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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLACE TERESA Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FAILLACE
TERESA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI SERENA Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA, 110, 87100 COSENZA presso il difensore avv. SERENA PAOLINI
CONVENUTA/I
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice espone di aver presentato alla , Filiale di Cosenza, presso la CP_1 quale intratteneva diversi rapporti di conto corrente, un'istanza per l'accesso al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese con affidamento della somma di euro
25.000,00. Tale operazione era prevista dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, norma di pagina 1 di 4 tipo emergenziale emanata per fronteggiare le conseguenze economiche negative derivanti dalla pandemia da Covid 19.
Nella prospettazione fornita da parte attrice, il decreto in esame consentiva l'immediato e diretto accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese le quali, avanzata apposita istanza all'istituto di Credito, avrebbero goduto, in presenza di alcuni presupposti predeterminati dalla stessa norma, della garanzia speciale dello Stato, con conseguente limitazione dello spatium decidendi dell'istituto chiamato all'erogazione della provvidenza.
Tuttavia, lamenta parte attrice, l'istanza, se pure corredata dai documenti richiesti, è stata rigettata e la banca, a seguito di formale reclamo del 23.10.2020, ha motivato il diniego richiamando una propria precedente nota del 28.08.2020 nella quale aveva indicato che, nello svolgimento delle “indagini creditizie del caso”, aveva riscontrato la “presenza”, sul sistema, di una segnalazione a “sofferenza” in capo all'amministratore unico della società Parte_1 sig. ed aveva quindi rigettato l'istanza di accesso al credito. Parte_2
A causa di tale diniego – motivato dalla non già sulla scorta di sofferenze economiche CP_1
della società ma di una segnalazione in centrale rischi a carico del suo legale rappresentante ed amministratore unico, con conseguente violazione del decreto sopra citato – la Società attrice aveva sofferto un danno economico di cui chiede al Tribunale “la liquidazione in via equitativa in una misura comunque non inferiore ad euro 25.000,00, pari all'importo del finanziamento negato dalla banca resistente.”
L'istituto di credito resiste alla domanda, negando qualsivoglia “automatismo” nella concessione del credito così come delineato nel “Decreto Liquidità” e sostenendo la correttezza della valutazione del merito creditizio così come effettuata nel caso di specie.
Contesta altresì la sussistenza del danno asseritamente patito dalla sia sul Parte_1 piano dell'an che su quello del quantum.
A seguito delle richieste istruttorie formulate, veniva ammessa la prova per testi (svolta con l'escussione di un unico teste di parte attrice) e, dopo la rinuncia di parte attrice al secondo teste indicato, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, ed in applicazione del principio della ragione più liquida (ex multis, Cass.
Civ., Sez. lavoro, ord. N. 9309 del 20 maggio 2000), la domanda deve essere rigettata.
pagina 2 di 4 Parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere il risarcimento del danno nella misura di euro
25.000,00 da fissarsi in via equitativa, senza offrire prova del nesso eziologico tra la condotta ritenuta contra legem della ed il pregiudizio a suo dire sofferto, né ha offerto elemento CP_1 alcuno idoneo a rappresentare i concreti pregiudizi arrecatile dal diniego dell'istanza.
Ed invero, se pure è dato esperienziale che il difficilissimo periodo storico caratterizzato dal deflagrare della pandemia da Covid 19 ha attinto negativamente ogni aspetto della vita economica e sociale del Paese, tanto non basta ad individuare con ragionevole certezza i confini del danno di cui si chiede in questa sede il risarcimento.
Coglie peraltro nel segno la difesa spiegata da sul punto, laddove evidenzia come CP_1 la contrazione dei risultati economici della società attrice sia stata “cristallizzata” dalla stessa alla data del 30 settembre 2020, quindi a distanza di soli trenta giorni dal rigetto dell'istanza, né risultano in atti prove che consentano di valutare l'effetto asseritamente negativo del rigetto nel periodo successivo.
Deve poi aggiungersi che, per giurisprudenza costante, la liquidazione equitativa del danno, così come richiesta da parte attrice, ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).
L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole, pertanto non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
L'assoluta carenza di prova degli assunti di parte attrice, pertanto, determina, in applicazione dei principi sora esposti, il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede: rigetta la domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessive euro 5.077,00 pagina 3 di 4 (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAILLACE TERESA Parte_1 P.IVA_1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FAILLACE
TERESA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLINI SERENA Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA, 110, 87100 COSENZA presso il difensore avv. SERENA PAOLINI
CONVENUTA/I
OGGETTO: responsabilità extra contrattuale
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice espone di aver presentato alla , Filiale di Cosenza, presso la CP_1 quale intratteneva diversi rapporti di conto corrente, un'istanza per l'accesso al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese con affidamento della somma di euro
25.000,00. Tale operazione era prevista dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, norma di pagina 1 di 4 tipo emergenziale emanata per fronteggiare le conseguenze economiche negative derivanti dalla pandemia da Covid 19.
Nella prospettazione fornita da parte attrice, il decreto in esame consentiva l'immediato e diretto accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese le quali, avanzata apposita istanza all'istituto di Credito, avrebbero goduto, in presenza di alcuni presupposti predeterminati dalla stessa norma, della garanzia speciale dello Stato, con conseguente limitazione dello spatium decidendi dell'istituto chiamato all'erogazione della provvidenza.
Tuttavia, lamenta parte attrice, l'istanza, se pure corredata dai documenti richiesti, è stata rigettata e la banca, a seguito di formale reclamo del 23.10.2020, ha motivato il diniego richiamando una propria precedente nota del 28.08.2020 nella quale aveva indicato che, nello svolgimento delle “indagini creditizie del caso”, aveva riscontrato la “presenza”, sul sistema, di una segnalazione a “sofferenza” in capo all'amministratore unico della società Parte_1 sig. ed aveva quindi rigettato l'istanza di accesso al credito. Parte_2
A causa di tale diniego – motivato dalla non già sulla scorta di sofferenze economiche CP_1
della società ma di una segnalazione in centrale rischi a carico del suo legale rappresentante ed amministratore unico, con conseguente violazione del decreto sopra citato – la Società attrice aveva sofferto un danno economico di cui chiede al Tribunale “la liquidazione in via equitativa in una misura comunque non inferiore ad euro 25.000,00, pari all'importo del finanziamento negato dalla banca resistente.”
L'istituto di credito resiste alla domanda, negando qualsivoglia “automatismo” nella concessione del credito così come delineato nel “Decreto Liquidità” e sostenendo la correttezza della valutazione del merito creditizio così come effettuata nel caso di specie.
Contesta altresì la sussistenza del danno asseritamente patito dalla sia sul Parte_1 piano dell'an che su quello del quantum.
A seguito delle richieste istruttorie formulate, veniva ammessa la prova per testi (svolta con l'escussione di un unico teste di parte attrice) e, dopo la rinuncia di parte attrice al secondo teste indicato, la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, ed in applicazione del principio della ragione più liquida (ex multis, Cass.
Civ., Sez. lavoro, ord. N. 9309 del 20 maggio 2000), la domanda deve essere rigettata.
pagina 2 di 4 Parte attrice, infatti, si è limitata a richiedere il risarcimento del danno nella misura di euro
25.000,00 da fissarsi in via equitativa, senza offrire prova del nesso eziologico tra la condotta ritenuta contra legem della ed il pregiudizio a suo dire sofferto, né ha offerto elemento CP_1 alcuno idoneo a rappresentare i concreti pregiudizi arrecatile dal diniego dell'istanza.
Ed invero, se pure è dato esperienziale che il difficilissimo periodo storico caratterizzato dal deflagrare della pandemia da Covid 19 ha attinto negativamente ogni aspetto della vita economica e sociale del Paese, tanto non basta ad individuare con ragionevole certezza i confini del danno di cui si chiede in questa sede il risarcimento.
Coglie peraltro nel segno la difesa spiegata da sul punto, laddove evidenzia come CP_1 la contrazione dei risultati economici della società attrice sia stata “cristallizzata” dalla stessa alla data del 30 settembre 2020, quindi a distanza di soli trenta giorni dal rigetto dell'istanza, né risultano in atti prove che consentano di valutare l'effetto asseritamente negativo del rigetto nel periodo successivo.
Deve poi aggiungersi che, per giurisprudenza costante, la liquidazione equitativa del danno, così come richiesta da parte attrice, ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).
L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole, pertanto non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
L'assoluta carenza di prova degli assunti di parte attrice, pertanto, determina, in applicazione dei principi sora esposti, il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede: rigetta la domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessive euro 5.077,00 pagina 3 di 4 (euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4