versando alla madre Per_2 Per_3
collocataria entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dalla data della domanda, a
mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 900,00 (di cui € 300,00 per ciascun figlio), importo
rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche specialistiche non
rimborsabili dal SSN, dentistiche, oltre agli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività
sportive o legate al tempo libero, oltre a quelle straordinarie e/o necessitate con riferimento al
Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Gli assegni familiari verranno percepiti dalla sig.ra Pt_1
- Con vittoria di spese ed onorari di causa;
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALBANIA in data Parte_1 CP_1
30/12/2003.
Dal matrimonio sono nati tre figli: , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, nata il [...], nata il [...]. Per_2 Per_3
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 17/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza in data 03.02.2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità.
La ricorrente ha dichiarato in udienza che il padre frequenta i figli saltuariamente: gli incontri sono
CP_ limitati sotto casa e, ogni 2 o 3 mesi, il sig. li invita a casa a mangiare.
Pertanto, in merito al regime di affidamento delle minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo liberi accordi con le stesse, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici e dei loro desideri anche tenuto conto che a maggio compirà diciotto anni e che ha quindici anni. Per_2 Per_3
pagina 3 di 5 Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha domandato l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Bussoleno (TO), via Pietro
Lavezzi n. 8.
La domanda merita accoglimento, essendo la stessa rimasta a vivervi con i tre figli ed essendo genitore collocatario. Il convenuto si è già allontanato dalla predetta abitazione.
Sul contributo al mantenimento della prole
CP_ La ricorrente ha domandato porsi a carico del sig. un contributo al mantenimento per i tre figli
( è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) di euro 900 mensili (euro 300 per Per_1
ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra a dichiarato di lavorare quale OSS con una retribuzione mensile che si aggira intorno ai Pt_1
1550/1600 euro (confronta estratti conto postali), di farsi carico dell'affitto di euro 350 mensili da agosto 2024 (prima era a carico del marito) e di convivere con i propri genitori che percepiscono la pensione albanese.
La ricorrente ha dichiarato che il marito svolge attività lavorativa in qualità di operaio edile con guadagni che si aggirano intorno a 1900 euro mensili. Da agosto 2024 non si fa carico dell'affitto della casa ove vivono la ricorrente con i figli ed in questi mesi nulla ha corrisposto per il loro mantenimento.
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 750,00 euro mensili (euro 250,00
per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Nulla può essere disposto, in questa sede, in assenza di accordo, in ordine all'assegno unico che dovrà
essere ripartito tra i genitori in base alla normativa in materia.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del procedimento, la mancata opposizione del convenuto e la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bussoleno (TO), via Pietro Lavezzi n. 8, con tutti gli arredi che la compongono, alla ricorrente sig.ra Parte_1
AFFIDA i figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_3
prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna;
CP_ DISPONE che il sig. veda le due figlie minori ed secondo liberi accordi presi con le Per_2 Per_3
stesse, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi del padre;
CP_ DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei tre figli maggiorenne ma non autonomo Per_1
economicamente studente liceale, ed entrambe minori, versando alla madre collocataria Per_2 Per_3
entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dalla data della domanda, la somma mensile di € 750,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat, oltre il 50% delle spese mediche specialistiche non rimborsabili dal SSN, dentistiche, oltre agli oneri scolastici e le spese connesse all'esercizio di attività sportive o legate al tempo libero, oltre a quelle straordinarie e/o necessitate con riferimento al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale e l'Ordine
degli Avvocati di Torino.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 28.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
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