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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Riccardo Bolognesi giusta Parte_1 procura su documento informatico separato in calce, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio, 38
Appellante E
elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Suor Controparte_1 Chiara Damato n. 12, nello studio degli avv.ti Anna Doronzo e Daniela Dipalma che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello E;
Controparte_2 Controparte_3 ; Controparte_4 CP_5 Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10521/2021 pubbl. il 14/12/2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello ha censurato la decisione in oggetto Parte_1 chiedendone la riforma. Con il giudizio di primo grado , dopo aver dedotto di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della e di essere stato occupato in Controparte_2 diversi cantieri oggetto di altrettanti appalti, chiedeva, tra l'altro, la condanna in solido della della (ATI costituita da CP_2 Controparte_6 CP_7
– cfr. doc 7 fascicolo primo grado, terzo capoverso pagina 3) e dell'
[...] Pt_1 (Stazione Appaltante) al pagamento della somma di euro 4.782,27 quale quota
[...] TRF maturata dal 5\10\2015 al 30\8\2018, periodo in cui era stato occupato nel cantiere in Sicilia, facente parte integrante di un più vasto intervento di lavori di ammodernamento e adeguamento della Superstrada SS 640 per il tratto compreso tra la zona dei Templi, a sud di Agrigento e l'innesto con lo svincolo “Caltanissetta” dell'autostrada A\19; precisamente Lotto N.
2. Quanto all' a parte appellata così concludeva“….voglia accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: Dichiarare dovuta e non corrisposta la somma portata dalle buste paga di ottobre 2018 per i titoli specificati, in dipendenza delle leggi, ivi compreso l'art. 36 della Cost., nonché del contratto collettivo del settore edile surrichiamato. Per gli effetti di cui sopra, condannare la Controparte_8 in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in
[...] Roma a Viale dell'Urbanistica n. 15, P. IVA N: , al pagamento in P.IVA_1 favore del ricorrente della somma di euro 6.526,25 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per i titoli e le causali specificati in narrativa, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per gli effetti di cui sopra condannare la società CP_3 (IVA N. , in persona dell'amministratore pro tempore, con
[...] P.IVA_2 l' ”, in persona del Controparte_9 Pt_1 Presidente e\o legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Monzambano n. 10, responsabili in solido con la in forza Controparte_2 dell'art. 1676 cc e dell'art. 29 del d. lgs. N. 276 del 2003 così come reiteratamente modificato, da ultimo dall'art. 21 del d.l. 5\12, convertito nella legge n. 35\12., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.782,27 pari alla quota di TFR maturata dal 5 ottobre 2015 al 30 agosto 2018 (periodo di lavoro in Sicilia), determinato sommando l'importo indicato nella C.U. dell'anno 2018 al rateo di 8\10 del TFR maturato nell'anno 2018, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine si chiede che il Giudice ordini l'intervento sostitutivo dell' , …nella qualità di Stazione Appaltante per il pagamento in Pt_1 favore del ricorrente della somma di € 4.782,27, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per i titoli e le causali specificati in narrativa, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù dell'art. 5 d.PR. n. 207 del 5\10\2010, così come modificato dal d.lgs, 50\2016. Per gli effetti di cui sopra condannare la società
[...]
(IVA N. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede in Roma a Via dei Villini n. 3\A, nonché la , CP_5 responsabili in solido con la in forza dell'art. 1676 cc e Controparte_2 dell'art. 29 del d. lgs. N. 276 del 2003 così come reiteratamente modificato, da ultimo dall'art. 21 del d.l. 5\12, convertito nella legge n. 35\12., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.597,61, per i titoli e causali specificati nel ricorso, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese e competenze di causa da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie. Il Giudice del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso condannando, limitatamente alla posizione di , la e , in solido, al Pt_1 CP_10 Pt_1 pagamento in favore del ricorrente di € 4.782,27 al lordo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con distrazione a favore delle procuratrici antistatarie. Con il primo motivo di gravame l' ha cenesurato la decisione nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenda di un appalto tra ed Pt_1 e tra questa e la – ora fallita – esposito costruzioni, insistendo sulla CP_3 inutilizzabilità e/o inammissibilità della testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. Per l'appellante la delibera 1171 del 2017, allegata quale documento 4 e riprodotta quale all. 6 dall'appellante, in nessuna parte qualifica in termini di << «appalto» i rapporti tra ed Il documento, in altri termini, non è idoneo Pt_1 CP_3 a provare la qualità di “committente” di .lo stesso documento, essendo CP_11 datato 15 novembre 2017, non può riferire della sussistenza o persistenza di alcun rapporto tra ed per il periodo successivo a esso…la «stampa Pt_1 CP_3 estratta dal sito ufficiale della …documento 5…non Controparte_2 menziona in alcun punto…il Tribunale giunge alla condanna solidale di Pt_1 ritenendo che «[l]o svolgimento continuativo di attività lavorativa nel Pt_1 predetto cantiere da parte del ricorrente è stato confermato dai testi e Tes_1 Tes_2 ex colleghi di lavoro ( cfr dep in atti) i quali, però, non sono stati in grado di confermare l'esistenza di debiti di nei confronti di » (all. Parte_1 CP_3
