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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 23 e il 24 Aprile
2025 in sostituzione dell'udienza del 2 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2638 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
nella via Yasser Arafat n. 2, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini CodiceFiscale_1
del presente giudizio, a Raffadali, nella via F/25 n. 34, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Catalano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445bis c.p.c., depositato il 28/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, presso l'Avvocatura dell'ente sita nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata il 17/02/2025,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 Agosto 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno
1984.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Febbraio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In seno a tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 23 e il 24 Aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza della valutazione di non accogliere la pretesa azionata dal ricorrente incoando la vertenza processuale che ci occupa bisogna rilevare una emblematica e significativa circostanza. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa nominato nel corso Persona_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetto il signor non sono tali da ridurre Parte_1
la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo. Di conseguenza, non può considerarsi invalido ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e valutazione sintetica delle osservazioni alla bozza di C.T.U. redatte dal legale dell'istante).
Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti sanitari stabiliti da tale provvedimento normativo per accedere al beneficio richiesto.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, il signor Pt_1
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
2 ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, il ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, reiterando e ribadendo nel ricorso introduttivo della controversia che ci occupa quanto dedotto con le osservazioni formulate avverso la bozza del ricordato elaborato peritale, egli ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal prefato perito. Però, i motivi in forza di cui la valutazione del C.T.U. deve ritenersi riduttiva, sviluppati dal signor nel Parte_1
cennato scritto, sono già stati dal primo puntualmente ed esaustivamente riscontrati e smentiti attraverso i chiarimenti forniti alle predette osservazioni. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta l'infondatezza e l'inaccoglibilità della domanda formulata dall'odierno istante.
Il signor , soccombente, non avendo prodotto in entrambe le fasi la Parte_1 dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannato al pagamento a favore dell' delle spese processuali sia del presente giudizio, che del procedimento di CP_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come liquidate nella parte dispositiva.
Infine, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio predisposta durante la fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 previste per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984;
3 - condanna il ricorrente a rifondere all' le spese sia del presente giudizio, sia del CP_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in complessivi €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico della signor le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 2 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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