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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: CIMINI Dott. Biagio Roberto PRESIDENTE rel.
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE GELATO Dott. Elena CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4659 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 3. 5. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1
Sig. , con sede in Anagni,- alla Via Anagni Parte_2
Gavignano n. 10, nonché il Sig. , C.F Parte_2
residente in [...]
55/A, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Prof. Piero Lorusso (C.F. ), (indirizzo di C.F._2 posta elettronica fax 068542302, Email_1 ai quali indirizzi si dichiara sin Email_2
d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio), elettivamente domiciliata presso il di lui studio con sede in Roma al Largo Messico n. 7, e dall'Avv. Emanuele DE VITA, del Foro di Velletri, cod. fisc. , giusta delega in calce alla comparsa di CodiceFiscale_3 costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Colleferro (RM), alla Via B. Buozzi n. 35; si dichiara, ai sensi della disposizione di cui all'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., al seguente indirizzo di posta certificata: ovvero, al Email_3 numero di fax 06/97237101
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
(già CO Controparte_2
), , con sede legale in
[...] Controparte_3
r.g. n. 1 Milano, Via Fabio Filzi, 29 - P. IVA - nella persona del suo P.IVA_2 procuratore speciale dott. (di seguito per brevità: Controparte_4
“ ), rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti (C.F. CP_1 [...]
; pec: e dagli C.F._4 Email_4 avv.ti Franco Monti (C.F. ; pec: CodiceFiscale_5
e Francesco Rolle (C.F. Email_5 [...]
; pec: con Studio in C.F._6 Email_6
Milano Viale Monte Nero 53 (per tutti numero di fax 02.55187721), sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso di loro, in forza di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta elettronica di deposito del presente atto, si costituisce ritualmente in giudizio al fine precipuo di contestare in radice tutte le avverse deduzioni e pretese e chiedere per l'effetto la integrale conferma della grava sentenza APPELLATA
E
CF N. Controparte_5
, incorporante per fusione di già P.IVA_3 Controparte_6
e del Lazio giusta atto del 14. 11. 2017 a rogito Controparte_7 del Notaio di Bergamo, rep. n. 104684, racc. Persona_1
36572, in persona del suo procuratore dott. (CF CP_8
), in virtù di procura speciale conferita per atto a C.F._7 rogito Notaio dr. di Milano, rep. n. 20431, racc. 6843, Persona_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Prof. Fabrizio Maimeri (CF ) e Mario Albano (CF C.F._8
), presso lo studio dei quali è elettivamente C.F._9 domiciliato giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso i seguenti indirizzi di PEC: ; Email_7
; n. di fax 068551746, ora Email_8 [...] ncorporante per fusione di Controparte_9 CO0
[...]
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Contratti CAri - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Frosinone, sezione civile, n. 350/2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 3. 5. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli odierni r.g. n. 2 appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di
Frosinone, che a fronte della loro domanda (il in qualità di Pt_2
fideiussore della , di rideterminare il rapporto di dare ed avere Parte_1
tra le parti, eliminando gli addebiti per anatocismo, tassi usurari, tassi illegittimamente variati, CMS, valute illegittimamente modificate, nell'ambito dei rapporti di c/c 4250 e conto anticipi e sconti n. 382014 intrattenuti con la del Lazio, e di condannare CO1
la CA convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla CA stessa, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa degli addebiti illegittimi e di liberare il fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c. c., così aveva statuito:
a) Accerta e dichiara che il c/c n. 4250 alla data del 31. 3. 2015 presentava un saldo passivo per la società _1
pari ad € 171.482,19, e quindi, che a quella data la
[...]
ed il sig. _1 [...]
erano debitori in solido nei confronti della Parte_2 [...]
di tale importo;
CO3
b) Accerta e dichiara che il c/c anticipi n. 382104 alla data del 31. 12.
2013 presentava un saldo passivo per la società _1
pari ad € 120.983,46, e quindi, che a quella data la
[...]
ed il sig. _1 [...]
erano debitori in solido nei confronti della Parte_2 [...]
e di tale importo;
Controparte_7 CP_13
c) Rigetta le domande di ripetizione dell'indebito, di risarcimento danni, e di accertamento della liberazione del fideiussore formulata dalla parte attrice;
d) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, condanna la società CO4
[...] ed il sig. , in solido tra loro,
[...] Parte_2
a pagare alla l'importo CO5
di € 171.482,19 quale saldo passivo del c/c n. 4250 alla data del 31.
12. 2015, oltre interessi convenzionali dall'1. 4. 2015 al saldo, nonchè l'importo di € 25.000,15 quale saldo del fido a rientro, oltre interessi convenzionali dal 15. 10. 2014 al saldo;
e) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della CO5 [...]
, rappresentanza generale per l'TA; Controparte_2
f) Condanna la società ed il sig. _1
, in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 [...]
le spese processuali, che CO5
liquida in € 1.241,00 per esborsi, € 12.678,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
g) Condanna la società ed il sig. _1
, in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 [...]
, rappresentanza generale per Controparte_2
l'TA, le spese processuali, che liquida in € 12.678,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
h) Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia, a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione r.g. n. 4 dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accertare e dichiarare la gratuità dei contratti di c/c n. 4250 e di anticipi e sconti n. 382014 intercorsi inter partes ex art. 1815 c.c., secondo comma, e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari ed anatocistici è nulla, e l'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni è illegittima così come la unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari ed anatocistici nonchè per spese non dovute;
condannare l'istituto di credito convenuto a restituire le differenze riconducibili all'usura ex art. 644 comma 3 c.p., all'usura ex art. 2 L. n. 108/1996 nonché anatocismo ed alle spese non dovute, con vittoria in spese ed onorari di giudizio;
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale;
accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore anche ex art. 1956 c.c.;
In via istruttoria, si chiede: ammettersi CTU contabile al fine dell'accertamento degli interessi ultralegali nella forma di interessi di usura oggettiva e soggettiva e a titolo di anatocismo sia delle spese rientranti nelle differenze non dovute dei contratti intercorsi con l'appellata; disporre lo stralcio degli estratti conto depositati illegittimamente e fuori termine dalla convenuta successivamente alla scadenza del termine di cui CP_15
alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; dichiarare la nullità ed illegittimità della CTU;
con vittoria in spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento in data 19. 7. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti Controparte_2
conclusioni:
In via principale r.g. n. 5 Respingere tutte le domande formulate nel presente giudizio dagli appellanti nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e CP_16
comunque sprovviste di prova;
per l'effetto, assolvere CO
, dalle domande di garanzia impropria svolte nei suoi confronti da
[...]
CP_16
In via subordinata
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande e pretese svolte dagli appellanti nei confronti di CP_16
Dichiarare per i motivi dedotti in lite la inoperatività della garanzia assicurativa prestata e, per l'effetto, , CO7
dalle domande di garanzia impropria svolte nei suoi confronti dalla appellata CP_16
In via di ulteriore subordine
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande e pretese svolte dagli appellanti nei confronti della appellata Accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo CP_16
effettivamente dovuto da a in forza della CO CP_16
polizza di assicurazione per la responsabilità professionale CAria n.
82313128, tenuto conto dei termini, delle condizioni, delle esclusioni, dei massimali e delle franchigie tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza, limitare la condanna di al CO
pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata e dovuta in favore di in forza del contratto di assicurazione CP_16
sottoscritto; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre
IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende, salvis juribus.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello proposto e CP_5
per spiegare appello incidentale volto ad ottenere la riforma parziale della r.g. n. 6 sentenza per cui è causa chiedendo di ottenere la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 364.753,33, oltre interessi come contrattualmente previsti dalla data del 15. 10. 2014 e sino al soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU per rideterminare il saldo del c/c ordinario
4250, ed in ogni caso con condanna alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15
%, oltre IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 96, 3 ° comma, c. p. c.
Con ordinanza in data 28. 6. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 3. 5. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c.
APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti principali hanno dedotto dodici motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e la violazione di legge (art. 2697 c.c.).
Il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato, in riferimento al conto corrente anticipi n. 382014, che in tema di accertamento negativo del credito, l'onere dell'attore sarebbe solo quello di provare l'addebito ingiustificato della CA (per effetto di usura o di competenze non dovute perchè contra legem), e non di produrre la documentazione, onere che ricadrebbe nella sfera giuridica dell'istituto convenuto, in applicazione del principio della vicinanza della prova.
Nel caso di specie non avendo la CA prodotto il contratto, tutte le competenze addebitate sul conto dovrebbero essere restituite al cliente perché la nullità sarebbe radicale, e non potrebbe operare alcun meccanismo sostitutivo, né si potrebbero applicare gli interessi convenuti,
r.g. n. 7 ma solo quelli legali.
Gli attori avevano eccepito la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente dedotto in lite perchè non era stato prodotto il contratto di conto corrente, titolo necessario per determinare gli addebiti per interessi, commissioni e spese;
quindi, mentre il correntista in ripetizione avrebbe fornito la prova dei pagamenti di cui aveva assunto l'illegittimità (con gli estratti conto), la CA non avrebbe provato l'esistenza di un valido contratto;
ed essendo stata eccepita l'invalidità dei pagamenti (perché effettuati in difetto di valido titolo, di cui è stato chiesto di accertare la nullità, unitamente alla ripetizione degli addebiti illegittimi effettuati in seguito al predetto vizio), l'istituto di credito convenuto, sostenendo la legittima applicazione degli addebiti, nonché la validità del titolo e delle clausole pattuite, avrebbe dovuto, ex art. 2697 c.c., fornire la prova dei fatti a sostegno della propria eccezione.
Nel presente giudizio tale questione è connessa con quella della prova della validità del contratto CArio: l'obbligo di redazione in forma scritta dei contratti di conto corrente è stato introdotto dapprima con L. 154/1992
e quindi dal (d. 385/1993); nel caso di specie, a fronte della CP_18
domanda di accertamento della nullità del contratto la convenuta non CP_15
ha né prodotto la relativa scheda negoziale, né ha allegato che il conto (del quale sono stati prodotti in atti estratti conto dal 1999) era stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della suddetta normativa;
dalla documentazione in atti non risulterebbero estratti conto anteriori al 1999 (o altra documentazione negoziale), e quindi non vi sarebbe alcun indice di stipula del negozio nel periodo di vigenza del principio di libertà di forma.
Dovrebbe quindi essere dichiarato nullo il contratto di conto corrente dedotto in lite, per difetto di valida pattuizione per iscritto, ed il saldo del conto dovrebbe essere riliquidato in assenza d'ogni addebito ed accredito d'interessi, spese, commissioni e qualsiasi forma di capitalizzazione degli r.g. n. 8 stessi.
Nei rapporti CAri in conto corrente, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la CA, per dimostrare il proprio credito, dovrebbe produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, senza potersi sottrarre all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, non potendosi confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.
Gli appellanti hanno quindi dedotto che rispetto al saldo zero ognuna delle parti sarebbe onerata della prova di un proprio eventuale credito derivante dalle operazioni pregresse sul c.c.b., ed in mancanza di elementi di prova idonei a determinare, mediante legittimi accrediti e addebiti sul conto, un diverso saldo, correttamente il saldo zero costituirebbe il punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative al periodo per cui sono disponibili le informazioni relative alle operazioni effettuate sul c.c.b.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il presente giudizio ha ad oggetto un contratto di conto corrente, il n. 4250 (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) stipulato tra l'allora CP_11
Co
e del Lazio e la in data 14.2.2004, sul quale hanno insistito
[...]
nel tempo un'apertura di credito ed un anticipo fatture di vario importo, tempo per tempo modificato sulla base dell'andamento del rapporto, del fabbisogno finanziario del cliente e del merito creditizio dello stesso (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado); a garanzia di tali affidamenti il sig. si era costituito Parte_2
fideiussore della CP_15
La CA appellata ha rappresentato che in data 24.9.2013, a causa del
Co peggioramento della propria situazione finanziaria, la , per mezzo del r.g. n. 9 suo legale rappresentante, aveva rinunciato ai fidi in essere, riconoscendosi debitrice nei confronti della CA per € 356.954,11, quale saldo debitore del conto corrente n. 4250, oltre interessi ed accessori a far data dal
30.6.2011 (v. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), rinunciando ad ogni eccezione od azione dipendente dai rapporti in essere con la CA e contestualmente aveva richiesto, per l'estinzione del proprio debito un piano costituito da un acconto di € 25.000,00 e 60 rate mensili di euro
5.533,33 ciascuno, oltre accessori.
La CA, a fronte del mancato rispetto del piano di rientro concordato aveva comunicato al cliente il recesso dai contratti di conto corrente, intimando il pagamento di quanto maturato sino a quel momento quale saldo negativo del conto corrente e di un fido a rientro di € 25.000,00 per il complessivo importo di € 364.753,33, oltre interessi dal 15.10.2014 sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Il rapporto di clientela si era quindi svolto ordinariamente sino alla predetta revoca, con regolare invio degli estratti conto, depositati nel presente giudizio in allegato alla terza memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. (estratti conto dall'apertura del conto corrente 382014: docc. 1-2; del conto corrente 382189: doc. 3 e del conto corrente 4250 docc. 4-13) unitamente a copia delle comunicazioni ex art. 118 ovvero relative alla commissione di affidamento (v. doc. 14).
La CA ha anche rappresentato che in sede processuale sono state depositate copia degli atti di fideiussione e delle relative modifiche (doc.
15) e copia dei contratti 392189 e 382014 (doc. 16).
Tanto premesso, rispetto alle questioni sollevate dagli appellanti in ordine all'onere della prova ed alla forma del contratto, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità il titolare del rapporto di conto corrente CArio che agisce per l'accertamento negativo del credito e per la ripetizione di indebito, è “tenuto ad allegare analiticamente le voci di
r.g. n. 10 indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica) ed a produrre il testo del contratto o dei contratti stipulati con l'istituto di credito e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto”
(cfr. ex multis Cass. n. 11543/2019, n. 25373/2019, n. 33009/2019, n.
25852/2020, n. 22387/2021).
Non può conseguentemente essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe errato per non aver considerato, in riferimento al conto corrente anticipi n. 382014, che in tema di accertamento negativo del credito, l'onere dell'attore era solo quello di provare l'addebito ingiustificato della CA (per effetto di usura o di competenze non dovute perchè contra legem), senza preoccuparsi della documentazione, che ricadrebbe nella sfera giuridica dell'istituto convenuto, effettivo creatore e produttore della prova (estratti conto e contratto), in applicazione del principio della vicinanza della prova.
Rispetto alle doglianze degli appellanti circa la mancata applicazione del criterio del c. d. saldo zero la Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità (v. Ordinanza n. 17584/2024) ha chiarito che quando il cliente agisce nei confronti della CA per la rideterminazione del saldo sul presupposto della nullità di clausole relative, ad esempio, alla misura degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto o all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell'usura, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, “è il cliente che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente la fondatezza dei fatti e delle domande”; ne consegue che, in mancanza di alcuni estratti di conto corrente, egli “perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla CA nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati”.
Tuttavia, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi r.g. n. 11 ultralegali o anatocistici ecc. e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei;
ed in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti. Il giudice del merito “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili CArie riferite alle singole operazioni, oppure le risultanze delle scritture contabili, o, ancora, gli estratti conto scalari, ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali”. Oppure, (v. Cass. n. 2607 del
2024) anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della CA, avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla CA.
E solo ove non sia possibile ricostruire i movimenti, “solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”. In quest'ottica, dunque, “potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.”.
Alla luce di tali principi nel caso di specie va condiviso l'operato del
Tribunale, che dopo aver dato atto che non era presente il contratto di apertura, ha poi rilevato che erano stati prodotti gli estratti conto che avevano consentito al consulente tecnico di ufficio di effettuare i necessari calcoli per ricostruire i rapporti di dare avere tra le parti.
r.g. n. 12 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione di legge in relazione all'art. 183, comma 2, c.p.c. ed agli artt. 153 e 175 c.p.c.
Il termine ultimo per la produzione documentale è quello previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; il giudice di prime cure ha rilevato in sentenza che “la CA convenuta ha depositato gli estratti conto integrali relativi ad entrambi i conti correnti oggetto di giudizio solo con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, e che ”il CTU li ha comunque utilizzati per procedere al ricalcolo del saldo dei conti”. Il consulente tecnico di ufficio non doveva, né poteva legittimamente usare gli estratti conto integrali depositati inammissibilmente e tardivamente dalla CA convenuta, e quindi la CTU sarebbe nulla ed illegittima e non potrebbe essere utilizzata, perché basata su documenti acquisiti irritualmente e tardivamente, oltre i termini perentori, già decorsi, di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il consulente tecnico d'ufficio non potrebbe svolgere il proprio incarico utilizzando documenti non prodotti in precedenza nei termini previsti, altrimenti in tal modo verrebbe alterato il perimetro del "thema probandum", e verrebbe soppresso l'onere probatorio della parte da esso gravata e che non vi aveva correttamente assolto.
Gli appellanti, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità hanno sostenuto che negli ultimi anni essa ha assunto una posizione sempre più rigorosa in tema di limiti temporali alle produzioni documentali;
in particolare, il consulente d'ufficio, nell'esercizio della propria attività valutativa, non potrebbe acquisire elementi necessari per l'espletamento dell'incarico, anche se ciò non implicherebbe che lo stesso possa sopperire
“a carenze probatorie della parte, eludendo termini di decadenza propri della fase istruttoria “ (cfr. Cass. n. 24549/10).
r.g. n. 13 Nel caso di specie i documenti acquisiti tardivamente erano indispensabili, tanto che lo stesso consulente d'ufficio aveva evidenziato l'impossibilità di svolgere l'incarico senza la relativa acquisizione;
l'acquisizione documentale non sarebbe stata legittima perché la parte, presente personalmente alle operazioni di consulenza, non si era opposta al momento della relativa produzione, ma il consenso sarebbe irrilevante in relazione alla natura perentoria dei termini, fondata sul principio di ragionevole durata del processo, sottratto alla disponibilità delle parti.
Inoltre, i documenti in considerazione non riguardavano elementi accessori ma erano strettamente funzionali alla dimostrazione dei fatti principali posti a base della domanda, e quindi la CTU espletata non potrebbe essere considerata una consulenza contabile in senso stretto, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art 198 c.p.c. che consente l'acquisizione di documenti accessori con il consenso delle parti;
né la produzione documentale potrebbe ritenersi sanata dall'ordine del giudice, non avendo il precedente giudice istruttore emesso un vero e proprio ordine di esibizione, ma solo disposto che la parte depositasse i documenti su sollecitazione del consulente tecnico di ufficio, che aveva affermato di non poter svolgere l'incarico.
