Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1970, n. 851
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Sentenza 27 marzo 1970

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Per l'impugnazione avanti la Corte di Cassazione della liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e procuratore effettuata in Sede di merito e necessario, a pena di inammissibilita del ricorso, che siano specificate le singole voci contestate e le singole partite della relativa tariffa professionale violate. ( Conf 1401-66, massima n 322780).*

La procedura speciale stabilita dagli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, nell'ipotesi di transazione della lite, e applicabile non solo nei rapporti fra patrono e cliente, ma anche nei confronti della parte avversa, tenuta solidalmente al pagamento degli onorari - a sensi dell'art 68 della legge professionale forense 27 novembre 1933, n 1578 - purche non sia in contestazione il vincolo di solidarieta, costituente il presupposto che legittima l'applicazione della procedura medesima. ( V 1794-67 1681-61 3053-55 4197-54 505-54).*

Nello speciale procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore, previsto dalla legge 13 giugno 1942, n 794, non e motivo di nullita il mancato esperimento, da parte del giudice, del tentativo di conciliazione prescritto dall'art 29, quarto comma, della legge ne la mancata comparizione della parte, cui siano stati regolarmente notificati l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, rende necessario un rinvio ad altra udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione. ( V 2349-67, massima n 329597 976-65 2866-57 2608-54).*

Non incide sulla regolarita dell'udienza tenuta presso un ufficio giudiziario e sulla piena validita degli Atti in essa assunti e dei provvedimenti adottati il fatto che presso altri uffici giudiziari, in attuazione di uno sciopero (nella specie, del personale delle cancellerie) le udienze non abbiano avuto svolgimento .*

Il giudice non ha l'Obbligo di accertare, qualora non vi sia contestazione su tal punto, l'iscrizione dei patroni delle parti nei pertinenti albi professionali. ( applicazione in tema di procedura per liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1970, n. 851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 851
    Data del deposito : 27 marzo 1970

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