2, p. 2)… L'assunzione della testimonianza nelle forme di cui all'art. 257-bis c.p.c. presuppone l'esistenza di un «accordo delle parti». non ha mai acconsentito Pt_1 a tale forma di acquisizione probatoria, la quale dunque deve considerarsi illegittima e, conseguentemente, inutilizzabile ai fini del decidere… Quand'anche fosse utilizzabile, il foglio delle due testimonianze, giusta l'ordinanza adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 12 gennaio 2021, avrebbe dovuto essere depositata entro il 15 febbraio 2021, mentre risulta essere depositata solo in data 24 marzo 2021. La testimonianza, dunque, è inammissibile perché deve ritersi prodotta tardivamente…entrambi i testimoni (il sig. e il sig. Testimone_3
hanno dichiarato di avere contenziosi nei confronti delle CP_12 medesime parti, peraltro pendenti dinnanzi a questo stesso giudice, e dunque devono essere considerati inattendibili, avendo un interesse nella causa di analogo contenuto da loro promossa». Per tutti questi motivi, il capo di sentenza sopra indicato deve ritenersi errato e, dunque, merita di essere riformato non potendosi le due testimonianze considerarsi acquisibili al fascicolo e, dunque, idonee a provare alcunché. Con il secondo motivo si postula l'inapplicabilità ad anas dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La sentenza di primo grado, inoltre, è errata poiché conclude che «[a]ppare fondata la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276/2003». Secondo l'appellante < l'istituzione e l'organizzazione di costituiscono una chiara dimostrazione della qualità Pt_1 soggettiva pubblicistica in capo all'odierna appellante e, conseguentemente, l'inapplicabilità a essa della disciplina della solidarietà negli appalti. Invero la trasformazione di in società per azioni non ha comportato alcun mutamento Pt_1 della natura giuridica – da ente pubblico economico a società di diritto privato – essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto…>>. Ha poi riproposto le eccezioni non accolte in prime cure ed ha così concluso:- «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dei motivi di appello formulati nel presente ricorso, riformare integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 10521/2021…per l'effetto, rigettare ogni domanda di cui al ricorso proposto da
, poiché inammissibile, ovvero perché infondata in fatto Controparte_1 e in diritto, con condanna del sig. e delle procuratrici Controparte_1 antistatarie alla restituzione di quanto eventualmente loro pagato in esecuzione spontanea della predetta sentenza di primo grado, ovvero a seguito di esecuzione forzata. In ogni caso, con liquidazione delle spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nonché rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo». RISERVA DELLE AZIONI DI REGRESSO Per mero tuziorismo difensivo, rinnova la riserva, già Parte_1 formulata in primo grado, do ogni azione di regresso nei confronti della
[...] e di a norma dei comuni Controparte_2 Controparte_3 principi sulla responsabilità solidale…>> Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_13
Le altre parti sono rimaste contumaci. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. Come si è detto con il primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 relativamente ai crediti maturati dal nei confronti delle società Tes_1 ed . Contesta quanto affermato dal giudice di Controparte_2 CP_3 prime cure in ordine alla esistenza di prova tanto del contratto di appalto tra la società appellante ed che dell'impiego del lavoratore nelle attività CP_3 appaltate. Con riferimento al primo di tali profili contesta l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in atti tanto con riferimento alla delibera ANAC n. 1171/2017 (all. 4 del fascicolo di primo grado e 6 dell'atto di appello) evidenziando come in nessuna parte di tale documento venissero qualificati come “appalto” i rapporti tra l'appellante ed non essendo il suddetto documento quindi CP_3 idoneo a dimostrare la qualità di committente di Evidenziava altresì come lo Pt_1 stesso documento, essendo datato il 15/11/2017, non potesse riferire della sussistenza o persistenza di alcun rapporto tra ed per il periodo Pt_1 CP_3 successivo ed evidenziava altresì come l'ulteriore documento citato dalla sentenza gravata (stampa estratta dal sito ufficiale della non Controparte_2 menzionasse in alcun punto la società appellante. Si è contestato altresì quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere stato provato l'impiego del nel cantiere relativo a tale appalto sulla base CP_1 delle dichiarazioni rese dai testi nella forma della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. Si è ulteriormente contestato in particolare l'ammissibilità di tale mezzo istruttorio rilevando come lo stesso presupponesse l'esistenza di un accordo delle parti mai sussistito da parte di e come il relativo documento fosse stato depositato Pt_1 tardivamente (in data 24/3/2021) oltre il termine del 15/2/2021 stabilito dal Tribunale giusta ordinanza adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 12/1/2021. Si è evidenziato a tale proposito di avere richiesto, nel corso della precedente fase del giudizio, l'integrale stralcio delle testimonianze per avere i testimoni dichiarato di avere contenziosi pendenti nei confronti delle parti, con conseguente loro inattendibilità avendo interesse nella causa di analogo contenuto da loro promossa. Con il secondo motivo si è censurata la ritenuta applicabilità all'appellante dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, applicabilità che contestava in ragione della sua qualità soggettiva pubblicistica, condizione che affermava non essere venuta meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni. Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione risulta essere estranea all'oggetto della presente cognizione, tanto la statuizione di condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti della società e Controparte_4 CP_5 (con relativa condanna in manleva) relativamente ai crediti maturati per il periodo successivo al giugno 2018 quanto la statuizione di condanna emessa nei confronti di ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 quale committente del CP_3 subappalto da quest'ultima conferito alla società Controparte_2 Il residuo oggetto del contendere del presente giudizio di appello risulta pertanto costituito esclusivamente dalla statuizione di condanna in solido emessa nei confronti di ex art. 29 d.lgs. 276/2003 quale committente dei lavori conferiti Pt_1 in appalto alla società 2. CP_3 Corte non può che richiamare in questa sede quanto già affermato nelle proprie precedenti sentenze (App. Roma, I sez. lav., 11.12.2023 n. 4484 e App. Roma, I sez. lav. 21.3.2024 n. 1093/2024), resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, siccome relativa collega di lavoro dell'attuale appellato, anch'egli impegnato nel medesimo appalto del quale si controverte, nella quale si è così motivato: «Si osserva che la delibera Anac 1171 del 15/11/2017, con riferimento ai lavori di adeguamento a 4 corsie della s.s. 640 di Porto Empedocle-L 82 (coincidenti con l'appalto 5 dedotto in giudizio), dopo avere definito, nell'intestazione, l'odierna società appellante come “stazione appaltante” e la società “contraente CP_3 generale “, fa riferimento, in relazione a tale lotto alla “gara per l'affidamento dell'attività di progettazione definitiva, dello studio di impatto ambientale e delle indagini connesse” (pag. 2) nonché alla successiva procedura per l'affidamento dell'opera al Contraente Generale. Dava altresì atto dell'avvenuta aggiudicazione ad una ATI composta da varie società le quali avevano poi costituito la Società di Progetto denominata della stipula del successivo contratto di CP_3 affidamento al Contraente Generale e delle successive vicende, anche giudiziarie del contratto stipulato (menzionando un contenzioso giurisdizionale insorto tra la e l'appellante innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione CP_3 Pt_1 specializzata delle imprese). Nel corpo del documento si dava inoltre atto dell'attività di vigilanza svolta dall' sul rapporto contrattuale in oggetto, Pt_1 espressamente definito quest'ultimo come appalto (cfr. pag. 6). Nel complessivo corpo della delibera si evince inoltre chiaramente come le fasi di svolgimento di tale rapporto, espressamente definito come appalto, fossero, alla data della sua emissione (15/11/2017), ancora in corso, disponendo “l'attuazione di un monitoraggio per la rete residuale fase realizzativa dell'opera” (cfr. pag. 14).» Trattasi di documento, proveniente da ente pubblico, dal quale si evince con chiarezza tanto l'esistenza del dedotto contratto di appalto tra ed CP_3 Pt_1 quanto l'essere il relativo rapporto contrattuale ancora in corso alla data del 15/11/2017, senza che emergano elementi tali da far desumere la cessazione dello stesso in data anteriore al 31/12/2017 (data di cessazione delle rivendicazioni avanzate dal lavoratore nei confronti dell'appellante). Deve pertanto ritenersi sufficientemente dimostrato, conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'esistenza del rapporto di appalto tra e società e ciò, Pt_1 CP_3 tanto più alla luce degli elementi sfavorevoli di prova desumibili ex art. 116, comma 2 c.p.c. dalla condotta processuale dell'appellante. Quest'ultima, a fronte delle menzionate risultanze documentali, si è infatti limitata acontestare genericamente l'esistenza del contratto di appalto, senza fornire concrete allegazioni od elementi di prova in ordine ad una natura eventualmente diversa del rapporto contrattuale rappresentato nella menzionata delibera né in ordine ad una eventuale cessazione dei connessi rapporti di appalto in data anteriore al periodo oggetto di rivendicazione. Parimenti infondate le contestazioni relative alla prova dell'adibizione del alle operazioni di appalto. Si osserva che il giudice di Tes_1 prime cure aveva ritenuto provata tale circostanza sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni e i quali hanno entrambi Testimone_4 Testimone_3 concordemente confermato come l'odierno appellato abbia svolto la sua attività lavorativa dalla data di assunzione (27/4/2015) al 31/12/2017 presso il cantiere sito in Sicilia facente parte dell'appalto precedentemente menzionato (cfr copia delle dichiarazioni testimoniali scritte prodotti in atti). La società appaltante non contesta specificamente tali valutazioni istruttorie, peraltro meritevoli di conferma (risultando le dichiarazioni rilasciate dai testi, non smentite da ulteriori emergenze istruttorie, chiaro riscontro dell'impiego del presso il menzionato cantiere per Tes_1 il periodo dedotto in giudizio) limitandosi, sostanzialmente, ad eccepire l'invalidità, sotto il profilo formale, della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. ammessa dal Tribunale, sia perché acquisita in assenza del consenso delle parti, sia perché depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal Tribunale con l'ordinanza con cui quest'ultimo disponeva tale mezzo istruttorio. Entrambe tali contestazioni non possono trovare accoglimento. A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, che trattasi in ogni caso di vizi che, in assenza di una espressa disposizione in tal senso da parte del legislatore non possono essere qualificati come causa di nullità assoluta ma al più relativa Trattasi pertanto di vizio interamente assoggettato alla disciplina di cui all'art. 157 c.p.c. e che pertanto non possono essere rilevati di ufficio (comma 1) ma devono necessariamente, ai sensi del comma 2 di tale articolo, essere eccepiti dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'adozione dell'atto contestato. Trattasi di onere che nel caso di specie non risulta essere stato adempiuto dall'appellante essendo i vizi menzionati stati tardivamente eccepiti, così come correttamente rilevato dal Tes_1 solo nella presente fase di impugnazione. Così come risulta dagli atti di causa nella precedente fase del giudizio si era infatti limitata (in particolare con le note di Pt_1 trattazione scritta in data 25/5/2011) ad eccepire l'invalidità di tale prova testimoniale, chiedendone lo stralcio, esclusivamente per avere i testi escussi contenziosi pendenti con le parti (entrambi avevano infatti dichiarato rispettivamente di avere contenziosi con la società , per quanto riguarda CP_2
, e di «aver fatto causa anche io» per quanto riguarda circostanza Tes_4 Tes_2 quest'ultima che, contrariamente a quanto prospettato dalla società appellante, non determina l'incapacità a testimoniare del soggetto influendo eventualmente sulla attendibilità delle sue dichiarazioni elemento quest'ultimo che può essere liberamente valutato dal giudice. Infondato anche l'ulteriore motivo di appello della società con la quale quest'ultima contesta l'applicabilità della responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Anche in questo caso ben possono richiamarsi le considerazioni già svolte nella precedente App. Roma n. 4484/2023 e n. 1093/2024 qui di seguito riportate: «Trattasi infatti di responsabilità che risulta pienamente applicabile alle società a partecipazione pubblica come l'odierna appellante, non riconducibile quest'ultima nell'ambito di quanto disposto all'art. 9, comma 1 dl 76/2013 conv. in l. 99/2013 norma che dispone l'inapplicabilità del predetto regime di responsabilità esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. 165/2001 norma quest'ultima che non comprende le società private a partecipazione pubblica. A tale proposito è sufficiente ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie , senza Parte_1 che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto (Cass. n. 30100 del 13/10/2022) Osserva la SC: “Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, , anche qualora Controparte_14 committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)” (Cass. n. 30100/2022 cit.).» L'appello dovrà pertanto essere respinto, risultando del tutto generiche le contestazioni, dell'appellante in ordine alla quantificazione delle somme oggetto di condanna così come effettuata nel ricorso di primo grado (ove ha specificamente quantificato la quota del TFR riferibile al periodo di lavoro oggetto di rivendicazione indicando i relativi criteri di calcolo,), quantificazione che non è stata oggetto da parte di di idonee censure sotto il profilo contabile. Pt_1 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti di mentre nulla dovrà essere statuito sulle spese Pt_1 del grado nei confronti degli altri soggetti appellati non costituiti in giudizio. 8 Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere a Controparte_1 le spese del grado, che liquida in € 1.900,00, oltre spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla per le spese delle altre appellate. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 qua-ter del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto in relazione all'impugnazione proposta
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Riccardo Bolognesi giusta Parte_1 procura su documento informatico separato in calce, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio, 38
Appellante E
elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Suor Controparte_1 Chiara Damato n. 12, nello studio degli avv.ti Anna Doronzo e Daniela Dipalma che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello E;
Controparte_2 Controparte_3 ; Controparte_4 CP_5 Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10521/2021 pubbl. il 14/12/2021
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello ha censurato la decisione in oggetto Parte_1 chiedendone la riforma. Con il giudizio di primo grado , dopo aver dedotto di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della e di essere stato occupato in Controparte_2 diversi cantieri oggetto di altrettanti appalti, chiedeva, tra l'altro, la condanna in solido della della (ATI costituita da CP_2 Controparte_6 CP_7
– cfr. doc 7 fascicolo primo grado, terzo capoverso pagina 3) e dell'
[...] Pt_1 (Stazione Appaltante) al pagamento della somma di euro 4.782,27 quale quota
[...] TRF maturata dal 5\10\2015 al 30\8\2018, periodo in cui era stato occupato nel cantiere in Sicilia, facente parte integrante di un più vasto intervento di lavori di ammodernamento e adeguamento della Superstrada SS 640 per il tratto compreso tra la zona dei Templi, a sud di Agrigento e l'innesto con lo svincolo “Caltanissetta” dell'autostrada A\19; precisamente Lotto N.
2. Quanto all' a parte appellata così concludeva“….voglia accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: Dichiarare dovuta e non corrisposta la somma portata dalle buste paga di ottobre 2018 per i titoli specificati, in dipendenza delle leggi, ivi compreso l'art. 36 della Cost., nonché del contratto collettivo del settore edile surrichiamato. Per gli effetti di cui sopra, condannare la Controparte_8 in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in
[...] Roma a Viale dell'Urbanistica n. 15, P. IVA N: , al pagamento in P.IVA_1 favore del ricorrente della somma di euro 6.526,25 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per i titoli e le causali specificati in narrativa, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per gli effetti di cui sopra condannare la società CP_3 (IVA N. , in persona dell'amministratore pro tempore, con
[...] P.IVA_2 l' ”, in persona del Controparte_9 Pt_1 Presidente e\o legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Monzambano n. 10, responsabili in solido con la in forza Controparte_2 dell'art. 1676 cc e dell'art. 29 del d. lgs. N. 276 del 2003 così come reiteratamente modificato, da ultimo dall'art. 21 del d.l. 5\12, convertito nella legge n. 35\12., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.782,27 pari alla quota di TFR maturata dal 5 ottobre 2015 al 30 agosto 2018 (periodo di lavoro in Sicilia), determinato sommando l'importo indicato nella C.U. dell'anno 2018 al rateo di 8\10 del TFR maturato nell'anno 2018, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordine si chiede che il Giudice ordini l'intervento sostitutivo dell' , …nella qualità di Stazione Appaltante per il pagamento in Pt_1 favore del ricorrente della somma di € 4.782,27, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, per i titoli e le causali specificati in narrativa, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù dell'art. 5 d.PR. n. 207 del 5\10\2010, così come modificato dal d.lgs, 50\2016. Per gli effetti di cui sopra condannare la società
[...]
(IVA N. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede in Roma a Via dei Villini n. 3\A, nonché la , CP_5 responsabili in solido con la in forza dell'art. 1676 cc e Controparte_2 dell'art. 29 del d. lgs. N. 276 del 2003 così come reiteratamente modificato, da ultimo dall'art. 21 del d.l. 5\12, convertito nella legge n. 35\12., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.597,61, per i titoli e causali specificati nel ricorso, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese e competenze di causa da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie. Il Giudice del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso condannando, limitatamente alla posizione di , la e , in solido, al Pt_1 CP_10 Pt_1 pagamento in favore del ricorrente di € 4.782,27 al lordo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate con distrazione a favore delle procuratrici antistatarie. Con il primo motivo di gravame l' ha cenesurato la decisione nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenda di un appalto tra ed Pt_1 e tra questa e la – ora fallita – esposito costruzioni, insistendo sulla CP_3 inutilizzabilità e/o inammissibilità della testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. Per l'appellante la delibera 1171 del 2017, allegata quale documento 4 e riprodotta quale all. 6 dall'appellante, in nessuna parte qualifica in termini di << «appalto» i rapporti tra ed Il documento, in altri termini, non è idoneo Pt_1 CP_3 a provare la qualità di “committente” di .lo stesso documento, essendo CP_11 datato 15 novembre 2017, non può riferire della sussistenza o persistenza di alcun rapporto tra ed per il periodo successivo a esso…la «stampa Pt_1 CP_3 estratta dal sito ufficiale della …documento 5…non Controparte_2 menziona in alcun punto…il Tribunale giunge alla condanna solidale di Pt_1 ritenendo che «[l]o svolgimento continuativo di attività lavorativa nel Pt_1 predetto cantiere da parte del ricorrente è stato confermato dai testi e Tes_1 Tes_2 ex colleghi di lavoro ( cfr dep in atti) i quali, però, non sono stati in grado di confermare l'esistenza di debiti di nei confronti di » (all. Parte_1 CP_3
2, p. 2)… L'assunzione della testimonianza nelle forme di cui all'art. 257-bis c.p.c. presuppone l'esistenza di un «accordo delle parti». non ha mai acconsentito Pt_1 a tale forma di acquisizione probatoria, la quale dunque deve considerarsi illegittima e, conseguentemente, inutilizzabile ai fini del decidere… Quand'anche fosse utilizzabile, il foglio delle due testimonianze, giusta l'ordinanza adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 12 gennaio 2021, avrebbe dovuto essere depositata entro il 15 febbraio 2021, mentre risulta essere depositata solo in data 24 marzo 2021. La testimonianza, dunque, è inammissibile perché deve ritersi prodotta tardivamente…entrambi i testimoni (il sig. e il sig. Testimone_3
hanno dichiarato di avere contenziosi nei confronti delle CP_12 medesime parti, peraltro pendenti dinnanzi a questo stesso giudice, e dunque devono essere considerati inattendibili, avendo un interesse nella causa di analogo contenuto da loro promossa». Per tutti questi motivi, il capo di sentenza sopra indicato deve ritenersi errato e, dunque, merita di essere riformato non potendosi le due testimonianze considerarsi acquisibili al fascicolo e, dunque, idonee a provare alcunché. Con il secondo motivo si postula l'inapplicabilità ad anas dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La sentenza di primo grado, inoltre, è errata poiché conclude che «[a]ppare fondata la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 276/2003». Secondo l'appellante < l'istituzione e l'organizzazione di costituiscono una chiara dimostrazione della qualità Pt_1 soggettiva pubblicistica in capo all'odierna appellante e, conseguentemente, l'inapplicabilità a essa della disciplina della solidarietà negli appalti. Invero la trasformazione di in società per azioni non ha comportato alcun mutamento Pt_1 della natura giuridica – da ente pubblico economico a società di diritto privato – essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto…>>. Ha poi riproposto le eccezioni non accolte in prime cure ed ha così concluso:- «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dei motivi di appello formulati nel presente ricorso, riformare integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 10521/2021…per l'effetto, rigettare ogni domanda di cui al ricorso proposto da
, poiché inammissibile, ovvero perché infondata in fatto Controparte_1 e in diritto, con condanna del sig. e delle procuratrici Controparte_1 antistatarie alla restituzione di quanto eventualmente loro pagato in esecuzione spontanea della predetta sentenza di primo grado, ovvero a seguito di esecuzione forzata. In ogni caso, con liquidazione delle spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nonché rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo». RISERVA DELLE AZIONI DI REGRESSO Per mero tuziorismo difensivo, rinnova la riserva, già Parte_1 formulata in primo grado, do ogni azione di regresso nei confronti della
[...] e di a norma dei comuni Controparte_2 Controparte_3 principi sulla responsabilità solidale…>> Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_13
Le altre parti sono rimaste contumaci. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. Come si è detto con il primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 relativamente ai crediti maturati dal nei confronti delle società Tes_1 ed . Contesta quanto affermato dal giudice di Controparte_2 CP_3 prime cure in ordine alla esistenza di prova tanto del contratto di appalto tra la società appellante ed che dell'impiego del lavoratore nelle attività CP_3 appaltate. Con riferimento al primo di tali profili contesta l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in atti tanto con riferimento alla delibera ANAC n. 1171/2017 (all. 4 del fascicolo di primo grado e 6 dell'atto di appello) evidenziando come in nessuna parte di tale documento venissero qualificati come “appalto” i rapporti tra l'appellante ed non essendo il suddetto documento quindi CP_3 idoneo a dimostrare la qualità di committente di Evidenziava altresì come lo Pt_1 stesso documento, essendo datato il 15/11/2017, non potesse riferire della sussistenza o persistenza di alcun rapporto tra ed per il periodo Pt_1 CP_3 successivo ed evidenziava altresì come l'ulteriore documento citato dalla sentenza gravata (stampa estratta dal sito ufficiale della non Controparte_2 menzionasse in alcun punto la società appellante. Si è contestato altresì quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere stato provato l'impiego del nel cantiere relativo a tale appalto sulla base CP_1 delle dichiarazioni rese dai testi nella forma della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. Si è ulteriormente contestato in particolare l'ammissibilità di tale mezzo istruttorio rilevando come lo stesso presupponesse l'esistenza di un accordo delle parti mai sussistito da parte di e come il relativo documento fosse stato depositato Pt_1 tardivamente (in data 24/3/2021) oltre il termine del 15/2/2021 stabilito dal Tribunale giusta ordinanza adottata all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 12/1/2021. Si è evidenziato a tale proposito di avere richiesto, nel corso della precedente fase del giudizio, l'integrale stralcio delle testimonianze per avere i testimoni dichiarato di avere contenziosi pendenti nei confronti delle parti, con conseguente loro inattendibilità avendo interesse nella causa di analogo contenuto da loro promossa. Con il secondo motivo si è censurata la ritenuta applicabilità all'appellante dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, applicabilità che contestava in ragione della sua qualità soggettiva pubblicistica, condizione che affermava non essere venuta meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni. Si osserva, preliminarmente, che in assenza di impugnazione risulta essere estranea all'oggetto della presente cognizione, tanto la statuizione di condanna emessa dal giudice di prime cure nei confronti della società e Controparte_4 CP_5 (con relativa condanna in manleva) relativamente ai crediti maturati per il periodo successivo al giugno 2018 quanto la statuizione di condanna emessa nei confronti di ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 quale committente del CP_3 subappalto da quest'ultima conferito alla società Controparte_2 Il residuo oggetto del contendere del presente giudizio di appello risulta pertanto costituito esclusivamente dalla statuizione di condanna in solido emessa nei confronti di ex art. 29 d.lgs. 276/2003 quale committente dei lavori conferiti Pt_1 in appalto alla società 2. CP_3 Corte non può che richiamare in questa sede quanto già affermato nelle proprie precedenti sentenze (App. Roma, I sez. lav., 11.12.2023 n. 4484 e App. Roma, I sez. lav. 21.3.2024 n. 1093/2024), resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, siccome relativa collega di lavoro dell'attuale appellato, anch'egli impegnato nel medesimo appalto del quale si controverte, nella quale si è così motivato: «Si osserva che la delibera Anac 1171 del 15/11/2017, con riferimento ai lavori di adeguamento a 4 corsie della s.s. 640 di Porto Empedocle-L 82 (coincidenti con l'appalto 5 dedotto in giudizio), dopo avere definito, nell'intestazione, l'odierna società appellante come “stazione appaltante” e la società “contraente CP_3 generale “, fa riferimento, in relazione a tale lotto alla “gara per l'affidamento dell'attività di progettazione definitiva, dello studio di impatto ambientale e delle indagini connesse” (pag. 2) nonché alla successiva procedura per l'affidamento dell'opera al Contraente Generale. Dava altresì atto dell'avvenuta aggiudicazione ad una ATI composta da varie società le quali avevano poi costituito la Società di Progetto denominata della stipula del successivo contratto di CP_3 affidamento al Contraente Generale e delle successive vicende, anche giudiziarie del contratto stipulato (menzionando un contenzioso giurisdizionale insorto tra la e l'appellante innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione CP_3 Pt_1 specializzata delle imprese). Nel corpo del documento si dava inoltre atto dell'attività di vigilanza svolta dall' sul rapporto contrattuale in oggetto, Pt_1 espressamente definito quest'ultimo come appalto (cfr. pag. 6). Nel complessivo corpo della delibera si evince inoltre chiaramente come le fasi di svolgimento di tale rapporto, espressamente definito come appalto, fossero, alla data della sua emissione (15/11/2017), ancora in corso, disponendo “l'attuazione di un monitoraggio per la rete residuale fase realizzativa dell'opera” (cfr. pag. 14).» Trattasi di documento, proveniente da ente pubblico, dal quale si evince con chiarezza tanto l'esistenza del dedotto contratto di appalto tra ed CP_3 Pt_1 quanto l'essere il relativo rapporto contrattuale ancora in corso alla data del 15/11/2017, senza che emergano elementi tali da far desumere la cessazione dello stesso in data anteriore al 31/12/2017 (data di cessazione delle rivendicazioni avanzate dal lavoratore nei confronti dell'appellante). Deve pertanto ritenersi sufficientemente dimostrato, conformemente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'esistenza del rapporto di appalto tra e società e ciò, Pt_1 CP_3 tanto più alla luce degli elementi sfavorevoli di prova desumibili ex art. 116, comma 2 c.p.c. dalla condotta processuale dell'appellante. Quest'ultima, a fronte delle menzionate risultanze documentali, si è infatti limitata acontestare genericamente l'esistenza del contratto di appalto, senza fornire concrete allegazioni od elementi di prova in ordine ad una natura eventualmente diversa del rapporto contrattuale rappresentato nella menzionata delibera né in ordine ad una eventuale cessazione dei connessi rapporti di appalto in data anteriore al periodo oggetto di rivendicazione. Parimenti infondate le contestazioni relative alla prova dell'adibizione del alle operazioni di appalto. Si osserva che il giudice di Tes_1 prime cure aveva ritenuto provata tale circostanza sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni e i quali hanno entrambi Testimone_4 Testimone_3 concordemente confermato come l'odierno appellato abbia svolto la sua attività lavorativa dalla data di assunzione (27/4/2015) al 31/12/2017 presso il cantiere sito in Sicilia facente parte dell'appalto precedentemente menzionato (cfr copia delle dichiarazioni testimoniali scritte prodotti in atti). La società appaltante non contesta specificamente tali valutazioni istruttorie, peraltro meritevoli di conferma (risultando le dichiarazioni rilasciate dai testi, non smentite da ulteriori emergenze istruttorie, chiaro riscontro dell'impiego del presso il menzionato cantiere per Tes_1 il periodo dedotto in giudizio) limitandosi, sostanzialmente, ad eccepire l'invalidità, sotto il profilo formale, della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. ammessa dal Tribunale, sia perché acquisita in assenza del consenso delle parti, sia perché depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal Tribunale con l'ordinanza con cui quest'ultimo disponeva tale mezzo istruttorio. Entrambe tali contestazioni non possono trovare accoglimento. A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti, che trattasi in ogni caso di vizi che, in assenza di una espressa disposizione in tal senso da parte del legislatore non possono essere qualificati come causa di nullità assoluta ma al più relativa Trattasi pertanto di vizio interamente assoggettato alla disciplina di cui all'art. 157 c.p.c. e che pertanto non possono essere rilevati di ufficio (comma 1) ma devono necessariamente, ai sensi del comma 2 di tale articolo, essere eccepiti dalla parte che ne ha interesse nella prima istanza o difesa successiva all'adozione dell'atto contestato. Trattasi di onere che nel caso di specie non risulta essere stato adempiuto dall'appellante essendo i vizi menzionati stati tardivamente eccepiti, così come correttamente rilevato dal Tes_1 solo nella presente fase di impugnazione. Così come risulta dagli atti di causa nella precedente fase del giudizio si era infatti limitata (in particolare con le note di Pt_1 trattazione scritta in data 25/5/2011) ad eccepire l'invalidità di tale prova testimoniale, chiedendone lo stralcio, esclusivamente per avere i testi escussi contenziosi pendenti con le parti (entrambi avevano infatti dichiarato rispettivamente di avere contenziosi con la società , per quanto riguarda CP_2
, e di «aver fatto causa anche io» per quanto riguarda circostanza Tes_4 Tes_2 quest'ultima che, contrariamente a quanto prospettato dalla società appellante, non determina l'incapacità a testimoniare del soggetto influendo eventualmente sulla attendibilità delle sue dichiarazioni elemento quest'ultimo che può essere liberamente valutato dal giudice. Infondato anche l'ulteriore motivo di appello della società con la quale quest'ultima contesta l'applicabilità della responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Anche in questo caso ben possono richiamarsi le considerazioni già svolte nella precedente App. Roma n. 4484/2023 e n. 1093/2024 qui di seguito riportate: «Trattasi infatti di responsabilità che risulta pienamente applicabile alle società a partecipazione pubblica come l'odierna appellante, non riconducibile quest'ultima nell'ambito di quanto disposto all'art. 9, comma 1 dl 76/2013 conv. in l. 99/2013 norma che dispone l'inapplicabilità del predetto regime di responsabilità esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. 165/2001 norma quest'ultima che non comprende le società private a partecipazione pubblica. A tale proposito è sufficiente ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie , senza Parte_1 che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto (Cass. n. 30100 del 13/10/2022) Osserva la SC: “Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, , anche qualora Controparte_14 committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)” (Cass. n. 30100/2022 cit.).» L'appello dovrà pertanto essere respinto, risultando del tutto generiche le contestazioni, dell'appellante in ordine alla quantificazione delle somme oggetto di condanna così come effettuata nel ricorso di primo grado (ove ha specificamente quantificato la quota del TFR riferibile al periodo di lavoro oggetto di rivendicazione indicando i relativi criteri di calcolo,), quantificazione che non è stata oggetto da parte di di idonee censure sotto il profilo contabile. Pt_1 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti di mentre nulla dovrà essere statuito sulle spese Pt_1 del grado nei confronti degli altri soggetti appellati non costituiti in giudizio. 8 Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere a Controparte_1 le spese del grado, che liquida in € 1.900,00, oltre spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla per le spese delle altre appellate. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 qua-ter del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto in relazione all'impugnazione proposta
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa