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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3333/2022 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZANGARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in GALL. TRIESTE 5 PADOVA, presso lo studio dell'avv. ZANGARI GIUSEPPE
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CODREANU Controparte_1 P.IVA_2
ANA-MARIA, elettivamente domiciliata in VIA UGO FOSCOLO 12 PADOVA, presso lo studio dell'avv. CODREANU ANA-MARIA
- convenuto –
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc).
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
1) IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'esistenza di vizi dell'opera subappaltata a da - accertare e dichiarare che l'entità dei vizi Controparte_1 Parte_1 dell'opera è tale da rendere la stessa inidonea alla sua destinazione, con conseguente, grave inadempimento da parte di - per l'effetto, dichiarare la risoluzione del Controparte_1
pagina 1 di 19 contratto di subappalto tra e ai sensi dell'art.1668, Parte_1 Controparte_1 comma 2 c.c., e conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a da Controparte_1 [...] in relazione al contratto di subappaltato - accertare e dichiarare che il danno subito Pt_1 da a causa dell'inadempimento colposo di ascende Parte_1 Controparte_1 all'importo di euro 52.462,00, ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del presente
G al Controparte_1 CP_1 pagamento di detta somma oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo.
2) IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare l'esistenza di vizi dell'opera subappaltata a da - per l'effetto, ove il Giudicante Controparte_1 Parte_1 ritenesse di statuire in argomento pur non avendo formulato domande sul Controparte_1 punto, diminuire il corrispettivo in favore della convenuta ai sensi dell'art.1668, comma 1
c.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia - accertare e dichiarare che il danno subito da a causa dell'inadempimento colposo di ascende Parte_1 Controparte_1 all'importo di euro 52.462,00, ovvero della diversa somma che risulterà all'esito del presente giudizio ovvero ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare al Controparte_1 pagamento di detta somma oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo.
3) IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Voglia l'on.le Tribunale adito, contraiis reiectis, accertare l'esatto adempimento della nell'esecuzione della lavorazione di CP_1 labbratura e pertanto rigettare in toto la domanda attorea per tutte le ragioni come sopra descritte perchè infondate in fatto ed in diritto. condannare parte attrice ex art 96 cpc stante la palese infondatezza della domanda proposta.
Con vittoria di spese e competenze con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
***
ISTANZA DI RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA
L'odierna istante formula in questa sede istanza di remissione in istruttoria sulle istanze non ammesse ma decisive al fine della decisione, insistendo per il loro accoglimento e pertanto,
A) Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel periodo luglio - agosto 2021, in qualità di dipendente della Parte_2 dovendo svolgere su ordine della società l'operazione di labbratura in Parte_1 lamina color argento di circa 2.550 cataloghi denominati “Red Carpet- Grand Format”, riscontrava la presenza di grinzature sulle pagine adiacenti al controdorso del volume, prima pagina 2 di 19 ancora dell'inizio delle operazioni di competenza., come da documento che si rammostra al teste (doc. 4 – catalogo cartaceo).
2. Vero che per lo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1 veniva utilizza una macchina labbratriche (Edge Gilding machine) fabbricata da OC AG, 8716
Schmerikon (Switzerland), St. Gallerstrasse 23, modello (type GA91).
3. Vero che il titolare della nell'immediatezza dei fatti di cui al punto 1 Parte_2 sentiva telefonicamente alla sua presenza il facente funzioni della che Parte_1 confermava di svolgere la lavorazione di labbratura nonostante la presenza delle grinze cataloghi denominati “Red Carpet-Grand Format”.
4. Vero che anche in data 04.08.2021 il titolare della mandava messaggi Parte_2 whatsapp al sig. della (utenza telefonica Parte_3 Parte_1
n.3487019285) contenenti foto con le grinze riscontrate sul catalogo “Red Carpet-Grand
Format”, come da documentazione che si rammostra al teste. (doc. 5).
5. Vero che la tipologia di piega/grinza presente sul catalogo “Red Carpet-Grand Format” lavorato dalla si forma in quanto l'interno del corpo libro, dove vi è il dorso Parte_2 delle segnature viene bloccato nelle pinze a cingolo rotanti, per il trasporto del prodotto da sottoporre a labbratura.
6. Vero che nella prima stampa del catalogo “Red Carpet-Grand Format” sono state utilizzate segnature piegate da lavorare pari a n.10 ottavi, segnature piegate da lavorare n.2680 pari a n.1 dodicesimo (ottavo e quartino accavallati) – quantità n.21200 pari a n.8 16MI con fogli f/to 42x102 quantità n. 2700” (come da documentazione che si rammostra doc. CTP doc.3).
7. Vero che nella seconda stampa sono state utilizzate segnature n. 52200 pari a n.18 8/VI, segnature da lavorare n. 2900 pari a n. 1 12/MO; fogli f/to 65x 72 quantità 2900 risguardo
64.3 x 72” (come da documentazione che si rammostra CTP doc.17).
8.Vero che in data 06.09.2021 i cataloghi “Red Carpet-Grand Format” erano presenti presso la sede della per l'operazione di labbratura commissionata da CP_2 [...]
Parte_1
9. Vero che i cataloghi “Red Carpet-Grand Format” erano presenti presso la sede della società per la fase di plastificazione commissionata da Parte_4 Parte_1 dal 03.09.21 al 07.09.2021.
10. Vero che in relazione alla lavorazione di labbratura color argento dei cataloghi “Red
Carpet-Grand Format” da parte di alcuna contestazione è stata formulata da Parte_2 parte della , come già risulta anche dalla documentazione mail che si Controparte_3
pagina 3 di 19 rammostra al teste. (doc.6 mail inviata da in risposta alla richiesta di parte CP_3 convenuta).
11. Vero che in relazione alla lavorazione di labbratura color argento dei cataloghi “Red
Carpet-Grand Format” da parte di la con sede a Parte_2 Controparte_3
Ginevra ha richiesto ed ottenuto da un risarcimento danni di €.5.000,00. CP_4 Parte_5
12. Vero che in relazione alla lavorazione di labbratura color argento dei cataloghi “Red
Carpet-Grand Format” da parte di la con sede a Chamonix ha Parte_2 CP_5 richiesto ed ottenuto da un risarcimento danni di €.5.000,00. Controparte_6
13. Vero che, come risulta anche dalla documentazione allegata da parte attrice (CTP doc.07 mail datata 05.08.2021) che si rammostra al teste, dopo la labbratura completata sui tre lati da parte della erano stati conteggiati circa 1000 cataloghi “Red Carpet-Grand Parte_2
Format” di prima scelta, su un totale di 2200 volumi lavorati dalla stessa. CP_1
Si indicano come testi: e c/o , Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 [...]
c/o facente funzioni c/o PA Tes_3 Parte_1 Testimone_4 Co Rue de Veyrot Ginevra;
c/o Do. in persona Testimone_5 Controparte_6 CP_7 del legale rappresentante pro tempore;
in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore;
Dr. di Milano;
facente funzioni c/o Persona_1 Parte_6 CP_5 di Chamonix.
[...]
Nel caso in cui venga ammessa prova testimoniale della parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria e diretta che si renderà necessaria e che verrà precisata a seguito della difesa di controparte, con riserva di indicare i nominativi dei testimoni.
B) Si chiede l'interpello del legale rappresentante della società sul Parte_1 capitolo n.13 sopra indicato.
Si chiede al Giudice adito di ordinare alla società l'esibizione e la Pt_1 Parte_1 produzione in giudizio della seguente documentazione: originale catalogo “Red Carpet-
Grand Format” ristampato e labbrato dalla;
copia dei pagamenti eseguiti dalla CP_2
Gruppo Padova Srl a favore delle di e di a Controparte_6 CP_3 CP_5 titolo di risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2022 alla , l'attrice, Controparte_1
adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
pagina 4 di 19 che essa operava nel settore dei servizi di confezionamento grafico e legatoria di stampa e in data 7.7.2021 era stata incaricata da di rilegare e Controparte_6
confezionare una partita di 2.550 cataloghi, denominati “Red Carpet-Grand Format”, la cui realizzazione le era stata a sua volta commissionata dall'agenzia pubblicitaria
, per conto della cliente finale, PA AC S.A.; CP_5 che essa avrebbe dovuto completare l'intervento entro il 5.8.2021, eseguendo anche la cosiddetta “labbratura”, ossia l'applicazione di una lamina di colore argento sui tre bordi (controdorso, testa e piede) dei fogli che componevano i cataloghi e che,
d'intesa con la committente, aveva affidato tale lavorazione a Controparte_1
che essa si era accordata affinché la consegna di avvenisse al massimo Controparte_1 entro l'1.8.2021 e dopo aver ricevuto il materiale da , il 19.7.2021, lo Controparte_6
aveva inoltrato alla convenuta il 23.7.2021; che, in violazione dell'accordo preso, il prodotto non era pronto entro il termine concordato e pertanto, allo scopo di velocizzare i tempi, le parti avevano concordato che il ritiro del materiale avvenisse direttamente ad opera di essa attrice, man mano che l'intervento di labbratura veniva completato, il che era avvenuto in due tranche,
l'una per 1652 copie, il 3.8.2021 e l'altra, per 926 copie, il 5.8.2021; che essa avrebbe poi dovuto eseguire l'incassatura finale e restituire il prodotto incellofanato a ma si era avveduta del fatto che i cataloghi Controparte_6
presentavano marcate grinzature nelle parti delle pagine adiacenti al controdorso del volume, ossia un vizio assolutamente inconciliabile con gli standard qualitativi richiesti;
che si era giustificata, allegando che il problema era limitato ai cataloghi di CP_1
seconda/terza scelta, che erano stati comunque lavorati, perché utili a settare i macchinari per la labbratura, mentre invece il vizio riguardava la grande maggioranza delle copie;
che alla data del 5.8.2021 la convenuta non aveva ancora completato la labbratura di testa e piede di circa 320 cataloghi, che non presentavano grinze e che pertanto le erano stati rimandati per ultimare l'intervento; che il 6.8.2021 il proprio legale rappresentante, aveva Persona_2
ripreso presso la sede della alcune fasi della lavorazione e dal filmato si CP_1
pagina 5 di 19 evinceva che la convenuta aveva errato il posizionamento e la pareggiatura dei fascicoli sulla catena di trasporto per l'applicazione della labbratura, provocando in tal modo un anomalo schiacciamento delle pagine e la conseguente formazione delle pieghe adiacenti ai dorsi dei cataloghi;
che la lavorazione di non era stata eseguita a regola d'arte ma CP_1 [...]
, in vista della scadenza del termine concordato con i propri committenti, CP_6
aveva deciso di far confezionare i cataloghi, riservandosi ogni rivalsa conseguente a eventuali doglianze dei propri clienti, per cui essa aveva preparato il materiale, provvedendo all'incassatura e alla consegna a , la quale, a sua volta, lo Controparte_6 aveva sottoposto all'esame dell'agenzia e di;
CP_5 CP_3 che in data 11.8.2021 essa aveva comunicato a di avere accettato l'opera CP_1 subappaltata con riserva e ribadito che, anche dall'esame dell'ultima partita di 320 copie, risultava evidente che il danneggiamento si era verificato per imperizia nell'opera di labbratura dei cataloghi e che dunque i vizi erano imputabili esclusivamente all'opera della stessa CP_1
che essa aveva comunicato che il corrispettivo per l'opera di labbratura sarebbe stato riconosciuto al netto degli eventuali danni e spese per la lavorazione non eseguita a regola d'arte, spese fra le quali andava immediatamente conteggiato l'esborso di euro
1.996,00 per il ritiro diretto dei cataloghi, per accelerare i tempi;
che aveva ricevuto i cataloghi ma, una volta esaminati in Controparte_6
contraddittorio con e , aveva riscontrato, pressochè sull'intera CP_5 CP_3
fornitura, ulteriori difetti, direttamente correlati all'opera di labbratura (incollatura delle pagine, che in fase di apertura del volume provocava degli “strappi” della stampa in prossimità del rifilo;
utilizzo di fili differenti, in parte lucidi e in parte opachi, per la labbratura della testa e del piede;
presenza di tracce di “spolvero” dell'argento di labbratura su alcune risguardie;
presenza di marcate grinzature della lunghezza di circa 6 centimetri sul dorso di pressappoco il 50% dei volumi), per cui le aveva restituito l'intera tiratura e le aveva chiesto di procedere con una nuova ristampa, cui essa aveva provveduto a proprie spese, commissionando la labbratura a impresa terza;
pagina 6 di 19 che essa aveva sostenuto per la ristampa i costi della nuova labbratura, per euro
3.803,23 I.V.A. inclusa, delle operazioni di stampa a caldo, per euro 2.299,70 I.V.A. inclusa e di plastificazione, per euro 341,60; che inoltre le aveva richiesto il risarcimento dei danni conseguenti Controparte_6
l'occorso, per complessivi euro 41.759,00, di cui euro 24.344,00 per la seconda ristampa, euro 4.760,00 per le spese di trasporto e reso della prima tiratura, euro
2.665,00 per l'attività di cernita della medesima ed euro 10.000,00, quale ristoro convenuto forfettariamente in favore dell'agenzia ; CP_5
che essa aveva richiesto il rimborso delle predette somme a la quale aveva CP_1
respinto gli addebiti con motivazioni infondate e pretestuose ma non aveva mai preteso il pagamento del corrispettivo per l'opera di labbratura;
che essa si era accordata con per un risarcimento forfettario di euro Controparte_6
38.000,00, che si era obbligata a corrispondere tramite lo storno della fattura relativa all'incarico in oggetto e tramite plurimi sconti per euro 1.000,00 cadauno sulle ulteriori commesse, sino alla concorrenza dell'importo di cui sopra;
che essa intendeva far risolvere il contratto di subappalto con per CP_1 inadempimento grave di quest'ultima, che aveva eseguito un'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, e far valere il diritto al risarcimento del danno, per complessivi euro 52.462,00; ciò premesso l'attrice concludeva come in epigrafe.
*
La convenuta, costituendosi, contrastava le pretese dell'attrice, in particolare deducendo: che l'attrice non aveva prodotto alcun documento utile per verificare la corrispondenza tra quanto ordinato dalla committente (una partita di 2.550 CP_3 cataloghi denominati “Red Carpet-Grand Format”) e quanto realizzato dalla stessa attrice;
che con mail del 12.07.21 l'attrice non aveva indicato un termine tassativo per la lavorazione di labbratura;
che essa, in riposta alla predetta mail, si era limitata a richiedere quattro giorni di lavoro e l'attrice non aveva replicato alcunchè, per cui era infondato l'assunto che pagina 7 di 19 fosse stato concordato il termine di consegna del 1.8.2021, né il tenore delle comunicazioni faceva presumere l'urgenza nella consegna del lavoro finito, per cui non avrebbe potuto esserle addebitato alcun ritardo nella lavorazione, nè l'onere di spesa correlato, di €.1.996,00, per il ritiro diretto dei cataloghi;
che era infondato l'assunto dell'attrice, secondo cui la stessa, essendosi avveduta dei difetti durante le operazioni di incassatura, l'aveva avvisata, in particolare, della presenza delle asserite grinze, dato che la propria opera, ancora in corso, non era stata bloccata dall'attrice, né quest'ultima le aveva mai fornito direttive o indicazioni sugli standard qualitativi, dato che in precedenti commesse non si erano mai verificati difetti a seguito della , che essa aveva sempre eseguito con analoghe Parte_7
modalità, con un macchinario idoneo e con personale esperto;
che essa non aveva mai ammesso la presenza di difetti, neppure limitati ai cataloghi di seconda/terza scelta, utili a settare i macchinari, ed inoltre non era vero che il legale rappresentante dell'attrice si fosse recato il 6.8.2021 presso la sede di essa convenuta e si fosse procurato in tale occasione le riprese delle lavorazioni ancora in corso per cui essa intendeva contestare l'autenticità e la provenienza delle riprese video del processo lavorativo e comunque la riferibilità di esse alla commessa oggetto di causa, anche in considerazione del fatto che la stessa attrice aveva allegato che le operazioni di labbratura erano già state ultimate in due tranche, l'una il 3.8.2021 e l'altra il 5.8.2021; che dalle riprese non risultava affatto che fossero errati il posizionamento e la pareggiatura dei fascicoli sulla catena di trasporto per l'applicazione della labbratura e, in ogni caso, non vi era alcun nesso tra le contestate grinze ed il procedimento di labbratura da essa eseguito, né tale nesso risultava dalle immagini ed appariva altresì escluso dal fatto che le grinze non erano presenti su entrambi i lati (testa e piede) del volume;
che era infondato l'assunto dell'attrice, secondo cui la committente, , Controparte_6
aveva deciso di far confezionare i cataloghi, riservandosi ogni rivalsa conseguente a eventuali doglianze dei propri clienti, nonostante la presenza di gravi ed evidenti vizi
(le grinzature), dato che dalla corrispondenza prodotta non solo non risultava alcuna pagina 8 di 19 riserva di rivalsa ma non vi era neppure alcuna lamentela circa la presenza delle grinze o di altri vizi della labbratura;
che la circostanza che l'attrice avesse deciso di procedere con l'ulteriore lavorazione di incassatura dei cataloghi, consistente nella rilegatura del libro e nell'unione della copertina rigida, smentiva la dedotta sussistenza dei vizi e la trasformazione del prodotto era tale da precludere un attendibile accertamento dei pretesi vizi connessi alla labbratura;
che essa intendeva contestare altresì l'esistenza degli ulteriori vizi lamentati dall'attrice, in quanto quest'ultima non solo aveva accettato i cataloghi senza riserve, ma li aveva sottoposti ad una nuova fase di lavorazione, senza nulla lamentare ed inoltre, nella missiva datata 11.08.2021, aveva anche indicato precisamente il numero delle copie di prima, seconda e terza scelta;
che le grinze lamentate da controparte, come appurato da un proprio tecnico, erano tipiche degli errori provocati nella fase di legatoria, e non nella fase di labbratura, circostanza confermata dal fatto che esse risultavano presenti anche su cataloghi non ancora sottoposti alla lavorazione di labbratura;
che non vi era prova della ristampa integrale dei cataloghi allegata dall'attrice ed anzi dal confronto dei DDT si evinceva una netta differenza tra le dimensioni dei fogli dei cataloghi di cui alla prima stampa e di quelli dei cataloghi asseritamente ristampati, così come di quelli inviati dall'attrice per la plastificazione, anche perché dai documenti prodotti risultava che i cataloghi erano nello stesso tempo presenti sia presso per la labbratura, sia presso la per la fase di CP_2 Parte_4
plastificazione; che era indimostrato che e avessero lamentato i vizi dedotti in CP_5 CP_3 causa, né erano provate le spese allegate dall'attrice in un proprio prospetto, senza alcun idoneo supporto documentale;
che comunque la plastificazione non era stata eseguita durante la prima stampa e pertanto tale intervento sulla ristampa non avrebbe potuto essere addebitato ad essa convenuta;
che essa aveva sospeso la riscossione del corrispettivo per l'opera di labbratura, in attesa di chiarire le contestazioni ricevute;
pagina 9 di 19 che risultava dubbio, in quanto in nessun modo documentato, il preteso accordo tra e per il risarcimento di €.38.000,00, in Parte_1 Controparte_6
luogo della maggiore somma richiesta originariamente, di €.41.759,00, e per i plurimi sconti di €.1.000,00 cadauno, mentre non vi era alcuna prova dell'asserito rimborso di
€.10.000,00 all'agenzia e sulle ragioni di tali voci di spesa;
CP_5 che le pretese dell'attrice erano in definitiva infondate;
ciò premesso la convenuta concludeva come in epigrafe.
*
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove per interrogatorio formale e per testi e svolgimento di consulenza tecnica e all'esito veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.9.2024, sulle conclusioni precisate come in premessa.
***
Osserva il Tribunale che la domanda dell'attrice è fondata e va pertanto accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Va rilevato che è stata svolta consulenza tecnica, diretta ad accertare l'esistenza dei vizi dei volumi oggetto della lavorazione di labbratura, affidata alla convenuta dall'attrice.
In merito va premesso che l'accertamento tecnico non ha avuto carattere meramente esplorativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, trattandosi di consulenza diretta, non già ad accertare fatti non provati ma a valutare sul piano tecnico fatti (difetti di un lotto di cataloghi pubblicitari) che sono stati allegati e parzialmente documentati dalla stessa convenuta, che ha prodotto a campione alcuni cataloghi, oltre che dall'attrice, che ha messo a disposizione i cataloghi giacenti presso il proprio magazzino.
Ciò premesso va osservato che il CTU ha svolto la propria analisi su 50 dei 2563 volumi oggetto delle lavorazioni, rimasti depositati presso l'attrice, in quanto rifiutati dalla terza sub-committente e dalla committente e tale Controparte_6 CP_5
modalità di indagine è stata ritenuta congrua e adeguata anche dai consulenti di parte e pertanto le risultanze di essa devono considerarsi riferibili all'intera partita di volumi e vengono fatte proprie dal Tribunale.
pagina 10 di 19 Dall'accertamento tecnico così espletato è emerso che i volumi presentavano i difetti lamentati dall'attrice, rappresentati dalle grinzature adiacenti ai dorsi e dall'incollatura delle pagine e che dunque l'intero numero di 2563 volumi è risultato difettoso, dovendo considerarsi gravi e cioè tecnicamente non accettabili tali difetti.
Viceversa, lo stesso CTU ha escluso che fossero presenti e comunque idonei ad integrare vizi dei volumi, diversamente da quanto allegato dall'attrice, l'utilizzo per la labbratura di fili differenti, in parte lucidi e in parte opachi e la presenza di tracce di “spolvero” dell'argento di labbratura su alcune risguardie (cfr. relazione CTU pag.5).
Tuttavia il CTU ha precisato che le marcate grinzature adiacenti ai dorsi, riscontrate sui volumi, sicuramente non sono addebitabili all'operato della convenuta, in quanto le pieghe erano già presenti prima delle operazioni di labbratura, come dedotto dall'osservazione dei volumi prodotti in causa dalla parte convenuta. In particolare il
CTU ha sottolineato che sei dei nove volumi prodotti dalla convenuta, non ancora sottoposti a labbratura, presentano già le grinze che determinano il vizio oggetto di contestazione.
Lo stesso CTU ha inoltre sottolineato che le pieghe non sono compatibili con le lavorazioni eseguite dalla convenuta, in quanto “il volume che viene sottoposto alla labbratura è perfettamente bloccato da ed è già cucito rendendo impossibile CP_8 il verificarsi del vizio lamentato” (cfr. relazione CTU pagg.5-6).
*
Quanto invece alle incollature delle pagine, che in fase di apertura del volume provocano strappi e abrasioni della stampa in prossimità dei tre lati rifilati, il CTU ha rilevato che si tratta di difetto dipendente dal calore causato nelle operazioni di labbratura, consistenti nel riscaldare la lamina che deposita lo strato di colore argento sul bordo del volume. In particolare il CTU ha attribuito l'anomalia ad una
“temperatura eccessiva al limite della fiammatura” o al “tempo di labbratura leggermente superiore allo standard”, tali comunque da scaldare “anche la verniciatura delle pagine del volume provocandone il distacco e le relative incollature” (cfr. relazione CTU, pagg.6-7).
pagina 11 di 19 Lo stesso CTU ha sottolineato che durante le operazioni peritali non è stata riscontrata all'interno dei volumi nessuna incollatura, la quale era invece concentrata solo in prossimità dei bordi di rifilo, in una zona di circa 2-3 mm, il che ha consentito di escludere che le problematiche fossero correlate alla verniciatura effettuata in stampa.
Il CTU ha poi evidenziato la maggior gravità del vizio di incollatura rispetto a quello delle grinzature, in quanto quest'ultimo aveva valenza meramente estetica, mentre il primo rendeva i cataloghi inservibili all'uso cui erano destinati, in quanto non era possibile sfogliarli e vederne il contenuto nelle porzioni incollate, che si strappavano dalle pagine, “rendendo il volume impresentabile” (cfr. relazione CTU pagg.15-16).
*
In tale contesto ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare risolto il contratto d'appalto intercorso fra le parti per inadempimento grave della convenuta, ai sensi dell'art.1668, comma 2 c.c., in quanto l'opera di labbratura ha reso inservibili i cataloghi lavorati.
In particolare va sottolineato che il difetto dell'incollatura, come accertato e descritto dal CTU, non era riconoscibile al momento della consegna all'attrice dei volumi semilavorati dalla convenuta, ai sensi dell'art.1667 c.c., essendo necessario sfogliare i cataloghi per riscontrare l'incollatura stessa, onde la circostanza che
[...]
abbia ricevuto l'opera senza un'immediata contestazione non vale ad Pt_1
integrare accettazione dell'opera stessa, al fine di escludere la garanzia di cui alla disposizione indicata, salvo quanto si dirà in seguito in ordine alla successiva lavorazione dei volumi.
**
Quanto ai danni lamentati dall'attrice in dipendenza dell'inadempimento della convenuta va osservato che gli stessi non risultano interamente sussistenti né interamente addebitabili alla condotta della convenuta.
*
Va premesso che l'attrice ha sostenuto che la prestazione è stata resa dalla convenuta anche in ritardo sui tempi concordati e che il ritardo avrebbe provocato maggiori pagina 12 di 19 oneri di spesa a suo carico, per l'importo di €.1.996,00, per aver dovuto ritirare direttamente i cataloghi.
Tale assunto dell'attrice non ha trovato alcun idoneo riscontro probatorio, atteso che,
è ben vero che nella comunicazione del 12.7.2021 (doc.2 attrice), nell'ipotesi di consegna di 2600 cataloghi da labbrare il 27.7.2021, la convenuta aveva indicato come tempo di lavorazione quello di 4 giorni, ma è plausibile che la stessa abbia fatto riferimento a quattro giorni lavorativi e non al termine finale del 1.8.2021. In ogni caso va sottolineato che dalla comunicazione via mail in data 20.7.2021 (doc.45 attrice) risulta che ha trasmesso in tale data l'ordine scritto di Parte_1
esecuzione della labbratura e il contenuto di tale ordine non risulta documentato;
ne consegue che non risulta pienamente provata la pattuizione di un termine di esecuzione dell'opera di labbratura ed in particolare non risulta provata la conferma del termine indicato nella mail del 12.7.2021.
D'altra parte non vi è traccia alcuna di solleciti alla a causa di anomalie sui CP_1
tempi di consegna dei volumi lavorati e, al contrario, la comunicazione via mail della in data 3.8.2021 (doc.5 attrice), rivolta all'amministrazione della CP_1 [...]
nella quale si comunica la quantità di materiale consegnato e quella Pt_1 rimanente, ha il contenuto di un'ordinaria comunicazione operativa, in un contesto temporale normale.
Soltanto con la mail del 11.8.2021 (doc.) l'attrice, dopo aver lamentato difetti dell'opera, ha altresì lamentato la consegna ripartita del materiale, con generico riferimento al mancato rispetto dei tempi promessi e attenzione principalmente a dettagliare la pretesa di pagamento di ben €.1.996,00 per oneri di impiego di propri dipendenti e di mezzi di trasporto per il ritiro del materiale in più partite.
Tuttavia l'attrice non ha documentato quali maggiori spese avrebbe dovuto sostenere per il ritiro ripartito dei volumi, considerato che dalla richiamata mail in data
3.8.2021 (doc.5 cit.), risulta che sia stata la stessa a consegnare, quanto CP_1 meno la prima tranche di 1652 cataloghi (“ciao, ti ho mandato 1652 copie”) e che vi sarebbe stata solo una seconda consegna di merce, né risultano DDT o altri documenti che attestino plurimi trasporti a carico della Parte_1
pagina 13 di 19 Ne consegue che va esclusa anche la prova del danno allegato dall'attrice per il preteso ritardo nell'esecuzione dell'opera.
*
Quanto al danno causalmente dipendente dall'inadempimento grave della convenuta, come sopra accertato, va rilevato che lo stesso deve considerarsi limitato all'onere di spesa per il rifacimento dei volumi nello stato preesistente alla labbratura.
Va ribadito che la convenuta ha svolto una limitata fase delle lavorazioni, necessarie alla realizzazione dei cataloghi, ed in particolare ha apposto sui lati del blocco delle pagine del volume, già unite e mancanti soltanto della copertina rigida, una lamina di colore argento e cioè ha eseguito la cd. labbratura.
Dopo la riconsegna dei volumi l'attrice ha pacificamente riscontrato su un numero significativo di essi delle vistose grinzature, che ha addebitato all'opera della convenuta, contestandole con la missiva del 11.8.2021 (doc.13) ma che, per le ragioni suindicate, erano a lei addebitabili e ha comunque deciso di procedere alle ulteriori lavorazioni necessarie per ultimare i cataloghi.
Tale conclusione trova piena conferma nella comunicazione intercorsa fra la stessa convenuta e la sua committente, , dalla quale si evince che era stata Controparte_6 discussa l'opportunità di ultimare i volumi, procedendo alle operazioni di incassatura, nonostante fosse stato riscontrato che gli stessi erano in buona parte difettosi.
In particolare dalla mail in data 5.8.2021 (doc.7 attrice) risulta che Per_3
di ha comunicato a che vi erano 1.000
[...] Parte_1 Controparte_6
copie di prima scelta, 810 di seconda scelta e 368 di terza scelta e che altre 320 copie erano in fase di verifica (“al momento le stiamo passando”), delle quali, 600 complessive erano già incassate e altre 1600 erano pronte per essere incassate, mentre
320 erano mancanti della labbratura sui lati.
Da altra mail del 5.8.2021 (doc.11 attrice) risulta poi che lo stesso Persona_3
che, come si è visto, intratteneva i rapporti con per la commessa in Controparte_6 questione, ha riferito ad altri dipendenti dell'attrice degli accordi con , Controparte_6 nel senso di procedere all'incassatura per tutti i volumi, indipendentemente dai difetti riscontrati (“si è deciso di incassare tutto, le 3° scelta sotto lo strato di ogni bancale e sopra le 1° scelta”).
pagina 14 di 19 E' del tutto verosimile che l'attrice, nel corso della lavorazione di incassatura, avesse rilevato anche i difetti di incollatura dipendenti dalle operazioni di labbratura, avendo fatto riferimento ad una verifica dei semilavorati e comunque avrebbe dovuto rilevarli con l'impiego dell'ordinaria diligenza.
In definitiva l'attrice era consapevole, quale appaltatrice dell'opera finita, degli standard qualitativi che erano richiesti per il catalogo in oggetto, destinato a pubblicizzare i gioielli della lussuosa AI PA (cfr. catalogo in atti), per la quale non era ragionevole ipotizzare l'accettazione di prodotti di II e III scelta e dunque avrebbe dovuto astenersi dall'incassatura dei volumi difettosi e avrebbe dovuto procedere immediatamente ad una nuova ristampa.
Come evidenziato dal CTU, infatti, per rispettare gli standard attendibili per quel genere di catalogo, era necessario il rifacimento completo dei volumi di tutto il lotto, in quanto vi era la possibilità di discrepanze tra quelli del vecchio lotto, risultati idonei, e quelli ristampati, con il rischio dunque di una ulteriore difformità dell'opera, tale da impedire l'esatta prestazione richiesta dalla , con maggiori oneri per il CP_3
rifacimento.
Appare dunque chiaro che l'attrice ha provveduto all'incassatura dei volumi accettando il rischio che essi non fossero ritenuti idonei a causa dei difetti presenti, ed in particolare dell'incollatura ma anche delle grinzature, che sono state effettivamente oggetto di contestazione da parte della cliente, come comunicato da , Controparte_6
che con la missiva del 24.8.2021 (doc.14 attrice) ha lamentato la presenza di esse su circa la metà dei pezzi consegnati.
Da ciò consegue che la a fronte dei vizi che aveva accertato, Parte_1
avrebbe dovuto astenersi dalle operazioni di incassatura oltre che dalla consegna dei cataloghi per l'invio alla cliente finale e avrebbe dovuto procedere subito alla ristampa di nuovi cataloghi, e cioè a compiere l'operazione alla quale ha provveduto solo dopo il rifiuto da parte di e di dei prodotti difettosi che CP_5 CP_3
essa aveva fornito, aggravando gli oneri di spesa, per incassatura, trasporti, cernite, restituzioni, danni richiesti dalla cliente finale (doc.33 attrice).
In definitiva i danni indicati, a prescindere dalla relativa prova, non sono riconducibili causalmente all'operato della convenuta ma alla negligenza dell'attrice e ne consegue pagina 15 di 19 che ogni pretesa della stessa attrice, inerente dette voci di danno, deve essere rigettata.
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Quanto alle spese di ristampa dei cataloghi, va osservato che le stesse si sono rese necessarie per sostituire quelli danneggiati, sia dalle grinzature addebitate all'operato dell'attrice, sia dalla , svolta dalla convenuta. Parte_7
In ordine all'onere di spesa della ristampa, va osservato che lo stesso è stato stimato dal CTU in complessivi €.47.041,40, oltre IVA, ricomprendendo, sia i costi sopra indicati e non ritenuti addebitabili alla convenuta, sia il costo della ristampa vera e propria, indicato nel prospetto prodotto dall'attrice (doc.33) in €.24.344,00 e ritenuto congruo, sia il costo degli interventi di stampa a caldo eseguita da per CP_9
€.1.885,00 oltre IVA, sia il costo di labbratura eseguita dalla terza ditta CP_2 per €.3.117,40, oltre IVA, sia ancora il costo dell'operazione di plastificazione
[...] eseguita da per €.280,00 oltre IVA. Parte_4
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Va da subito rilevato che le ultime tre voci di danno non sono sussistenti o non sono comunque addebitabili alla convenuta, neppure in parte.
Infatti, quanto alla nuova labbratura, si tratta di spesa non sostitutiva di altra analoga, in quanto pacificamente, non ha versato il compenso dovuto per la Parte_1
labbratura svolta da e, per effetto della risoluzione del relativo contratto, CP_1
per inadempimento della convenuta, non dovrà versare alcunchè alla stessa per la labbratura del lotto difettoso.
Di conseguenza la labbratura realizzata dalla (doc.21 attrice) sul nuovo CP_2
lotto di cataloghi non ha comportato una spesa aggiuntiva ma una spesa che
[...]
avrebbe comunque dovuto sostenere per consegnare il prodotto finito alla Pt_1
sua committente, . Controparte_6
Quanto alle spese di plastificazione va osservato che i campioni prodotti in causa, appartenenti al lotto lavorato dalla convenuta, non presentano alcuna plastificazione.
Inoltre va rilevato che nei DDT allegati dall'attrice a dimostrazione della consegna dei materiali e dell'effettuazione della lavorazione (docc.29-30) si fa riferimento a dimensioni dei fogli (F.to 49x102 e F.to 64x46) che non appaiono compatibili con le pagina 16 di 19 dimensioni dei cataloghi (F.to 27,5x37,5), sicchè tali operazioni appaiono riconducibili a prodotti diversi, anche perché, come osservato dalla convenuta, il materiale sottoposto a plastificazione era almeno in parte diverso da quello sottoposto a labbratura, essendo contemporaneamente presente presso (consegnati Parte_4
2800 pezzi con DDT del 3.9.2021 restituiti il 7.9.2021 – docc.29-30) e presso
(consegnati 1436 pezzi con DDT del 6.9.2021 – doc.19). CP_2
Va dunque escluso che la spesa di €.280,00 oltre IVA, riferibile a tale lavorazione
(docc.31-32 attrice) sia addebitabile alla convenuta.
Quanto alla spesa per la stampa a caldo in argento delle copertine dei cataloghi
(doc.23) per l'importo di €.1.885,00 oltre IVA va osservato che si tratta analogamente di operazione che è compresa negli interventi funzionali all'incassatura e cioè all'incollatura del volume con la copertina, operazione che l'attrice avrebbe dovuto evitare, avendo riscontrato la difettosità dei volumi da incassare.
In definitiva la sola spesa causalmente riconducibile all'inadempimento della convenuta è quella resasi necessaria per la ristampa dei volumi nello stato in essere prima della e della incassatura, che comprende l'importo di €.24.344,00 Parte_7
richiesto da per carta, ristampa, piega e taglio (docc.33 e 59). Controparte_6
Relativamente a tale, ultimo importo va tuttavia dato atto che la convenuta ha attestato che la ha praticato uno “sconto” sull'ammontare del Controparte_6
rimborso che ha preteso, portando il totale richiesto (comprensivo delle spese come sopra escluse) da €.41.759,00 ad €.38.000,00.
Ne consegue che l'esborso effettivamente sostenuto da per la Parte_1 ristampa dei cataloghi addebitata da va stimato in €.22.153,00 Controparte_6
(secondo la proporzione €.41.759,00 : €.38.000,00 = €.24.344,00 : X).
In conclusione il danno complessivo dipendente causalmente anche dall'inadempimento della convenuta è stimabile in €.22.153,00, oltre IVA.
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Va a questo punto rilevato che l'inutilizzabilità dei cataloghi è comunque derivata, sia dai difetti di labbratura addebitati alla convenuta, sia dalle grinzature addebitate all'attrice.
pagina 17 di 19 Come già osservato è emerso che le grinzature erano presenti su circa la metà dei cataloghi e pertanto per tale parte essi avrebbero comunque dovuto essere ristampati e ne consegue che la spesa di ristampa va addebitata per il 50% alla stessa attrice e soltanto per l'ulteriore 50% alla convenuta, che con la propria opera viziata ha certamente reso inservibile l'altra metà dei cataloghi.
Il CTU, come già rilevato, ha precisato che i difetti di labbratura rendevano i cataloghi inservibili, mentre le grinzature incidevano soltanto sull'estetica del prodotto, non inservibile. Tuttavia le considerazioni svolte in ordine degli standard qualitativi che erano richiesti per il catalogo oggetto di causa, in quanto destinato a pubblicizzare i gioielli della lussuosa AI PA, inducono a ritenere che le sole grinzature, anche in presenza di una labbratura eseguita a regola d'arte, avrebbero reso i cataloghi non conformi e inaccettabili e di conseguenza l'onere di rifacimento va addebitato causalmente ad entrambe le parti in pari misura, a prescindere dalla diversa gravità dei vizi.
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La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.11.076,50, oltre IVA.
La somma dovuta di €.11.076,50 va rivalutata in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dalla data dell'inadempimento (consegna dell'opera il 5.8.2021) per determinare il valore attuale del credito risarcitorio, che è pari ad €.12.815,51
(coeff.1,157), importo che andrà maggiorato di interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di €.11.076,50, gradualmente rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT del costo della vita, dal 5.8.2021 alla data della presente decisione.
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In considerazione del complessivo esito della controversia vi sono i presupposti per la condanna della convenuta alla rifusione all'attrice della metà delle spese del procedimento mentre per la restante frazione le spese, liquidate come da dispositivo, vanno compensate.
pagina 18 di 19 Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, atteso l'esito complessivo della controversia e ne consegue che va escluso il diritto dell'attrice al rimborso di spese di CTP, peraltro tardivamente documentate in memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara risolto per inadempimento di il contratto di subappalto fra Controparte_1
e oggetto di causa;
Pt_1 Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare a la somma di €.12.815,51, Controparte_1 Parte_1
oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
condanna a pagare a gli interessi al tasso Controparte_1 Parte_1
legale sulla somma di €.11.076,50, rivalutata di anno in anno in base agli indici
ISTAT del costo della vita, dal 5.8.2021 alla data della presente decisione;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna a rifondere a ½ delle spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida per l'intero in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.806,00 per la fase istruttoria ed €.2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.805,65 per spese vive ed oltre IVA
e CPA e compensa la restante frazione di spese;
pone in via definitiva a carico delle parti, per metà ciascuna, le spese di CTU.
Padova 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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