Articolo 2 della Legge 1 maggio 1964, n. 316
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 giugno 1964
Art. 2.
Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si fara' luogo con le modalita' previste dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552 .
Entrata in vigore il 11 giugno 1964