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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1616/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._1 stesso in virtù dell'art. 86 del codice di procedura civile
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c.f. ), sito in Controparte_2 P.IVA_1 [...]
–00042 Anzio (RM), in persona dell'amm.re p.t. Controparte_2 Controparte_3
[...]
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
13.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28.3.2024 l'avv. in proprio, ha CP_1
chiesto la condanna del , alla consegna in proprio Controparte_2
pagina 1 di 3 favore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1, dell'elenco dei dati anagrafici dei condomini morosi, determinando, per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, l'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ha inoltre chiesto la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via CP_2
equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditrice nei confronti del per CP_2
effetto del decreto ingiuntivo n. 2504/2023 del Giudice di Pace di Velletri, che ha ingiunto il pagamento in proprio favore la somma di € 1.210,72 oltre interessi legali e spese.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
Ciò premesso, parte attrice risulta in possesso di un titolo giudiziale verso il CP_2
che ha generato il debito sopra riportato.
Risulta inoltre che in data 20.12.2024 il Tribunale di Velletri ha emesso il relativo decreto di esecutorietà.
Il titolo in esame è esecutivo essendo stato individuato nel decreto ingiuntivo n. 2504/2023 del 21.9.2023 (corretto in data 17.12.2023) R.G. n. 3387/2023 munito di decreto di esecutorietà emesso dall'Ufficio del Tribunale Ordinario di Velletri. Tale titolo risulta notificato.
E' quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore di condominio ha l'obbligo di comunicare al creditore del condominio insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risulta eseguito.
Deve infine essere accolta la richiesta del ricorrente di fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna.
Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo al
15° giorno dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 300 giorni.
pagina 2 di 3 Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a far emergere l'effettività della lesione che sarebbe stata arrecata alla sua sfera soggettiva. Si ricorda, sul punto, che per riconoscere la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato fornisca elementi di prova da cui possa desumersi che in concreto quelle lesioni vi siano state;
in caso contrario, invece, si resterebbe nell'ambito della presunzione astratta o del danno in re ipsa, difficilmente riconoscibile nell'ambito del danno non patrimoniale.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del per il principio della CP_2
soccombenza (con applicazione dei parametri minimi, stante la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
1) accoglie la domanda e per l'effetto così provvede:
2) condanna il a consegnare all'Avv. Controparte_2 CP_1
un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito
[...]
come sopra individuato;
3) condanna il ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare al ricorrente la somma CP_2 di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal 16° giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla data in cui detto provvedimento verrà eseguito e comunque per non oltre 300 giorni;
4) rigetta le ulteriori domande;
5) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_2 liquidano in € 1.278,00 per compensi ed in € 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Velletri, 13 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1616/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se Controparte_1 C.F._1 stesso in virtù dell'art. 86 del codice di procedura civile
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c.f. ), sito in Controparte_2 P.IVA_1 [...]
–00042 Anzio (RM), in persona dell'amm.re p.t. Controparte_2 Controparte_3
[...]
- parte convenuta contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
13.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28.3.2024 l'avv. in proprio, ha CP_1
chiesto la condanna del , alla consegna in proprio Controparte_2
pagina 1 di 3 favore, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1, dell'elenco dei dati anagrafici dei condomini morosi, determinando, per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, l'ulteriore condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Ha inoltre chiesto la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via CP_2
equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere creditrice nei confronti del per CP_2
effetto del decreto ingiuntivo n. 2504/2023 del Giudice di Pace di Velletri, che ha ingiunto il pagamento in proprio favore la somma di € 1.210,72 oltre interessi legali e spese.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_2
Ciò premesso, parte attrice risulta in possesso di un titolo giudiziale verso il CP_2
che ha generato il debito sopra riportato.
Risulta inoltre che in data 20.12.2024 il Tribunale di Velletri ha emesso il relativo decreto di esecutorietà.
Il titolo in esame è esecutivo essendo stato individuato nel decreto ingiuntivo n. 2504/2023 del 21.9.2023 (corretto in data 17.12.2023) R.G. n. 3387/2023 munito di decreto di esecutorietà emesso dall'Ufficio del Tribunale Ordinario di Velletri. Tale titolo risulta notificato.
E' quindi da rilevare che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore di condominio ha l'obbligo di comunicare al creditore del condominio insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risulta eseguito.
Deve infine essere accolta la richiesta del ricorrente di fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna.
Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo al
15° giorno dalla data di notifica del presente provvedimento. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le “astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 300 giorni.
pagina 2 di 3 Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a far emergere l'effettività della lesione che sarebbe stata arrecata alla sua sfera soggettiva. Si ricorda, sul punto, che per riconoscere la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato fornisca elementi di prova da cui possa desumersi che in concreto quelle lesioni vi siano state;
in caso contrario, invece, si resterebbe nell'ambito della presunzione astratta o del danno in re ipsa, difficilmente riconoscibile nell'ambito del danno non patrimoniale.
Le spese del procedimento vanno poste a carico del per il principio della CP_2
soccombenza (con applicazione dei parametri minimi, stante la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, visto l'art. 281 terdecies c.p.c.
1) accoglie la domanda e per l'effetto così provvede:
2) condanna il a consegnare all'Avv. Controparte_2 CP_1
un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito
[...]
come sopra individuato;
3) condanna il ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare al ricorrente la somma CP_2 di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal 16° giorno successivo alla notifica dello stesso, fino alla data in cui detto provvedimento verrà eseguito e comunque per non oltre 300 giorni;
4) rigetta le ulteriori domande;
5) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_2 liquidano in € 1.278,00 per compensi ed in € 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Velletri, 13 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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