Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1311
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1956
Art. 1.
Per agevolare la diffusione della cultura italiana all'estero e' autorizzata la concessione a favore degli editori, librai ed industriali grafici, di premi speciali, da erogarsi a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.
E' istituito a tale scopo un fondo di 125 milioni che sara' stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955, nel bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1956