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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 455/2020 V.G., promosso da
, codice fiscale n. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.4.1966, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessandra Garufi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale n. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.5.1961, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE acquisito il parere del Pubblico ministero;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.2.2020 , premettendo di essere divorziata da Parte_1
giusta sentenza non definitiva n. 1386/2019 resa dal Tribunale di Siracusa Controparte_1 il 15.7.2019, esponeva che l'ex marito era stato dipendente della società – Controparte_2
con sede in Melilli – dal 15.2.2016 fino al 19.7.2019.
Alla luce di quanto sopra e ritenendo di essere titolare del diritto a ricevere un assegno
1 divorzile, chiedeva disporsi, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898 del 1970, l'attribuzione a sé del 40% dell'indennità di fine rapporto dovuta all'ex coniuge in ragione della cessazione del rapporto di lavoro e, contestualmente, domandava di disporre, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo della quota di tfr a lei spettante.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace.
Il giudizio veniva rinviato diverse volte in attesa della pronuncia definitiva nell'ambito del giudizio di divorzio, al fine di verificare l'effettivo riconoscimento di un assegno divorzile per la Pt_1
Dopo avere acquisito la sentenza predetta ed, ex art. 210 c.p.c., dal datore di lavoro informazioni sull'esatto ammontare del trattamento di fine rapporto maturato in capo al
, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2025 il Giudice delegato rimetteva CP_1
la causa innanzi al Collegio per la decisione.
In punto di diritto si osserva che l'art. 12 bis della legge sul divorzio n. 898 del 1970 dispone testualmente: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di sioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La giurisprudenza, ormai unanimemente, ha chiarito che tale norma nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge “anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”, deve essere interpretata nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo status e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda (da ultimo Cass n. 7239/2018).
Il criterio del calcolo per la quantificazione della quota di trattamento di fine rapporto spettante al coniuge divorziato, inoltre, è stato ben illustrato dalla Corte di Cassazione (cfr ex mutis sentenza n. 15299 del 2007), che afferma che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale:
2 risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo.
Ebbene, nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento di tale diritto alla ricorrente, in quanto:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza di questo
Tribunale n. 1386 del 2019, emessa il 2 Luglio 2019;
- con sentenza n.852/2023 – passata in giudicato – emessa da questo Tribunale il 28.4.2023
è stato posto in capo a l'obbligo di corrispondere all'ex moglie la somma Controparte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile (v. doc. allegato il 16.3.2024);
-la ricorrente non è passata a nuove nozze;
- il resistente ha lavorato dal 15.2.2016 fino al 6.9.2019 come operaio della società CP_2 maturando un trattamento di fine rapporto pari ad € 6.154,73, che la società datrice di
[...]
lavoro gli ha già interamente corrisposto a mezzo bonifici bancari (v. documenti allegati dalla il 19.11.2021). CP_2
A tanto va aggiunto che il matrimonio tra le parti in causa è durato 34 anni ( dal 1985, anno di celebrazione con rito concordatario, al 2019, data di pronuncia della sentenza di divorzio.)
e che il rapporto di lavoro alle dipendenze della è durato in tutto 3 anni (v. CP_2
comunicazione ed Unilav ivi allegato). CP_2
Applicando, quindi, i criteri di calcolo ampiamente illustrati in precedenza, la somma che risulta dovuta dal alla ricorrente è pari ad € 2.461,89 (ossia il 40% di 6.154,73,00), CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, posto che tutti gli anni di durata del rapporto di lavoro sono coincisi con il matrimonio.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di sequestro del superiore importo.
E ciò poiché per un verso – essendo stato riconosciuto alla il diritto alla percezione Pt_1
del 40% del tfr dell'ex coniuge solo con la presente decisione – non può evincersi ancora alcun inadempimento (o pericolo di inadempimento) da parte del resistente rispetto all'obbligo di pagamento posto in suo capo.
Per altro verso, neppure volendola ancorare al parametro normativo dell'art. 8, comma 7, L.
n. 898/1970 la richiesta attorea risulterebbe meritevole di accoglimento, poiché la disposizione citata consente di disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato solo nel caso in cui l'inadempimento riguardi l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile e
3 non certo la quota del 40% del trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto della natura del giudizio, della mancata opposizione della parte resistente e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda della ricorrente ex art. 12 bis L. 898/1970 e, per l'effetto, condanna per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 2.461,89, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Parte_1
rigetta nel resto, per le ragion indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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