Ordinanza cautelare 28 novembre 2014
Sentenza 23 agosto 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/08/2016, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2016
N. 02152/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02664/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2014, proposto da:
US Di AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Marianna Capizzi C.F. [...], Antonio Bivona C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Bivona, in AN, Via Cilestri, 41;
contro
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria in AN, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 37731 del 6.06.2014 con il quale è stata denegata la richiesta di erogazione del contributo di cui all’art. 1, lett. b, dell’O.P.C.M. n. 3825/2009;
ove occorra, di qualsiasi ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito degli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nell’ambito della Provincia di Messina l’1 ottobre 2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con O.P.C.M. n. 3815/2009, il sig. Di AS US ha richiesto l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, co. 1, lett. b), dell’O.P.C.M. n. 3825/2009 per fronteggiare i danni subiti dalla propria bottega sita nella frazione di Giampilieri, locata per attività commerciale.
Dopo l’istruttoria svolta dal competente Nucleo di valutazione, con nota 1672 del 19/5/2012 emessa dal Soggetto Attuatore dell’O.P.C.M. 3815/2009 è stata comunicata al richiedente l’entità del contributo liquidato, pari ad euro 9150,87.
Tempo dopo, con provvedimento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot. 37731 del 6 giugno 2014, comunicato il successivo 17 luglio, la richiesta di concessione del contributo è stata tuttavia respinta in quanto, da una analisi della documentazione prodotta, è emerso che: (i) i locali oggetto della domanda risultano concessi in locazione a terzi per l’esercizio di una sala giochi; (ii) l’articolo 1, co. 1, lett. b), dell’O.P.C.M. n. 3825/2009 prevede l’erogazione di contributi a favore dei titolari di attività commerciale, e specificamente al fine di indennizzare i danni subiti su impianti, strutture, macchinari ed attrezzature; (iii) il richiedente non è titolare dell’attività commerciale svolta nei locali in questione; (iv) i danni per i quali è stata chiesta l’erogazione del contributo riguardano l’immobile piuttosto che impianti, macchinari e beni strumentali all’esercizio dell’attività commerciale.
Avverso tale provvedimento il signor Di AS è insorto con il ricorso in epigrafe con il quale denuncia i seguenti vizi:
1.- violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. n. 3825/2009, nonché eccesso di potere per difetto di razionalità e sviamento dal fine pubblico: si sostiene che, erroneamente, l’amministrazione procedente abbia riferito il requisito soggettivo dello svolgimento di attività commerciale previsto dall’articolo 1, co. 1, lett. a), dell’ordinanza anche alla diversa fattispecie contemplata dalla lettera b) del medesimo articolo, nella quale versa l’odierno ricorrente. In particolare, si assume col motivo in esame che la disposizione contenuta nella citata lettera b) non contenga alcuna limitazione soggettiva dei beneficiari del contributo, come invece indicato nella precedente lettera a); pertanto, non sussisterebbero ragioni ostative per riconoscere al ricorrente la somma già liquidata, quale indennizzo per i danni subiti dall’immobile di sua proprietà;
2.- in via subordinata, violazione dell’articolo 10 bis della L. 241/90, a causa della mancata adozione del preavviso di rigetto, e violazione dei principi in materia di autotutela, a causa della mancata adozione dell’avvio del procedimento di secondo grado finalizzato all’annullamento della precedente decisione favorevole espressa in data 19 maggio 2012.
La Regione siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile si è costituita in giudizio per contestare l’ammissibilità e la fondatezza del gravame, eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tar adìto, ai sensi dell’articolo 135, co. 1, lett. e), del c.p.a., venendo in rilievo una controversia avente ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, co. 1, della L. 24 febbraio 1992 n. 225.
Con ordinanza n. 883/2014 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata dal ricorrente nei termini che seguono: “ Considerato che appare infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tar Sicilia sollevata dalla difesa della Regione, tenuto conto del fatto che il ricorrente non impugna le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in situazione di emergenza, presupponendone anzi la validità e l’applicazione;
Ritenuto che il ricorso sia assistito dal necessario fumus boni iuris, riferito a tutte le censure dedotte;
Ritenuto che, al fine di scongiurare il danno lamentato, appare sufficiente disporre a carico dell’amministrazione resistente l’accantonamento – fino alla definizione del giudizio - del contributo già in precedenza liquidato a favore del ricorrente; ”.
In vista dell’udienza di trattazione del merito l’amministrazione resistente ha prodotto una dettagliata memoria difensiva nella quale illustra approfonditamente il regime giuridico dei contributi oggetto del presente giudizio, evidenziando in particolare le diverse finalità perseguite dalla disposizione contenuta nell’articolo 1 dell’ordinanza (concernente la ripresa delle attività produttive), e quella contenuta nell’articolo 3 (riguardante il ristoro dei danni subiti dalle unità abitative).
All’udienza del 9 giugno 2016 la causa è stata posta in decisione.
Alla luce di una disamina della vicenda più approfondita rispetto a quella operata nella fase cautelare del giudizio, il Collegio ritiene di dover rivedere le conclusioni di merito rassegnate nell’ordinanza cautelare, dal momento che la complessiva normativa che regola la fattispecie depone per l’infondatezza del ricorso in esame.
Infatti, va precisato che l’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3825/2009 stabilisce quanto segue:
“ Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 che hanno colpito la provincia di Messina, il Commissario delegato, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attività ubicate in edifici o aree sgomberate con provvedimento delle autorità. Il contributo è erogato fino al ritorno alle normali condizioni di vita delle comunità e in ogni caso per non oltre 12 mesi ;
b) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro ;
c) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro .”.
In sostanza, vengono previste tre distinte tipologie di contributo pubblico ancorate a presupposti diversi: a) il mancato esercizio dell’attività produttiva, conseguente allo sgombero forzato dei locali, indennizzato con una somma fissa mensile; b) il danneggiamento di impianti e beni strumentali, indennizzato in misura pari a 50%; c) il danneggiamento o la perdita di scorte, semilavorati e prodotti finiti, indennizzato con una somma una tantum .
Come correttamente rileva la difesa dell’amministrazione resistente, le disposizioni in esame (una delle quali è stata posta a base della istanza presentata dall’odierno ricorrente) riguardano esclusivamente l’esercizio di attività commerciale e/o produttiva, facendo espresso riferimento alla perdita dei guadagni, al danneggiamento dei beni strumentali, alla perdita delle scorte di magazzino. La suddetta interpretazione, peraltro, risulta avvalorata anche dalla locuzione leggibile in apertura del medesimo articolo 1, laddove viene specificato che la contribuzione pubblica prevista è funzionale “ Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 che hanno colpito la provincia di Messina ”.
Poiché risulta indiscusso che il ricorrente non svolga attività produttiva, e che abbia invece chiesto l’erogazione del contributo al solo scopo di riparare i danni subiti dal proprio immobile, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato. A margine, deve anche evidenziarsi la circostanza sottolineata nel rapporto difensivo dell’amministrazione, laddove si precisa che anche il locatario dell’immobile in questione abbia presentato istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), dell’ordinanza, nella veste di titolare dell’attività commerciale esercitata presso i locali appartenenti al ricorrente.
Anche le censure di ordine procedimentale articolate in ricorso devono essere disattese.
Sotto un primo profilo, si rivela ininfluente - ai sensi dell’art. 21 octies , co. 2, della L. 241/90 - la dedotta violazione dell’articolo 10 bis, giacché – come emerge dall’analisi della vicenda fin qui svolta - nessuna utile argomentazione il ricorrente avrebbe potuto fornire al fine di orientare diversamente la scelta dell’amministrazione. Sotto altro profilo, non sussiste nemmeno la violazione dei principi dettati in tema di autotutela, giacché non si è in presenza di un procedimento di secondo grado: infatti, il procedimento riguardante l’erogazione del contributo in esame risulta essere stato concluso solo col provvedimento impugnato adottato il 6 giugno 2014, mentre il precedente atto del 19 maggio 2012 - menzionato in ricorso - rappresenta un semplice passaggio procedimentale, attraverso il quale è stato determinato sul piano tecnico l’importo erogabile a titolo di contributo, ferma restando la necessità di accertare la sussistenza dei relativi presupposti.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate in ragione dell’esito differente del giudizio rispetto alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO