Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 812/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 812/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIUSEPPE MARIA CORDOVA (C.F. CodiceFiscale_2
Email_1 Email_2 Email_3
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ),
[...] C.F._4
con gli avv.ti LEO MARCO ARENA (C.F. ) e MAURO PRIOLO C.F._5
(C.F. ) C.F._6
-appellati-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, depositata in data 12.09.2019, comunicata il 16.09.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 932/2017 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.01.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 7.03.2017 le parti
[...]
e hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria, CP_1 Controparte_2
instaurando il giudizio di 1° grado (n. 932/2017 R.G.) al fine di conseguire la revocatoria ex art. 2901 c.c., e dunque declaratoria di inefficacia nei loro confronti, dell'atto di donazione realizzato in data 7.10.2011 dal proprio debitore in Parte_1
favore dei propri figli e , rappresentando la Controparte_3 Persona_1
sussistenza:
(1) sia delle relative ragioni di credito (entrambe fondata su titoli giudiziali e di importo pari a
€ 42.019,52 per lo , nonché a € 15.273,45 per il Controparte_1 CP_2
);
[...]
(2) sia del pregiudizio arrecato alle predette ragioni creditorie mediante tale atto dispositivo
(essendosi il resistente liberato, con tale donazione, di tutti i beni immobili di sua proprietà), altresì gratuito e posteriore al sorgere del credito;
(3) sia del presupposto anche temporale (considerando l'interruzione della prescrizione determinata dal giudizio ex art. 2901 c.c. previamente instaurato – proc. n. 2481/2015 R.G.).
I.1.2.- Con comparsa del 28.09.2017 si è poi costituito il resistente Parte_1
, contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
[...]
(1) il difetto dell'elemento soggettivo e comunque del pregiudizio alle ragioni creditorie;
(2) la posteriorità del credito del maturato solo in data 22.07.2014 (data della CP_2
sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria di riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria), rispetto all'atto dispositivo qui contestato (7.10.2011).
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I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata, nella quale il giudice di prime cure ha:
(A) accolto il ricorso e per l'effetto revocato l'atto di donazione, dichiarandone l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti;
(B) condannato il resistente al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale ordinanza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., è stato poi proposto appello dalla parte , la quale ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 812/2019 R.G.), ivi in particolare contestando l'omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di prime cure e ribadendo la non accoglibilità dell'actio pauliana proposta ex adverso (per difetto di prova dell'elemento soggettivo e dell'eventus damni, nonché considerando la posteriorità del credito del rispetto all'atto dispositivo qui contestato). CP_2
I.2.2.- Con comparsa del 5.02.2020 si sono poi costituiti gli appellati Controparte_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in particolare
[...] Controparte_2
chiedendo di voler:
(1) in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello;
(2) nel merito, rigettare l'appello proposto e, contestualmente, correggere l'errore materiale al punto 1) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado con riguardo alle generalità di uno dei ricorrenti (indicato come “ ” invece che, come corretto, ”); Persona_2 Controparte_2
(3) condannare l'appellante alle spese di lite e altresì ex art. 96 c.p.c..
I.2.3.- Con provvedimento del 10.07.2020, oggetto di successiva correzione di errore materiale, è stata poi respinta la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c..
I.2.4.- All'esito poi dell'udienza del 9.01.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello formulato è tempestivo e ammissibile, in quanto: (a) proposto, come necessario, mediante atto di citazione (trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) e notificato, come prescritto
(ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella
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sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata [giusta comunicazione dell'ordinanza intervenuta il 16.09.2019 (cfr. il “dettaglio comunicazione/notificazione” dell'ordinanza e la “data di invio” ivi indicata) e atto d'appello poi notificato il 16.10.2019
(cfr. la RdAC qui prodotta in formato .eml in uno all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello)] e altresì (b) insuscettibile di ritenersi non coerente al paradigma ex art. 342 c.p.c. (come eccepito dalle parti appellate – v. supra, sub I.2.2., punto (l)), considerando che nel gravame originante l'odierna procedura la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e
Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta;
(B) l'exceptio praescriptionis fatta valere dalla parte appellante [cfr. pagg.
1-2 della memoria di replica] è invece evidentemente tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto (art. 2938
c.c.) proposta solo in questa sede [come tuttavia pacificamente precluso dall'art. 345, comma
II, c.p.c., ovviamente operante anche per l'appello ex art. 702 quater c.p.c. (prescrivente una disciplina differenziata solo per i nova probatori) e integrante un generale principio di ordine pubblico processuale, un “divieto” di “natura pubblicistica” e una vera e propria “preclusione all'esercizio della giurisdizione” operante ex officio (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 02/07/2004, n. 12147; Cass. civ., 10/04/2000, n. 4531)], peraltro, come detto, solo nella memoria di replica [pur essendo pacifico che “nelle memorie” ex art. 190 c.p.c. si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma senz'altro “non possono essere esposte questioni nuove”, essendo l'“ambito obiettivo della controversia” ormai definitivamente cristallizzatosi nella “fase anteriore” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ.,
7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ.,
7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)], risultando dunque evidentemente inammissibile, oltre che pacificamente infondata [risultando il termine quinquennale ex art.
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2903 c.c., anche ove decorrente dal 3.11.2011, in ogni caso pacificamente non spirato, poiché interrotto dalla notifica dell'atto di citazione nel luglio 2015 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo di 1° grado – ovviamente persistendo poi l'effetto interruttivo, ex art. 2945, comma III, c.c., a prescindere dall'estinzione del relativo giudizio) e dunque ovviamente ancora in essere al momento – marzo 2017 – dell'instaurazione del giudizio qui in esame (poiché 2017-2015 <
5)];
(C) non sussiste poi nel caso di specie alcun vizio di integrazione del contraddittorio [cfr. pagg.
2-3 della memoria di replica dell'appellante, nonché pag. 3 della comparsa conclusionale degli appellati], vertendo la revocatoria su un atto di donazione ed essendo pacifico che “il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso” [considerando che “l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie” e che pertanto “lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie” “solo” se “l'atto dispositivo è … a titolo oneroso”, con la conseguenza che “se invece l'atto dispositivo è a titolo gratuito”, come appunto in questo caso, “lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario” (cfr. Cass. civ.,
26/05/2020, n. 9648 e Cass. civ., 29/05/2018, n. 13388)];
(D) è qui pacificamente possibile procedere alla correzione dell'errore materiale riportato al punto 1) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado [ove il ricorrente e odierno appellato è riportato come ” e non invece con le proprie, corrette, generalità di Persona_2 CP_2
”], essendo evidente che si tratti di un mero “difetto di corrispondenza”, “rilevabile
[...] ictu oculi”, “fra l'espressione formale” “e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento” riguardante, in definitiva, “il provvedimento” non come “atto giurisdizionale”, bensì quale “documento” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
14/11/2024, n. 24932; Cass. civ., 22/07/2020, n. 15656; Cass. civ., Sez. un., 21/06/2018, n.
16415] e che a una tale rettifica si possa qui provvedere [in quanto “l'istanza di correzione di errore materiale”, ove “rivolta al giudice d'appello dinanzi al quale la sentenza è impugnata”, “non dà luogo ad un autonomo procedimento, collocandosi in quello
d'impugnazione”, ove poi “può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”, considerando che, in definitiva, “la correzione rientra” naturaliter “nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame”: cfr. Cass. civ., 12/01/2022, n. 683, Cass. civ., 12/09/2014, n. 19284; Cass. civ.,
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21/10/1998, n. 10447 e Cass. civ., 10/11/1960, n. 3009)], non essendo poi luogo a provvedere sulle spese a tal riguardo [atteso che “nel procedimento di correzione degli errori materiali”,
“in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere … sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo”, “non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod. proc. civ.”,
“non può procedersi alla liquidazione delle spese”: cfr. Cass. civ., Sez. un., Sez. un.,
14/11/2024, n. 24932);
(E) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, da ciò discendendo l'integrale conferma dell'ordinanza di prime cure.
V.- Giova muovere, a tal riguardo e in quanto profilo pregiudiziale condizionante altresì la disciplina da applicarsi in punto di elemento soggettivo [v. infra], dalla contestazione con riguardo al profilo “temporale” del credito di uno dei due ricorrenti e odierni appellati, e.g.
. Controparte_2
V.1.- La parte appellante ha contestato, in particolare [cfr. pag. 5 dell'atto di appello], che il credito di quest'ultimo risultava “maturato” solo in occasione della pronuncia della Corte
d'Appello di Reggio Calabria del 22.07.2014 (cfr. all. 4 fasc. attoreo di 1° grado) che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria del 29.10.2009 (cfr. all. 3 medesimo fasc.).
E tuttavia, tale deduzione, già respinta in prime cure (cfr. l'inciso in parentesi al 1° cpv. del punto II. alle pagg.
4-5 della pronuncia di 1° grado), è anche qui da disattendersi.
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V.2.- E infatti, fermo che, come noto, “perché sussista il requisito della anteriorità del credito ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria”, “è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore” e dunque “il momento della nascita del credito”,
“indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare
o che sia scaduto ed esigibile” e a prescindere altresì dal “momento” “del suo accertamento giudiziale” [cfr. Cass. civ., 5/09/2019, n. 22161; Cass. civ., 18/08/2011, n. 17356; Cass. civ.,
11/02/2005, n. 2748; Cass. civ., 2/09/1996, n. 8013 e Cass. civ., 22/01/1999, n. 591, nonché, in senso analogo, Cass. civ., 17/02/2023, n. 5162 e Cass. civ., 3/06/2020, n. 10522], non v'è dubbio che il credito del fosse “insorto” ben prima della sentenza del 2014. CP_2
E infatti, vertendosi nel caso di specie in “azione di accertamento”, e in particolare di
“accertamento pregiudiziale alla pronuncia di condanna al pagamento della retribuzione”
(cfr. Cass. civ. 24/10/1995, n. 11047), è pacifico che la predetta pronuncia non abbia
“costituito”, ma meramente accertato (con pronuncia dichiarativa e dunque ontologicamente operante ex tunc) la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti somme a lui spettanti, a titolo di “differenze retributive” e di “TFR”, nel periodo 2003-2006 (cfr. pagg.
2 e 11 della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 22.07.2014), essendo evidente che il credito, ben prima del suo “accertamento giudiziale” [qui pacificamente irrilevante (cfr. Cass. n. 22161/2019; Cass. n. 17356/2011; Cass. n. 8013/1996, nonché già
Cass. n. 1050/1996; Cass. n. 2400/1990; Cass. n. 1220/1986; Cass. n. 1388/1981; Cass. n.
5178/1977; Cass. n. 2069/1975; Cass. n. 142/1966; Cass. n. 830/1964)], risultava previamente
“insorto”, già con la prestazione (2003-2006), e poi con la cessazione (2006), dell'attività lavorativa (come del resto comprovato dal riconoscimento dei relativi accessori, per interessi e rivalutazione, proprio “dalle singole mensilità”, quanto alle differenze retributive, e “dalla cessazione del rapporto”, quanto al TFR - cfr. pag. 18 della sentenza della Corte d'Appello di
Reggio Calabria da ultimo menzionata) e in ogni caso dalla data (10.12.2007) del ricorso introduttivo [atteso che “la decorrenza” “va” ovviamente “fatta risalire alla data della domanda” e non “dalla data del provvedimento giudiziale”, in ossequio al “noto principio” processual-civilistico, evincibile da plurime disposizioni (tanto processuali - e.g. gli artt. 5 e
111 c.p.c. -, quanto sostanziali – e.g. gli artt. 1148, 2033 e 2913 c.c.), “per cui [il] tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce”
e “a detrimento di chi lo ha dovuto attivare” (attesa l'ovvia “necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto per il solo decorso del tempo necessario a farlo valere”), essendo
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quindi evidente che “l'assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l'atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio” e che pertanto anche “la decisione di appello”, che “si sostituisce a quella del primo giudice”,
“produce effetti con la medesima decorrenza” ed è “ancorata al momento del deposito” del ricorso introduttivo, trattandosi appunto del frangente temporale “in cui è “proposta” la domanda giudiziale” (cfr., rimarcando il carattere “generale” di tale “principio”, Cass. civ.,
22/12/2021, n. 41232 e Cass. civ., 20/06/2023, n. 17570, nonché, quanto alla “data della domanda” nel caso di introduzione del giudizio mediante ricorso, Cass. civ., 14/05/2021, n.
13145)], da ciò evidentemente discendendo l'anteriorità del credito del rispetto CP_2 all'atto dispositivo qui contestato (poiché realizzato, come detto, solo nel 2011 – v. supra, sub
I.1.1.- e dunque senz'altro dopo il deposito del ricorso – 2007 –, nonché, a fortiori, la prestazione lavorativa – 2003-2006) e dunque la non accoglibilità, anche in questa sede, delle contestazioni a tal riguardo formulate dal convenuto in prime cure e odierno appellante.
VI.- Parimente da disattendere risultano altresì le censure con riguardo all'elemento soggettivo e all'eventus damni, rispetto alle quali l'appellante ha in particolare eccepito che:
(1) le stesse modalità dispositive (donazione) erano a suo avviso tali da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901, n. 1), c.c. - non essendo il debitore ricorso a “strategie” dolosamente preordinate a pregiudicare i creditori, ma a una semplice donazione, dalla quale “non” aveva ovviamente ricavato “alcun utile economico” (cfr. pagg. 3
e 5 dell'atto di appello);
(2) il suo patrimonio residuo, all'epoca dell'atto dispositivo, era poi senz'altro sufficiente a garantire le ragioni dei creditori (cfr. pagg.
3-4 dell'atto di appello).
Tali prospettazioni, come qui di seguito scrutinate (v. infra, sub VI.1.-VI.2.2.), risultano evidentemente inaccoglibili.
VI.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI., punto (1), giova osservare che:
(A) nel caso di specie non risultava affatto necessario dimostrare l'adozione di “strategie” preordinate a ledere i creditori, risultando l'atto dispositivo qui in esame a titolo gratuito e successivo al sorgere delle ragioni di credito (anche con riguardo a quello del – v. CP_2 supra) ed essendo quindi non solo del tutto “irrilevante” la condizione del terzo beneficiario e dunque lo “stato soggettivo del donatario” [di per sé da scrutinarsi, come detto supra, sub III., punto (D) e ai sensi dell'art. 2901, comma I, n. 2), c.c., “solo” se “l'atto dispositivo è … a titolo oneroso”] ma altresì priva di “rilevanza” alcuna “l'intenzione del debitore medesimo
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di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore”, risultando invece “necessaria e sufficiente” la mera “scientia damni” o “scientia fraudis”, e dunque “la pura e semplice consapevolezza [scientia] del pregiudizio”, chiaramente “desumibile dalla natura stessa dell'atto” e in ogni caso da intendersi come “la semplice conoscenza”, “cui va equiparata la agevole conoscibilità”, “della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” [non occorrendo alcuna “finalizzazione”, “collusione” o “elemento fraudolento” (né “invero” la “specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita
l'azione”), bastando, come detto, la agevole conoscibilità e dunque “la semplice” “previsione di un mero danno potenziale” “che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere” (cfr., da ultimo ed ex aliis, Cass. civ., Sez. un.,
27/01/2025, n. 1898; Cass. civ., 7/12/2023, n. 34256; Cass. civ., 2/04/2021, n. 9192; Cass. civ., 5/10/2021, n. 28423; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13343; Cass. civ., 17/05/2010, n. 12045;
Cass. civ., 3/03/2009, n. 5072; Cass. civ., 17/01/2007, n. 966; Cass. civ., 7/03/2005, n. 4933;
Cass. civ., 24/07/2003, n. 11471)];
(B) un tale atteggiamento soggettivo – integrato, come detto, non già dall'“intenzione del donante di nuocere al creditore”, ma dalla mera “conoscibilità”, desumibile anche dall'atto dispositivo realizzato, del possibile danno da quest'ultimo derivante – è poi evidentemente insuscettibile di ritenersi escluso, come pur prospettato dall'odierno appellante, nel caso in cui l'atto dispositivo consista, come appunto nel caso di specie, in una donazione, perdipiù in favore dei propri figli e contestualmente riguardante tutti i propri beni immobili (cfr. all.
7-8 fasc. attoreo di 1° grado, nonché infra), considerando che, se “tale conoscenza è in re ipsa” già nel caso di “vendita contestuale di una pluralità di beni”, a fortiori non v'è dubbio che essa ricorra nel caso in cui tale disposizione contestuale e onnicomprensiva sia realizzata in favore della propria prole e mediante atto di donazione, considerando che proprio con riguardo a quest'ultimo atto – che ovviamente riduce la garanzia patrimoniale e “impoverisce di per sé il donante”, proprio “perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo” -, “la sussistenza della scientia fraudis”, lungi dal potersi ritenere esclusa, invero si impone “per evidenza logica”, atteso che “nessuna persona sensata, nel momento in cui si spogli di un bene patrimoniale senza corrispettivo, non può non sapere che il suo patrimonio si stia ipso facto riducendo” [cfr. Cass. civ., 3/07/2018, n. 17336, nonché, ex multis ed evidenziando che una tale conoscenza è senz'altro da presumersi nel caso di stretta “parentela” fra beneficiari e
“debitore” nonché di “pluralità e … contestualità degli atti di disposizione”, in particolare
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ove riguardanti gli “unici beni immobiliari del suo patrimonio”, Cass. civ., 11/02/2025, n.
3512; Cass. civ., 18/06/2019, n. 16221; Cass. civ., 19/12/2008, n. 29869; Cass. civ.,
16/04/2008, n. 9970; Cass. civ., 22/08/2007, n. 17867; Cass. civ., 7/07/2007, n. 15310; Cass. civ., 27/03/2007, n. 7507; Cass. civ., 18/01/2007, n. 1068; Cass. civ., 21/04/2006, n. 9367;
Cass. civ., 7/03/2005, n. 4933; Cass. civ., 11/02/2005, n. 2748; Cass. civ., 19/02/2004, n.
3321; Cass. civ., 1/06/2000, n. 7262; Cass. civ., 18/12/1999, n. 14274; Cass. civ., 28/09/1996,
n. 8581)].
VI.2.- Né in senso contrario può invocarsi il rilievo difensivo compendiato supra, sub VI., punto (2), considerando l'onus probandi qui vigente [v. infra, sub VI.2.1.] e la mancata congrua ottemperanza a quest'ultimo nel caso di specie [v. infra, sub VI.2.2.].
VI.2.1.- Quanto al riparto del carico dimostrativo, non v'è dubbio che l'onere di puntualmente provare il patrimonio residuo senz'altro gravava, come noto, proprio sul debitore donante.
E infatti, è pacifico che:
(1) il “presupposto dell'eventus damni” risulta di per sé integrato da qualsivoglia atto “idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale” [non occorrendo “una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore”, né “la sussistenza di uno stato di insolvenza” o “di sostanziale incapienza” “del debitore”, considerando che “la tutela accordata dalla legge” “si pone, in materia, a un livello diverso e di spessore maggiore”], essendo “sufficiente”, in definitiva, “un pericolo di danno, derivante … da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito”, come tipicamente avviene tanto nel caso di vendita immobiliare
(ovviamente implicante una “modifica qualitativa della garanzia patrimoniale”, e in specie la
“sostituzione di beni facilmente aggredibili - beni immobili - con beni distraibili, quali, ad es., il danaro”), quanto, a fortiori, nei casi, come quello di specie, di donazione immobiliare (di per sé ovviamente comportante non già una mera “variazione quantitativa o qualitativa” della garanzia patrimoniale, ma un suo vero e proprio abbattimento, in quanto, come evidenziato,
“un atto di donazione impoverisce di per sé il donante” e “pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante”);
(2) a fronte di un siffatto impoverimento, è da “escludersi” qualsivoglia ulteriore “onere probatorio a carico del creditore”, essendo invece “onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione”, puntualmente “dimostrare” “che nonostante la donazione, il patrimonio
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del donante restava sufficiente a soddisfare il creditore”, essendo proprio il debitore, in quanto “unico soggetto in grado di conoscere sotto ogni profilo la propria situazione economica”, “ad avere l'onere di provare … che la predetta oggettiva diminuzione … non ha in concreto intaccato il suo patrimonio” e dunque “provare che il suo patrimonio residuo” risultava comunque “tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, provando una
“situazione economica” “talmente solida da conservare detta solidità anche dopo rilevanti atti di disposizione” [cfr., fra le tante e anche per il punto che precede, Cass., Sez. un., n.
1898/2025, cit.; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. n. 16221/2019, cit.; Cass. civ.,
19/07/2018, n. 19207; Cass. n. 17336/2018, cit.; Cass. civ., 25/05/2017, n. 13172; Cass. civ.,
30/06/2015, n. 13343;Cass. civ., 3/02/2015, n. 1902; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1896; Cass. civ., 29/03/2007, n. 7767; Cass. civ., 6/05/1998, n. 4578].
VI.2.2.- Ciò chiarito, è del tutto evidente che una tale prova non sia stata qui fornita dalla parte a ciò gravata (i.e. il debitore convenuto e odierno appellante).
E infatti, fermo e pacifico che la donazione del 7.10.2011 in favore della prole pacificamente riguardava “tutti i beni immobili di sua proprietà” [come dedotto dagli istanti (cfr. pag. 5, 3° cpv., del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7.03.2017) e non specificamente contestato ex adverso, trattandosi dunque di circostanza incontroversa e non “bisognosa di prova” (ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., nonché Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ.,
3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837 e già Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n.
761)], non v'è dubbio che l'eccipiente non abbia in alcun modo puntualmente dimostrato
l'effettiva consistenza e idoneità satisfattiva dell'eventuale patrimonio residuo, essendosi al contrario limitato, anche in questa sede, a:
(A) genericamente invocare la persistenza, all'epoca dell'atto dispositivo (2011), del suo esercizio commerciale, “Galleria Mediterranea” (cessata in data 31.12.2014 – cfr. pag. 3 dell'all. 6 fasc. attoreo di 1° grado), senza tuttavia in alcun modo dimostrare, nell'an e nel quantum, la concreta consistenza patrimoniale e l'effettivo flusso reddituale eventualmente rinveniente da tale attività [non risultando invero prodotto alcun documento, anche contabile,
a tal riguardo – cfr. comparsa del 28.09.2017, recante in allegato la sola procura difensiva], trattandosi peraltro di “ditta individuale” (cfr. ancora pag. 3 dell'all. 6 fasc. attoreo di 1° grado) e dunque ovviamente non immune dall'impoverimento determinato dall'atto donativo qui contestato [“identifica[ndosi]” la stessa “con la persona fisica dell'imprenditore”, con conseguente “permanenza della piena responsabilità patrimoniale” sempre e comunque in
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capo a quest'ultimo: cfr., ex multis, Cass. civ., 14/04/2016, n. 7407; Cass. civ., 17/01/2007 n.
977; Cass. civ., 13/02/2006, n. 3052, nonché Trib. Ivrea, 12/05/2016, n. 383, in Onelegale.it];
(B) prospettare la necessità, anche mediante conversione del rito ex art. 702 ter, comma II,
c.p.c., di approfondimenti istruttori sul predetto “patrimonio residuo” – con doglianza tuttavia chiaramente meritevole di reiezione, considerando che:
(a) “la valutazione in merito alla conversione del rito”, di carattere latamente “discrezionale”
e di per sé “insindacabile”, “non può essere” in ogni caso “condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento” delle rispettive posizioni, atteso che “la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.” invero “risiede anche nella necessità che le parti … deducano [già] negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art.
