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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 184 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Deiana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed CP_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende,
appellato la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Cagliari in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2766/2022:
1) limitare l'oggetto del giudizio di merito alla cartella di pagamento n. 025 2011
0034669535000;
2) dichiarare non prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 025 2011
0034669535000 alla data di notifica del pignoramento.
alla luce dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento n.02520110034669535000;
3) dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese sia della fase cautelare che del merito;
4) dichiarare il diritto alla restituzione e rimborso delle spese processuali eventualmente già
corrisposte da e riferite alla fase del cautelare;
Parte_1
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
nell'interesse di Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: CP_1
nel merito:
a) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti la prescrizione della cartella n. 025 2011
0034669535000 prima del provvedimento di sgravio da parte dell' ; Parte_1
c) con vittoria di spese ed onorari iva e Cassa Avvocati del presente giudizio e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso datato 10 ottobre 2018, aveva proposto opposizione CP_1
all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla con l'atto Controparte_2
di pignoramento presso terzi n. 02584201800002462 in vista del soddisfacimento dei crediti,
di diversa natura, oggetto di ventidue cartelle esattoriali.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza 11 novembre 2019, dopo avere dichiarato inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aveva, innanzi tutto,
dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 200900054255268000, 20100091031903000, 20090002594172000,
20080057763716000, 20080034546565000, 200800083074270000, 20070024517344,
20080061939820, 20080059874917, 20090054255167 e 20100086867119, annullati in
automatico da in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4 Parte_1
del d.l. 119/2018, convertito nella l. 136/2018. Aveva poi sospeso l'esecuzione limitatamente ai crediti portati dalle cartelle 20090048695383000, 20100078016448000,
20110034669535000 e 20110040664492000, ritenuti prescritti dal momento che tra la loro
notifica e quella del preavviso di fermo è intercorso un tempo superiore a cinque anni, ed aveva, infine, rigettato l'istanza di sospensione relativamente ai restanti crediti, fissando il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito e condannando al rimborso in favore dell'opponente delle spese di Controparte_3
lite.
1.2 Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020, l' Controparte_2
aveva introdotto la fase di merito dell'opposizione, precisando di volere instaurare il giudizio
di merito in relazione alla legittimità dei crediti contenuti nel pignoramento impugnato, di cui alla cartella di pagamento n.02520110034669535000.
aveva resistito. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, l' con le note scritte depositate l'11 Pt_1
febbraio 2022, aveva fatto presente che la cartella di pagamento n.02520110034669535000 è
stata sgravata dall'ente impositore in data successiva all'odierno giudizio, con conseguente
cessazione della materia del contendere ed aveva, quindi, chiesto che il Giudice Voglia
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, reiterando poi tale conclusione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 2766/2022 pubblicata il 29/11/2022, aveva così disposto: 1.
dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale rispetto alle cartelle di pagamento n.
02520110052804030000, n. 02520130034881272000, n. 02520140014434805000, n.
02520150009630526000 e n. 02520170015017212000 e, per l'effetto, 2. assegna il termine di
mesi tre per la riassunzione della causa davanti alla locale Commissione tributaria;
3.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo a crediti portati dalle cartelle di
pagamento dalle cartelle di pagamento n. 025200900054255268000,
n.02520100091031903000, n.02520090002594172000, n.02520080057763716000,
n.02520080034546565000, n.025200800083074270000, n. 2520070024517344, n.
02520080061939820, n. 02520080059874917, n. 02520090054255167, n.
02520100086867119 e n. 02520110034669535000; 4. dichiara la prescrizione limitatamente
ai crediti portati dalla cartella n. 02520090048695383000 notificata in data 20 novembre
2009, dalla cartella n. 02520100078016448000 notificata in data 14/ dicembre 2010, e dalla
cartella n. 02520110040664492000 notificata in data 27 settembre 2011 e, per l'effetto, 5.
dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente per il Controparte_2 soddisfacimento di quei crediti;
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali, tanto della fase cautelare quanto della presente fase a cognizione piena.
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello Parte_1
lamentando la violazione e/o falsa applicazione art. 112 cpc. Corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato.
L'appellante, in sintesi, ha sostenuto che nel caso che ci occupa nel Giudizio di merito
introdotto ex art. 616 cpc dall'agente della riscossione si chiedeva al Tribunale
l'accertamento e dichiarazione di legittimità dell'atto di pignoramento limitatamente alla
sola cartella di pagamento n.02520110034669535000 e che inspiegabilmente il Giudice del
primo grado si è però pronunciato in relazione anche alle cartelle che non avevano invece
formato oggetto del giudizio di merito, peraltro prendendo nuovamente posizione in merito
alla propria giurisdizione. La sentenza contiene quindi evidenti vizi di giudizio ed errori
nell'applicazione delle norme processuali. Il Giudice di Primo Grado avrebbe dovuto infatti
dichiarare unicamente cessata la materia del contendere solo in riferimento alla cartella di
pagamento n.02520110034669535000 sgravata e oggetto di giudizio.
ha resistito. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 Orbene, come si è accennato, , dopo lo svolgimento Parte_1
della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, ha introdotto la fase di merito davanti al Tribunale, limitandone, peraltro, l'oggetto alla pretesa descritta dalla cartella n. 025 2011 0034669535000. L'Agenzia, infatti, nell'atto di citazione aveva chiaramente precisato che con il presente
atto s'instaura il giudizio di merito in relazione alla legittimità dei crediti contenuti nel
pignoramento impugnato, di cui alla cartella di pagamento n.02520110034669535000.
Tale scelta, d'altra parte, era certamente ammissibile (cfr. Cass. 16 gennaio 2013, n. 1012)
e, nel caso in esame, coerente con l'esito della fase sommaria dell'opposizione proposta dal al termine della quale il Giudice dell'esecuzione, sottolineando, da un lato, che i CP_1
carichi portati da undici delle ventidue cartelle esattoriali poste a fondamento dell'esecuzione erano stati automaticamente annullati in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4
del d.l. 119/2018 e, dall'altro lato, che i fatti estintivi o impeditivi allegati dall'opponente
(prescrizione) in relazione ai crediti tributari oggetto di altre cartelle non potessero essere fatti valere davanti al Giudice Ordinario, aveva sospeso l'esecuzione solo con riferimento ai crediti portati dalle cartelle nn. (025) 20090048695383000, 20100078016448000,
20110034669535000 e 20110040664492000, considerati di “natura amministrativa”.
A questo punto, deve solo evidenziarsi che la stessa oltre al presente giudizio, Pt_1
limitato, come detto, alla cartella n. 20110034669535000, aveva anche correttamente introdotto il giudizio di merito relativo alle restanti cartelle, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, davanti al Giudice di Pace di Cagliari, il quale, con la sentenza n. 460/2022 aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere
con riferimento ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 02520100078016448000 e ai
carichi residui portati dalla cartella di pagamento n. 0252009048695383 e, invece, la
legittimità dell'operato dell nei confronti di Parte_1 CP_1
con riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110040664492000.
[...]
2.2 Il Tribunale, quindi, con la sentenza impugnata, pronunciandosi su tutti i crediti originariamente posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale, ha travalicato i limiti dell'oggetto del suo giudizio, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
L'appello proposto dalla , pertanto, deve essere accolto Parte_1
e, per l'effetto la sentenza impugnata, fatta eccezione per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto della cartella n.02520110034669535000, oggetto di giudizio e pacificamente sgravata nel corso di questo,
deve essere annullata.
2.3 L' , nel corso del giudizio di primo grado, dopo lo Parte_1
sgravio della più volte menzionata cartelle n. 02520110034669535000 aveva reiteratamente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
dal canto suo, non ha proposto appello incidentale, neppure con CP_1
riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio.
In questo quadro, dunque, appare corretto dichiarare interamente compensate le spese del primo grado.
