Articolo 13 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 marzo 2006
Art. 13. (Pubblicita' del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari) 1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122". Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 116 (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'art. 122". Non puo' essere fatto rinvio agli usi.».
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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