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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4262/2015 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1
Cinzia Pulvirenti, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Vincenzo Vitello;
- convenuto -
Avente ad oggetto: Contratto preliminare.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato data 25/02/2025 con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
-1). Con atto di citazione inoltrato per la notifica a mezzo posta in data 20.3.2015 , esponeva che: Parte_1
-con contratto preliminare di compravendita stipulato in Aci
Catena (CT), in data 6 giugno 2006 (rectius “2008”), la società “Renti
1 Costruzioni S.r.l”. prometteva di vendergli le seguenti unità immobiliari ricomprese nel costruendo complesso condominiale identificato con la lettera “C” sito nel comune di Aci Catena tra le vie IV Novembre e la via Arena San Giuseppe, precisamente: -Appartamento per civile abitazione, di vani 2,5, oltre accessori, prima elevazione fuori terra;
-
Vano garage posto a piano cantinato confinante, il tutto per il prezzo complessivo di € 147.000,00, e con stipula dell'atto pubblico dentro il mese di dicembre del 2011;
-alla data di ultimo pagamento (16.6.2010) il Signor Pt_1 aveva già versato acconti per la somma complessiva di €. 59.307,00;
-nel mese di dicembre 2011, fissato per la consegna dell'immobile, il complesso edilizio si presentava abbandonato ed incompleto e le strutture abitative ancora allo stato grezzo, in quanto i lavori erano stati sospesi a causa delle probabili difficoltà finanziare dell'impresa costruttrice;
-Nel 2013 il signor con del 20.01.2013 Pt_1 Parte_2 chiedeva la risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento della società promittente venditrice, missiva rimasta inesitata.
Tutto ciò esposto, , ritenuto il grave Parte_1 inadempimento della promittente venditrice, conveniva in giudizio per l'udienza del 10.7.2015 l'impresa costruttrice, chiedendone la condanna
- previa declaratoria della risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 6 giugno 2008, ai sensi degli articoli 1453 e
1455 del Codice civile, per inadempimento della promittente venditrice
- al pagamento della complessiva somma di € 59.307,00, quale importo corrisposto in conto prezzo, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al
“risarcimento del danno da liquidarsi in € 10.000,00”, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio in data 19/06/2015, la società convenuta contestava la ricostruzione degli accordi, ritenuta parziale, nonché la chiesta risoluzione per inadempimento e le domande di condanna, deducendo che:
2 -con “accordo verbale separato” le parti stipulavano un contratto di permuta ex art. 1552 c.c., mediante il quale si Parte_1 impegnava a fornire materiale edile direttamente o indirettamente
(attraverso la Ditta “IA LU”) alla per Controparte_1 la realizzazione degli appartamenti nei lotti di terreno siti in Aci Catena
Via IV Novembre n. 117, per cui “a cagione dell'accordo di permuta intervenuto tra le parti”, il controvalore del materiale edile fornito dall'attore sarebbe andato a decurtare l'importo di acquisto dell'immobile compromesso in vendita;
precisava che “tale accordo risultava, sia pur implicitamente, dalla clausola risolutiva del contratto preliminare (in calce al contratto preliminare); clausola con cui la
[...] si impegna a: «(…) restituire per intero le somme Controparte_1 ricevute da parte della promissaria acquirente a titolo di caparra» nel caso in cui: «non intenderà più fornirsi presso la ditta “LU
IA” per il materiale edile necessario per
l'edificazione degli edifici A e C (…)»”;
-le parti non avevano specificato meglio per iscritto tale accordo di permuta, ma si evinceva dalle “specifiche modalità di pagamento concordate tra le parti. In proposito, infatti, le parti convenivano le seguenti fasi: a) consegna materiale edile da parte del;
b) Pt_1 formale versamento da parte del Sig. del corrispettivo in Pt_1 denaro del materiale edile fornito;
c) rilascio quietanza da parte della con nota scritta in calce al Contratto Controparte_1
Preliminare; d) ristorno da parte della del Controparte_1 formale versamento al Sig. . Tutto ciò al fine di garantire, comunque, la regolarità Pt_1 fiscale delle operazioni di fornitura del materiale edile”;
-da quanto specificato, si evinceva “che i versamenti in denaro effettuati dal Sig.
alla sono versamenti fittizi. Infatti, lo Pt_1 Controparte_1 stesso non versava denaro bensì beni materiali il cui controvalore veniva scomputato dal prezzo risultante dalla promessa di vendita;
-la somma indicata dall'attore come somma versata in conto 3 prezzo, (€ 59.307,00), non era neppure esatta, infatti, dalla documentazione allegata (s'intende in sede di costituzione di essa convenuta) risultava che il signor era stato quietanzato per € Pt_1
51.840,00”.
Puntualizzava, inoltre, che era insussistente l'inadempimento lamentato, atteso che per “Come si è evidenziato più sopra, i rapporti contrattuali tra le parti sono decisamente più articolati e complessi rispetto a quanto parzialmente esposto nel proprio atto introduttivo dal Sig. ”, precisando, al Pt_1 riguardo, che:
-il contratto “è sottoposto a condizione sospensiva ex art. 1353
c.c. Infatti, se da una parte i paciscenti hanno convenuto di stipulare
l'atto pubblico di vendita entro la data convenzionalmente stabilita del
Dicembre 2011 è altrettanto vero che tale previsione temporale è puramente indicativa in quanto insiste nel contratto preliminare
l'ulteriore condizione sospensiva rappresentata dal rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di tutta la documentazione all'uopo necessaria, ovviamente, intendendosi per documentazione necessaria: I il certificato di abitabilità; II. (in mancanza) l'eventuale richiesta del certificato abitabilità attraverso il deposito della comunicazione di fine lavori e di regolare esecuzione dei lavori unitamente ai certificati di conformità degli impianti (v. doc. n. 5); III.
Attestato energetico - Nazionale (AQE) – Regionale (APE); IV. Schede catastali per l'identificazione catastale del bene.”. E concludeva che
“Stante la sopra richiamata condizione sospensiva è evidente che il decorso del termine rappresentato dalla formula “Dicembre 2011” (peraltro prevista «(…) ad esclusivo beneficio della società promittente venditrice» non può essere considerato un elemento essenziale del contratto di cui si chiede la risoluzione essendo, invece, necessario – ai fini dell'adempimento dello stesso –
l'avverarsi della condizione espressa”. 4 Sul punto precisava inoltre che al momento della stipula del preliminare, era stata depositata soltanto l'istanza di concessione edilizia prot. n. 14877 del 03/05/2005, laddove la concessione edilizia era stata rilasciata effettivamente in data 22/04/2010, a seguito della quale aveva potuto cominciare la costruzione dell'edificio C, di cui fa parte l'appartamento compromesso in vendita, segnatamente iniziati nell'anno 2011, lavori conclusi infine nell'aprile 2015, e per i quali erano in corso le pratiche burocratiche necessarie ad ottenere la concessione abitabilità;
Pertanto, contestava che alla data del mese di dicembre 2011 il cantiere fosse completamente abbandonato, e ribadiva che l'impresa
“non è assolutamente inadempiente nei confronti alla promessa di vendita contenuta nel contratto impugnato, tosto che la detta condizione è ancora in corso”.
Osservava, infine, che, al contrario, era da ritenersi inadempiente il promittente acquirente, dal momento che nel giugno 2011,
comunicava all'impresa che, per contingenze proprie, non avrebbe più potuto rifornire la ditta convenuta del materiale edilizio che fino ad allora le aveva fornito attraverso la Ditta “IA LU”; di conseguenza era “stata costretta a rivolgersi ad altri fornitori (nella
fattispecie la Ditta “Adicem s.r.l.” di Aci Sant'Antonio) che però hanno
praticato prezzi superiori rispetto a quelli che fino ad allora aveva praticato il Sig. ”, per come si evinceva dal “dal confronto tra Pt_1
il prezziario adottato dalla (v. doc. 6) e le fatture Parte_3
da quest'ultima emesse (v. doc. 7 e 8) e le fatture emesse dalla Ditta
Adicem s.r.l. (v. doc. 9)”.
Concludeva che “la ditta ha subito un danno Controparte_1
derivante dal maggior costo sostenuto per l'acquisto della materia prima quantificabile in € 30.520,00”, per far fronte al quale era “stata costretta
a far ricorso al credito bancario per l'acquisto delle anzidette materie prime”, con “un maggior costo (interessi bancari per l'acquisto del credito necessario) che è causalmente ricollegato all'inadempimento del
Sig. ”. Aggiungeva, inoltre, che era da aggiungere il Parte_1
5 mancato profitto per l'impresa dalla mancata vendita a terzi delle unità, in quanto promesse in vendita al , che assumeva doversi calcolare Pt_1 nel 25 % del prezzo che era stato convenuto € 36.750,00 (€ 147.000,00
× 25%). Tutto ciò dedotto ed esposto, formulava le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento da parte della del contratto preliminare stipulato con il Sig. Controparte_1
in data 06/06/2008; e per l'effetto, - Rigettare Parte_1
integralmente la domanda attorea.
In via riconvenzionale
Ritenuto che tra le parti insisteva un contratto di permuta avente ad oggetto la
fornitura del materiale costruttivo contro la consegna dell'immobile compromesso in vendita, la chiede che: Controparte_1
voglia l'ill.mo Tribunale adito - ritenere e dichiarare l'esistenza tra le
parti in causa di un contratto di permuta ex art. 1552 cod. civ., avente ad oggetto: “fornitura di materiale costruttivo contro consegna
dell'immobile compromesso in vendita con il preliminare sottoscritto in data 06/06/2008; - Ritenere e dichiarare l'inadempimento in relazione
all'anzidetto contratto di permuta da parte del Sig. ;- Ritenere e dichiarare Parte_1
che, dall'anzidetto inadempimento, la ha subito Controparte_1 un danno quantificabile in € 70.322,00
(eurosettantamilatrecentoventidue/00) portato dalla sommatoria delle
seguenti maggior spese: - Differenza maggior costo pignatte €
15.570,00; - Differenza maggior costo mattoni forati € 13.650,00; -
Differenza maggior costo sacchi di cemento € 1.300,00; - Interessi passivi da credito bancario € 3.052,00; - Mancato profitto d'impresa dovuto alla mancata vendita dell'immobile compromesso in vendita €
36.750,00; e per l'effetto, - Condannare il Sig. al Parte_1
pagamento, in favore della della complessiva Controparte_1 somma di € 70.322,00 e/o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.”. 6 -2). Costituitosi il contraddittorio e fissati i termini ex articolo
183, comma 6, parte attrice con la prima memoria ex articolo 183,
comma 6, n. 1, ritenuto che dalla clausola in calce al contratto, discendessero “due importanti corollari”, e cioè, che “a)
L'obbligazione a fornire il materiale di costruzione alla
[...]
non era assunta direttamente dal fornitore e oggi attore Parte_4
, quest'ultimo aveva solo l'onere di acquistare i detti Parte_1
materiali da IA LU al quale la pagava in nome e per conto della società che addebitava il pagamento in Controparte_1
conto del detto preliminare;
b) Contrariamente a quanto previsto nel preliminare e così come riportato in atto di citazione le parti, al fine di
rafforzare il vincolo contrattuale, di comune accordo mutavano il titolo degli acconti pagati e quietanzati, da conto prezzo a caparra confirmatoria”, dichiarava di contestare “l'affermazione di parte convenuta in ordine al presunto rifiuto da parte del promittente acquirente di fornire altro materiale. Di fatto non vi è alcuna prova di
tale evento né, tanto meno, una diffida in tal senso. Sul punto non si accetta il contraddittorio. Risulta pertanto assolutamente priva di rilevanza giuridica e nei fatti la proposta domanda riconvenzionale”, e modificava la domanda come segue:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania adito, in composizione monocratica non accogliere e dichiarare infondate le difese di parte convenuta e rigettare la proposta domanda
riconvenzione precisando la propria domanda originale come segue:
a) statuire e dichiarare ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione
del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice. b) Condannare la società convenuta al pagamento in favore
di parte attrice nel caso in cui i detti acconti debbano essere qualificati caparra confirmatoria alla restituzione della somma versata raddoppiata pari ad euro di € 118.614,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dei singoli esborsi all'effettivo soddisfo;
c) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in €. 10.000,00”. 7 Con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, l'impresa convenuta, ribadiva in primo luogo che i lavori non erano stati mai sospesi, malgrado l'inadempienza della controparte e che la clausola in calce al preliminare, inserita nel più ampio contratto di permuta concretamente stipulato dalle parti “(id est: acquisto l'appartamento e te lo pago fornendoti il materiale per la costruzione dei plessi)”, per come puntualizza parte convenuta, era “stata disattesa e non rispettata
non già dalla bensì proprio dal Sig. Controparte_1 Parte_1
”, (in quanto la ditta di IA LU, figlio dell'attore,
[...]
non forniva i materiali, per come avrebbe dovuto)”; chiedeva, infine, ammettersi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sui capitoli indicati.
La difesa dell'attore, con memoria ex articolo 183, comma 6, n.
2, insisteva nelle proprie deduzioni e chiedeva, a sua volta,
l'interrogatorio formale dell'impresa e prova testimoniale sugli articolati ivi formulati.
Con ordinanza del 23.11.2026 il Giudice a suo tempo titolare della causa ammetteva interrogatorio formale e prove testimoniali,
riservando all'esito di disporre C.T.U..
La causa è stata istruita mediante prova orale integralmente dinanzi ad altro Decidente.
Esaurita l'attività istruttoria ammessa, il procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice, nelle more designato come nuovo titolare della causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La difesa della società convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa.
Parte attrice ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa, in particolare chiedendo accogliersi la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento imputabile alla promittente venditrice (odierna convenuta) e la condanna della medesima alla restituzione della doppia
8 caparra per l'importo complessivo di € 118.614,00, nonché al risarcimento dei danni subiti pari ad € 10.000/00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari ex art. 93 c.p.c..
La causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato data 25/02/2025 con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e
190, comma 1, c.p.c..
________________
-3). In via preliminare va precisato che nella presente vicenda non
è ipotizzabile che si sia in presenza di un atto di permuta, ai sensi dell'articolo 1552 C.C., contrariamente a quanto affermato da parte convenuta.
La difesa dell'impresa al riguardo assume che la permuta sarebbe stata stipulata con “accordo verbale separato”, mediante il quale il sig.
si impegnava a fornire materiale edile direttamente Parte_1
o indirettamente (attraverso la Ditta “IA LU”) alla
[...] per la realizzazione degli appartamenti nei lotti di Controparte_1 terreno siti in Aci Catena Via IV Novembre n. 117.
In disparte che siffatto accordo “verbale” non si evince da alcun documento né da prova testimoniale, è sufficiente rilevare che l'atto di permuta in cui anche solo da una parte abbia ad oggetto immobili, deve essere stipulato, a pena di nullità, per iscritto, per come dispone testualmente l'articolo 1350, comma 1, n. 1, del Codice civile;
e la stessa disposizione si applica al relativo contratto preliminare (articolo
1351 C. C.).
Va, quindi, rigettata la domanda con la convenuta ha chiesto di ritenere e dichiarare l'esistenza tra le parti di un contratto di permuta.
-3-A). Parte attrice chiede la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di vendita stipulato in data 6 giugno 2008, con la società
per grave inadempimento della società Controparte_1
promittente venditrice, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il riconoscimento del diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria pari
9 a euro 118.614/00, nonché la condanna della convenuta
[...]
al risarcimento dei danni, come “conseguenza Controparte_1
immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari a 10.000,00”, con i compensi di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Specularmente e in senso contrario, a sua volta l'impresa convenuta nel chiedere il rigetto della domanda di risoluzione proposta da parte attrice, chiede che venga pronunciata la risoluzione per l'inadempimento del nella fornitura del materiale, per come si Pt_1
era impegnato, in permuta delle unità promesse in vendita.
La questione relativa all'inadempimento, reciprocamente sollevata, va quindi trattata in un unico contesto.
L'attore a sostegno delle proprie domande allega in fotocopia il contratto preliminare del 06 giugno 20028, nel quale sono indicate, tra altre clausole: - le unità oggetto della vendita, con la precisazione che le stesse fanno parte dell'edificio “C” – lotto 2 -, per il quale era stato già espresso parere favorevole dalla competente Commissione Edilizia
Comunale in data 08.06.2006; - la consegna coeva alla stipula del rogito da effettuarsi entro il dicembre 2011; nonché l'atto di diffida, spedito per raccomandata in data 28.01.2013 (e non il 20 gennaio) all'impresa e da questa ricevuto in data 02.02.2013, con il quale intimava di adempiere ai sensi dell'articolo 1454 entro quindici giorni dal ricevimento, con minaccia di adire, in caso di inadempienza, l'autorità
giudiziaria per far dichiarare il preliminare risolto, con correlata azione restitutoria e risarcitoria.
La società a sua volta, contesta l'effettività della scadenza CP_1
per la stipula dell'atto di trasferimento, indicata per il dicembre 2011,
dal momento che dopo la data indicata segue la seguente precisazione:
“e comunque non appena le competenti Autorità Amministrative rilasceranno la documentazione all'uopo necessaria, od ancora prima
di tale data non appena l'edificio di cui quanto promesso fa parte sarà completo e rifinito in ogni sua parte;
precisando pertanto che il termine
di cui sopra è ad esclusivo beneficio della società promittente
10 venditrice”. Contesta comunque di essere incorsa in un inadempimento, alla luce delle pattuizioni intervenute tra le parti e anche desumibili dalle clausole contenute nel contratto preliminare e, in particolare, dalla
“Clausola Risolutiva” inserita in calce al contratto;
assume, per come detto che è stato il promittente acquirente a incorrere in un grave inadempimento, venendo meno all'obblio di fornire il materiale edile,
occorrente per la costruzione, e costringendo l'impresa a fornirsene altrove, con maggiore spesa.
In relazione a tale inadempimento, quindi, a sua volta invoca una pronuncia di risoluzione in danno dell'attore e chiede la condanna di questi al risarcimento del danno, indicato in € 70.322,00 “e/o di
quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa”.
Avuto riguardo alle reciproche deduzioni di inadempimento ed alle correlate domande contrapposte di risoluzione, va presa in esame prioritariamente la documentazione allegata da ciascuna parte a sostegno della propria pretesa.
Dall'esame del contratto preliminare, prodotto dall'attore in fotocopia, dopo le consuete clausole sull'oggetto del contratto - in cui
è precisato, tra l'altro, che l'importo pattuito è di € 147.000,00 - segue sulla stessa facciata e nel foglio successivo un elenco di date (dal
11.06.2008 al 12.8.201023.04.2009) relative a pagamenti rateali, che non coprono tutto il corrispettivo, con accanto le firme per ricevuta del rappresentante legale della società; a seguire un'altra pagina stampata non compilata riguardo ai termini di pagamento, sottoscritta da entrambe le parti, dopo la dicitura “Letto, confermato e sottoscritto”. Di seguito, ancora, un altro foglio scritto a penna relativo a dettagli, non rilevanti in questa sede, nonché, infine altro foglio, in cui sotto l'intestazione “ Clausola Risolutiva” risulta scritto quanto segue: << Il
contratto preliminare di compravendita di cui sopra, si riterrà risolto
nel momento in cui la società “ nella persona Controparte_1
dell'amministratore unico non intenderà più Persona_1
fornirsi presso la ditta “LU IA” per il materiale edile
11 necessario per la edificazione degli edifici A e C, appartenenti al complesso edilizio ricadente sul tratto di terreno sito in Aci Catena, tra
la via IV Novembre e la via Arena San Giuseppe. Nel caso di risoluzione del presente contratto, pertanto, la società promittente
venditrice dovrà restituire per intero le somme ricevute da parte della promissaria acquirente a titolo di caparra. Letto, confermato e
sottoscritto>>. Seguono le sottoscrizioni senza data.
Il contratto, prodotto anche questo in fotocopia dalla impresa convenuta, differisce soltanto nel secondo foglio in cui sono riportati i pagamenti, in numero minore rispetto a quelli riportati nel contratto prodotto da parte attrice.