Le spese del presente grado, invece, devono essere poste certamente a carico dell'appellato, che ha infondatamente resistito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
annulla la sentenza n. 2766/2022 del Tribunale di Cagliari, fatta eccezione per la statuizione di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto della cartella n.02520110034669535000; 2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primi grado e condanna alla rifusione, in favore della , delle CP_1 Parte_1
spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 2.023,50, di cui 1.923,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 184 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
, con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Valeria Deiana, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed CP_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende,
appellato la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Cagliari in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2766/2022:
1) limitare l'oggetto del giudizio di merito alla cartella di pagamento n. 025 2011
0034669535000;
2) dichiarare non prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 025 2011
0034669535000 alla data di notifica del pignoramento.
alla luce dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento n.02520110034669535000;
3) dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese sia della fase cautelare che del merito;
4) dichiarare il diritto alla restituzione e rimborso delle spese processuali eventualmente già
corrisposte da e riferite alla fase del cautelare;
Parte_1
5) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
nell'interesse di Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: CP_1
nel merito:
a) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto;
b) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti la prescrizione della cartella n. 025 2011
0034669535000 prima del provvedimento di sgravio da parte dell' ; Parte_1
c) con vittoria di spese ed onorari iva e Cassa Avvocati del presente giudizio e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso datato 10 ottobre 2018, aveva proposto opposizione CP_1
all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla con l'atto Controparte_2
di pignoramento presso terzi n. 02584201800002462 in vista del soddisfacimento dei crediti,
di diversa natura, oggetto di ventidue cartelle esattoriali.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza 11 novembre 2019, dopo avere dichiarato inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aveva, innanzi tutto,
dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 200900054255268000, 20100091031903000, 20090002594172000,
20080057763716000, 20080034546565000, 200800083074270000, 20070024517344,
20080061939820, 20080059874917, 20090054255167 e 20100086867119, annullati in
automatico da in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4 Parte_1
del d.l. 119/2018, convertito nella l. 136/2018. Aveva poi sospeso l'esecuzione limitatamente ai crediti portati dalle cartelle 20090048695383000, 20100078016448000,
20110034669535000 e 20110040664492000, ritenuti prescritti dal momento che tra la loro
notifica e quella del preavviso di fermo è intercorso un tempo superiore a cinque anni, ed aveva, infine, rigettato l'istanza di sospensione relativamente ai restanti crediti, fissando il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito e condannando al rimborso in favore dell'opponente delle spese di Controparte_3
lite.
1.2 Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020, l' Controparte_2
aveva introdotto la fase di merito dell'opposizione, precisando di volere instaurare il giudizio
di merito in relazione alla legittimità dei crediti contenuti nel pignoramento impugnato, di cui alla cartella di pagamento n.02520110034669535000.
aveva resistito. CP_1
Nel corso del giudizio di primo grado, l' con le note scritte depositate l'11 Pt_1
febbraio 2022, aveva fatto presente che la cartella di pagamento n.02520110034669535000 è
stata sgravata dall'ente impositore in data successiva all'odierno giudizio, con conseguente
cessazione della materia del contendere ed aveva, quindi, chiesto che il Giudice Voglia
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, reiterando poi tale conclusione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 2766/2022 pubblicata il 29/11/2022, aveva così disposto: 1.
dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale rispetto alle cartelle di pagamento n.
02520110052804030000, n. 02520130034881272000, n. 02520140014434805000, n.
02520150009630526000 e n. 02520170015017212000 e, per l'effetto, 2. assegna il termine di
mesi tre per la riassunzione della causa davanti alla locale Commissione tributaria;
3.
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo a crediti portati dalle cartelle di
pagamento dalle cartelle di pagamento n. 025200900054255268000,
n.02520100091031903000, n.02520090002594172000, n.02520080057763716000,
n.02520080034546565000, n.025200800083074270000, n. 2520070024517344, n.
02520080061939820, n. 02520080059874917, n. 02520090054255167, n.
02520100086867119 e n. 02520110034669535000; 4. dichiara la prescrizione limitatamente
ai crediti portati dalla cartella n. 02520090048695383000 notificata in data 20 novembre
2009, dalla cartella n. 02520100078016448000 notificata in data 14/ dicembre 2010, e dalla
cartella n. 02520110040664492000 notificata in data 27 settembre 2011 e, per l'effetto, 5.
dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente per il Controparte_2 soddisfacimento di quei crediti;
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese
processuali, tanto della fase cautelare quanto della presente fase a cognizione piena.
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello Parte_1
lamentando la violazione e/o falsa applicazione art. 112 cpc. Corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato.
L'appellante, in sintesi, ha sostenuto che nel caso che ci occupa nel Giudizio di merito
introdotto ex art. 616 cpc dall'agente della riscossione si chiedeva al Tribunale
l'accertamento e dichiarazione di legittimità dell'atto di pignoramento limitatamente alla
sola cartella di pagamento n.02520110034669535000 e che inspiegabilmente il Giudice del
primo grado si è però pronunciato in relazione anche alle cartelle che non avevano invece
formato oggetto del giudizio di merito, peraltro prendendo nuovamente posizione in merito
alla propria giurisdizione. La sentenza contiene quindi evidenti vizi di giudizio ed errori
nell'applicazione delle norme processuali. Il Giudice di Primo Grado avrebbe dovuto infatti
dichiarare unicamente cessata la materia del contendere solo in riferimento alla cartella di
pagamento n.02520110034669535000 sgravata e oggetto di giudizio.
ha resistito. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 Orbene, come si è accennato, , dopo lo svolgimento Parte_1
della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, ha introdotto la fase di merito davanti al Tribunale, limitandone, peraltro, l'oggetto alla pretesa descritta dalla cartella n. 025 2011 0034669535000. L'Agenzia, infatti, nell'atto di citazione aveva chiaramente precisato che con il presente
atto s'instaura il giudizio di merito in relazione alla legittimità dei crediti contenuti nel
pignoramento impugnato, di cui alla cartella di pagamento n.02520110034669535000.
Tale scelta, d'altra parte, era certamente ammissibile (cfr. Cass. 16 gennaio 2013, n. 1012)
e, nel caso in esame, coerente con l'esito della fase sommaria dell'opposizione proposta dal al termine della quale il Giudice dell'esecuzione, sottolineando, da un lato, che i CP_1
carichi portati da undici delle ventidue cartelle esattoriali poste a fondamento dell'esecuzione erano stati automaticamente annullati in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4
del d.l. 119/2018 e, dall'altro lato, che i fatti estintivi o impeditivi allegati dall'opponente
(prescrizione) in relazione ai crediti tributari oggetto di altre cartelle non potessero essere fatti valere davanti al Giudice Ordinario, aveva sospeso l'esecuzione solo con riferimento ai crediti portati dalle cartelle nn. (025) 20090048695383000, 20100078016448000,
20110034669535000 e 20110040664492000, considerati di “natura amministrativa”.
A questo punto, deve solo evidenziarsi che la stessa oltre al presente giudizio, Pt_1
limitato, come detto, alla cartella n. 20110034669535000, aveva anche correttamente introdotto il giudizio di merito relativo alle restanti cartelle, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, davanti al Giudice di Pace di Cagliari, il quale, con la sentenza n. 460/2022 aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere
con riferimento ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 02520100078016448000 e ai
carichi residui portati dalla cartella di pagamento n. 0252009048695383 e, invece, la
legittimità dell'operato dell nei confronti di Parte_1 CP_1
con riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110040664492000.
[...]
2.2 Il Tribunale, quindi, con la sentenza impugnata, pronunciandosi su tutti i crediti originariamente posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale, ha travalicato i limiti dell'oggetto del suo giudizio, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
L'appello proposto dalla , pertanto, deve essere accolto Parte_1
e, per l'effetto la sentenza impugnata, fatta eccezione per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto della cartella n.02520110034669535000, oggetto di giudizio e pacificamente sgravata nel corso di questo,
deve essere annullata.
2.3 L' , nel corso del giudizio di primo grado, dopo lo Parte_1
sgravio della più volte menzionata cartelle n. 02520110034669535000 aveva reiteratamente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
dal canto suo, non ha proposto appello incidentale, neppure con CP_1
riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio.
In questo quadro, dunque, appare corretto dichiarare interamente compensate le spese del primo grado.
Le spese del presente grado, invece, devono essere poste certamente a carico dell'appellato, che ha infondatamente resistito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
annulla la sentenza n. 2766/2022 del Tribunale di Cagliari, fatta eccezione per la statuizione di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto della cartella n.02520110034669535000; 2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di primi grado e condanna alla rifusione, in favore della , delle CP_1 Parte_1
spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 2.023,50, di cui 1.923,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco