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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto:
prestazione d'opera
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli, alla Parte_1 C.F._1
Via Alcide De Gasperi n. 55 presso lo studio dell'Avv. Luca Siniscalchi (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione.
ATTORE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli, CP_1 C.F._3
alla Via Stendhal n. 23 presso lo studio degli Avv.ti Giulio Gomez d'Ayala (C.F.
) ed Emanuele Antonio Natale (C.F. ) dai C.F._4 C.F._5
quali è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento di € 14.875,10
oltre interessi legali, con vittoria di spese.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.4.2023 il Sig. conveniva in giudizio il Sig. Parte_1
. CP_1
L'attore, premesso che:
nel dicembre 2021 ha ricevuto incarico dall'ing. di elaborare le attività CP_1
tecniche finalizzate alla riqualificazione energetica dell'unità immobiliare, di sua proprietà,
sita in Fondi alla via Salatin n. 54;
il conferimento dell'incarico preludeva alla successiva fase di esecuzione delle opere progettate mediante l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore;
ha regolarmente svolto quanto commissionato, vale a dire studio di fattibilità e documentazione progettuale completa, consegnando i risultati al convenuto - tra gennaio e febbraio 2022 - che ha accettato gli elaborati senza muovere alcuna contestazione;
deduceva che:
fra le parti del giudizio è intercorso un rapporto giuridico da qualificare come relativo ad un contratto d'opera intellettuale;
in ragione dell'accordo intercorso fra i contraenti l'attore ha maturato il credito di €
14.875,10, oltre accessori di legge e fiscali;
ha più volte richiesto vanamente il pagamento della sua parcella;
chiedeva quindi condannarsi il convenuto al pagamento di € 14.875,10 oltre interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che: in data 20.12.21 le parti avevano concluso un contratto con il quale veniva conferito incarico all'attore per l'elaborazione del solo studio di fattibilità;
il compenso era comunque ancorato a svariate condizioni e della sua liquidazione si faceva carico il General Contractor che aveva assunto l'onere dell'appalto;
si è invero verificata la condizione prevista nel contratto di appalto integrato che ha determinato l'accollo del pagamento dei corrispettivi al General Contractor;
l'attore ha redatto una sola progettazione definitiva ma non esecutiva;
il valore reale delle opere appaltate era di € 48.457,00 a differenza di quanto sostenuto dall'attore;
all'attore andrebbe riconosciuto al più il compenso per lo studio di fattibilità, quantificabile in € 1.700,00;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 9.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico tra le parti il conferimento di incarico professionale all'attore per l'espletamento di attività tecniche a favore del convenuto, attività volte a conseguire l'accesso ai benefici fiscali, previsti dal cd. Superbonus, al fine della riqualificazione energetica di un immobile di proprietà del convenuto committente.
Ne consegue, quindi, la configurazione del rapporto esistente tra le parti come prestazione d'opera professionale quale perito industriale.
Orbene siffatto rapporto non può essere regolato dal contratto invocato da parte convenuta atteso che lo stesso manca della sottoscrizione delle parti. Parimenti non è opponibile all'attore il contratto da lui stipulato con il cd. general contractor cui l'attore è estraneo.
Tanto premesso si osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che lo studio di fattibilità e relazione progettuale completa sono state inoltrate dal al nei termini convenuti dalle parti e che il Pt_1 CP_1
ha le ha ricevute senza nulla eccepire, a parte il mancato accesso ai benefici fiscali di CP_1
cui al che, per quanto sopra detto, non può aver rilevanza in questa sede. Parte_2
In assenza di specifica pattuizione il compenso dovuto va determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.
Al riguardo l'attore ha prodotto una dettagliata parcella redatta in conformità al Decreto
MiSE del 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05.10.2020 S.G. n. 246, il quale precisa che i corrispettivi per le prestazioni professionali relativi agli interventi del devono essere determinati secondo i valori massimi previsti dal DM 17/06/16, Parte_2
con riguardo al valore delle opere progettate, quest'ultimo parametro da desumere dal computo metrico estimativo.
Il convenuto ha contestato tale parcella affermando che la stessa andava calcolata sul valore reale delle opere appaltate, che era di € 48.457 e non di € 84.498, e che la progettazione non aveva natura esecutiva.
Dal primo punto di vista si osserva che, in assenza di diverse pattuizioni, il compenso va calcolato sul valore teorico dell'appalto e non su quello effettivamente ammissibile al contributo statale.
Dal secondo punto di vista si osserva che il progetto redatto ha natura esecutiva.
Il convenuto, infatti, afferma che l'attore avrebbe redatto una progettazione definitiva, ma non esecutiva, visto che il progetto conteneva solo le informazioni necessarie alla ricerca delle ditte appaltatrici e di quelle fornitrici dei materiali mentre la progettazione esecutiva diverrebbe possibile solo dopo l'individuazione delle ditte appaltatrici specializzate e dei fornitori delle apparecchiature elettriche e di condizionamento dell'aria, nonché dei materiali isolanti per il cappotto termico e, infine, dei serramenti.
In realtà tali operazioni ulteriori esulano dalla fase progettuale avendo natura puramente operativa.
Il progetto redatto deve, quindi, ritenersi esecutivo.
In conclusione il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 14.875,10 oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda trattandosi di somma non liquida.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il 5.4.2023, così Pt_1 CP_1
provvede:
1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 14.875,10 oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
4.237,00 per onorario ed euro 264,00 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 14.04.2025
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)