Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 979/2024
Oggi 11/2/2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare l'avv. Pedone per il ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente, pur costituita. L'avv. Pedone dichiara di aderire al conteggio effettuato da parte resistente e pertanto insiste nelle conclusioni del ricorso, con la correzione del quantum nei predetti termini e insiste per la condanna di parte resistente alle spese di lite, con distrazione a proprio favore. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. L'avv. Pedone rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/2024 R.G. promossa da
PEDONE
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa SARA PUNTI, della dott.ssa , della dott.ssa SARA PUNTI e Controparte_2 della dott.ssa MARIA ISERNIA RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, oggi , Controparte_3 Controparte_1 durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il resistente al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.1.588,95, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva e nel merito
1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio nella minor somma così come calcolata dall'Amministrazione resistente;
2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, liquidare le spese tenuto conto della serialità della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
Dai contratti di lavoro e dai cedolini di pagamento della retribuzione depositati da parte ricorrente (docc. 2 e 3) nonché dallo stato matricolare depositato da parte resistente (doc.
1) risulta che ha presto servizio, quale docente a tempo determinato, nei Parte_1 seguenti periodi (per ciò che qui interessa):
- dal 5/10/2021 al 3/11/2021; - dal 4/11/2021 al 5/12/2021;
- dal 6/12/2021 al 9/1/2022;
- dal 10/1/2022 al 12/1/2022;
- dal 13/1/2022 all'8/6/2022;
- dal 9/6/2022 al 28/6/2022.
Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, per i periodi di servizio sopra indicati, la voce accessoria del trattamento retributivo denominata “retribuzione professionale docenti” che
è, invece, stata corrisposta, per i medesimi anni scolastici, ai docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ogni anno.
Conseguentemente, ha domandato la condanna del convenuto a pagare il CP_1 complessivo importo di € 1.613,01, calcolato con riguardo ai giorni di servizio prestati e alla misura della voce prevista nella tabella 4 allegata al CCNL del comparto scuola del 29 novembre 2007.
L'Amministrazione convenuta ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati dal ricorrente e conseguentemente ha chiesto che, nel caso di riconosciuta fondatezza della domanda,
l'importo dovuto sia determinato nella minor somma lorda di € 1.588,95. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito al calcolo fatto dalla resistente, riducendo la propria domanda.
La normativa applicabile al caso di specie alla luce della giurisprudenza di legittimità
La stessa parte resistente ammette che la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata a riconoscere la voce di cui si tratta al personale docente che sia stato assunto per ogni tipo di supplenza.
Nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.c. sulla motivazione della sentenza, appare superfluo qui ripercorrere il percorso argomentativo, pienamente condivisibile, che ha portato all'orientamento ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità sia in quella di merito.
Risulta, invero, sufficiente riportare il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 20015/2018 (ribadito dalla successiva pronuncia Cass. n. 6293/2020 e dalla copiosissima giurisprudenza di merito, richiamata da parte ricorrente): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Se, dunque, applicando tale principio la domanda del ricorrente risulta fondata nell'an, si osserva che a seguito della difesa di parte resistente il ricorrente ha limitato la domanda a quanto riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente.
Il calcolo del dovuto
L'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999 (richiamato dal citato art. 7 del comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001) precisa che il compenso di cui si tratta deve essere calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non può, dunque, essere condiviso il calcolo esposto nel ricorso, che è parametrato al numero di giorni di lavoro. Riprendendo i periodi di lavoro come pacificamente risultanti dagli atti e dai documenti delle parti, si osserva che non v'è soluzione di continuità tra la fine di ogni servizio di supplenza e l'inizio del successivo;
pertanto, la somma dovuta deve essere calcolata tenendo conto dei mesi di ogni anno scolastico e dei giorni residui, così come effettuato da parte resistente. Del resto, come s'è detto, il ricorrente ha aderito al calcolo del
. CP_1
Invero, gli importi da riconoscere, secondo quanto previsto dall'art 38 CCNL 19 aprile 2018, sono pari a € 174,50 mensili fino al 31 dicembre 2021 e in € 184,50 mensili per il periodo successivo. L'importo complessivo dovuto è, dunque, sulla base del criterio sopra indicato, pari a € 1.588,95.
Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza;
vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto dei parametri del tariffario professionale riferiti allo scaglione cui si riferisce il valore della condanna;
è corretto applicare i valori minimi, considerando la modesta complessità della lite, la “serialità” della stessa, il calcolo non corretto del dovuto esposto nel ricorso;
viene inoltre escluso il compenso per la fase istruttoria, considerando che la causa è stata definita alla prima udienza, sulla base dei soli documenti depositati dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] on ricorso depositato il 07/06/2024: Parte_1
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire il compenso per “retribuzione professionale docente” per l'anno scolastico indicato nel ricorso e condanna parte resistente a pagare al ricorrente la somma lorda di € 1.588,95, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Pedone, che si è dichiarato antistatario.
Deciso all'udienza dell'11 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani