Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2025
Parere definitivo 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04378/2025REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 119 del 2025, proposto dall’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12
contro
GI CE, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Romano, in Roma, piazza di Campitelli 2
per la riforma
della sentenza Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di PE (sezione prima) del 14 ottobre 2024, n. 291
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GI CE;
Vista l’ordinanza cautelare del 29 gennaio 2025, n. 410;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza in data 3 maggio 2023 (prot. n. 31007) l’odierno appellato chiedeva all’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti, in virtù della laurea in psicologia clinica e di comunità conseguita il 2 febbraio 2008 presso lo stesso ateneo, di essere immatricolato, anche in soprannumero, « ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ove occorra utilizzando i posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento ».
2. L’istanza era riscontrata negativamente, con provvedimento del 29 maggio 2023 (prot. n. 37153), contro il quale l’interessato proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di PE.
3. Con esso censurava sotto plurimi profili il diniego, motivato dalla mancanza « di posti utili disponibili a seguito di periodica ricognizione e, conseguentemente, nell’impossibilità di procedere alla pubblicazione di avvisi e bandi » per l’assegnazione di questi, secondo la normativa ministeriale applicabile al corso di laurea a numero programmato su base nazionale, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 giugno 2022, n. 583 (recante le modalità per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie).
4. Il ricorso era accolto dall’adito Tribunale Amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione. La pronuncia di accoglimento veniva fondata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. sui precedenti resi sulla medesima questione controversa dal medesimo giudice di primo grado.
5. Contro la sentenza ha proposto appello l’ateneo resistente.
6. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza innanzitutto per motivazione carente, perché limitata al richiamo di precedenti dello stesso giudice di primo grado, senza alcun riferimento pur sintetico al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, come invece in tesi necessario ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. sopra citato.
2. Nel merito si deduce l’erroneità della statuizione di accoglimento del ricorso per violazione del sopra citato decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583. Ciò nella misura in cui non si sarebbe tenuto conto che l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea in medicina a chirurgia, soggetto ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 ( Norme in materia di accessi ai corsi universitari ), alla programmazione nazionale del numero di posti disponibili per ogni anno accademico in base all’offerta formativa delle università pubbliche, richiede in tesi che l’interessato sia utilmente collocato nella graduatoria unica nazionale all’esito della relativa prova di ammissione. Viene al riguardo specificato che l’immatricolazione ad anni successi al primo rimane in ogni caso soggetta allo scorrimento della graduatoria in base ai posti che si rendono disponibili nei casi previsti dal decreto, ed avviene in base alle scelte espresse dagli interessati in occasione della partecipazione alla poc’anzi richiamata prova di ammissione nazionale. Nei confronti di questi sarebbe dunque riconosciuta una riserva rispetto a coloro i quali, come il ricorrente, non sono inseriti nella graduatoria medesima.
3. Le censure così sintetizzate sono fondate.
4. L’insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado può essere assorbita, anche in ragione del carattere devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, nelle censure con le quali si contesta sul piano sostanziale la statuizione di accoglimento del ricorso, per violazione della sopra richiamata disciplina ministeriale, nella parte concernente l’immatricolazione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato su base nazionale in medicina e chirurgia.
5. In linea con i precedenti ormai numerosi di questa sezione sulla questione controversa (da ultimo: sentenze del 28 febbraio 2025, nn. 1757 e 1758, del 17 marzo 2025, nn. 2191, 2197 e 2199, del 26 marzo 2025 nn. 2541, 2542 e 2543, e del 16 aprile 2025, n. 3314), aventi valore di precedente specifico ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., va infatti ribadito che anche se concernente anni diversi da quello iniziale del corso di studi, questo tipo di iscrizione rimane comunque soggetto alle regole tipiche della prova annuale di ingresso svolta a livello nazionale, sulla base dei posti disponibili in base all’offerta formativa del sistema universitario per ciascun anno accademico.
