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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1760/2020 del registro generale degli affari civili contenziosi promosso da nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], rappresentate e difese dall'avv. Salvatore
Di Miceli, giusta procura in atti
ATTRICI
Contro
nata a [...], l'[...], , Controparte_1 CP_2
nato a [...], il [...], nata a [...], il 10 CP_3
ottobre 1974, nata a [...], il [...], Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Russello, giusta procura in atti
CONVENUTI E ATTORI IN VIA RINCONVENZIONALE
Avente ad oggetto: diritti reali
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 14 luglio 2020, e Parte_1 [...]
premettendo di essere proprietarie di un immobile sito in Canicattì, Pt_2
in via Pirandello, 37 (identificato in catasto al foglio 54, part. 290), confinante con un lotto di terreno di proprietà dei convenuti, ha convenuto in giudizio questi ultimi, lamentando il mancato rispetto delle distanze legali da parte degli alberi piantati a ridosso del confine e l'impossibilità per i medesimi attori di provvedere a necessari lavori di impermeabilizzazione del seminterrato del proprio immobile e di rifacimento del prospetto, stante il mancato consenso dei convenuti ad accedere sul proprio fondo, hanno chiesto la condanna di questi ultimi a estirpare gli alberi piantati in violazione della distanza legale, nonché di consentire l'accesso sul proprio fondo, con condanna alle spese legali.
Con memoria, depositata il 2 novembre 2020, si sono costituiti CP_1
e contestando la
[...] CP_3 CP_2 Controparte_4
domanda di estirpazione, chiedendone il rigetto e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere gli alberi a una distanza inferiore a quella legale, nonché, deducendo di non opporsi all'accesso sul proprio fondo, hanno chiesto la condanna dei ricorrenti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno per l'occupazione del fondo ( sia temporanea del ponteggio, che definitiva della posa in opera della guaina), per l'eventuale estirpazione di alberi e per il danneggiamento.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzione documentale, con l'espletamento della prova orale e della ctu tecnica e all'udienza del 15 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda degli attori va qualificata come azione negatoria servitutis, azione di accertamento negativo concessa al proprietario o per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene, oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè per far dichiarare inesistenti eventuali diritti di godimento che altri vantino sulla cosa.
Causa petendi dell'actio negatoria é, in uno alla violazione lamentata, la proprietà o la comproprietà dell'immobile.
L'interesse a proporre l'azione sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'uso, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, oppure allorchè, pur senza alcuna concreta attività materiale, il terzo pretenda in maniera esplicita di esercitare una determinata servitù, dovendosi ritenere in ogni caso l'azione esperibile non solo al fine di respingere le turbative che abbiano il contenuto di una servitù, ma anche ogni pretesa di diritto sulla cosa di proprietà dell'attore che ne menomi la libertà e la pienezza.
Da un punto di vista probatorio non é richiesta all'attore “una prova rigorosa della proprietà, come nell'azione di rivendicazione, potendo tale prova essere fornita con qualsiasi mezzo e, in particolare, mediante la produzione di un valido titolo di acquisto" (Cass. 16 gennaio 1987 n. 284).
Nello stesso senso, poi, sul convenuto in negatoria servitutis incombe l'onere della prova del diritto reale di servitù da lui vantato per contestare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo per il cui accertamento l'attore in negatoria agisce in giudizio (cfr. Cass. sentenze 3/6/1991 n. 6258; 12/3/1980
n. 1666; più di recente Cass. 2, Sentenza n. 9449 del 2009).
Ciò debitamente premesso, si rileva, anzitutto, che dalla produzione documentale in atti non emerge l'esistenza di una servitù a carico dell'immobile di proprietà degli attori in favore del fondo limitrofo di proprietà dei convenuti.
Tanto emerge dall'atto di donazione con cui la figura come Pt_1
donataria e la donante e usufruttuaria (Rep. n. 53944 Racc. n. 17651 del Pt_2
10 maggio 2002 in Notaio Dott. ) prodotto in atti, in cui è Per_1
specificato che “gli immobili descritti vengono donati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano … con le servitù attive e passive esistenti ( e per queste ultime solo quelle legalmente costituite giusta i titoli di provenienza e la situazione dei luoghi)”.
D'altro canto, poi, i convenuti non hanno prodotto il loro titolo di acquisto e non hanno, quindi, documentato che il loro fondo gode di alcun diritto di servitù sul predetto fondo di proprietà degli attori.
Va, a questo punto, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di acquisto per usucapione del diritto a mantenere gli alberi a una distanza inferiore a quella legale.
E' necessario evidenziare che il diritto a tenere alberi a distanza non legale può essere usucapito con il decorso del termine ventennale: invero, ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi con una distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, stante che è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. civ. sent. n.
21855 del 18 ottobre 2007).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene che i convenuti abbiano dimostrato che dall'epoca dell'impianto degli alberi in questione siano decorso più di un ventennio. In particolare, dall'accertamento tecnico demandato al ctu, incaricato nel corso del giudizio, è emerso sul fondo dei convenuti insistono:
- una pianta di ulivo la quale dista dal fabbricato 2.00m;
- una pianta di pesco la quale dista dal fabbricato 3.30m;
- due piante di fico la prima identificata ad una distanza di 0.30 m dal fabbricato, mentre la seconda dista 1.80 m dal fabbricato;
- una pianta di mandorlo a distanza pari a 2.60 m dal fabbricato;
- una pianta di Yucca distante dal fabbricato 2.90 m.
Detti alberi, secondo le ricostruzioni del ctu, ritenute condivisibili da questo
Giudice, hanno un'età superiore ai vent'anni, atteso che risultano presenti in immagini fornite da Google Heart e dalle ortofoto del 2007 e dell' anno 2000, sebbene di risoluzione non perfettamente nitida.
A ogni modo, la presenza di questi alberi è stata confermata dalle dichiarazioni della testimone la quale ha riferito in ordine Tes_1
all'esistenza di questi alberi (in particolare, due di fico, la palma e l'ulivo) dapprima piccoli e poi divenuti grandi, ancor prima che la medesima ( classe 1975) compiesse 18 anni ( cfr. verbale di udienza del 30 giugno 2023: “ sì, confermo.
Lo so perché da quando sono nata io abito lì, inizialmente abitavo in via Bonservizio, n.
54, che si trova accanto all'immobile della in seguito, da quando avevo circa 18 Pt_1
anni, mi sono trasferita in un immobile di fronte al terreno per cui è causa. Io ricordo
l'esistenza di questi alberi (due di fico, la palma e l'ulivo) dapprima piccoli e poi divenuti grandi, perché da piccola giocavo proprio su quel terreno con e altri, e quindi Per_2 CP_3
ne sono certa. Ricordo che in passato vedevo il padre delle parti, che si Parte_3
occupava di questo terreno, e quindi presumo che sia stato lui a piantarli. Ricordo anche
l'albero di pesco, che era stato piantato comunque successivamente rispetto ai primi. Anche da casa mia, da quando mi sono trasferita, riesco a vedere questi alberi, e li vedo tutt'oggi.
Preciso che i miei ricordi di questi alberi risalgono anche al periodo in cui io abitavo in via
Bonservizio, in quanto io allora andavo a giocare con i Ricordo che in questo CP_2
periodo gli alberi erano più piccoli”).
Tali dichiarazioni si ritengono coerenti e attendibili e non risultano inficiate dalla circostanza che la medesima teste non sia riuscita a scorgere esattamente gli alberi nella foto esibita in udienza, trattandosi di una copia scansionata e non del tutto nitida.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto in capo ai convenuti di mantenere i due alberi di fico,
l'albero di ulivo e di a distanza inferiore a quella di legge. Pt_4
Diversamente, per quanto riguarda l'albero di pesco, che dista 3.30 dal fabbricato e per il mandorlo, che dista 2,60 dal fabbricato, è stato accertato il rispetto della disciplina di cui all'art. 892, comma 1, c.c., ai sensi del quale:
“Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i PP, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo”.
A questo punto, va esaminata l' ulteriore domanda proposta dalle attrici volta a consentire l'accesso sul fondo dei convenuti, al fine di realizzare alcune opere di manutenzione ( prospetto e scavo per la collocazione di una guina) sul proprio fabbricato ai sensi dell'art. 843 c.c..
A tal proposito, va ricordato che in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei, purchè, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino - ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza. In tali casi compito del giudice di merito è quello di un'attenta valutazione comparativa tra l'entità del danno (inevitabile) che viene cagionato al vicino e la natura dell'opera che si deve eseguire ( cfr. Cass.
n. 32100/2021).
Ebbene, venendo al caso di specie, non è contestato, anzi è stato constatato anche dal ctu, che il magazzino di proprietà degli attori sia interessato da un fenomeno di risalita di umidità, e che sia necessario procedere a uno scavo per la posa di una guaina di impermiabilizzazione e di un ponteggio per tutta la lunghezza del fabbricato ( m 13).
Per fare ciò, il ctu ha accertato la necessità di rimuovere la recinzione ed estirpare le piante collocate a ridosso del fabbricato, che non risultano particolarmente curate per fini agricoli ( cfr. Relazione ctu in atti).
Pertanto, si ritiene che tali opere siano necessarie, essendo del tutto marginali i danni conseguenti sul fondo dei convenuti.
Ebbene, va dato atto che i convenuti non si sono opposti all'accesso sul proprio fondo, ma hanno chiesto un risarcimento dei danni patiti sia per l'occupazione temporanea del fondo per un importo di non meno € 1500,00, che per l'occupazione permanente della posa della guaina, per non meno di €
3000,00, nonché per il danneggiamento della recinzione con ripristino per €
500,00, e infine, per l'estirpazione di eventuali alberi o per il loro danneggiamento, quantificandoli in, rispettivamente, € 10.000, o € 5000,00.
A proposito dei danni derivante dall'accesso sul fondo altrui, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di cui all'art. 843, comma 2, c.c. tratteggia una responsabilità da atto lecito, che va ritenuta integrata per il fatto stesso che il transito e l'accesso (obligatio propter rem) abbia determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno- evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20540 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n.
1908 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 27/09/1982; Sez. 2,
Sentenza n. 1670 del 14/05/1969; Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 22/11/1968), indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione può procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
19849 del 18/07/2024).
In queste ipotesi, il danno è espresso dallo stesso evento lesivo, già in forza della speciale previsione normativa a mente della quale, se la limitazione del diritto cagiona un danno (danno-evento), è dovuta un'adeguata indennità (ex art. 843, secondo comma, c.c.), la quale sembra discendere ex lege in via inferenziale dalla realizzazione dell'evento lesivo.
Ebbene, considerato che per consentire l'accesso e l'installazione di un ponteggio sarà necessario estirpare due piante di fico e una pianta di ulivo - tuttavia in stato di abbandono - e collocare una guaina di impermiabilizzazione, previo scavo largo 1 m, lungo 13 m e profondo 2 m e occupare temporaneaamente un'area del giardino per la costruzione di un ponteggio di circa 20 mq ( cfr. relazione ctp delle attrici non contestata), appare equo liquidare una indennità complessiva di € 450,00, somma determinata, tenendo conto del valore agricolo medio del fondo seminativo arborato estratto dal sito dell'Agenzia dell'entrate per il territorio di Canicattì
(valore 7173 euro/ha), della modesta superficie occupata, dello stato dei luoghi e della destinazione dei medesimi.
Si ritiene che possa essere riconosciuta unicamente tale voce di danno, non ritenendo accoglibile le ulteriori richieste risarcitorie per l'estirpazione degli alberi, quale voce autonoma, o per il danneggiamento delle piante o della recinzione, tenuto conto dello stato di abbandono, accertato dal ctu e considerato che la recinzione verrà ripristinata a cura e spese delle attrici.
Pertanto, va consentito l'accesso alle attrici o di operai dalle medesime incaricati, al fine di eseguire i lavori necessari indicati nella propria relazione tecnica, previa le eventuali autorizzazioni amministrative, con condanna al ripristino della recinzione e al pagamento di un indennizzo complessivo di €
450,00.
Tenuto conto della circostanza che il consenso dei convenuti all'accesso sul proprio fondo da parte delle attrici era subordinato al pagamento di poste risarcitorie solo in minima parte riconosciute all'esito del giudizio e dunque, considerata la soccombenza reciproca rispetto alle domande poste rispettivamente dalle attrici e dai convenuti, le spese di lite vanno compensate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del ctu e pro quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, uditi i procuratori delle parti, così definitivamente provvede: accerta l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti di mantenere nel fondo, sito in Canicattì, in via Pirandello ( identificato in catasto al foglio 54, part. 513), i due alberi di fico, l'albero di ulivo e di Jucca a distanza inferiore a quella di legge rispetto al fabbricato, sito in Canicattì, in via Pirandello, 37
(identificato in catasto al foglio 54, part. 290; ordina ai convenuti di consentire l'accesso alle attrici o a soggetti da loro incaricati per l'esecuzione dei lavori indicati in ricorso e per il tempo strettamente necessario, previa eventuali autorizzazioni amministrative, con ordine di ripristino dello status quo ante a carico delle attrici e con condanna di queste ultime a corrispondere ai convenuti la somma complessiva di € 450,00 per i titoli di cui in motivazione;
compensa le spese di lite;
pone a carico dei convenuti in solido, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 9 marzo 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1760/2020 del registro generale degli affari civili contenziosi promosso da nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], rappresentate e difese dall'avv. Salvatore
Di Miceli, giusta procura in atti
ATTRICI
Contro
nata a [...], l'[...], , Controparte_1 CP_2
nato a [...], il [...], nata a [...], il 10 CP_3
ottobre 1974, nata a [...], il [...], Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Russello, giusta procura in atti
CONVENUTI E ATTORI IN VIA RINCONVENZIONALE
Avente ad oggetto: diritti reali
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 14 luglio 2020, e Parte_1 [...]
premettendo di essere proprietarie di un immobile sito in Canicattì, Pt_2
in via Pirandello, 37 (identificato in catasto al foglio 54, part. 290), confinante con un lotto di terreno di proprietà dei convenuti, ha convenuto in giudizio questi ultimi, lamentando il mancato rispetto delle distanze legali da parte degli alberi piantati a ridosso del confine e l'impossibilità per i medesimi attori di provvedere a necessari lavori di impermeabilizzazione del seminterrato del proprio immobile e di rifacimento del prospetto, stante il mancato consenso dei convenuti ad accedere sul proprio fondo, hanno chiesto la condanna di questi ultimi a estirpare gli alberi piantati in violazione della distanza legale, nonché di consentire l'accesso sul proprio fondo, con condanna alle spese legali.
Con memoria, depositata il 2 novembre 2020, si sono costituiti CP_1
e contestando la
[...] CP_3 CP_2 Controparte_4
domanda di estirpazione, chiedendone il rigetto e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere gli alberi a una distanza inferiore a quella legale, nonché, deducendo di non opporsi all'accesso sul proprio fondo, hanno chiesto la condanna dei ricorrenti al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno per l'occupazione del fondo ( sia temporanea del ponteggio, che definitiva della posa in opera della guaina), per l'eventuale estirpazione di alberi e per il danneggiamento.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzione documentale, con l'espletamento della prova orale e della ctu tecnica e all'udienza del 15 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda degli attori va qualificata come azione negatoria servitutis, azione di accertamento negativo concessa al proprietario o per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene, oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè per far dichiarare inesistenti eventuali diritti di godimento che altri vantino sulla cosa.
Causa petendi dell'actio negatoria é, in uno alla violazione lamentata, la proprietà o la comproprietà dell'immobile.
L'interesse a proporre l'azione sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'uso, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, oppure allorchè, pur senza alcuna concreta attività materiale, il terzo pretenda in maniera esplicita di esercitare una determinata servitù, dovendosi ritenere in ogni caso l'azione esperibile non solo al fine di respingere le turbative che abbiano il contenuto di una servitù, ma anche ogni pretesa di diritto sulla cosa di proprietà dell'attore che ne menomi la libertà e la pienezza.
Da un punto di vista probatorio non é richiesta all'attore “una prova rigorosa della proprietà, come nell'azione di rivendicazione, potendo tale prova essere fornita con qualsiasi mezzo e, in particolare, mediante la produzione di un valido titolo di acquisto" (Cass. 16 gennaio 1987 n. 284).
Nello stesso senso, poi, sul convenuto in negatoria servitutis incombe l'onere della prova del diritto reale di servitù da lui vantato per contestare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo per il cui accertamento l'attore in negatoria agisce in giudizio (cfr. Cass. sentenze 3/6/1991 n. 6258; 12/3/1980
n. 1666; più di recente Cass. 2, Sentenza n. 9449 del 2009).
Ciò debitamente premesso, si rileva, anzitutto, che dalla produzione documentale in atti non emerge l'esistenza di una servitù a carico dell'immobile di proprietà degli attori in favore del fondo limitrofo di proprietà dei convenuti.
Tanto emerge dall'atto di donazione con cui la figura come Pt_1
donataria e la donante e usufruttuaria (Rep. n. 53944 Racc. n. 17651 del Pt_2
10 maggio 2002 in Notaio Dott. ) prodotto in atti, in cui è Per_1
specificato che “gli immobili descritti vengono donati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano … con le servitù attive e passive esistenti ( e per queste ultime solo quelle legalmente costituite giusta i titoli di provenienza e la situazione dei luoghi)”.
D'altro canto, poi, i convenuti non hanno prodotto il loro titolo di acquisto e non hanno, quindi, documentato che il loro fondo gode di alcun diritto di servitù sul predetto fondo di proprietà degli attori.
Va, a questo punto, esaminata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di acquisto per usucapione del diritto a mantenere gli alberi a una distanza inferiore a quella legale.
E' necessario evidenziare che il diritto a tenere alberi a distanza non legale può essere usucapito con il decorso del termine ventennale: invero, ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi con una distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, stante che è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. civ. sent. n.
21855 del 18 ottobre 2007).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si ritiene che i convenuti abbiano dimostrato che dall'epoca dell'impianto degli alberi in questione siano decorso più di un ventennio. In particolare, dall'accertamento tecnico demandato al ctu, incaricato nel corso del giudizio, è emerso sul fondo dei convenuti insistono:
- una pianta di ulivo la quale dista dal fabbricato 2.00m;
- una pianta di pesco la quale dista dal fabbricato 3.30m;
- due piante di fico la prima identificata ad una distanza di 0.30 m dal fabbricato, mentre la seconda dista 1.80 m dal fabbricato;
- una pianta di mandorlo a distanza pari a 2.60 m dal fabbricato;
- una pianta di Yucca distante dal fabbricato 2.90 m.
Detti alberi, secondo le ricostruzioni del ctu, ritenute condivisibili da questo
Giudice, hanno un'età superiore ai vent'anni, atteso che risultano presenti in immagini fornite da Google Heart e dalle ortofoto del 2007 e dell' anno 2000, sebbene di risoluzione non perfettamente nitida.
A ogni modo, la presenza di questi alberi è stata confermata dalle dichiarazioni della testimone la quale ha riferito in ordine Tes_1
all'esistenza di questi alberi (in particolare, due di fico, la palma e l'ulivo) dapprima piccoli e poi divenuti grandi, ancor prima che la medesima ( classe 1975) compiesse 18 anni ( cfr. verbale di udienza del 30 giugno 2023: “ sì, confermo.
Lo so perché da quando sono nata io abito lì, inizialmente abitavo in via Bonservizio, n.
54, che si trova accanto all'immobile della in seguito, da quando avevo circa 18 Pt_1
anni, mi sono trasferita in un immobile di fronte al terreno per cui è causa. Io ricordo
l'esistenza di questi alberi (due di fico, la palma e l'ulivo) dapprima piccoli e poi divenuti grandi, perché da piccola giocavo proprio su quel terreno con e altri, e quindi Per_2 CP_3
ne sono certa. Ricordo che in passato vedevo il padre delle parti, che si Parte_3
occupava di questo terreno, e quindi presumo che sia stato lui a piantarli. Ricordo anche
l'albero di pesco, che era stato piantato comunque successivamente rispetto ai primi. Anche da casa mia, da quando mi sono trasferita, riesco a vedere questi alberi, e li vedo tutt'oggi.
Preciso che i miei ricordi di questi alberi risalgono anche al periodo in cui io abitavo in via
Bonservizio, in quanto io allora andavo a giocare con i Ricordo che in questo CP_2
periodo gli alberi erano più piccoli”).
Tali dichiarazioni si ritengono coerenti e attendibili e non risultano inficiate dalla circostanza che la medesima teste non sia riuscita a scorgere esattamente gli alberi nella foto esibita in udienza, trattandosi di una copia scansionata e non del tutto nitida.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto in capo ai convenuti di mantenere i due alberi di fico,
l'albero di ulivo e di a distanza inferiore a quella di legge. Pt_4
Diversamente, per quanto riguarda l'albero di pesco, che dista 3.30 dal fabbricato e per il mandorlo, che dista 2,60 dal fabbricato, è stato accertato il rispetto della disciplina di cui all'art. 892, comma 1, c.c., ai sensi del quale:
“Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i PP, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo”.
A questo punto, va esaminata l' ulteriore domanda proposta dalle attrici volta a consentire l'accesso sul fondo dei convenuti, al fine di realizzare alcune opere di manutenzione ( prospetto e scavo per la collocazione di una guina) sul proprio fabbricato ai sensi dell'art. 843 c.c..
A tal proposito, va ricordato che in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei, purchè, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino - ogni conseguenza implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve riprendere la sua originaria ampiezza. In tali casi compito del giudice di merito è quello di un'attenta valutazione comparativa tra l'entità del danno (inevitabile) che viene cagionato al vicino e la natura dell'opera che si deve eseguire ( cfr. Cass.
n. 32100/2021).
Ebbene, venendo al caso di specie, non è contestato, anzi è stato constatato anche dal ctu, che il magazzino di proprietà degli attori sia interessato da un fenomeno di risalita di umidità, e che sia necessario procedere a uno scavo per la posa di una guaina di impermiabilizzazione e di un ponteggio per tutta la lunghezza del fabbricato ( m 13).
Per fare ciò, il ctu ha accertato la necessità di rimuovere la recinzione ed estirpare le piante collocate a ridosso del fabbricato, che non risultano particolarmente curate per fini agricoli ( cfr. Relazione ctu in atti).
Pertanto, si ritiene che tali opere siano necessarie, essendo del tutto marginali i danni conseguenti sul fondo dei convenuti.
Ebbene, va dato atto che i convenuti non si sono opposti all'accesso sul proprio fondo, ma hanno chiesto un risarcimento dei danni patiti sia per l'occupazione temporanea del fondo per un importo di non meno € 1500,00, che per l'occupazione permanente della posa della guaina, per non meno di €
3000,00, nonché per il danneggiamento della recinzione con ripristino per €
500,00, e infine, per l'estirpazione di eventuali alberi o per il loro danneggiamento, quantificandoli in, rispettivamente, € 10.000, o € 5000,00.
A proposito dei danni derivante dall'accesso sul fondo altrui, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la previsione di cui all'art. 843, comma 2, c.c. tratteggia una responsabilità da atto lecito, che va ritenuta integrata per il fatto stesso che il transito e l'accesso (obligatio propter rem) abbia determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (danno- evento), consistente nella persistente occupazione dell'area per tutto il corso dei lavori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20540 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n.
1908 del 27/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 27/09/1982; Sez. 2,
Sentenza n. 1670 del 14/05/1969; Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 22/11/1968), indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione può procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
19849 del 18/07/2024).
In queste ipotesi, il danno è espresso dallo stesso evento lesivo, già in forza della speciale previsione normativa a mente della quale, se la limitazione del diritto cagiona un danno (danno-evento), è dovuta un'adeguata indennità (ex art. 843, secondo comma, c.c.), la quale sembra discendere ex lege in via inferenziale dalla realizzazione dell'evento lesivo.
Ebbene, considerato che per consentire l'accesso e l'installazione di un ponteggio sarà necessario estirpare due piante di fico e una pianta di ulivo - tuttavia in stato di abbandono - e collocare una guaina di impermiabilizzazione, previo scavo largo 1 m, lungo 13 m e profondo 2 m e occupare temporaneaamente un'area del giardino per la costruzione di un ponteggio di circa 20 mq ( cfr. relazione ctp delle attrici non contestata), appare equo liquidare una indennità complessiva di € 450,00, somma determinata, tenendo conto del valore agricolo medio del fondo seminativo arborato estratto dal sito dell'Agenzia dell'entrate per il territorio di Canicattì
(valore 7173 euro/ha), della modesta superficie occupata, dello stato dei luoghi e della destinazione dei medesimi.
Si ritiene che possa essere riconosciuta unicamente tale voce di danno, non ritenendo accoglibile le ulteriori richieste risarcitorie per l'estirpazione degli alberi, quale voce autonoma, o per il danneggiamento delle piante o della recinzione, tenuto conto dello stato di abbandono, accertato dal ctu e considerato che la recinzione verrà ripristinata a cura e spese delle attrici.
Pertanto, va consentito l'accesso alle attrici o di operai dalle medesime incaricati, al fine di eseguire i lavori necessari indicati nella propria relazione tecnica, previa le eventuali autorizzazioni amministrative, con condanna al ripristino della recinzione e al pagamento di un indennizzo complessivo di €
450,00.
Tenuto conto della circostanza che il consenso dei convenuti all'accesso sul proprio fondo da parte delle attrici era subordinato al pagamento di poste risarcitorie solo in minima parte riconosciute all'esito del giudizio e dunque, considerata la soccombenza reciproca rispetto alle domande poste rispettivamente dalle attrici e dai convenuti, le spese di lite vanno compensate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido nei confronti del ctu e pro quota nei rapporti interni.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, uditi i procuratori delle parti, così definitivamente provvede: accerta l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti di mantenere nel fondo, sito in Canicattì, in via Pirandello ( identificato in catasto al foglio 54, part. 513), i due alberi di fico, l'albero di ulivo e di Jucca a distanza inferiore a quella di legge rispetto al fabbricato, sito in Canicattì, in via Pirandello, 37
(identificato in catasto al foglio 54, part. 290; ordina ai convenuti di consentire l'accesso alle attrici o a soggetti da loro incaricati per l'esecuzione dei lavori indicati in ricorso e per il tempo strettamente necessario, previa eventuali autorizzazioni amministrative, con ordine di ripristino dello status quo ante a carico delle attrici e con condanna di queste ultime a corrispondere ai convenuti la somma complessiva di € 450,00 per i titoli di cui in motivazione;
compensa le spese di lite;
pone a carico dei convenuti in solido, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 9 marzo 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44