Parte convenuta in sede di costituzione ha allegato - per quel che in ordine a questo punto è d'interesse - la concessione edilizia del
22.4.2010, l'atto di proroga del 14.4.2010 e l'atto di conformità del
26.5.2015, a firma del direttore dei lavori geom. Controparte_2
[...]
Contrariamente a quel che assume l'impresa convenuta, né dal corpo del contratto preliminare, né dalla clausola risolutiva appena riportata si evince una volontà delle parti di dar corso ad una permuta
(che sarebbe stata comunque inficiata di nullità, per come già
precisato), né alcun obbligo per il di fornire il materiale edile Pt_1
come oggetto di permuta o di corrispettivo;
si evince, al contrario,
l'obbligo per l'impresa di rifornirsi per il materiale edile occorrente per l'edificazione degli edifici A e B, pena la risoluzione del contratto.
Comunque, l'inadempimento di tale obbligo previsto a carico dell'impresa, causa risolutiva del contratto preliminare, non forma causa petendi di risoluzione in favore dell'attore, e, quindi, non rileva ai fini della decisione.
Un obbligo a carico del di pagare l'appartamento Pt_1
mediante la fornitura del materiale edile emerge, invece,
dall'interrogatorio formale, richiesto dal convenuto e reso dall'attore all'udienza del 05.6.2017.
12 In tale sede, il sul capitolato n. 1 di parte convenuta, Pt_1
avente il seguente contenuto: << 1) Vero o no che ha convenuto con la
di pagare l'appartamento oggetto del Controparte_1
preliminare per cui è causa fornendo alla il Controparte_1
materiale edile necessario alla realizzazione dei plessi denominati A, B
e C nei lotti di terreno siti in Aci Catena, Via IV Novembre n. 117>>, ha risposto “Sì, è vero”, rispondendo, peraltro, negativamente sugli altri due capitolati - relativo all'inadempimento indicato dalla convenuta nella fornitura del materiale – capitolati che qui si riportano << 2) Vero
o no che, stante i buoni rapporti intrattenuti con la Controparte_1
nel momento in cui si è trovato in difficoltà per non poter pagare
[...]
il materiale edilizio necessario alla costruzione dei plessi A, B e C, ha chiesto di essere esonerato dal rifornire il materiale edilizio necessario
all'avanzamento dei lavori;
3) Vero o no che, sempre in ordine
all'esistenza dei buoni rapporti con la ha Parte_4
autorizzato la stessa a rifornirsi presso altri fornitori di materiale edile.”,>>.
È, quindi un dato incontestabile che il pagamento dell'appartamento dovesse essere effettuato mediante la fornitura del materiale edile da parte del . Pt_1
A conferma dell'inadempimento dell'attore all'obbligo assunto di pagare l'appartamento con la fornitura, negato dal promittente acquirente, si sono pronunciati invece i due testi indicati dall'impresa
( e ) i quali, sentiti nella stessa Testimone_1 Testimone_2
udienza, escludendo che i lavori fossero stati sospesi da parte dell'impresa e fornendo precisazioni sul rapporto di prestazione d'opera in favore della società, all'unisono hanno risposto << Sì, è vero >> sul terzo capitolato del seguente contenuto: << 3) Vero o no che la
[...]
nell'anno 2011 è stata costretta a rifornirsi da Controparte_1
fornitori diversi rispetto alla ditta IA LU in quanto,
quest'ultima, non è riuscita a far fronte alla commessa ottenuta. >>.
Orbene.
13 La testimonianza resa dai due testi non può ritenersi attendibile per i rapporti dei testi con la società; il teste è anche Testimone_1
fratello del rappresentante legale di questa, nonché socio lavoratore, ed il teste presta la sua opera presso la società; ma non è neppure Tes_2
adeguatamente probante, in quanto nessuno dei due testimoni offre elementi oggettivi e concreti dai quali desumere la presunta difficoltà
della . Parte_3
Sentito sul punto della mancata fornitura, il teste IA LU,
a sua volta, ha risposto positivamente su questi due articolati formulati dalla difesa di parte attrice: “1) Vero o no che dal mese di settembre
2010 la non ha più richiesto forniture di Controparte_1
materiale edilizio per la edificazione degli edifici A e C nel cantiere tra le vie IV Novembre e Arena San Giuseppe in Acicatena;
2) vero o no
che tale sospensione di richiesta di fornitura non fu giustificata in alcun modo né, tanto meno, oggetto di comunicazione.”, così contraddicendo le affermazioni dei testi di parte avversa.
Peraltro, neppure questa deposizione può ritenersi attendibile in considerazione del rapporto di parentela con la parte (il teste è figlio dell'attore) e del contenuto oggettivo.
Escluso che l'inadempimento o non sulla fornitura dei materiali possa evincersi con certezza dalle deposizioni testimoniali, appare, invece, determinante il rilievo che parte convenuta non ha prodotto alcun documento dal quale si evincano richieste di fornitura dei materiali, seguite da doglianze dell'impresa per la mancata fornitura degli stessi, né richiesta/diffida al contraente ad Parte_1 indicare altro fornitore al posto di IA LU, eventualmente in difficoltà. Una richiesta/diffida si presentava necessaria per mettere in mora il promittente acquirente, dal momento che IA LU era non il contraente, bensì un terzo, incaricato dal promittente acquirente per la fornitura del materiale;
d'altra parte è anche singolare che, a fronte della specifica diffida ad adempiere intimata dal con la Pt_1 raccomandata del 28.01.2013, la società non abbia risposto osservando che il ritardo nei lavori era da addebitarsi alla mancata fornitura dei 14 materiali, e comunque lamentando la mancata fornitura del materiale da parte del terzo indicato.
In mancanza di ulteriori e più probanti elementi documentali, va quindi rigettata la richiesta di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del , avanzata dall'impresa convenuta. Pt_1
Ne consegue il rigetto di tutte le domande risarcitorie dalla stessa avanzate in via riconvenzionale.
Riguardo alla contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento dell'impresa, avanzata dal promittente acquirente, va rilevato quanto segue.
Per come già precisato ed eccepito da parte convenuta, dopo l'indicazione della data del dicembre 2011 quale data di scadenza per la consegna e la stipula del contratto definitivo di trasferimento, segue la precisazione “e comunque non appena le competenti Autorità
Amministrative rilasceranno la documentazione all'uopo necessaria, od ancora prima di tale data non appena l'edificio di cui quanto
promesso fa parte sarà completo e rifinito in ogni sua parte;
precisando pertanto che il termine di cui sopra è ad esclusivo beneficio della società promittente venditrice”.
Sotto questo profilo è fondata l'eccezione di parte convenuta circa la non perentorietà del termine del dicembre 2011.
La circostanza in questione non esonerava, peraltro, l'impresa dall'obbligo di buona fede di attivarsi sia per una sollecita esecuzione dei lavori sia per un celere rilascio della concessione edilizia, laddove risulta dalla stessa comparsa di costituzione che l'istanza di concessione edilizia era stata presentata in data 03.05.2005 (v. pag. 8 della comparsa), ben tre anni antecedenti al contratto preliminare, mentre la concessione fu rilasciata in data 22.04.2010 (v. pag. 9 stesso atto), ben cinque anni dopo, ed oggetto poi di proroga in data 18.04.2014.
L'impresa, quindi, è venuta meno all'obbligo di buona fede di attivarsi per un sollecito rilascio della concessione edilizia e per una sollecita esecuzione dei lavori.
15 Contrariamente opinando, la frase sopra riportata del contratto preliminare sarebbe stata da ritenere nulla ai sensi dell'articolo 1355 C.
C., in quanto considerata e applicata dall'impresa contraente come condizione meramente potestativa.
Non solo. In data 28.01.2013 (erano trascorsi quattro anni e mezzo dalla stipula del preliminare) l'attore ebbe a inoltrare diffida, alla quale non risulta dato alcun riscontro, né chiarimenti circa eventuali solleciti inoltrati al Comune per il rilascio della concessione edilizia, atteso anche che dalla concessione edilizia (documento 3 fascicolo convenuta)
risulta che l'ultimo atto del procedimento (Parere favorevole rilasciato dall'Ufficio Prevenzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di
Catania) reca la data del 12/11/2017, anteriore finanche alla stipula del contratto preliminare.
Né potrebbe dirsi che il ritardo nella fornitura da parte della ditta
IA LU (peraltro indimostrato) abbia potuto in ipotesi incidere sull'andamento dei lavori, dal momento che ciò viene escluso indirettamente nelle difese della convenuta in cui è scritto che l'impresa provvide a rifornirsi presso altra ditta, seppur a un prezzo maggiore.
Tanto basta per ritenere fondata la domanda di risoluzione, per grave inadempimento dell'impresa.
3-B). Dalla risoluzione del contratto non deriva, peraltro, il pagamento del doppio della caparra, per come preteso da parte attrice.
Invero dal contratto preliminare non risulta che gli acconti di cui alle ricevute venissero versati anche a titolo di caparra confirmatoria (o penitenziale); né ciò si può evincere dalla clausola risolutiva, che si riferisce ad altra causa petendi, non azionata in questa sede.
ha diritto invece alla restituzione delle somme Parte_1
versate in acconto, il cui pagamento diviene privo titolo, stante la risoluzione del preliminare.
Costituisce circostanza pacifica (e confermata dalla prova testimoniale) che le somme costituiscono il corrispettivo in danaro delle forniture di materiale edile, man mano prelevato dall'impresa; ma la circostanza è comunque priva di rilevanza.
16 L'attore ha chiesto la restituzione dell'importo complessivo di €
59.307,00, somma contestata dalla convenuta impresa la quale, invece, indica il minore importo di € 51.840,00, per come risulta dal contratto preliminare che produce, in cui non risultano riportati dei pagamenti,
indicati invece nel documento prodotto dall'attore.
Va, peraltro, data rilevanza alle ricevute firmate dall'impresa nel contratto prodotto dall'attore, e non a quelle elencate autonomamente nel documento prodotto dalla convenuta, poiché nulla impediva a questi di non riportare tutti gli acconti in un documento in suo esclusivo possesso.
D'altra parte, pur risultando le ricevute prodotte dall'attore in fotocopia in sede di costituzione in giudizio, nessuna specifica contestazione delle firme, ivi riportate in calce alle somme, è stata formulata dalla convenuta.
Gli interessi legali sulla somma sopra indicata di € 59.307,00 decorrono dalla data di notifica della domanda giudiziale sino al soddisfo, con esclusione di rivalutazione, in quanto non comprovato ulteriore danno.
L'attore ha chiesto a titolo risarcitorio la somma di € 10.000,00.
La cifra appare congrua in considerazione del considerevole inadempimento.
Ritiene congruo il Tribunale, pertanto, quantificare nella superiore misura il risarcimento spettante all'attore.
3-C). Le spese ed i compensi di lite, liquidate per intero in dispositivo, sono poste a carico della convenuta nella misura di due terzi in considerazione dell'esito del giudizio;
vanno compensate nella restante parte state il parziale rigetto delle domande di parte attrice
(precisamente, della domanda di pagamento della doppia caparra).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4262/2015 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara risolto per grave inadempimento di Controparte_1
il contratto preliminare intervenuto con in data
[...] Parte_1
17 06 giugno 2008, relativo all'acquisto da parte attrice delle seguenti unità immobiliari, ricomprese nel costruendo complesso condominiale identificato con la lettera “C” sito nel Comune di Aci Catena (CT) tra le Vie IV Novembre e la Via Arena San Giuseppe, e precisamente: a)
appartamento per civile abitazione, di vani 2,5 oltre accessori, I elevazione fuori terra, confinante: a nord con altro appartamento stessa ditta, ad est con vano scala condominiale, a sud con corte a giardinetto stesso immobile, a ad ovest con altro appartamento stessa ditta;
b) vano garage posto a piano cantinato confinante: a nord con vano garage stessa ditta, ad est con corsia condominiale, a sud con vano garage e ad ovest con terrapieno e scala privata;
Condanna la convenuta alla restituzione Controparte_1
della complessiva somma versata in conto prezzo in corso di rapporto di € 59.307,00, con gli interessi legali dalla data di notifica della citazione al soddisfo;
Condanna parte convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
Rigetta tutte le altre domande;
Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
nella misura di due terzi, liquidate per intero in € 7.052,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese;
compensa la restante parte.
Così deciso in Catania in data 12/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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