Sentenza 26 marzo 2025
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- 1. Avviso Di Accertamento Per Contributi Previdenziali Non VersatiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 luglio 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento per contributi previdenziali non versati? Ti contestano omissioni nei versamenti INPS come titolare di partita IVA, datore di lavoro o ex imprenditore? Ti stai chiedendo cosa fare, cosa rischi e come difenderti legalmente da queste richieste? L'avviso di accertamento per contributi previdenziali è un atto con cui l'ente (di solito l'INPS o l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) ti chiede di pagare i contributi non versati in un determinato periodo, spesso accompagnato da sanzioni e interessi elevati. In quali casi ricevi un avviso per contributi non versati? – Sei un artigiano, commerciante o professionista con partita IVA e non hai versato i …
Leggi di più… - 2. Avviso Di Addebito Inps Nullo: Come Dimostrare TuttoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 luglio 2025
Hai ricevuto un avviso di addebito INPS con richiesta di pagamento per contributi non versati e ti stai chiedendo se sia davvero valido? Ti parlano di somme da pagare immediatamente, ma non ti è mai arrivato alcun avviso precedente? O magari ritieni che l'importo sia sbagliato? Non tutti gli avvisi di addebito INPS sono legittimi. Alcuni possono essere nulli per vizi formali o sostanziali, e tu hai il diritto di difenderti. Ma per farlo serve capire quando l'atto è invalido e come dimostrarlo nel modo giusto. Cos'è un avviso di addebito INPS? È l'atto con cui l'INPS chiede il pagamento di contributi previdenziali ritenuti non versati, emesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010. Ha …
Leggi di più… - 3. Cosa Succede Se Non Pago L’Avviso Di Addebito InpsGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di addebito dall'INPS e non sai cosa accade se non lo paghi? L'avviso di addebito è lo strumento con cui l'INPS richiede il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non versati. Ha valore di titolo esecutivo immediato: questo significa che, in caso di mancato pagamento, l'INPS può attivare direttamente le procedure di riscossione senza dover passare dal giudice. Cosa succede se non paghi l'avviso di addebito INPS – Trascorsi i termini indicati, l'avviso viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero forzato – Possono partire pignoramenti su conto corrente, stipendio, pensione o altri crediti – L'ente può iscrivere ipoteca sugli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 901 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Terni, Via del Parte_1
Rivo n.249, elettivamente domiciliata in Terni, via B. Faustini n.8, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Liberati e Anna Befani che, anche disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37590 e racc. n.7131, del
23.01.2023 per atto notaio di Fiumicino ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad avviso di addebito n. 409 2023 00002512 75 000, CP_1 notificatole in data 5.10.2023 per l'importo di € 4.749,15 asseritamente dovuti a seguito di accertamento di indebita fruizione di esonero contributivo per assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1, commi 100 – 108 e 113 – 114 della Legge n.205/2017, accertamento effettuato a mezzo di diffida prot. .8000.09/02/2023.0021409 del 9.02.2023. CP_1
In punto di fatto la deducente ha evidenziato: - che la diffida riguardava l'assunzione da parte dell'opponente della lavoratrice , la quale in Parte_2 precedenza era stata impiegata per n.8 giorni con contratto di lavoro a tempo determinato presso la ditta “Super Staff Animation” dal 28.6.2016 al 9.07.2016, in ossequio alla normativa citata, non avendo, inoltre, la predetta lavoratrice, al momento dell'assunzione, compiuto il 35° anno d'età. In punto di diritto ha, quindi: - eccepito la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti di forma e contenuto ai sensi del D.P.R. n.602/1973; - sostenuto l'illegittimità dell'avviso di addebito avendo la società opponente diritto all'esonero contributivo per aver assunto la lavoratrice nel Parte_2 rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente ratione temporis, nonché delle sanzioni applicate in violazione dell'art.116, comma 12 della Legge n.388/2000, pertanto, ha citato davanti al Tribunale di Terni l' chiedendo, CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare l'avviso di addebito per le ragioni di cui alla premessa, con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia di legge, vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l' insistendo per il rigetto del ricorso per le ragioni CP_1 diffusamente esposte nella memoria di costituzione. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato
“deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio
2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Eccezione di nullità e decadenza. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art.25, comma 1° lett.a) e lett.b) del D.Lgs. n.46/1999 per il credito contributivo sotteso al titolo impugnato, nonché di nullità dello stesso per insufficiente motivazione e/o descrizione del credito azionato ai sensi della
Legge n.241/1990 e per omesso invio di avviso bonario antecedente alla notifica del titolo impugnato.
Al riguardo l' convenuto ha eccepito l'inammissibilità ed CP_2 infondatezza dell'eccezione. L'eccezione di inammissibilità delle censure formali (difetto di motivazione;
omessa notifica dell'avviso di accertamento;
mancato rispetto del termine di decadenza ai fini della trasmissione dei ruoli, Cass. 6232/2001) svolte in ricorso avverso l'avviso di addebito sono fondate, poiché non proposte nel termine generale di cui all'art.617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del
1999, attesa la notifica del titolo avvenuta in data 5.10.2023 ed il deposito del ricorso in opposizione del 7.11.2023, ben oltre i 20 giorni previsti dalla normativa richiamata. È prevalente in giurisprudenza il principio di diritto per cui in tema di opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale del titolo, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 D.P.R. n.602/1973,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, comma 2, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art.24 del medesimo decreto, che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata, con applicazione del termine generale previsto dall'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., sez. lav., n. 20375 del 24 luglio 2008 e Cass., sez. lav., n. 25208 del 30 novembre 2009).
Non può essere condiviso, a parere del decidente, il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, quando con unico atto siano proposte - come è consentito - sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art.24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999
e non il termine richiamato dal successivo art.29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. lav., n.14963 del 6 settembre 2012).
Invero, pur assicurando l'auspicabile obiettivo di unificare l'impugnazione della cartella o avviso di addebito per vizi formali e per doglianze di carattere sostanziale, detto indirizzo interpretativo, a parere del decidente, non valorizza la circostanza che il regime di impugnazione in materia di esecuzione forzata è improntato alla regola della decadenza.
Sicché, avendo il legislatore stabilito di configurare due diverse tipologie di impugnazione, sottoposte a termini di decadenza differenti, senza curarsi di disporre alcunché nel caso di impugnazione della cartella per motivi formali e di merito, la dilatazione del termine per la prima tipologia di censure finirebbe per vanificare quello generale dell'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Di conseguenza, qualora l'opponente voglia contestare congiuntamente nel merito e sul piano formale la cartella, sarà tenuto a proporre il ricorso nel termine, più breve, indicato dall'art. 617 c.p.c., ben potendo, comunque, presentare due distinti ricorsi, assoggettati a termini decadenziali differenti, chiedendo eventualmente la riunione.
Di recente, seguendo questo percorso argomentativo, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art.24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolate dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art.29, comma 2, del d.lgs. n.46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art.24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n.35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 15116 del 17 luglio 2015). In ogni caso l'eccezione è infondata nel merito. Con particolare riferimento all'eccezione di decadenza ex art.25, comma 1°. lett.a) e lett.b) del D.Lgs. n.46/1999, osserva il Tribunale che: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può CP_1 chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda”(cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav. n.3486/2016; Cass. Sez. lav. n.26395/2013). Mentre con riferimento al difetto di motivazione dell'avviso di addebito osserva il Tribunale che il titolo in questione richiama chiaramente la precedente diffida avente ad oggetto il “Recupero delle somme indebitamente percepite per esonero contributivo per le assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Legge n.205/2017)” con indicazione inequivocabile della lavoratrice in questione e del periodo oggetto del recupero contributivo, regolarmente notificata via pec all'opponente in data 11.02.2023 (cfr. all.to n.1 al ricorso) e che l'indicazione sintetica della motivazione del recupero non ha pregiudicato la difesa di parte opponente che ha dimostrato di aver ben chiari i presupposti della pretesa impositiva, presentando ricorso al Comitato Provinciale
ed argomentando anche in questa sede diffusamente le proprie difese. CP_1
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. S.U. n. 11722/2010) "Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa." (cfr. anche Cass. V n.
21177 del 8.10.2014).
Come parimenti pacifico, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del D.M. n. 321 del 1999 richiedono l'indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione analitica di quegli elementi
(cfr. Cass. sez. lav. n. 6672 del 3.5.2012).
Infine, il mancato previo invio di un avviso bonario non è condizione di validità dell'atto opposto essendo una facoltà dell'Istituto l'invio di avviso bonario ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) che prevede: "1.I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore … “
2. Merito del recupero contributivo. Venendo allo stretto merito, l'avviso di addebito opposto trae origine da diffida accertativa emessa dall' nei confronti della società opponente CP_1 sull'assunto del mancato rispetto da parte della società Parte_1 nell'assumere con contratto a tempo indeterminato la Parte_1 lavoratrice , dei requisiti previsti dalla Legge n.205/2017, avendo Parte_2 beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo oggetto di recupero con il titolo impugnato in questa sede.
E' necessaria una premessa in punto di diritto.
L'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018), ha istituito l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. L'esonero, per quanto d'interesse nel presente giudizio, riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell'anno 2018, di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, è possibile fruire del beneficio in trattazione.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nella diffida accertativa, su cui si fonda l'avviso di addebito opposto, si legge che la società opponente nell'assumere la lavoratrice non Parte_2 avrebbe rispettato uno dei requisiti di cui alla normativa sopra riportata. Nello specifico l'Istituto avrebbe accertato che la in precedenza Pt_2 era stata assunta a tempo indeterminato da altro datore di lavoro l'azienda Super Staff Animation di ( , matricola Controparte_3 C.F._1
3107546446) per il periodo giugno – luglio 2016 come risulta dalle comunicazioni al Centro per l'Impiego fatte dall'azienda (contratto a tempo determinato - CP_3 comunicazione n.1407116200315942 del 29/6/16 poi trasformato a tempo indeterminato con trasformazione del 28/6/2016 - comunicazione n.1407116200325106 del 1/7/2016 e successiva cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 9/7/16 - comunicazione n.1407116200341120 del 8/7/16). Secondo l' la circostanza contestata sarebbe stata verificabile prima CP_2 dell'assunzione anche dal servizio di verifica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato messo a disposizione di aziende e consulenti, come motivato anche in fase di ricorso amministrativo, respinto con delibera n.1187 del 14/09/2023.
Pertanto, la prima comunicazione è stata variata, a seguito di denuncia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anche la denuncia di cessazione riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. di qui il recupero contributivo per il periodo da gennaio 2019 a giugno 2021. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Ente, in materia vige il generale principio secondo cui, con riferimento al diritto di beneficiare delle agevolazioni, l'onere della prova spetta direttamente in capo al contribuente - datore di lavoro: avendo ad oggetto circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva, in quanto ricadenti nell'ambito di una deroga dell'onere ordinariamente previsto (cfr. Cass. civ. sez. lav., 04.05.2020, n.8445, Cass. n.
10448 del 2016).
Ne consegue che, essendo in contesa il preteso diritto della società opponente al non pagamento, per effetto dell'esonero, del debito contributivo richiesto (Cass. n.6807 del 2003), è preciso onere della stessa dimostrare la ricorrenza, per il lavoratore indicato, delle condizioni legittimanti i benefici di cui all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018): principio che non può soffrire deroghe a seconda della concreta – e accidentale – modalità processuale con cui la questione controversa viene sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria.
Ed infatti, se è vero che il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale e/o avviso di addebito, in ragione della sua struttura, vede l'ente-opposto in posizione di attore in senso sostanziale, sicché grava sullo stesso l'onere della prova della prestazione contributiva oggetto della cartella opposta, è pur vero che, con riferimento agli sgravi e/o esoneri, poiché l'impresa invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, è onere della stessa provare la sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dalla legge per la loro concessione (si veda
Cass., Sez. Lav., n. 8988 del 7.04.08; Cass. 25/07/2016, n.15312). Ciò posto e venendo quindi alla prova dell'esistenza del debito contributivo e dell'effettiva consistenza degli importi oggetto di esonero, occorre rilevare che parte opponente non ha comprovato la ricorrenza dei presupposti per l'invocato beneficio, non producendo in atti documentazione convincente suscettibile di riscontrare il fatto costitutivo della pretesa dell'Istituto e la documentazione allegata dall' . CP_1
Parte opponente a supporto delle proprie argomentazioni ha depositato unicamente una “lettera di impegno di assunzione” con contratto a tempo determinato dal 25.06.2016 al 10 settembre 2016 redatta dalla ditta Super Staff Animation di e sottoscritta in data 25.04.2016 da Controparte_3 Controparte_3
e nella quale, tuttavia, la clausola finale riporta la seguente Parte_2 riserva: “Ci riserviamo di precisare meglio le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro al momento della stipula del relativo contratto”, nonché la busta paga del mese di luglio 2016 emessa dalla predetta ditta in favore di dalla quale si evince unicamente la data di inizio del rapporto di Parte_2 lavoro inter partes il 28.06.2016 e la data di cessazione del 9.07.2016 e la qualifica di animatrice attribuita alla (cfr. all.ti al ricorso). Pt_2
Orbene tale documentazione non poteva assicurare l'odierna parte opponente della sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato piuttosto che indeterminato non rinvenendosi nella documentazione sopra citata alcun elemento certo dal quale poter desumere il presupposto richiesto dalla normativa invocata dalla deducente. Ex adverso l' ha depositato le comunicazioni al Centro per l'Impiego CP_1 da parte della ditta Super Staff Animation di di assunzione di Controparte_3
in un primo momento a tempo determinato con decorrenza dal Parte_2
29.06.2016 al 31.08.2016 e verosimilmente contemporanea trasformazione a tempo indeterminato con decorrenza dal 28.06.2016.
Quindi la rassegnava le proprie dimissioni in data 9.07.2016 (cfr. Pt_2 Comunicazioni Centro per l'Impiego). Ritiene il Tribunale che la ditta Parte_3 abbia inizialmente avuto l'intenzione di assumere a tempo determinato Parte_2 [
poi abbia trasformato il contratto a tempo indeterminato e quando il rapporto
[...] di lavoro era già instaurato la lavoratrice ha deciso di dimettersi volontariamente.
Non si è trattato di alcun erronea iscrizione posto che anche nella comunicazione al Centro per l'Impiego di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni è specificato che trattavasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che nella busta paga non era indicato il tempo determinato, per cui l'odierna opponente per aver certezza in merito alla sussistenza del presupposto normativo richiesto per beneficiare delle agevolazioni contributive avrebbe dovuto interrogare l'apposita utility creata dall' attraverso la quale i datori di lavoro ed i loro CP_1 intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell'Istituto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.
Diversamente da quanto sostiene la difesa attorea la predetta utility era già disponibile ben prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra l'odierna deducente e la lavoratrice come desumibile dalla circolare n.40 del Pt_2 CP_1
2.03.2018 antecedente rispetto alla circolare citata dalla difesa della società opponente nelle note di discussione che si è limitata a ribadire quanto indicato della precedente circolare dell'Istituto. Come si legge “ … attraverso l'utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie”. La società ben avrebbe potuto Parte_1 prima di assumere in data 19.06.2018 interrogare la banca dati ed in particolare il Centro per l'impiego ed estrapolare il percorso lavorativo della così Pt_2 come effettuato dall'Istituto nella verifica;
in ogni caso la società avrebbe anche potuto chiedere alla prima di assumerla di effettuare una verifica presso Pt_2 l' ovvero sempre al Centro per l'Impiego, fonte sicuramente più attendibile CP_1 oppure richiedere alla lavoratrice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Anche ai fini della prova dell'invocata buona fede, la società opponente non ha dimostrato di aver quantomeno tentato di accedere, senza successo, alla predetta utility, al fine di acquisire informazioni sul percorso lavorativo della dipendente.
Peraltro, appare a chi scrive alquanto anomala la circostanza consistente nel possesso da parte della società e per Parte_1 essa della della lettera di impegno all'assunzione piuttosto che Parte_2 del contratto.
A tutto voler concedere, se anche la ditta Super Staff Animation di CP_3
non avesse consegnato la lettera di assunzione a tempo determinato e poi la
[...] trasformazione in contratto a tempo indeterminato a , un operatore Parte_2 professionista, qual'è la società opponente, la quale per gli adempimenti inerenti la materia del lavoro si avvale a sua volta di operatori professionisti, avrebbe dovuto attivarsi per aver contezza con sufficiente attendibilità della sussistenza del presupposto richiesto dalla normativa invocata.
3. Illegittimità delle sanzioni. Parte opponente sostiene, altresì, l'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Istituto per violazione dell'art. 116, 12° co. L. 388/2000 norma che sancisce:
“sono abolite le sanzioni amministrative relative a violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistente nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, della Legge
24 novembre 1981 n. 689 nonché a violazione di norme sul collocamento di carattere formale”. Tale norma a suo dire avrebbe inteso escludere dall'ordinamento la categoria delle sanzioni amministrative in tutte le materie predette.
La difesa attorea non interpreta correttamente la disciplina richiamata.
L'appartenenza delle somme aggiuntive dovute in ipotesi di omissioni contributive previdenziali alla categoria delle sanzioni civili trova testuale riscontro nella previsione della L. n. 689 del 1981, art. 35, comma 2 ("Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile") e nel D.L. n. 536 del 1987, art. 4, comma 2, ultima parte, convertito in L. n. 48 del 1988, che, dopo aver previsto un tetto alle somme aggiuntive, dispone che: "Restano ferme le sanzioni amministrative e penali"" (tale ultima norma è stata poi abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 225, senza che, peraltro, la nuova determinazione delle somme aggiuntive dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, contenga elementi che possano farne ritenere il mutamento di natura giuridica); la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, qualifica poi espressamente come sanzioni civili le somme dovute nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il successivo comma 12 ne ribadisce la distinzione dalle sanzioni amministrative
(pure conseguenti alle omissioni totali o parziali dei versamenti contributivi), delle quali dispone invece l'abolizione. La Cassazione ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui: "Le somme aggiuntive previste in ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi dovuti agli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de ture) del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicchè per esse non opera l'intrasmissibilità agli eredi disposta dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 7.” (cfr. Cass. Civ. sent. del 19.6.2009 n.14475).
Appare infine infondata la censura – proposta in via subordinata - dall'opponente relativa alla mancata riduzione delle sanzioni nella misura degli interessi legali ex art.116, comma 15, l.n.388/2000.
Appare sul punto sufficiente rilevare che nella fattispecie difetta il necessario presupposto del previo pagamento della contribuzione. In punto di diritto, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito: “La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116, comma 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione
(Cass. 1 marzo 2016, n. 4077; Cass. 7 maggio 2015, n. 9185; Cass. 10 dicembre
2013, n. 27513) e tale assunto va condiviso. La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo.
La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui
"nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti" con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla degli interessi legali", anche in relazione ai "casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza".
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto…”. (così in motivazione Cass. Sent. n. 3799/2019). Parte opponente soccombente deve essere condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto CP_1 della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Terni, il 26 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri