Sentenza 27 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Commentari • 23
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Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 hanno espresso un importante principio di diritto in tema di azione revocatoria risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto intorno al significato da attribuire al requisito dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. quando l'atto di disposizione del patrimonio del debitore sia anteriore al sorgere del credito. 1. - L'ordinanza interlocutoria Con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo della revocatoria, nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la Terza Sezione civile, nel rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell'eventuale …
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Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 hanno espresso un importante principio di diritto in tema di azione revocatoria risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto intorno al significato da attribuire al requisito dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. quando l'atto di disposizione del patrimonio del debitore sia anteriore al sorgere del credito. 1. - L'ordinanza interlocutoria Con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo della revocatoria, nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la Terza Sezione civile, nel rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell'eventuale …
Leggi di più… - 4. L’elemento soggettivo dell’azione revocatoria al vaglio delle Sezioni UniteCamilla Maranzano · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 14 febbraio 2025
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 hanno espresso un importante principio di diritto in tema di azione revocatoria risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto intorno al significato da attribuire al requisito dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. quando l'atto di disposizione del patrimonio del debitore sia anteriore al sorgere del credito. 1. - L'ordinanza interlocutoria Con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo della revocatoria, nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la Terza Sezione civile, nel rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell'eventuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |