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12 marzo 2006
12 marzo 2006
Art. 13. (Pubblicita' del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari) 1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122". Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non puo' essere fatto rinvio agli usi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non puo' essere fatto rinvio agli usi.».
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/04/2011, n. 3363Provvedimento: […] Com'è noto, l'art. 116 del d.lgs. n. 385/1993, intitolata alla “Pubblicita”, nel testo vigente al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato (la disposizione, già modificata dall'articolo 23 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 13 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 1 comma 5, del d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, è stata infatti da ultimo sostituita dall'art. 4 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) disponeva che:Leggi di più...
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