E la richiesta di produzione documentale formulata dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione, dal tenore complessivo delle difese dimostrerebbe che fosse finalizzata ad evitare che la decisione della controversia potesse avvenire, in senso sfavorevole al convenuto, soltanto sulla base della documentazione parziale, per certi versi irrilevante rispetto alle domande proposte dall'attore, senza la previa acquisizione di tutta una serie di documenti indispensabili per poter accertare le negligenze imputate al convenuto;
si trattava, quindi, non di una vera e propria richiesta di emissione di un ordine di esibizione, ma di una sollecitazione rivolta al giudice per tenere conto del fatto che non erano stati prodotti documenti r.g. n. 14 indispensabili per provare la domanda. Alla luce di ciò la CTU non potrebbe essere utilizzata perchè basatasi su documentazione parziale, prodotta tardivamente ed irritualmente dalla parte, in violazione delle scansioni processuali che governano lo svolgimento del processo civile;
né il problema dell'utilizzabilità della CTU potrebbe essere superato disponendo una nuova CTU, che incontrerebbe gli stessi limiti della precedente e dovrebbe fondarsi esclusivamente sui documenti prodotti dall'attore entro il secondo termine ex art. 183, co. 6, c. p. c., documenti idonei, di per sé, a provare i fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente rigetto della domanda della convenuta per il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Il Tribunale ha consentito la produzione senza ritenere nulla la CTU, poi posta a fondamento della sentenza gravata;
ma tenendo conto della scansione dei tempi di articolazione delle istanze istruttorie, sarebbe stato onere della CA, anche a fronte della domanda di accertamento negativo proposta dagli attori, dare prova del proprio credito, costituendo principio costante che «in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo». Quindi, sarebbe gravato sulla convenuta, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista- produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall'apertura del conto per dare dimostrazione e certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dall'istituto, dal momento che solo la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consentirebbe, attraverso una integrale ricostruzione dei rapporti dare/avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il r.g. n. 15 credito della CA, e sempre che la stessa non risulti invece a debito nei confronti del correntista.
Non avendo la CA assolto a tale onere probatorio i rapporti dare/avere tra le parti avrebbero dovuto essere rideterminati ponendo come base di calcolo il c.d. saldo zero.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le doglianze degli appellanti, secondo cui la produzione degli estratti conto unitamente alla terza memoria istruttoria dovrebbe essere considerata tardiva, sono infondate.
Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza le prove precostituite, ovvero i documenti, possono essere utilmente prodotti sino all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, posto che rispetto agli stessi non deve essere effettuata la preliminare valutazione di rilevanza e meritevolezza tipica delle prove da costituirsi.
Comunque, oltre a richiamarsi qui le considerazioni già svolte nell'ambito del primo motivo di gravame, rispetto al caso di specie vanno condivise le valutazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza impugnata, che ha affermato che: “ il ctu li ha comunque utilizzati per procedere al ricalcolo del saldo dei conti, senza che alcuna delle parti abbia eccepito sul punto alcunché (il CTP dell'attrice ha preso posizione su altri aspetti della consulenza, mentre il CTP della convenuta non ha formulato alcuna osservazione); pertanto poiché l'articolo 198, comma secondo, c. p. c. stabilisce che, in sede di esame contabile, il consulente può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa, e farne menzione nella relazione, con il consenso di tutte le parti, e poiché, come detto, può ritenersi che nel caso di specie detto consenso, anche se tacito, sia stato prestato, degli estratti conto si terrà conto ai fini del vaglio delle domande attoree e anche della domanda riconvenzionale”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve
r.g. n. 16 ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione di legge (art. 1815 c.c.; art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24).
Gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse legittima la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori per rapportare il risultato al tasso soglia, chiedendo una pronuncia che accerti la legittimità della sommatoria dei tassi di interesse.
Gli appellanti hanno fatto riferimento alla giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, e che l'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001,
n. 24, prevede che sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, avendo voluto il legislatore sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.
Gli appellanti hanno sostenuto che il predetto contratto contenesse condizioni usurarie, e ricorrendo le fattispecie di reato di cui agli artt. 644 e
644 bis c.p., le pene previste dall'art. 1 della Legge 108/96 e le conseguenti aggravanti, dalla pattuizione di interessi ultralegali, sia nella forma di interessi anatocistici, sia nella forma di interessi usurari, discenderebbe la nullità delle relative clausole ex art. 1815 c. c., secondo comma. La suddetta legge, all'art. 1 prevedeva, riformando l'art. 644 c. p., che per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tenesse conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle r.g. n. 17 per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
all'art. 2 era previsto un sistema di pubblicazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM) comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, delle varie categorie di credito. Il tasso medio, come rilevato trimestralmente, doveva essere aumentato della sua metà per fornire il dato certo rappresentato dal cosiddetto tasso soglia. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1815, secondo comma, codice civile “...se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi...”.
Gli appellanti sulla base di tali premesse hanno sostenuto che dovrebbero essere loro restituiti € 104.369,29 ai sensi dell'art. 1815 c.c., ed
€ 58.534,34 ai sensi dell'art. 1346 c. c.
Facendo riferimento alla legge n. 262/2005 (art. 13, che recita: “al comma 1 dell'art. 116 del TUB, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'art. 122”), ed all'art. 122 TUB che recita, al primo comma: ” il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende tutti gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”, gli appellanti hanno evidenziato che il termine consumatore avrebbe assunto una connotazione molto ampia, ed il
TAEG (o anche ISC) sarebbe presente anche nei contratti di finanziamento alle imprese, anche se la norma ha specificato che esse dovrebbero escluse.
Per contrastare il fenomeno dell'usura CAria occorrerebbe tenere presente: il momento della pattuizione e non della dazione;
l'applicazione a tutti i finanziamenti dell'art. 1815 c.c., secondo comma, in modo estensivo e non limitato ai mutui;
la ricomprensione di tutte le spese nel costo, anche r.g. n. 18 se non corrisposte effettivamente (indipendentemente dal momento del loro pagamento recita la L. 24/2001 all'art. 1 del testo di conversione), così come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Quindi, i contratti con tassi usurari dovrebbero essere annullati interamente ed il calcolo del tasso di usura si otterrebbe sommando tutte le somme addebitate dalla CA anche a titolo di penali, commissioni, interessi di mora e le spese comunque denominate.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte le circolari della CA di TA non sarebbero fonte di diritto primario e non potrebbero derogare alle leggi, non potendo assumere valore per interpretare la legge sull'usura CAria.
Con il quarto motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in particolare rispetto al divieto di anatocismo.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente l'anatocismo, sostenendo che i contratti sarebbero affetti da anatocismo, vietato dall'ordinamento giuridico vigente;
in linea di principio, in base a quanto stabilito nell'articolo 1283 c. c., l'anatocismo CArio sarebbe consentito solo in relazione ad interessi scaduti da almeno sei mesi ed in presenza di una domanda giudiziale o di una convenzione posteriore alla scadenza.
La disciplina dell'anatocismo sui mutui, definita in dettaglio dalle norme contenute nella Deliberazione del 9 febbraio 2000 del CICR, sarebbe applicabile ai mutui sottoscritti a partire dal 1 luglio 2000; l'articolo
3 della delibera, riguardo ai finanziamenti con piano di rimborso rateale,
r.g. n. 19 stabilisce che, in caso di mancato pagamento delle rate nei termini concordati, la CA possa applicare gli interessi di mora sull'intero importo della rata;
e dal momento che il piano di ammortamento di un mutuo prevede il pagamento di rate che includono il rimborso di una quota di capitale e di una quota di interessi, questa norma renderebbe di fatto possibile la capitalizzazione degli interessi.
Nel calcolo degli interessi di mora, quindi, gli interessi inclusi nella rata finirebbero con il produrre altri interessi;
la capitalizzazione degli interessi del mutuo sarebbe possibile per un periodo limitato di tempo, compreso tra la scadenza della rata ed il momento del pagamento, e l'anatocismo sul mutuo sarebbe possibile solo se espressamente indicato in forma scritta nel contratto di finanziamento;
inoltre, la CA sarebbe tenuta al rispetto dei limiti della soglia anti-usura: nel complesso, la combinazione di tassi di interesse del mutuo e tassi di interesse di mora non potrebbe superare i limiti fissati dalla legge.
Il divieto a tale prassi CAria era già stato formulato con l'art. 25 del
Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico CArio), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR
(Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività CAria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi.
Senza contare che secondo la giurisprudenza di legittimità le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una CA dovrebbero considerarsi nulle anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno dedotto in ordine all'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
r.g. n. 20 controversia, facendo riferimento alla causa petendi ed al petitum sostenendo che nell'ambito di una sentenza di accertamento dovrebbe essere risolta la quaestio dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi di accertamento negativo del credito.