6. Nel descritto sistema la disponibilità di posti per anni successivi al primo rimane più precisamente condizionata da eventi quali rinunce e trasferimenti verso altri atenei, in ragione dei quali si consente ai partecipanti alla prova di ammissione utilmente collocati in graduatoria, e dunque attraverso lo scorrimento di quest’ultima, di accedere a sedi prescelte secondo l’ordine di preferenza a suo tempo espresso e non raggiungibili in origine a causa del punteggio conseguito. Il congiunto operare del principio di programmazione nazionale dei posti disponibili per ciascun anno accademico con quello meritocratico espresso nella selezione che si svolge nell’ambito della prova nazionale di ammissione rende dunque recessiva la posizione di coloro che, come il ricorrente in questo giudizio, pretende di accedere sulla base del canale alternativo dato dalla maturazione di crediti formativi conseguiti presso diversi corsi di laurea.
7. Di specifico rilievo in questo senso sono i punti nn. 12 e 13 dell’allegato 2 al decreto ministeriale (recante le Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria ), i quali disciplinano l’iscrizione ad anni successivi al primo. Il punto n. 12 prevede che gli scorrimenti della graduatoria per effetto dei posti resisi liberi per l’anno accademico cui essa si riferisce - ed in particolare « previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni » - avvengono « ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile ». A questo specifico riguardo va precisato che in base al precedente punto n. 9 sono candidati in posizione utile quelli che in base al punteggio ottenuto alla prova di ammissione su base nazionale e alle scelte di immatricolazione nei confronti dei vari atenei « non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile » e risulta pertanto prenotato « su una scelta successiva ».
8. Quindi, la preferenza dei soggetti utilmente collocati in graduatoria rispetto a quelli che invece richiedono l’accesso di corso ad anni successivi al primo sulla base di crediti formativi maturati in altri corsi di laurea viene specificata nel successivo punto n. 13, il quale esordisce con la clausola di salvezza: «(f) ermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 », e pone poi regole analoghe a quelle previste da quest’ultima disposizione. Il medesimo punto 13 precisa ulteriormente che i posti così resi disponibili sono comunque soggetti al limite per anno accademico fissato in sede governativa ai sensi dell’art. 3 della sopra citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e cioè al limite dei « posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ». Quanto alle modalità di copertura dei posti attraverso questo ulteriore canale di immatricolazione, la disposizione ministeriale enuncia la regola per cui il singolo ateneo « è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale », nella « consistenza per la durata legale del corso di laurea », a suo tempo « definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno ».
9. La lettura combinata dei due punti in esame dell’allegato ministeriale consente quindi di predicare una correlazione tra la graduatoria nazionale e la copertura di posti che si rendano disponibili per anni successivi al primo, in coerenza con la programmazione dell’offerta formativa su base nazionale svolta per ciascun anno accademico. Nel descritto quadro, la copertura è assicurata in via prioritaria dall’esistenza di candidati utilmente collocati. In posizione subordinata si colloca invece l’accesso attraverso crediti formativi maturati in altri corsi di laurea, quando cioè non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale, a causa dell’esaurimento di candidati in posizione utile interessati ad un posto nel singolo ateneo. Solo per questi ultimi è inoltre prevista l’indizione da parte del singolo ateneo di procedura di carattere concorsuale, « tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti », con la finalità di « ricostituire la coorte iniziale ». Si recupera in questo modo il criterio meritocratico insito nella prova di ammissione a livello nazionale che per gli aspiranti utilmente collocati nella relativa graduatoria è già stato assolto, come in precedenza esposto.
10. Tutto quanto sopra premesso, il diniego impugnato nel presente giudizio si palesa come la coerente e legittima applicazione delle disposizioni ministeriali sopra esaminate, dal momento che esso si fonda sul riscontro dell’assenza di posti disponibili per l’anno accademico in questione (2022-2023) all’esito del « periodico accertamento/ricognizione », ostativo all’indizione della procedura mediante avviso pubblico previsto dal più volte richiamato punto n. 3 dell’allegato 2 al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 583.
11. In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO