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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dall'avv. MARINO PIETRO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dall'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore.
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cumulo di domande)
Conclusioni della parti: le parti chiedono di “dichiarare cessata la materia del contendere”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 30.6.2023, ha esposto di aver contratto, in Parte_1 data 2.10.1981 a Niscemi matrimonio concordatario con – regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 167, parte II, serie A, anno 1981 – unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1 CP_2
nato a [...] il [...], ormai maggiorenni e sposati.
Deduceva che a causa del comportamento della moglie il rapporto si era incrinato e ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito a carico di e – cumulativamente – la CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte resistente, contestando i fatti esposti in ricorso e l'addebito della separazione e chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di € 400,00 nonché la restituzione della somma di € 8.665,35 quale metà della somma di € 17.330,70 indebitamente ed arbitrariamente prelevata dal conto corrente comune e cointestato dal marito.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza resa fuori udienza in data 23.11.2023
e istruita la causa con l'interrogatorio di parte resistente, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi.
Tuttavia, all'udienza del 5.11.2024 le parti rappresentavano al giudice delegato dal collegio l'avvenuta conciliazione delle parti, chiedevano quindi pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Orbene, tutto ciò premesso in fatto, è noto che nel nostro ordinamento sono espressamente disciplinati gli effetti sostanziali e processuali conseguenti alla riconciliazione tra i coniugi, intervenuta nel corso del giudizio di separazione ovvero successivamente all'emissione della relativa sentenza.
Segnatamente, per l'eventualità che la ricostituzione della communio omnis vitae abbia luogo nella pendenza del procedimento di separazione giudiziale, opera il disposto dell'art. 154 c.c., a mente del quale “la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”, con il conseguente venir meno dell'efficacia e portata precettiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. nonché degli effetti connessi all'autorizzazione, accordata ai coniugi, a vivere separati.
Va, tuttavia, precisato che il prodursi degli effetti indicati dall'art. 154 c.c. esige un positivo accertamento dell'intervenuta riconciliazione, ossia del ripristino completo ed effettivo della convivenza tra i coniugi e della comunione materiale e spirituale, che costituisce l'essenza del
2 consorzio coniugale, il cui apprezzamento nel corso del giudizio di separazione – cioè prima che sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi – può desumersi anche dalle condotte processuali tenute dai coniugi.
Ebbene, nel caso che ci occupa, appare sufficiente a desumere l'intervenuta riconciliazione dei coniugi la dichiarazione resa dai procuratori di ambedue le parti nel corso dell'udienza del
5.11.2024 nonché la richiesta di definire il giudizio con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per abbandono della domanda proposta da ambedue le parti determinata dalla prospettata riconciliazione.
Atteso l'esito del procedimento, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dall'avv. MARINO PIETRO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dall'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore.
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cumulo di domande)
Conclusioni della parti: le parti chiedono di “dichiarare cessata la materia del contendere”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 30.6.2023, ha esposto di aver contratto, in Parte_1 data 2.10.1981 a Niscemi matrimonio concordatario con – regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 167, parte II, serie A, anno 1981 – unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] il [...], e Persona_1 CP_2
nato a [...] il [...], ormai maggiorenni e sposati.
Deduceva che a causa del comportamento della moglie il rapporto si era incrinato e ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito a carico di e – cumulativamente – la CP_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte resistente, contestando i fatti esposti in ricorso e l'addebito della separazione e chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di € 400,00 nonché la restituzione della somma di € 8.665,35 quale metà della somma di € 17.330,70 indebitamente ed arbitrariamente prelevata dal conto corrente comune e cointestato dal marito.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza resa fuori udienza in data 23.11.2023
e istruita la causa con l'interrogatorio di parte resistente, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi.
Tuttavia, all'udienza del 5.11.2024 le parti rappresentavano al giudice delegato dal collegio l'avvenuta conciliazione delle parti, chiedevano quindi pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Orbene, tutto ciò premesso in fatto, è noto che nel nostro ordinamento sono espressamente disciplinati gli effetti sostanziali e processuali conseguenti alla riconciliazione tra i coniugi, intervenuta nel corso del giudizio di separazione ovvero successivamente all'emissione della relativa sentenza.
Segnatamente, per l'eventualità che la ricostituzione della communio omnis vitae abbia luogo nella pendenza del procedimento di separazione giudiziale, opera il disposto dell'art. 154 c.c., a mente del quale “la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta”, con il conseguente venir meno dell'efficacia e portata precettiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. nonché degli effetti connessi all'autorizzazione, accordata ai coniugi, a vivere separati.
Va, tuttavia, precisato che il prodursi degli effetti indicati dall'art. 154 c.c. esige un positivo accertamento dell'intervenuta riconciliazione, ossia del ripristino completo ed effettivo della convivenza tra i coniugi e della comunione materiale e spirituale, che costituisce l'essenza del
2 consorzio coniugale, il cui apprezzamento nel corso del giudizio di separazione – cioè prima che sia stata pronunciata la separazione personale dei coniugi – può desumersi anche dalle condotte processuali tenute dai coniugi.
Ebbene, nel caso che ci occupa, appare sufficiente a desumere l'intervenuta riconciliazione dei coniugi la dichiarazione resa dai procuratori di ambedue le parti nel corso dell'udienza del
5.11.2024 nonché la richiesta di definire il giudizio con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sulla scorta di tali premesse, dunque, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per abbandono della domanda proposta da ambedue le parti determinata dalla prospettata riconciliazione.
Atteso l'esito del procedimento, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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