Art. 2.
Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si fara' luogo con le modalita' previste dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552 .
Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si fara' luogo con le modalita' previste dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552 .