Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 5621/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5621/24 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Alessandro Missineo Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 lle funzionarie dott.sse Antonella Bocconello, Giusy Bove parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 22 gennaio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 27 giugno 2024 parte ricorrente espone che:
- ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di istituto e di circolo del personale ATA di III fascia, ambito territoriale di Torino, triennio 2021/24, profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
- con riferimento al servizio militare gli è stato riconosciuto il punteggio di 0,60 in applicazione del DM 50/21 che attribuisce 6,00 punti nel caso in cui il servizio sia svolto in costanza di nomina, ma solo 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina;
- la disciplina posta dal DM contrasta con disposizioni normative di rango primario che valorizzano il servizio militare,
1
senza prevede alcuna differenziazione derivante dal fatto che tale servizio sia svolto in costanza o meno di nomina.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, eccepisce il difetto di interesse e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso. II Alla luce del principio della ragione più liquida, che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica1, è opportuno esaminare direttamente il merito della vicenda considerando che analoghe vicende sono già state decise in numerose controversie avanti a questo Tribunale2 e alla locale Corte d'Appello3; tali decisioni, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, hanno ritenuto infondata la domanda sulla base del seguente percorso argomentativo:
- non è pertinente il richiamo all'articolo 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 che, come esattamente rilevato dalla difesa resistente, riguarda la ricostruzione di carriera del personale già assunto e non il suo reclutamento o la costituzione delle graduatorie;
invece, l'articolo 550 del medesimo decreto legislativo rimanda a norme regolamentari l'individuazione del contenuto dei bandi di concorso e l'articolo 552, comma 5, riserva al decreto ministeriale l'emanazione della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami, che permettono l'accesso alle rispettive graduatorie;
- l'art. 485, comma 7, D.Lgs. 294/94 prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti;
- l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, (Codice dell'Ordinamento Militare), regolamentando valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, al comma 1, dispone che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; al comma 2, stabilisce che ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi 1 Cass Sez. Lav., 11 maggio 2018, n. 11458. 2 Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 187 del 31 gennaio 2023, n. RGL 6417/22; Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 405 del 28 febbraio 2023, n. RGL 7121/22; Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 941 del 9 maggio 2023, n. RGL 7718/22. 3 Corte Appello Torino, sez. lav., sent. n. 326/22 del 8 giugno 2022, RG 57/22.
2 RGL 5621/24
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro;
- l'art. 2, comma 6, DM 44/20114 prevedeva che: Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, escludendo così ogni rilevanza al servizio militare svolto non in costanza di nomina;
- con riferimento al citato DM, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)5;
- nel solco indicato dalla giurisprudenza il
[...]
ha adottato il DM 3 marzo 2021, n. 50 che Controparte_1
3 RGL 5621/24
all'allegato A, lett. A, stabilisce: Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali; il medesimo DM, nella Tabella di valutazione dei titoli attribuisce il punteggio di 6 punti per anno nel primo caso e di 0,6 punto per anno nel secondo caso;
- l'attribuzione di 6 punti al lavoratore che ha interrotto il servizio in corso con il per assolvere l'obbligo di Controparte_1 leva, trova ragione nel fatto che in questo caso si pone la necessità di compensare, ex art. 52 Cost., la perdita del punteggio che invece egli avrebbe maturato qualora avesse regolarmente prestato il servizio per il quale stato assunto;
- tale necessità non sussiste quando il servizio di leva viene prestato al di fuori di un rapporto di impiego, in tal caso è conforme alle norme sopra richiamate riconoscere a questo periodo di servizio di leva, lo stesso punteggio riconosciuto per un servizio prestato alle dipendenze di altra Amministrazione pubblica;
- diversamente argomentando si tratterebbero in modo eguale due situazioni profondamente differenti;
- in conclusione in mancanza di un rapporto di impiego con il RO , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appella ssere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost6;
- nel presente giudizio non sono stati allegati fatti né svolte ragioni idonee a modificare l'orientamento ora esposto, neppure la recente giurisprudenza amministrativa indicata dal ricorrente7, offre convincenti motivazioni in quanto, da un lato, sembra non considerare che con il DM 50/21, in discontinuità
4 RGL 5621/24
con la precedente disciplina, si è valorizzato il servizio militare anche non in costanza di rapporto e, dall'altro lato, non spiega in alcun modo come potrebbe essere superata l'evidente disparità di trattamento derivante dall'attribuzione del medesimo punteggio a situazioni profondamente diverse. III Le spese sono compensate in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara infondata e rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Torino, 22 gennaio 2025
Il giudice del lavoro Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Decreto , 12 maggio 2011, n. 44. Controparte_1 5 Cass. Sez. Lav., 3 giugno 2021, n. 15467; in termini, Cass. Sez. Lav., 29 dicembre 2021, n. 41894. 6 Corte Appello Torino, sez. lav., sent. n. 326/22 del 8 giugno 2022, RG 57/22. 7 Cons. St., 9 gennaio 2023, n. 266.