Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 799/2024 R.G., avente per oggetto: “domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, proposta
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Riesi, Via Malta, 10 presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Vincenzo Vitello che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
nella Via Fermi n. 2, elettivamente domiciliato in Riesi, Viale Regione Siciliana, 6/Pal., presso lo studio
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dell'Avv. Carmelo Terranova, dal quale è rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni della ricorrente: “L'Avv. Vitello … precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo del giudizio ad eccezione dei giorni di visita di parte resistente di cui si chiede l'accoglimento secondo quanto rappresentato nel verbale di udienza del 23.07.2024”.
Conclusioni del resistente: “…. In subordine, si precisano le conclusioni così come riportata nella comparsa di costituzione e si chiede che la causa venga posta in decisione, con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi per l'opera professionale prestata nell'interesse della parte resistente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2024 chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio celebrato l'11.8.1997 con l'odierno resistente e dal quale erano nati due figli:
, nato a [...] in data [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente e nata a [...] l'[...], portatrice di handicap grave. Persona_2
Che dopo un periodo di serena convivenza, purtroppo, sussistendo fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita in comune, anche nell'interesse della prole, i coniugi presentavano al Tribunale di Caltanissetta ricorso per la separazione consensuale ove concordavano le seguenti condizioni della loro separazione:
1)I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto con il consequenziale impegno reciproco di comunicare, entro il
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perentorio termine di 15 giorni, le eventuali variazioni di residenza o domicilio nell'interesse e a salvaguardia della figlia minore;
2)la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre sig.ra Entrambi, tuttavia, assumono l'obbligo di provvedere e di Parte_1
vigilare sull'educazione ed istruzione e di contribuire alla cura della stessa. In capo ad entrambi i coniugi permane, come per legge, la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate da entrambi i genitori;
3)nulla si chiede di disporsi in merito alla casa coniugale sita a Riesi nella Via Enrico Fermi,
nr. 2 poichè la stessa è di proprietà del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente che vi abita e che gli stessi provvederanno a locarsi altri immobili;
4)che il signor , provvederà a versare entro il 5 di ogni mese un Controparte_1
contributo a titolo di mantenimento per la figlia di € 200,00 (duecento/euro) mentre le spese Per_2
straordinarie, mediche, non mutuabili, scolastiche (partecipazione a gite, acquisto libri di testo,
lezioni private, etc.), universitarie e sportive (danza, palestra, etc.) graveranno su ciascun coniuge nella misura del 50%;
5)i coniugi s'impegnano a mantenere relazioni improntate al rispetto reciproco, collaborando attivamente al fine di assicurare alla figlia una crescita equilibrata e serena. Essi si obbligano a seguire principi educativi comuni, in modo da dare un indirizzo univoco alla figlia, al fine di renderla aliena da ogni ipotesi di conflittualità. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, affinché la prole mantenga rapporti equilibrati,
affettuosi e continuativi con entrambi e riceva cura, educazione ed istruzione sia dalla madre, sia dal padre;
6)nel preminente interesse della minore, i genitori si impegnano a favorire le frequentazioni con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
7)il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore sistematicamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì di ogni settimana, durante il periodo scolastico (i.e. 15 Settembre – 31
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Maggio) dalle ore 18,00 alle ore 20,30 e durante quello estivo (i.e. 1 Giugno – 14 Settembre) dalle ore 17,30 alle ore 21,30; trascorrerà con il padre il fine settimana, dalle ore 18,00 del sabato alle ore
20,30 della domenica, secondo il criterio dell'alternanza con l'altro genitore. Il sig. CP_1
inoltre, potrà avere con sé la figlia per almeno 8 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo da concordare preventivamente con la madre;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia,
per cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del 25 ovvero del 31
dicembre; nonché per tre giorni in occasione delle festività Pasquali, comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua, ovvero del Lunedì dell'Angelo;
8)il padre dovrà preventivamente comunicare alla madre, nel termine di cui sopra, il luogo ed il periodo in cui verranno trascorse le vacanze, con il relativo recapito telefonico;
analogo obbligo graverà sulla madre per gli eventuali periodi feriali che i figli trascorreranno con lei, lontano dalla residenza abituale;
9) entrambi i coniugi, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
10)i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Rispetto alle superiori condizioni della separazione consensuale, questo Tribunale, in data
27.6.2021, omologava con decreto la separazione alle condizioni di cui sopra.
Inoltre, era decorso oltre un anno dal decreto di omologazione della separazione consensuale senza che la separazione stessa abbia subito interruzioni e, pertanto, ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3 n. 2 della legge 898 del 1970.
La ricorrente, pertanto, chiedeva che con la pronuncia di divorzio venissero confermati i provvedimenti già assunti in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente che confermava come la separazione si fosse protratta ininterrottamente per oltre un anno ed era risultato impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, essendo nelle intenzioni del assecondare la CP_1
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scelta della moglie di addivenire alla cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo chiedere,
tuttavia, la modifica delle condizioni di separazione particolarmente per ciò che atteneva alla raggiunta indipendenza economica della figlia Per_2
Al riguardo, esponeva che, pochi mesi prima dell'emissione del decreto che aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, in seguito di un grave incidente stradale – verificatosi in data 2.6.2021 – la giovane figlia in qualità di terza trasportata all'interno dell'autovettura Per_2
aveva subito e riportato gravi lesioni. Veniva, infatti, trasportata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione di Caltanissetta e, successivamente, in data 5.7.2021, presso il centro di rianimazione del Nosocomio A.R.N.A.S. Civico di IS NF di Palermo.
Da quel momento, non era stata più in grado di provvedere ai propri interessi Per_2
patrimoniali in modo autonomo, né tantomeno di prendersi cura della propria persona. La grave compromissione delle capacità intellettive di eraa stata accertata anche dal Persona_2
Tribunale di Caltanissetta sez. di Volontaria giurisdizione la quale – su istanza della madre,
- aveva nominato quest'ultima amministratrice della figlia sottoposta ad Parte_1
amministrazione di sostegno.
Nel relativo giudizio era stata prodotta la documentazione medica da cui emergeva come la ragazza fosse affetta da “esiti di politrauma da incidente della strada, con traumatismo: - encefalico,
cranico e del massiccio facciale: segni di danni assonale diffuso cortico-sottocorticale, frattura lievemente scomposta dell'osso temporale e del condotto uditivo esterno di destra, del ramo mandibolare bilateralmente;
- toracico…”, risultando, tra l'altro, assente il controllo del capo e del tronco in posizione seduta;
passaggi posturali e trasferimenti totalmente assistiti;
stazione eretta impossibile;
necessità di assistenza totale in tutte le attività della vita quotidiana…” (così la relazione clinica del giorno 7.10.2021, a firma della dott.ssa specialista in Persona_3
neurologia presso l'Istituto G. Giglio di Cefalù).
Inoltre, all'epoca, la madre aveva presentato istanza per la dichiarazione di interdizione della figlia e, tuttavia, il Tribunale di Caltanissetta aveva ritenuto, in assenza di cospicui patrimoni da
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gestire, che le esigenze della vita quotidiana della figlia potessero risultare soddisfatte Per_2
dall'adozione di una misura di protezione meno afflittiva, in una prospettiva di maggiore valorizzazione della dignità e delle residue capacità della stessa, tenuto conto della sua giovanissima età, del ricovero presso una struttura sanitaria, nonché delle mutevoli esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso della vita, ritenendo, quindi che l'amministrazione di sostegno si presentasse come la misura di protezione maggiormente adeguata allo scopo e alla gestione ordinaria della vita della predetta.
Nel detto procedimento la madre, già tutrice provvisoria, veniva nominata quale amministratrice di sostegno provvisoria di con il potere di rappresentanza Persona_2
esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso a intraprendere gli accertamenti e trattamenti sanitari che dovessero rendersi necessari.
Ancora, la predetta genitrice aveva intrapreso, nell'interesse della figlia la procedura Per_2
volta a garantire alla medesima il dovuto risarcimento del danno patito occasione del sinistro sopra citato, venendo la figlia integralmente risarcita con una cospicua somma di danaro la cui Per_2
rendicontazione al giudice tutelare spettava alla Parte_1
Tenuto conto delle mutate condizioni patrimoniali della figlia trovava fondamento la Per_2
richiesta del ricorrente di essere esonerato da ogni obbligo di contribuzione al mantenimento della medesima che oggi poteva essere ritenuta economicamente indipendente.
Peraltro, le condizioni economiche del erano piuttosto limitate, atteso che il CP_1
predetto che era titolare di redditi annui per € 4.500,00.
Quanto, poi, al diritto di visita del padre, andava garantito il diritto di frequentazione della figlia – ormai maggiore di età ma gravemente disabile e (per il momento) costretta a rimanere presso l'abitazione della madre - con il padre, in modo che questi potesse mantenere con la stessa un rapporto affettivo stabile e profondo.
Il padre, quindi, doveva potere vedere la figlia quando lo desiderava, previo accordo con la stessa e con la madre, compatibilmente con gli impegni della giovane.
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In ogni caso, doveva essergli garantito di potere frequentare la figlia il lunedì, martedì e giovedì dalle 18.30 fino alle 20.30, potendosi recare a far visita alla figlia nel fine settimana (a fine settimana alternati) il sabato ovvero la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Durante le vacanze natalizie il padre avrebbe potuto recarsi a far visita alla figlia nel giorno della Vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale, con orari da concordare tra le parti;
il 1° gennaio ovvero il 6 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua
ovvero il lunedì dell'Angelo dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Il padre, inoltre, avrebbe potuto trascorrere con la figlia il giorno del compleanno (ad anni alternati).
Precisava la parte resistente che la superiore regolamentazione sarebbe venuta meno allorquando la figlia si fosse potuta recare fuori dalle mura domestiche e concordare direttamente con il padre i momenti da trascorrere insieme.
Concludeva, pertanto, associandosi alla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio,
senza contribuzione economica per la figlia e con il proprio diritto di visita secondo il superiore calendario.
All'udienza del 23.7.2024, svoltasi in presenza, venivano sentite entrambe le parti non venendo esperito il tentativo di conciliazione così come previsto dall'art. 473 bis.42, comma 6,
c.p.c.
Con ordinanza del 24.7.2024 veniva disposto che il resistente continuasse a versare la somma di € 200,00 ogni mese a titolo di mantenimento della figlia secondo le modalità concordate Per_2
in sede di separazione consensuale dei coniugi.
Veniva anche disposto che il padre potesse visitare la figlia Controparte_1 Per_2
secondo il seguente calendario:
[...]
- nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e, a settimane alterne,
il sabato e la domenica dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
- il giorno del compleanno della figlia dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
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- ad anni alternati, nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, Pasqua e lunedì
dell'Angelo, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo delle parti e della figlia, se capace di esprimere il consenso, compatibilmente con gli impegni riabilitativi e terapeutici a cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi.
Ancora, le parti venivano invitate a depositare la documentazione di cui all'art. 473.bis 12,
c.p.c., venendo assegnato termine fino al 30.9.2024.
Infine, veniva ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla parte ricorrente di esibire, entro la predetta data, il rendiconto annuale presentato nella qualità di amministratore di sostegno della figlia nonché estratto del conto corrente intestato a quest'ultima. Persona_2
Le parti, in relazione a quanto sopra, depositavano ulteriore documentazione, e la causa, sulla richiesta di entrambe le parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni di cui sopra, posta in decisione con ordinanza del 5.12.2024.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
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Ciò premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, definita con decreto del 27.7.2021, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2 lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Inoltre, non risultano essersi ricostituiti, medio tempore, i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come desumibile dal complessivo tenore delle difese delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, che hanno evidenziato l'irreversibile crisi del vincolo coniugale, non essendosi tenuto in tentativo di conciliazione tenuto conto del disposto di cui all'art. 473 bis.42, comma 6, c.p.c.
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Deve, quindi, essere accolta la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della normativa sopra richiamata.
Per quanto riguarda le questioni controverse, la principale attiene alla sussistenza dei presupposti per potersi disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della figlia maggiorenne divenuta disabile ed affetta da handicap grave in seguito al sinistro Per_2
stradale di cui sopra si è detto.
Al riguardo, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda della parte ricorrente, atteso che la documentazione depositata dalla parte ricorrente, dopo l'ordine di esibizione documentale disposto con ordinanza del 24.7.2024, è emerso che la figlia deve Per_2
essere considerata economicamente indipendente, tenuto conto delle somme ottenute a titolo di risarcimento danni in seguito all'incidente stradale dal quale è derivata la sua inabilità.
Al riguardo, appare sufficiente ricordare come, dall'estratto del conto intestato alla figlia emerga che, alla data del 30.6.2024, risultino depositati € 1.278.152,23, con una giacenza Per_2
media nel 2023 di € 1.200.556,46, somma che, all'evidenza, consente di ritenere la figlia economicamente indipendente, potendo la stessa figlia fare fronte a qualunque sua esigenza,
dovendosi anche tenere conto della normale redditività del denaro con futura ulteriore probabile maggiorazione delle somme nella disponibilità della figlia, non essendo, quindi, rilevanti i redditi percepiti dal padre, peraltro, di importo assai limitato, come specificato dal difensore dello stesso e documentato in atti.
Tenuto conto di quanto sopra, non risulta necessario acquisire ulteriore documentazione,
come richiesto con le note conclusionali depositate dalla parte resistente.
La domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne da parte del padre deve essere, pertanto, rigettata, anche per ciò che attiene alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (con la separazione consensuale poste a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di loro), con decorrenza dalla data di deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta (20.6.2024).
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Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, può essere stabilito che il padre incontri la figlia liberamente sull'accordo delle parti e, per il caso di disaccordo, secondo il calendario previsto con l'ordinanza del 24.7.2024, tenendo sempre conto della volontà della figlia (se capace di esprimere un consenso) e delle sue esigenze terapeutiche, come, peraltro, già previsto con la detta ordinanza.
Relativamente alle spese del giudizio, tenuto conto della decisione in ordine al rigetto della domanda di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, già dovuto dal padre in favore della ricorrente, le stesse possono essere compensate in ragione della metà tra le parti, potendo la residua parte essere liquidata, per la detta quota, in favore dell'Erario (la parte resistente è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato), in € 1.986,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A., se dovuti come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente decidendo sul ricorso depositato il 7/5/2024, nella causa iscritta al n.
799/2024 R.G., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'11 agosto 1997 in Riesi
tra e , come sopra generalizzati, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del comune di Riesi dell'anno 1997, parte II, serie A, n. 38, ufficio 1.
Rigetta la domanda di contribuzione economica per la figlia maggiorenne anche per Per_2
le spese straordinarie, formulata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Dispone che il padre potrà stare con la figlia così come disposto in parte motiva. Per_2
Compensa per metà, tra le parti, le spese del giudizio e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento della metà delle stesse, liquidate, per la detta quota, in favore dell'Erario, in €
[...]
1.986,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
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Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di legge,
allorché diventerà esecutiva.
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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