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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 876/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 17.1.2025 per la discussione ex art. 420 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 420 e 429 c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 876/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di canoni di locazione
TRA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
p.d.l.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell'avv.
Veronica Vitagliano, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
c.f. in p.d.l.p.t., Controparte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Benevento, alla via Avellino n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Della
Peruta, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 2 - In sintesi, la (d'ora in avanti, ha opposto, Parte_2 CP_2
chiedendone la revoca, il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del 6.2.2024 del Tribunale di
Benevento, ottenuto dal (d'ora in avanti, il Controparte_3
per € 4.166,70, oltre accessori e spese del procedimento. CP_1
In particolare, ha dedotto: in via pregiudiziale, l'improcedibilità per mancanza di mediazione obbligatoria;
nel merito, che, in data 1.12.2013, veniva stipulato tra la Telecom e il contratto di locazione per la conduzione, da parte della prima, di uno spazio di CP_1 copertura di 29 mq del secondo ad € 13.500,00 annui;
che, subentrata alla Telecom la CP_2
questa stipulava con il Condominio patto aggiuntivo con cui rinegoziava il canone, a far data dall'1.12.2018, in € 10.000,00 annui;
che con contratto del 30.6.2021 le parti risolvevano gli effetti del contratto precedente e rinegoziavano il canone in € 7.000,00 annui, con la condizione che, entro trenta giorni dall'1.7.2021, la avrebbe dovuto corrispondere in via CP_2 anticipata le prime tre annualità per € 21.000,00 (art. 5); che l'istante, avendo provveduto, in data 4.12.2020, a corrispondere, in virtù del precedente contratto, € 10.000,00 per il periodo da dicembre 2020 a novembre 2021, provvedeva, con bonifico del 5.8.2021, a corrispondere la residua somma di € 16,833,30, scomputando, quindi, la differenza di € 4.166,70 per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 (€ 833,33 x 5); che, quindi, il credito ingiunto non era dovuto per compensazione legale.
Il nel costituirsi, ha eccepito che nella premessa del nuovo contratto (lett. f) era CP_1
previsto che, in relazione al vecchio contratto poi risolto, nulla era più dovuto dalle parti e che il mutuo consenso aveva avuto effetti liberatori.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stata questa preceduta da tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lg. 28/2010, non andato a buon fine per mancanza di accordo (cfr. in atti verbale negativo del 22.4.2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Va rilevato come, in relazione al precedente contratto dell'1.12.2013, la in data CP_2
4.12.2020, abbia pagato anticipatamente l'intera annualità da dicembre 2020 a novembre
2021 per € 10.000,00 (come da patto modificativo decorrente dall'1.12.2018). Ancora, va osservato che la lettera f) della premessa del nuovo contratto del 30.6.2021 recita, invece, che
“con la stipula del presente contratto le Parti intendono risolvere consensualmente e in via anticipata, come in effetti risolvono, a far data dal 30.6.2021 il Contratto originario, in relazione al quale nulla è più dovuto dalle parti…”.
- Pagina 3 - Orbene, deve rammentarsi che in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n.
8940/2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve convenirsi che le parti, conformemente alla natura solutoria ex nunc del mutuo dissenso (Cass. nn. 7270/1997, 17503/2005, 27999/2019), abbiano inteso sciogliersi dall'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario in relazione alla prosecuzione del rapporto.
La non ulteriore debenza riguarda, pertanto, le prestazioni future e non quelle già eseguite
(come, del resto, diversamente non potrebbe essere, trattandosi di rapporto di durata, per il quale anche la risoluzione per inadempimento opera solamente pro futuro: art. 1458, co. 1,
c.c.).
Pertanto, proprio come sostenuto dall'opposto, indubbiamente la prestazione già eseguita dalla resta in piedi in relazione alle mensilità fino a giugno 2021; per converso, essendo CP_2
il contratto sciolto pro futuro e avendo, tuttavia, la già pagato anche le mensilità da CP_2
luglio a novembre 2021, queste - ove non operante la compensazione (non legale bensì) impropria fatta dall'opponente, imputando alla somma di € 21.000,00 i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 per € 4.166,70 (€ 833,33 x 5) - risulterebbero prestazioni indebite, perché eseguite senza giustificazione causale, con conseguente ripetibilità secondo le norme di cui all'art. 2033 c.c..
Ne consegue, quindi, secondo un'interpretazione di buona fede, che correttamente l'opponente ha corrisposto la minor somma di € 16,833,30.
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'ambivalenza della clausola contrattuale oggetto del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del
6.2.2024 del Tribunale di Benevento;
2. compensa le spese di lite.
Benevento, 17.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 17.1.2025 per la discussione ex art. 420 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 420 e 429 c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 876/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di canoni di locazione
TRA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
p.d.l.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell'avv.
Veronica Vitagliano, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
c.f. in p.d.l.p.t., Controparte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Benevento, alla via Avellino n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Della
Peruta, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
- Pagina 2 - In sintesi, la (d'ora in avanti, ha opposto, Parte_2 CP_2
chiedendone la revoca, il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del 6.2.2024 del Tribunale di
Benevento, ottenuto dal (d'ora in avanti, il Controparte_3
per € 4.166,70, oltre accessori e spese del procedimento. CP_1
In particolare, ha dedotto: in via pregiudiziale, l'improcedibilità per mancanza di mediazione obbligatoria;
nel merito, che, in data 1.12.2013, veniva stipulato tra la Telecom e il contratto di locazione per la conduzione, da parte della prima, di uno spazio di CP_1 copertura di 29 mq del secondo ad € 13.500,00 annui;
che, subentrata alla Telecom la CP_2
questa stipulava con il Condominio patto aggiuntivo con cui rinegoziava il canone, a far data dall'1.12.2018, in € 10.000,00 annui;
che con contratto del 30.6.2021 le parti risolvevano gli effetti del contratto precedente e rinegoziavano il canone in € 7.000,00 annui, con la condizione che, entro trenta giorni dall'1.7.2021, la avrebbe dovuto corrispondere in via CP_2 anticipata le prime tre annualità per € 21.000,00 (art. 5); che l'istante, avendo provveduto, in data 4.12.2020, a corrispondere, in virtù del precedente contratto, € 10.000,00 per il periodo da dicembre 2020 a novembre 2021, provvedeva, con bonifico del 5.8.2021, a corrispondere la residua somma di € 16,833,30, scomputando, quindi, la differenza di € 4.166,70 per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 (€ 833,33 x 5); che, quindi, il credito ingiunto non era dovuto per compensazione legale.
Il nel costituirsi, ha eccepito che nella premessa del nuovo contratto (lett. f) era CP_1
previsto che, in relazione al vecchio contratto poi risolto, nulla era più dovuto dalle parti e che il mutuo consenso aveva avuto effetti liberatori.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stata questa preceduta da tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lg. 28/2010, non andato a buon fine per mancanza di accordo (cfr. in atti verbale negativo del 22.4.2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Va rilevato come, in relazione al precedente contratto dell'1.12.2013, la in data CP_2
4.12.2020, abbia pagato anticipatamente l'intera annualità da dicembre 2020 a novembre
2021 per € 10.000,00 (come da patto modificativo decorrente dall'1.12.2018). Ancora, va osservato che la lettera f) della premessa del nuovo contratto del 30.6.2021 recita, invece, che
“con la stipula del presente contratto le Parti intendono risolvere consensualmente e in via anticipata, come in effetti risolvono, a far data dal 30.6.2021 il Contratto originario, in relazione al quale nulla è più dovuto dalle parti…”.
- Pagina 3 - Orbene, deve rammentarsi che in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n.
8940/2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve convenirsi che le parti, conformemente alla natura solutoria ex nunc del mutuo dissenso (Cass. nn. 7270/1997, 17503/2005, 27999/2019), abbiano inteso sciogliersi dall'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario in relazione alla prosecuzione del rapporto.
La non ulteriore debenza riguarda, pertanto, le prestazioni future e non quelle già eseguite
(come, del resto, diversamente non potrebbe essere, trattandosi di rapporto di durata, per il quale anche la risoluzione per inadempimento opera solamente pro futuro: art. 1458, co. 1,
c.c.).
Pertanto, proprio come sostenuto dall'opposto, indubbiamente la prestazione già eseguita dalla resta in piedi in relazione alle mensilità fino a giugno 2021; per converso, essendo CP_2
il contratto sciolto pro futuro e avendo, tuttavia, la già pagato anche le mensilità da CP_2
luglio a novembre 2021, queste - ove non operante la compensazione (non legale bensì) impropria fatta dall'opponente, imputando alla somma di € 21.000,00 i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 per € 4.166,70 (€ 833,33 x 5) - risulterebbero prestazioni indebite, perché eseguite senza giustificazione causale, con conseguente ripetibilità secondo le norme di cui all'art. 2033 c.c..
Ne consegue, quindi, secondo un'interpretazione di buona fede, che correttamente l'opponente ha corrisposto la minor somma di € 16,833,30.
In conclusione, l'opposizione è fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'ambivalenza della clausola contrattuale oggetto del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- Pagina 4 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del
6.2.2024 del Tribunale di Benevento;
2. compensa le spese di lite.
Benevento, 17.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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