2697 c.c.” e che pertanto, ove ivi vi siano “carenze nelle deduzioni delle prove”, “il giudice” adito ex art. 702 bis c.p.c. non può né procedere a “conversione del rito” (trattandosi di
“ipotesi” che impropriamente “consentirebbe di rimettere nei termini” le parti “per le allegazioni istruttorie” e “non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.”), né sopperire in via officiosa ad “eventuali carenze od omissioni probatorie” (considerando che “la disposizione” “non attribuisce” in alcun modo “al giudice poteri istruttori officiosi” e “non depone affatto per un superamento o un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova”, qui gravante sul debitore), ma “è tenuto a rigettare” la domanda o l'eccezione che, “sulla base delle prove dedotte”, “risulta non fondata” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/05/2024, n. 14315; Cass. civ., 5/10/2018, n. 24538; Cass. civ., 14/03/2017,
n. 6563];
(b) “la doglianza della mancata disposizione del mutamento del rito”, peraltro, non può esclusivamente fondarsi solo sulla “pretesa impossibilità di esperire un'ampia istruttoria”, dovendo essere ovviamente “sorretta dall'indicazione” degli ulteriori specifici temi probatori e “mezzi” istruttori che avrebbe formulato (cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 5/02/2019, n.
3230), come qui tuttavia non indicati [essendosi l'appellante invero esclusivamente riportato alle richieste istruttorie (C.T.U. e prove testimoniali) già articolate nella comparsa di costituzione del 28.09.2017];
(c) le predette istanze sono state poi già in prime cure del tutto correttamente disattese, con reiezione qui evidentemente da ribadirsi tanto con riguardo alla prova testimoniale
[condivisibilmente rigettata in 1° grado (cfr. 3° cpv. del provv. del 22.11.2017) ed
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evidentemente inammissibile, non conseguendo dai capitoli articolati la concreta determinazione del patrimonio residuo e della sua idoneità satisfattiva e vertendo altresì su circostanze documentali e incontroverse (e.g. la data di cessazione dell'impresa), valutative
(e.g. l'idoneità dell'impresa a “garantire ampiamente” “i crediti” altrui), generiche e non strettamente rilevanti ai fini del decidere (e.g. la tipologia di articoli venduti dall'impresa o i tentativi di definizione bonaria prima della vertenza)], quanto con riferimento alla richiesta di
C.T.U. per stimare il valore dei cespiti donati [richiesta anch'essa correttamente respinta in prime cure (cfr. 4° cpv. del provv. del 22.11.2017), trattandosi di accertamento evidentemente qui non necessario, essendo l'atto dispositivo qui in esame chiaramente idoneo, al di là dal suo valore, a radicalmente impoverire il debitore (trattandosi di atto donativo realizzato dal debitore in favore della prole e relativo al suo intero compendio immobiliare – v. supra) e risultando del tutto pacifico che l'actio pauliana non esiga alcun rapporto né di proporzionalità né tantomeno di equivalenza fra valore dei beni oggetto di disposizione e credito da tutelarsi (essendo ciò del tutto irrilevante, considerando che “il legislatore” “non ha in alcun modo collegato l'accoglibilità dell'azione revocatoria” al rapporto fra valore dell'atto e “valore del credito” – né alla “diminuzione” del “patrimonio del debitore” “al di sotto di [tale] valore”, bastando invece un qualsiasi “pericolo di danno” “alle ragioni del creditore” - e che lo stesso valore della domanda ex art. 2901 c.c. è determinato “non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 13/02/2020, n. 3697; Cass. civ., 9/05/2014, n. 10089; Cass. civ.,
13/09/2004, n. 18348; Cass. civ., 17/03/2004, n. 5402; Cass. civ., 16/07/2003, n. 11150; Cass. civ., 6/12/1986, n. 7250; Cass. civ., 9/05/1981, n. 3076)].
VI.3.- A fronte di ciò, attesa la pacifica sussistenza nel caso di specie sia della scientia, sia dell'eventus damni e la complessiva inaccoglibilità delle contestazioni a tal riguardo avanzate dall'appellante [v. supra, sub VI.1.-VI.2.2.], non v'è dubbio che le relative doglianze, come detto e qui da ribadirsi, siano integralmente meritevoli di reiezione.
VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando le complessive censure formulate dall'appellante meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.3.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
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VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali occorre provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma dell'ordinanza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni
“nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00 [occorrendo tener conto, come detto (v. supra, sub VI.2.2.), del valore del credito (atteso che “l'azione ha per oggetto la tutela del credito” e pertanto “è l'ammontare di questo”, “e non quello del contratto o dell'atto revocando”, “che determina il valore della causa”: cfr. Cass. n. 5402/2004, cit.), pari, nel caso di specie e tenendo conto dell'importo complessivo per i due istanti, a € 57.243,43];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857], all'unicità dell'“opera defensionale” espletata per i due appellati [unitariamente difesi e connotati da identiche posizioni, non occorrendo la trattazione di differenti questioni e spettando pertanto un'unica liquidazione (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803;
Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014] e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I,
D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare (anche in rapporto all'ampiezza dello scaglione di riferimento, nonché al limitato differenziale fra il valore della vertenza e il suo limite inferiore), del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
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(D) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., ai fini della quale è pacificamente
“sufficiente” “senza alcun margine di sindacato”, la dichiarazione del difensore e non integrante, del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” – non fondandosi su
“una nuova domanda nel giudizio” –, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024,
n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033;
Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n.
21070).
VIII.1.- Va invece disattesa la richiesta degli appellati di condanna dell'appellante anche ex art. 96 c.p.c., non specificamente ribadita né negli scritti conclusivi, né in sede di p.c. [cfr. pagg. 12-13 della comparsa conclusionale del 14.03.2025 e pagg.
3-4 della memoria di replica del 2.04.2025, nonché pagg.
1-3 delle note scritte dell'8.01.2025 (con precisazione poi svolta non “in modo generico”, ma specificamente e “senza riproporre integralmente le conclusioni originarie”, e dunque tale da “evidenzia[re] a propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte”: cfr. Cass. civ., 9/07/2018, n. 18027)] e in ogni caso (anche a voler valorizzare il difetto, per tale domanda, di specifici limiti preclusivi o formule sacramentali – cfr. Cass. civ., 7/07/2009, n. 15964) non accoglibile, non ricorrendo nel caso di specie estremi tali da giustificare la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96 c.p.c. [in difetto di un utilizzo distorsivo dello “strumento” processuale (cfr. Cass. civ., 18/11/2019, n.
29812), di formulazione di “tesi” “abnorm[i]” (cfr. Cass. civ., 5/05/2003, n. 6796), di
“commissione di un errore grossolano nella redazione dell'impugnazione” (cfr., da ultimo,
Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ., 3/07/2019, n. 17814; Cass. civ., 23/05/2019, n.
14053), di evocazione di una parte “totalmente estranea al credito azionato” (cfr. Cass. civ.,
23/08/2011, n. 17485), nonché di eventuali ulteriori condotte processuali peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave (cfr. ancora Cass. n. 34429/2024, cit.), non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v.
Cass. civ., 30/06/2010, n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado
(anche considerando l'approfondimento motivazionale qui in ogni caso compiuto, di per sé tale da escludere il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
VIII.2.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del
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presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 812/2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, depositata in data 12.09.2019, comunicata il 16.09.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 932/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza appellata, di cui contestualmente dispone la correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. (mediante sostituzione, al punto 1) del
P.Q.M.
di 1° grado e ove è riportato ”, delle corrette Persona_2 generalità del ricorrente e odierno appellato - ”); Controparte_2
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate (unitariamente considerate), spese da distarsi in favore dei loro difensori (dichiaratisi distrattari ex art. 93 c.p.c.) e liquidate in € 7.160,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, senza alcuna ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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