Gli appellanti hanno sostenuto che l'azione di accertamento del dare- avere promossa dal debitore deve qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali, il criterio di calcolo dell'interesse anatocistico, l'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle altre somme richieste in restituzione”, ed il diritto del potenziale futuro convenuto, di 'vestire i panni' dell'attore, al fine di far dichiarare inesistente un diritto che sarà in un tempo differito azionato, trova la sua fonte nell'irrinunciabile principio del diritto alla difesa, cristallizzato a norma dell'art. 24 Cost.; e che nelle azioni di accertamento negativo del credito, come nel caso di specie, non si determinerebbe un'inversione dell'onere della prova, anche se alle posizioni processuali non corrisponderebbero quelle sostanziali. Essendo l'attore il debitore presunto, ed il convenuto il creditore asserito, secondo la giurisprudenza
«nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione,
i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che il giudizio sia stato instaurato dal debitore con un'azione di accertamento negativo. Pertanto, in tale situazione, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della sua pretesa, nella parte in cui non siano ammesse dall'avversario, mentre a carico del debitore si individua la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi della obbligazione medesima», con la conseguenza che nelle azioni di accertamento negativo del credito l'attore dovrebbe provare solo di aver subito un pregiudizio che nasce dall'altrui comportamento, mentre r.g. n. 21 spetterebbe al convenuto la prova di quei fatti che giustificano e rendono legittimo il suo agire.
L'interesse ad agire dell'odierno attore consisterebbe nell'esigenza di ottenere una pronuncia giudiziale che possa 'purgare' il rapporto di cui si discute dall'oggettivo stato di incertezza che lo peculiarizza, e che si sostanzierà nella futura lesione dei propri diritti soggettivi;
quindi, l'unico fine dell'azione di mero accertamento consisterebbe nel 'fotografare' lo stato giuridico del rapporto dedotto per ricondurre ad oggettività ciò che prima era incerto.
Gli appellanti sarebbero allo stato chiamati a sopportare il peso di capitale ed interessi che si assumono non dovuti, ed ove riuscissero a far fronte a tali importi decadrebbero dal beneficio del termine e sarebbero in breve compulsati a corrispondere in un'unica soluzione l'intero importo in favore dell' , così come locupletato dagli interessi, spese e CP_19
competenze non dovute.
Una tale azione non invertirebbe la pendenza dello stesso in capo al
'titolare' del diritto per il quale si chiede accertamento negativo;
e secondo gli appellanti anche rispetto al caso di specie dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui: “i principi generali sull'onere della prova…indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento”; la lettera dell'art. 2697, comma 1, c. c., dovrebbe essere intesa nel suo significato concreto e sostanziale, ovverosia che: il titolare del diritto è onerato a fornire tale prova;
non l'attore, e quindi chi agisce per un accertamento negativo, infatti, contesta il 'non diritto' del creditore, il quale, sarà specularmente chiamato a dimostrarne invece la bontà.
Gli appellanti hanno quindi precisato che la loro domanda mira ad r.g. n. 22 ottenere una declaratoria di non debenza dei crediti che si assumono illeciti ed ingiusti.
Con il sesto motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
gli appellanti hanno sostenuto che l'interesse moratorio, elemento remunerativo del Parte
lo era già al momento della pattuizione;
il valore secondario delle direttive della CA di TA, e la preminenza del principio nomofilattico della Corte di Cassazione;
e che nel contratto de quo in caso di risoluzione il tasso di mora si aggiungerebbe e non si sostituirebbe a quello corrispettivo.
Gli appellanti hanno evidenziato una lunga serie di pronunce giurisprudenziali e di riferimenti dottrinali relativi al tema degli interessi moratori quale componente essenziale o meno del TEG, e degli interessi usurari, sostenendo che bisognerebbe avere riguardo al momento della pattuizione e non dell'esecuzione o dazione per stabilire quando cadrebbe la scure della comminatoria prevista dalla legge, e quindi ogni valutazione sul costo totale del credito (sul TEG - Tasso Effettivo Globale) dovrebbe essere effettuata considerando il momento perfezionativo della conclusione del contratto, e non le vicende successive, con la conseguenza che al momento della pattuizione dovrebbero essere soppesate tutte le remunerazioni che compongono il TEG a prescindere dalla loro funzione, escluse le imposte e le tasse, e nel Teg dovrebbe essere inserito anche l'interesse moratorio, indipendentemente dal suo sorgere e verificarsi;
e la mora dovrebbe essere valutata in luogo dell'interesse corrispettivo e raffrontata al tasso soglia.
Nel caso di specie il tasso di mora sarebbe stato maggiore rispetto a quello soglia del momento, in considerazione anche della remunerazione di cui alla polizza, ed il mutuo de quo sarebbe stato usurario anche per il fatto che tra le parti si era espressamente pattuito che, in caso di risoluzione la r.g. n. 23 parte debitrice avrebbe dovuto riconoscere non solo il capitale e l'interesse corrispettivo ma anche quello moratorio, che non si sostituiva al primo ma vi si aggiungeva.
In tal caso sarebbe il contratto stesso a contemplare la cd. sommatoria tra il corrispettivo e la mora, e potrebbe ritenersi che il tasso di mora non rientri nel Teg solo conferendo valore considerevole alle direttive della
CA d'TA; in realtà, il ruolo della CA d'TA sarebbe meramente strumentale e secondario rispetto ai criteri di obbedienza sottesi al principio nomofilattico scaturente dalle statuizioni della Corte di Cassazione.
Per la CA d'TA (v. nota del 03/07/2013) gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in quanto oneri eventuali, la cui debenza ed applicazione cade solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente;
ma le Istruzioni della CA d'TA in materia di usura non avrebbero alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né dovrebbero essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto;
e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge.
Dunque, la delibazione dell'usurarietà del mutuo o di qualunque altra operazione creditizia deve essere effettuata in sede di pattuizione: e l'assunto dovrebbe valere anche per gli interessi moratori.
Sulla base di alcuni provvedimenti della giurisprudenza di merito gli appellanti hanno sostenuto che per verificare se il diritto vantato dalla CA sia lecito ovvero illecito occorrerebbe accertare se il tasso in concreto applicato superi oppure no il tasso soglia, eventualmente verificando se il primo sia frutto di una previsione contrattuale o meno, precisando che l'illiceità della condotta della CA non può che essere svolta avendo riguardo al momento della stipula sic et simpliciter ed allo r.g. n. 24 sviluppo del rapporto di conto corrente, prescindendo dalla ricorrenza di un qualche ritardo nella esecuzione delle obbligazioni discendenti dal contratto da parte del debitore.
Secondo gli appellanti tale orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato avallato anche dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza n. 29/2002) che ha ritenuto che il tasso soglia riguardi anche gli interessi moratori in base al riferimento contenuto nell'art. 1 comma 1 dl n. 394/00 “agli interessi a qualunque titolo convenuti”.
Quindi, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, 2 comma,
c.c., sarebbero usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora, dal momento che l'art. 1815, comma 2, c. c. esprimerebbe un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie ed in seguito alla revisione normativa operata dalla legge 108/1996 e dalla legge 24/2001, prevedrebbe la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore;
in caso di interessi usurari, la clausola che li prevede sarebbe nulla e non sarebbero dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante.
Con il settimo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza
n. 16303/2018) hanno stabilito che, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del DL 185/2008 convertito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. 108/1996, andrebbe effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
r.g. n. 25 d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1 della predetta L. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Dalla lettura della CTU e della sentenza impugnata emergerebbe la mancata applicazione dei predetti principi.
Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
Premesso che le censure relative alla questione dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi di accertamento negativo del credito vanno risolte alla stregua delle argomentazioni svolte nell'ambito del primo motivo di gravame, la Corte ritiene di dover condividere le valutazioni effettuate dal Tribunale circa l'insussistenza, in entrambi i rapporti di conto corrente, di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c. c.
Il c. d. anatocismo CArio è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 2, del D. L.vo 4.
8. 1999, n. 342, e modificato dall'art. 1, comma 629, della L. 27. 12. 2013,
n. 147 e da ultimo dall'art. 17 bis del DL 14. 2. 2016, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 49 dell'8. 4. 2016, che ha attribuito al il Pt_4
potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli r.g. n. 26 interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività CAria.
Con delibera del 9 febbraio 2000 il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti CAri regolati in conto corrente prevedendo che:
l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del CICR del 9 Febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi, pattuita con la medesima periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi, mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (a decorrere dal 22
Aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella GU).
Rispetto ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della deliberazione del CICR, l'art. 7 della delibera consente la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto, previo adeguamento delle condizioni contrattuali entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella GU e con effetto a decorrere dal 1 luglio 2000.
Devono invece essere dichiarate nulle per violazione dell'articolo 1283
c. c. le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi nei rapporti CAri regolati in conto corrente anteriormente all'adeguamento imposto dalla deliberazione del CICR.
r.g. n. 27 Il Tribunale all'esito della ricognizione normativa e giurisprudenziale effettuata (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) ha condivisibilmente dichiarato la nullità della clausola contrattuale che consentiva la capitalizzazione trimestrale, e posto che il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c. osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista dovevano essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Quindi, ha rilevato che il contratto di conto corrente n. 4250 era stato stipulato in data 14. 1. 2004 e che nella copia prodotta dalla CA (v. all.
3. alla comparsa di risposta) si leggeva che era stata pattuita, conformemente al disposto della delibera CICR del 9. 2. 2000, un'identica periodicità, trimestrale, di capitalizzazione.
E quanto al conto anticipi, anche se non era presente in atti il contratto di apertura, il fatto che fosse stato aperto in data successiva alla delibera del
CICR del 2000 consentiva di ritenere che fosse stata pattuita ed applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come infatti era stato confermato dal consulente tecnico di ufficio attraverso l'esame degli estratti conto, conclusione che non aveva costituito oggetto di alcuno specifico rilievo.
Quindi, la CA ha applicato legittimamente le condizioni previste contrattualmente, come regolarmente pubblicizzate ai sensi dell'art. 116,
d.lgs. 385/1993.
A fronte di tali condivisibili conclusioni le prospettazioni degli appellanti sono del tutto generiche e non hanno offerto elementi concreti da cui desumere che la CA non si fosse adeguata alle regole introdotte dal nuovo quadro normativo.
Rispetto alle censure relative alla presunta sussistenza di interessi usurari, le argomentazioni degli appellanti non possono essere condivise.
Infatti, il Tribunale, a fronte della contestazione degli attori circa il r.g. n. 28 fatto che vi fosse stata applicazione di interessi usurari in determinati trimestri, ha correttamente rilevato che il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che il tasso di interesse applicato al conto corrente n. 4250 aveva superato la soglia, per effetto dell'esercizio dello jus variandi, nel quarto trimestre del 2005, nel primo e nel secondo trimestre del 2006, ed aveva quindi ricondotto i tassi entro i limiti delle soglie limitatamente ai periodi in cui aveva accertato il superamento, ed anzi aveva dato atto di aver applicato, per quei periodi il tasso di interesse convenuto alla data di accensione del conto, nettamente inferiore alla soglia di usura, al fine di neutralizzare l'effetto dell'illegittimo esercizio da parte dell'istituto di credito dello jus variandi.
Rispetto al conto anticipi il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che nel corso del rapporto il tasso di interesse non aveva mai superato la soglia di usura.
Circa la rilevanza degli interessi di mora per la norma antiusura la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., SS UU, sentenza n. 19597 del 18.
9. 2020) ha risolto, positivamente, il contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, nel senso che gli interessi di mora ricadono sotto il vincolo di non superare il tasso soglia.
In precedenza, esistevano due tesi alternative, tra cui la Corte di
Cassazione poteva optare: una prima tesi restrittiva (ABF e numerose pronunce della giurisprudenza di merito – ex multis Trib. Roma
11764/2020) sosteneva che gli interessi moratori dovevano esulare dall'applicazione della disciplina antiusura, specie in ragione della diversa natura giuridica di tali interessi e degli interessi corrispettivi;
una diversa tesi, c.d. estensiva (espressa in recenti pronunce della Corte di Cassazione), era fondata sulla necessità di garantire un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa,
r.g. n. 29 sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi, oltre che sul presupposto che il ritardo colpevole del debitore non potrebbe integrare una causa giustificativa della permanenza (e della validità) di una obbligazione contraria alla legge.
Ha prevalso la seconda tesi, quella estensiva, basandosi sull'analisi di principi di diritto e delle scelte operate dal legislatore, correttamente interpretate.
Nella gestione della CA la funzione del tasso di mora è quella di creare un disincentivo al non rispetto delle scadenze pattuite, posto che se il mancato rispetto del piano di rimborso producesse un costo del finanziamento pari a quello ante scadenza, il rilievo della data di scadenza del finanziamento sarebbe ampiamente minimizzato.
Il mancato rispetto del termine di rimborso sarebbe un modo per accedere ad un finanziamento a costo già predefinito, e con regole di questo tipo si produrrebbe un ammorbidimento della necessità di rispettare i termini di rimborso del prestito, con il venir meno della convenienza del prestito in danno della CA, maggiormente soggetta alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di scadenza.
Attribuire una funzione remunerativa agli interessi di mora non corrisponde alla logica professionale standard del banchiere, laddove gli interessi di mora corrispondono, invece, al recupero di extracosti o, il più delle volte, ad un parziale recupero degli stessi.
Gli interessi di mora avrebbero un significato remuneratorio solo se ne fosse significativamente prevedibile l'incasso, laddove in realtà, si tratta di un'appostazione che corrisponde ad un introito eventuale, per somma e tempi.
In tale contesto va evidenziato il problema dell'individuazione del tasso soglia significativo.
Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla r.g. n. 30 considerazione degli interessi di mora, per una concreta applicazione di tale principio va reso operativo il confronto con un adeguato tasso soglia, ed applicare il principio di simmetria (v. Cass., Sezioni Unite, sentenza n.
16303/2018), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica”, ossia deve basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato.
Considerando che il tasso di mora non può che essere maggiore del tasso di decorrenza, ne consegue che il tasso di mora concretamente applicato non può essere confrontato con il tasso globale medio (TEGM) che non tiene conto degli interessi di mora applicati.
È evidente che il TEG rilevato sul singolo contratto in mora non può che essere superiore del TEGM anche in ragione della mancanza, nella rilevazione del TEGM, della componente mora;
ed anche per il futuro, un
TEGM comprensivo del tasso di mora non può essere rilevato, in quanto la componente di mora, necessariamente più elevata, toglierebbe significato al tasso utilizzato per la verifica di contratti rispetto ai quali il tasso di mora non è stato applicato.
Appare quindi necessaria la rilevazione separata del tasso di mora, dal momento che ogni ipotesi di rilevazione congiunta sarebbe impraticabile od oltremodo svantaggioso per la clientela della CA, risolvendosi in un forte innalzamento delle soglie comunque rilevanti.
La mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica;
se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta comunque il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato, e tale è la conclusione operativa sostenuta nella sentenza della Suprema
Corte.
r.g. n. 31 Una tale metodologia di calcolo, non esplicitamente indicata nelle norme attuative, è comprensibile ed opportuna in base ai principi in precedenza evidenziati, e si basa su un'attribuzione di piena consistenza logica e di rappresentatività allo spread di mora, per tipologia di rilevazione, per grado di esaustività, e di ampiezza;
ed in caso di superamento della soglia, per assicurare il contemperamento tra le esigenze del creditore e del debitore la Suprema Corte ha affermato che la sanzione della non debenza deve essere applicata solo limitatamente al tipo di interesse oltre soglia.
Ove, infatti, l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia, solo questi ultimi vanno considerati illeciti e preclusi, ma resta ferma l'applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Secondo la Suprema Corte una rigida applicazione dell'art. 1815, co.
2, c.c., con la conseguente gratuità del finanziamento, finirebbe per
“premiare” il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie tempestivamente la propria obbligazione, essendo quest'ultimo tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi.
Conseguentemente, la nullità della clausola sugli interessi moratori non determina anche quella degli interessi corrispettivi, principio che appare in linea con quelli affermati in ambito comunitario ed enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sia pure riconducibili ad ipotesi di contratti conclusi con i consumatori).
Ed in caso di inadempimento, presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, l'indagine sull'usurarietà degli stessi deve tener conto unicamente del tasso che in concreto sia stato richiesto ed applicato dalla CA, rimanendo priva di rilievo la statuizione inerente al tasso in astratto pattuito e mai applicato.
r.g. n. 32 Dalle considerazioni che precedono emerge l'infondatezza delle censure mosse dagli appellanti, e la correttezza del ragionamento seguito dal consulente tecnico di ufficio poi recepito dal Tribunale.
Per quanto riguarda, infine, la questione della separata comparazione del TAEG di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata deve osservarsi quanto segue.
La questione era stata regolata con l'intervento del legislatore (v. legge n. 2/2009).
L'interpretazione della disposizione – fatta propria dalla Suprema
Corte ed a cui ha aderito anche il Giudice di prime cure - è stata nel senso di una norma nuova e non di una norma interpretativa, con la conseguenza che solo dalla data di entrata in vigore della stessa le banche erano obbligate ad inserire nella base di calcolo del TEGM la CMS.
L'intervento innovativo del legislatore ha implicitamente, ma chiaramente, reso lecito un TEGM calcolato senza inserirvi la CMS;
ed il legislatore ha ritenuto necessario un suo intervento per modificare il contenuto della “delega”, esprimendo in sede propria la disposizione dell'inserimento della CMS nella base di calcolo;
in tale contesto, anche alla luce delle considerazioni che precedono le disposizioni della CA
d'TA attuative dell'art. 644 c.p. per il calcolo dei tassi medi per le operazioni in conto corrente possono sicuramente costituire un elemento di Contro ausilio per il giudice;
ed il decreto del ripete, ad ogni trimestre, all'art. 3, comma 2 [v. testo del d.m. 24 giugno 2013], che: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [cioè il rispetto del tasso usurario], si attengono ai criteri di calcolo delle 'Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
r.g. n. 33 globale medio ai sensi della legge sull'usura' emanate dalla CA
d'TA”.
In queste Istruzioni era espressamente disposto che la CMS non entrasse nel calcolo del TEG;
e secondo la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass., Sezione I civile, Ordinanza n. 160/2022, che ha richiamato l'orientamento espresso dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018),
"in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il
"tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996".
Nel riaffermare tale principio la Corte non ha fatto altro che ribadire la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 5°, cod. pen. – secondo cui, come noto, "per la determinazione del tasso di
r.g. n. 34 interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
E secondo la Corte era irrilevante che ai fini del calcolo del TEG, la
CA d'TA, nelle istruzioni per la rilevazione emanate prima del
2009, non avesse inserito le CMS.
Alla luce di tali principi deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale, che nella sentenza impugnata ha affermato che la verifica della sussistenza dell'usura andava fatta “avendo riguardo alle prescrizioni della CA d'TA tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG” con conseguente legittimità della scelta di non includere la commissione di massimo scoperto sino al secondo trimestre 2009, quando la CA d'TA ha emanato le nuove Istruzioni.
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Con l'ottavo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, vale a dire l'omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento, e la non debenza degli interessi.
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 27.03.2014, causa C-565/12) ha sancito un importante ed attuale diritto dei consumatori in materia creditizia, giusta artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori ed alle micro-imprese, che impone per gli Stati
Membri l'obbligo di prevedere sanzioni nei confronti di quegli intermediari finanziari (banche, poste, finanziarie) che eroghino prestiti ai cittadini r.g. n. 35 senza prima valutare le loro obiettive risorse e, in altre parole, le effettive possibilità di restituzione della somma finanziata.
Per tutelare i consumatori (nonché le micro-imprese) dalla concessione irresponsabile di finanziamenti che eccedono le loro capacità finanziarie e potrebbero spingerli a una situazione di insolvenza e di
“fallimento”, la norma dell'Unione Europea impone di applicare, nei confronti delle banche, un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che devono essere adeguate alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente dissuasivo.
Secondo la Corte di Giustizia dell'U.E. la valutazione sulla solvibilità del cliente deve essere effettuata con tutti gli strumenti a disposizione dell'istituto di credito, eventualmente consultando le banche dati e i registri previsti dalla legislazione nazionale.
Nel caso esaminato dalla Corte europea, dopo aver ritenuto che il finanziamento era stato concesso ad un soggetto sin dall'origine incapace di poter adempiere correttamente, quest'ultimo doveva ritenersi liberato dall'obbligo di restituire gli interessi, sia quelli convenzionali, legali che moratori, ed il consumatore aveva dovuto rimborsare solo il capitale.
In tal modo, posto che gli interessi sono il corrispettivo (ossia la controprestazione) versato dal cliente alla CA per il prestito ottenuto, la
“cancellazione” dell'obbligo di versamento degli interessi medesimi renderebbe il finanziamento “a titolo gratuito”, e secondo i giudici comunitari tale sanzione nei confronti della CA sarebbe equa ed equilibrata;
la CA convenuta avrebbe concesso il finanziamento omettendo la valutazione di solvibilità dell'attore, e quindi dovrebbe discendere la non debenza degli interessi di cui al finanziamento per cui è causa;
in tale contesto sarebbe incomprensibile il riferimento alla mediazione, che oltre ad essere stata espletata con partecipazione r.g. n. 36 dell'attore, non sarebbe mai stata contestata dall'Istituto di credito convenuto.
L'ottavo motivo è infondato e deve essere respinto;
infatti, le censure espresse dagli appellanti al riguardo sono del tutto generiche e disancorate da qualsiasi elemento concreto suscettibile di dimostrare quanto asserito in astratto;
senza contare che il riferimento normativo e giurisprudenziale addotto dagli appellanti è esclusivamente riferibile alla disciplina del credito ai consumatori, non applicabile al caso di specie.
Con il nono motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Gli appellanti hanno evidenziato che il Tribunale avrebbe errato nel recepire acriticamente le risultanze della CTU;
dopo aver riportato i quesiti posti dal Giudicante al nominato consulente tecnico di ufficio e le sue conclusioni, gli appellanti hanno esposto le seguenti censure.
Riguardo alla rielaborazione effettuata dal C.T.U del conto ordinario n. 4250 dall'analisi del C.T.U. emerge che la ha applicato CP_15
trimestralmente un tasso debitore pari al 13% in luogo del tasso concordato contrattualmente in data 01/01/2004 pari all'Euribor 6 mesi + 3,5%; considerando l'Euribor al 31/12/2013 pari al 2,01 ed aggiungendo uno spread del 3,5% si arriverebbe ad un tasso del 5,51% alla data di sottoscrizione del contratto;
il C.T.P ha condiviso la metodologia del consulente tecnico di ufficio, che nella rielaborazione del calcolo del conto corrente aveva sostituito il tasso debitore applicato dall'Istituto di Credito del 13% con il valore pattuito in contratto del 5,51%.
La CMS è stata anch'essa pattuita nel contratto sottoscritto in data
01/01/2004 nella misura dello 0,125% per gli utilizzi all'interno del fido concesso e nella misura dell'1% per le somme utilizzate oltre il fido concesso, e sebbene le linee di credito fossero state concesse dall'Istituto CArio con decorrenza dal 04/09/2006, già a partire dal I trimestre 2005,
r.g. n. 37 dagli estratti conto si potrebbe desumere la presenza di un primo affidamento per € 10.000,00; per il periodo anteriore al 04/09/2006, in presenza di un primo affidamento di € 10.000,00 il consulente tecnico di ufficio, nella rielaborazione del conto corrente ritiene di dover applicare nel calcolo della commissione di massimo scoperto il valore massimo dell'1%; il C.T.P. non ha condiviso l'operato del consulente tecnico di ufficio, poiché in mancanza della pattuizione scritta della linea di credito non sarebbe possibile stabilire la natura dell'anticipazione finanziaria se “entro fido”, o “extra fido”, e non essendo possibile desumere i relativi limiti di importo, il C.T.P non ha ritenuto corretto applicare una CMS nella misura del 1% come sconfinamento dell'affidamento, tenendo conto che tale somma può essere considerata in ragione dell'importo concesso di €
10.000,00 utilizzabile “entro il fido” e non “di sconfinamento”; non vi sarebbe prova che l'affidamento concesso fosse un extra-fido, e quindi il
C.T.P. ha chiesto al consulente tecnico di ufficio di rettificare l'elaborato sostituendo il calcolo della CMS con la percentuale inferiore dello 0,125%.
Riguardo al conto anticipi n. 382014 il consulente tecnico di ufficio alla data di apertura del conto (27/10/2004) non ha riscontrato la presenza di un contratto sottoscritto dalle parti;
il primo contratto rinvenuto era datato 04/09/2006 ed era stato sottoscritto oltre il 27/10/2004.
In ragione dell'assenza della pattuizione scritta delle condizioni applicate al conto anticipi il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto opportuno rielaborare il rapporto del conto corrente utilizzando il tasso sostituivo minimo dei BOT sino alla data del 04/09/2006; il C.T.P ha osservato che poiché la CA non aveva prodotto il contratto di apertura di conto alla data del 27/10/2004, data in cui effettivamente era iniziato il rapporto di conto corrente, gli appellanti avevano eccepito la nullità del contratto per difetto della forma scritta, ed il consulente tecnico di ufficio in mancanza del contratto aveva considerato illegittima la CMS e l'aveva r.g. n. 38 eliminata dagli addebiti di conto corrente sino al 20/06/2006, data in cui erano state rilevate le relative condizioni economiche da applicare.
Il C.T.P. aveva osservato che alla data del 20/06/2006 non era stato sottoscritto alcun contratto e che le comunicazioni antecedenti alla sottoscrizione dello stesso non potevano sanare la mancata pattuizione delle condizioni economiche praticate e che in base alla normativa vigente, il correntista avrebbe avuto diritto alla restituzione di tutto l'indebito trattenuto dall'Istituto CArio, per l'intera durata del rapporto di conto corrente, quindi sia i tassi che le altre forme di remunerazione della concessione del credito non pattuite per iscritto dovrebbero essere considerati illegittimi e le somme indebite dovrebbero essere restituite senza utilizzo di tassi sostitutivi.
Per questo motivo il CTP ha chiesto al consulente tecnico di ufficio di rettificare l'elaborato peritale eliminando la CMS sino al 04/09/2006, data di sottoscrizione del primo contratto inerente il conto anticipi.
Rispetto alla formula utilizzata dal consulente tecnico di ufficio per verificare il superamento dei tassi soglia, gli appellanti hanno criticato l'utilizzo della formula della CA d'TA effettuato dal consulente tecnico di ufficio, in quanto la verifica doveva essere effettuata riprendendo alla lettera quanto disposto dalla L. 108/1996 e dall'art. 644 c.p., e quindi considerando le remunerazioni e le spese a qualsiasi titolo, collegate con il credito, escluse imposte e tasse;
la formulazione della CA d'TA sarebbe contra legem e sarebbe corretto applicare un algoritmo diverso da quello elaborato da CA d'TA.
Gli appellanti hanno quindi chiesto la rettifica, da parte del consulente tecnico di ufficio, del superamento dei tassi soglia tramite l'utilizzo dell'algoritmo sopra richiamato, in luogo di quello della formula della
CA d'TA.
Rispetto al calcolo del tasso d'interesse effettivo globale (TEG) con la r.g. n. 39 formula della CA d'TA, gli appellanti hanno ribadito di non condividere tale impostazione, ed hanno segnalato che, fino alla rilevazione del quarto trimestre del 2009, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi d'interesse, nei quali erano incorporate le Istruzioni della CA d'TA, avevano escluso la C.M.S. dal calcolo del T.E.G.
Per quanto riguarda la C.M.S. le Istruzioni, al punto C5. “Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto”, stabilivano che “La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali”.
Gli appellanti hanno quindi riportato in termini numerici le formule che dovrebbero essere applicate, esponendo le proprie censure.
Il consulente tecnico di ufficio ha calcolato il TEG per ogni trimestre fino al 31/12/2009 utilizzando una formula che tiene conto nella voce
“oneri” le spese relative a “penali per liquidazione a debito di conti non affidati” e “spese gestione fidi”.
Nel calcolo del TEG sul conto ordinario n. 4250 il consulente tecnico di ufficio in maniera corretta non ha considerato gli interessi e le competenze riferite al conto anticipi poiché si tratta di due distinte categorie di rapporto contrattuale che discendono da tassi medi e tassi soglia differenti;
l'importo del T.E.G calcolato dal consulente tecnico di ufficio ha registrato un superamento del tasso soglia nel IV trimestre 2005 nel I trimestre 2006 e nel II trimestre 2006.
Il consulente tecnico di ufficio ha quantificato gli interessi ultralegali nella misura di € 3,48 per il IV trimestre 2005, di € 4,65 nel I trimestre
2006, e di € 11,58 nel II trimestre 2006.
Nei trimestri in cui il tasso soglia è stato superato il ricalcolo dell'interesse dovuto dovrebbe essere effettuato utilizzando il tasso sostitutivo di cui all' art. 117 TUB, che risulta essere inferiore al tasso r.g. n. 40 soglia utilizzato dal consulente tecnico di ufficio e quando la soglia viene superata per via dell'incidenza dei costi sostenuti per l'erogazione del credito che, nei trimestri usurari, i costi sostenuti per l'erogazione del credito “penali per liquidazione a debito di conti non affidati” e “spese di gestione fidi” dovrebbero essere azzerate in virtù della sanzione prevista dalla Legge Anti usura (“Nulla è dovuto”).
Quindi, hanno chiesto che il consulente tecnico di ufficio ricalcoli gli interessi nei trimestri afflitti da usura utilizzando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e di azzerare i costi sostenuti per l'erogazione del credito;
dal 1° trimestre del 2010 gli oneri sono stati annualizzati come richiesto dalle attuali circolari dettate dalla CA d' TA, secondo la formula da essi indicata.
Inoltre, il consulente tecnico di ufficio ha compreso nel calcolo del
TEG anche le “commissioni di affidamento” applicate alle linee di credito concesse specificamente al conto ordinario, sostenute nei dodici mesi anteriori alla fine del trimestre di rilevazione;
le “commissioni di affidamento”, che interessano esclusivamente il conto ordinario, il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto di doverle riproporzionare e suddividerle percentualmente addebitandole sia sul conto ordinario che sul conto anticipo;
lo stesso consulente tecnico di ufficio, a pagina 16 dell'elaborato peritale, nel calcolo del TEG al 31/12/2009 ha affermato che:
“La sottoscritta non ha considerato gli interessi e le competenze riferite al conto anticipi collegato al predetto conto ordinario, in quanto tali valori sono stati utilizzati per effettuare una separata elaborazione del TEG che tenga conto delle distinte categorie di rapporto contrattuale dalle quali discendono appunto tassi medi e conseguentemente tassi soglia differenti.”
Secondo gli appellanti il ragionamento sarebbe illogico tenendo conto che a partire dall'1/01/2010 le istruzioni della CA d'TA avevano stabilito che anche le commissioni di affidamento dovevano rientrare nel r.g. n. 41 calcolo del TEG ed hanno indicato la formula da adottare.
Il consulente tecnico di ufficio ha ripartito la voce “commissione di affidamento” di esclusiva competenza del solo conto ordinario anche sul conto anticipi seguendo una metodologia contraria a quanto affermato precedentemente;
dall'1/01/2010 la diversa natura dei conti correnti oggetto del contenzioso non sarebbe venuta meno, trattandosi sempre di un conto corrente ordinario affidato e di un conto anticipi;
ed il conto anticipi sarebbe strettamente collegato al contratto di anticipo fatture, avendo la funzione di regolare, in un conto apposito e accessorio rispetto a quello già in uso al cliente della CA, le poste attive e passive che derivano dall'operazione di anticipo fatture.
In buona sostanza l'anticipazione viene effettuata su un conto apposito, acceso a nome del cliente, ossia il conto anticipi, nel quale le somme anticipate dalla CA verranno registrate “a debito” e messe a disposizione del cliente mediante accredito nel conto corrente ordinario del cliente stesso.
Così gli importi incassati a fronte delle anticipazioni effettuate verranno appositamente accreditati sul conto ordinario;
il conto corrente ordinario è un contratto con il quale la CA svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile), ed al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.
Non vi sarebbe alcuna ragione che giustifichi una traslazione delle
“commissioni di affidamento”, tipiche ed esclusivamente di competenza del conto ordinario, sul conto anticipi.
Si legge nell'elaborato peritale: “il calcolo di ripartizione dei predetti addebiti è stato svolto seguendo la stessa metodologia adottata dalla CA
e desunta all'allegato 14 della III memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
r.g. n. 42 presentata dalla parte convenuta”.
Gli appellanti non hanno condiviso la scelta del consulente tecnico di ufficio di affidarsi alla memoria presentata dalla parte convenuta ove erano state riproporzionate le commissioni di affidamento tra i due conti e di seguirne le linee e la metodologia. Tale scelta non sarebbe condivisibile poiché la ripartizione degli oneri tra i due conti indicata dall'istituto CArio e poi seguita dal consulente tecnico di ufficio non è regolata normativamente ma sarebbe frutto di un atto unilaterale volto al contenimento delle responsabilità dell'istituto CArio;
e la ripartizione degli oneri sarebbe frutto di una scelta strategica operata dall'istituto CArio in un secondo momento, dopo l'atto di citazione da parte della
[...]
solo per contenere i tassi di interesse applicati all'interno della CP_21
soglia usura, per evitarne il superamento.
La ripartizione delle commissioni di affidamento tra i due conti ed il conseguente contenimento dei tassi soglia che in ragione della ripartizione non saranno mai superati produrrebbe un'illegittima alterazione dei saldi finali a sfavore del correntista.
Quindi, dovrebbero essere rielaborati gli estratti conto ed il calcolo del
TEG mediante nuova CTU tecnico contabile, eliminando, nel calcolo effettuato dall'1/01/2010 in poi la ripartizione delle commissioni di affidamento tra i due conti effettuata sulla base della memoria presentata dall'istituto CArio, non sostenuta da una valutazione tecnica dettata dalla speciale competenza nella materia oggetto del contenzioso.
Il nono motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che rispetto a diverse delle censure analiticamente evidenziate vanno richiamate le argomentazioni svolte nell'ambito dei precedenti motivi di gravame.
Da un punto di vista generale comunque deve rilevarsi che le censure sopra esposte sono le stesse rappresentate al consulente tecnico di ufficio in r.g. n. 43 sede di osservazioni e rispetto alle quali il consulente tecnico di ufficio ha esaustivamente e condivisibilmente replicato, fornendo le ragioni complete delle diverse metodologie utilizzate (v. pagg.30 - 34 della CTU).
Senza contare che mediante le censure esposte in via generale non stati forniti elementi concreti per rappresentare quali possano essere, in termini numerici, le eventuali differenze rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la CTU.
Alla stregua di quanto sinora esposto il nono motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il decimo motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
la violazione del principio di buona fede e correttezza;
la violazione di legge (artt. 1175
c.c. e 1375 c.c.); l'abuso del diritto, la violazione di legge (art. 42
Costituzione ed art. 2 Costituzione).
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di delibare sulla domanda relativa alla prospettata violazione, da parte della CA, dei principi di correttezza e buona fede, che emergerebbe dalle plurime contestazioni in precedenza sollevate (vizio del consenso, vessatorietà di numerose clausole, peraltro prive della doppia sottoscrizione, interessi anatocistici, interessi usurari, indeterminatezza di innumerevoli clausole contrattuali ecc.).
Il decimo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha preso atto che la domanda di risarcimento danni, evidentemente connessa agli aspetti in precedenza evidenziati, era stata formulata genericamente e non provata, e quindi doveva essere respinta.
In questa sede non può che confermarsi tale valutazione, posto che le deduzioni degli appellanti al riguardo sono del tutto generiche ed inidonee a supportare la relativa domanda.
r.g. n. 44 Con l'undicesimo motivo è stata lamentata l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
in particolare gli appellanti hanno sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe infondata ed illegittima nella parte in cui ha statuito di non liberare il fideiussore.
L'undicesimo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha, sulla base della giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata (Cass. n. 10870/2005), affermato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”.
Rispetto a tale onere, confermato da numerose pronunce della
Suprema Corte (v. ex multis Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass.
n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016), gli appellanti non hanno fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza degli elementi richiesti, con la conseguenza che deve pervenirsi alla stessa conclusione del
Tribunale, secondo cui la domanda era del tutto sfornita di allegazione specifica e di prova, e quindi non meritevole di accoglimento. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'undicesimo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il dodicesimo motivo gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese lamentando la violazione degli artt. 91 c. p. c., 38 c.p.c. e 24 Cost. nonché del principio della soccombenza.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare alla refusione delle spese r.g. n. 45 di giudizio gli appellanti, nonostante il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della CA convenuta ed il parziale accoglimento della domanda degli attori appellanti. L'art. 91 c.p.c. dispone che il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti ad esso, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. Sulla scorta di tale principio è posto a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa, altrimenti verificandosi un vulnus all'effettività e pienezza del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria e non avviene a titolo di risarcimento danni ma è conseguenza obiettiva della soccombenza,
e quindi solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse.
Il dodicesimo motivo è infondato e deve essere respinto.
La censura degli appellanti è infondata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (v. Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
Alla stregua di tale principio, non essendo stato prospettato alcun altro presupposto di quelli previsti dall'art. 92, 2° comma, c. p. c., il dodicesimo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE
r.g. n. 46 L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
La CA appellata ha spiegato appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, recependo erroneamente i conteggi erronei della CTU ha accertato e dichiarato che il c/c n. 4250 alla data del 31. 3. 2015 presentava un saldo passivo per la
[...]
pari ad € 171.482,19 e, quindi, che a quella data Controparte_22
la e il sig. Controparte_22 [...]
erano debitori in solido nei confronti della Parte_2 [...]
di tale importo;
ed ha accertato e dichiarato CO5
che il c/c anticipi n. 382104 alla data del 31. 12. 2013 presentava un saldo passivo per la società pari ad € _1
120.983,46, e quindi, che a quella data la _1
ed il sig. erano debitori in solido nei confronti
[...] Parte_2
della e di tale importo;
ed in parziale Controparte_7 CP_13
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, ha condannato la società _1
ed il sig. , in solido tra loro, a pagare alla Parte_2 [...]
l'importo di € 171.482,19 quale saldo CO5
passivo del c/c n. 4250 alla data del 31. 12. 2015, oltre interessi convenzionali dall'1. 4. 2015 al saldo, nonchè l'importo di € 25.000,15 quale saldo del fido a rientro, oltre interessi convenzionali dal 15. 10. 2014 al saldo.
Secondo la CA tali statuizioni sarebbero erronee in quanto la sua domanda riconvenzionale era stata spiegata nei confronti degli odierni appellanti sulla base degli estratti conto certificati ex art. 50 D. Lgs. n.
385/93, dai quali risultava che la CA era creditrice alla data dal 15. 10.
2014 (data di estinzione dei conti in questione) del complessivo importo di
€ 364.753,33, di cui € 339.753,33 quale saldo del c/c n. 4250 ed €
25.000,00 quale saldo del c/c fido a rientro;
importo che dovrebbe essere r.g. n. 47 maggiorato degli interessi contrattualmente previsti dalla predetta data sino all'effettivo soddisfo.
La CA nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto tutti gli estratti conto dall'apertura alla summenzionata data del c/c ordinario 4250
e tutti gli estratti conto relativi al c/c anticipi n. 382014 per rappresentare al giudice la legittimità delle annotazioni effettuate sul c/c ordinario derivanti da operazioni effettuate sul conto anticipi, avendo tale ultimo conto lo scopo di regolare, in un conto accessorio ed apposito, le poste attive e passive derivanti dall'operazione di anticipo fatture;
infatti, su di esso vengono gestite le anticipazioni concesse dalla CA al cliente a cui è stata concessa un'apertura di credito in varie forme tecniche, quali anticipazione
SBF, aperture di credito per anticipi fatture, etc.
Sotto il profilo operativo l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla CA viene addebitato sul conto anticipi e contestualmente reso disponibile sul conto corrente ordinario del cliente;
normalmente il conto anticipi presenta un saldo debitore e sullo stesso conto, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi
(relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate secondo le forme tecniche contrattualizzate) e gli altri costi/oneri (propri del conto anticipi);
e quando la singola anticipazione viene chiusa con l'incasso della fattura anticipata, la singola posizione a debito corrispondente nel conto anticipi viene azzerata.
Nel caso in cui l'anticipo non venga estinto il conto anticipi rimane negativo, ed alla fine del periodo pattuito per il fido il saldo negativo viene chiuso contabilmente e girocontato sul conto ordinario.
Proprio la peculiare operatività del conto anticipi avrebbe indotto in errore la CTU e conseguentemente il Tribunale, che ha accertato un credito per la CA derivante dal conto anticipi, quando invece il credito della CA era fondato unicamente sul conto corrente ordinario sul quale si r.g. n. 48 basava la domanda riconvenzionale.
Al riguardo sarebbe sufficiente considerare i saldi determinati dal consulente tecnico di ufficio (sulla base dei quali è stata emessa la sentenza):
1) saldo del c/c n. 4250 alla data del 31.3.2015 di € 171.482,19 a debito della società ; CP_21
2) saldo del c/anticipi n. 382014, alla data del 31/12/2013, di €
120.980,46 a debito della società . CP_21
Rispetto ai saldi come riportati dagli estratti conto riversati in atti:
1) saldo del c/c n. 4250 alla data del 31. 3. 2015 di € 351.140,08 a debito della società ; CP_21
2) saldo del c/anticipi n. 382014, alla data del 31/12/2013, di € 0.
Peraltro, il c/anticipi n. 382014 presentava saldo 0 fin dal 31.3.2013 e dopo detta data aveva solo delle spese di € 25,00 e di € 50,00 a trimestre, che venivano girocontate sul c/c ordinario n. 4250; quindi, non sarebbe possibile che al 31.12.2013 presentasse un saldo a debito del correntista di oltre 120 mila euro.
Anche alla luce degli allegati 4 e 7 della CTU sarebbe evidente che l'ausiliario del Giudice invece di chiudere le poste relative agli anticipi sul conto 382014 e portare quindi il relativo debito a carico del conto ordinario, avrebbe lasciato, evidentemente per un errore di calcolo, i singoli anticipi aperti sul conto anticipi, circostanza che risulterebbe chiaramente dai seguenti rilievi:
1) nel 4° trimestre 2012 vi è una netta riduzione del saldo a debito del c/anticipi n. 382014 (che passa da - € 242.761,32 del 30.9.2012 a - €
39.30,73 del 31.12.2012), per poi azzerarsi addirittura dal 31. 3. 2013 in poi;
2) sempre nel 4° trimestre 2012 vi è un netto incremento del saldo a debito del c/c ordinario n. 4250 (che passa da - € 214.927,36 del 30.9.2012
r.g. n. 49 a - € 342.923,34 del 31.12.2012), per poi rimanere pressoché costante nei trimestri successivi ed infine aumentare nell'ultimo periodo, fino ad arrivare al 31.3.2015 ad € 351.140,08.
In definitiva, il debito del c/anticipi n. 382014, da un certo punto in poi (dal 4° trimestre 2012), è stato “scaricato” sul c/c ordinario n. 4250, e quindi la CA ha insistito affinchè la sentenza impugnata venga riformata accogliendo la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di primo Co grado e condannando conseguentemente la ed il sig.
[...]
al pagamento del summenzionato importo di € 364.753,33 Parte_2
oltre interessi pattuiti sino al soddisfo ovvero la diversa somma che dovesse risultare all'esito della CTU che dovrebbe rideterminare il saldo del c/c n.
4250.
In ogni caso, ove venissero accolte le domande degli appellanti la CA ha chiesto che la , già CO [...]
con la quale Controparte_23
aveva stipulato idonea polizza “per i danni relativi a sinistri per atti dannosi nell'ambito delle [sue] Prestazioni Professionali ” sia dichiarata tenuta a manlevare quale incorporante per fusione di Controparte_9 CP_5
dalle domande spiegate nei suoi confronti;
al riguardo ha reiterato quanto già sostenuto circa l'eccezione di inoperatività della polizza stipulata tra le
Parti, per far ritenere l'operatività della polizza stipulata tra le parti e tenuta alla manleva la Compagnia chiamata.
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che nel corso del giudizio di primo grado, in sede di osservazioni alla bozza peritale la CA non aveva fatto pervenire alcuna censura od osservazione al consulente tecnico di ufficio (v. pag. 34 della
CTU).
Peraltro, in disparte le prospettazioni formulate in questa sede rispetto ai due conti interessati, deve rilevarsi che l'originaria somma di €
r.g. n. 50 364.753,33 (di cui € 339.753,33 quale saldo del c/c n. 4250, ed € 25.000,00 quale saldo del c/c fido a rientro) ha costituito oggetto dell'esame da parte del consulente tecnico di ufficio, che ha poi rideterminato il saldo in favore della CA nei termini evidenziati dal Tribunale, la cui valutazione è condivisa da questa Corte, anche alla luce del fatto che il giudice di primo grado aveva rilevato che la domanda riconvenzionale della CA doveva essere accolta sia rispetto all'importo di € 171.482,19, sia rispetto all'importo di € 25.000,00 quale saldo del c/c fido a rientro, chiesto dalla CA e rispetto al quale non vi era stata alcuna contestazione.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello principale proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto;
l'appello incidentale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale di entrambi gli appellanti con la e sono liquidate come da dispositivo, a norma CO
delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
mentre tra gli appellanti principali e la CA appellante incidentale le spese vanno integralmente compensate in ragione del rigetto di entrambi gli appelli proposti.
In ragione del rigetto dell'appello principale non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU.
La Corte rileva che la richiesta di condanna ex art. 96, 3 ° comma, c.
p. c. proposta dalla CA appellata non merita accoglimento, non essendo stato fornito alcun elemento concreto dal quale poter desumere che gli appellanti abbiano agito con mala fede o colpa grave.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo, a r.g. n. 51 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione civile, n.
350/2018 afferente il procedimento n.r.g. 760/2014, così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto;
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
C) Conferma la sentenza impugnata;
D) Respinge la richiesta ex art. 96 c. p. c.;
E) Condanna gli appellanti principali ed al rimborso in CP_5
favore di delle spese processuali del CO
presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
3.200,00 ciascuno a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
F) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Biagio Roberto Cimini
r.g. n. 52