Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/02/2026, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11991 del 2025, proposto da GI PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 121/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1657/2022, pubblicata in data 16.01.2024, notificata in data 14.04.2024, passata in giudicato, con la quale “…P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: - dichiara il diritto di IZ GI al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 e, per l'effetto, alla posizione stipendiale "15-20" dal 1° settembre 2006; - condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle correlate differenze retributive quantificate in € 7.355,34 maturate dal 1° settembre 2006, oltre i ratei di 13ª mensilità oltre i ratei di 13^, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; […]”.
Nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e solo successivamente al passaggio in decisione ha depositato documenti e relazione illustrativa.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta tempestivamente e non emergono dagli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito tempestivamente chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
Il deposito tardivo dell’Amministrazione non può essere preso in considerazione ai fini della presente decisione.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute non sia tale da giustificare la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non emergendo la sua volontà di sottrarsi all’obbligazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale, considerando il respingimento della domanda di penalità, e sono liquidate forfettariamente come in dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, maggiormente attinenti alla fattispecie (ex art. 3 D.M. 55/2014). Vale altresì notare che: (i) pure prendendo a riferimento i parametri dell’ordinario ricorso al TAR, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, occorre tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio ed a questa stregua vanno applicati i “minimi” atteso il carattere elementare del ricorso; (ii) la fase decisionale non può essere liquidata, in quanto è virtualmente indistinguibile dalla fase di studio e da quella introduttiva, atteso che non sono state espletate reali attività difensionali in vista della decisione, ed ai sensi dal D.M. 55/2014 (art. 4, comma 5) sussiste il principio della liquidazione per fasi; (iii) va applicata la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, trattandosi della mera richiesta dell’esecuzione di una sentenza del G.O.; (iv) vanno richiamate, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le recenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, pertanto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 800 (ottocento), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND OM, Presidente
IO AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AP | ND OM |
IL SEGRETARIO