TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36062/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36062/2024
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. GENTILE LUCA, oggi sostituito dall'avv. Paola Selleri. Si riporta Parte_1 all'atto di appello e insiste nelle proprie domande.
Per l'avv. SALA CINZIA. Insiste per la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado. Si riporta al proprio atto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36062/2024 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GENTILE LUCA, elettivamente domiciliato in VIA DE CESARE 13 TARANTO presso il difensore
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA Controparte_1 C.F._1
CINZIA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 18 20122 MILANO presso il difensore
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 25.11.2022 agisce nei confronti del Controparte_1 Parte_1 avanti il Giudice di Pace di Milano chiedendo l'annullamento del verbale V/6135/2022 del 1.10.2022 emesso per la violazione dell'art. 146 co. 3 cds. Si costituisce in giudizio il , evidenziando la legittimità dell'accertamento effettuato Parte_1 e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 5007/2024 emessa il 22.7.2024 il Giudice di Pace di Milano accoglie l'opposizione e annulla il verbale.
Con ricorso di data 14.10.2024 il propone appello avverso la decisione, Parte_1 evidenziando la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, l'errata valutazione delle circostanze di fatto e dei documenti disponibili, l'errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 146 co. 3 cds, 121 co. 1 ter cds, 45 co. 6 cds, 192 Reg. Att. cds, la violazione dei principi in tema di ripartizione delle spese processuali.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande originariamente proposte da Controparte_1
pagina 2 di 5 Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 decisione del Giudice di Pace.
*** Devono essere separatamente esaminati i profili di doglianza proposti dall'appellante. Con il primo di essi il deduce la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per vizio di Pt_1 ultrapetizione. In sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contesta l'assenza Controparte_1 dell'autorizzazione prefettizia all'installazione e utilizzo dell'apparecchio con cui è stata rilevata l'infrazione al cds. Solo questo è l'oggetto della specifica doglianza. Il Giudice di Pace dichiara la sua infondatezza, posto che nessuna norma prevede che venga rilasciata tale autorizzazione. Rileva però che la doglianza “merita accoglimento sotto altro profilo”; in particolare, evidenzia la necessità di apposita delibera di Giunta Comunale, ritenendo che fosse onere del produrre tale delibera. Pt_1
In tal modo il giudice di prime cure viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, accogliendo una doglianza non indicata dal ricorrente e pretendendo dal l'assolvimento di un Pt_1 onere probatorio (la produzione della delibera di Giunta) non dovuto alla luce del contenuto dell'originario ricorso. Il motivo di appello è pertanto fondato.
*** Il lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ritiene Parte_1 insufficiente la durata della luce semaforica gialla.
Si rileva che:
- nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente allega che il tempo di permanenza della luce gialla deve essere di almeno 9 secondi e che è impossibile verificare l'effettiva durata della luce gialla;
non si duole del fatto che il periodo fosse in concreto troppo limitato rispetto alla velocità del proprio veicolo o alle caratteristiche della strada;
- il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che l'art. 41 cds non indica quale debba essere la durata di accensione della luce gialla;
non indica quale sia la giurisprudenza che ritiene necessaria una durata minima di quattro secondi;
- l'art. 41 co. 10 cds prevede che “Durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto” previsti per la luce rossa;
tale è il principio generale cui il conducente deve attenersi;
a tale principio fa eccezione la situazione in cui il conducente sia così prossimo, al momento dell'accensione della luce gialla, da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza;
in tal caso il conducente deve sgomberare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza;
nessuna considerazione è stata svolta, in sede di atto introduttivo del giudizio, in merito al fatto che il veicolo condotto dall'odierno appellato fosse in condizioni di velocità tali da non potersi arrestare in tempo, conformemente al precetto generale sopra indicato;
- i fotogrammi disponibili evidenziano inoltre che egli ha oltrepassato la linea di arresto quando il semaforo proiettava luce rossa, luce già esistente prima ancora che il veicolo fosse visibile dalla telecamera.
Il motivo di appello è pertanto fondato.
*** L'appellante allega l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene rilevante la mancanza di omologa dell'apparecchiatura utilizzata per il rilievo dell'infrazione. È pacifico tra le parti che essa sia stata approvata e non omologata.
Si osserva in proposito che:
- la sentenza della Corte Cost. 113/2015 si occupa dei rilevamenti in merito al rispetto dei limiti di velocità da parte dei veicoli;
conformemente rileva che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati”;
pagina 3 di 5 concentra quindi la sua attenzione su aspetti legati a misurazioni e a valori, del tutto estranei alla fattispecie in esame;
richiama in proposito “la peculiarità della fattispecie concreta”;
- la limitazione del ragionamento a tale ipotesi è confermata da quanto indicato dalla Corte di legittimità nella sent. Cass. 15.4.2019 n. 10458, nella parte in cui rileva che la “sentenza della Corte Costituzionale cui si riferisce il ricorrente ha riguardato le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità … pertanto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, da essa operata, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione”; la medesima decisione richiama l'orientamento della Suprema Corte, recentemente riproposto da Cass. n. 11574 del 2017 con riferimento a violazione analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio: “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice”;
- non è dirimente la recente decisione della Corte di legittimità 10505/2024 che, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 45 cds (in tema di controllo della velocità), premessa la diversità tra le procedure di omologazione e approvazione, evidenzia, con riferimento ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, che solo alcuni sono “destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura …”), mentre per altri “è sufficiente la semplice approvazione”, considerata non sufficiente nel caso di autovelox;
- se da un lato la previsione di cui all'art. 41 co. 8 cds dispone che tutti i segnali o dispositivi luminosi previsti dalla norma siano soggetti ad omologazione, dall'altro quella di cui all'art. 201 co. 1 ter cds (di carattere speciale rispetto alla previsione generale e successivamente introdotto) prevede in via alternativa l'utilizzo di dispositivi omologati o approvati. Sulla base dei principi giurisprudenziali e dei dati normativi sopra richiamati, deve pertanto ritenersi idoneo l'utilizzo dell'apparecchio di rilevamento utilizzato nel caso di specie. Il motivo di appello è pertanto fondato.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva l'accoglimento del ricorso del . Parte_1
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- quanto al primo grado di giudizio, del principio giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4 L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste;
tale situazione non ricorre nel caso in esame;
- del riconoscimento delle ragioni dell'appellante nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
5007/2024 emessa il 22.7.2024 dal Giudice di Pace di Milano, rigetta il ricorso originariamente proposto da determinando la sanzione nella misura del minimo edittale. Controparte_1
2) Compensa le spese processuali del giudizio N. 52387/2022 R.G. avanti il Giudice di Pace di Milano.
3) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36062/2024
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. GENTILE LUCA, oggi sostituito dall'avv. Paola Selleri. Si riporta Parte_1 all'atto di appello e insiste nelle proprie domande.
Per l'avv. SALA CINZIA. Insiste per la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado. Si riporta al proprio atto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36062/2024 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GENTILE LUCA, elettivamente domiciliato in VIA DE CESARE 13 TARANTO presso il difensore
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA Controparte_1 C.F._1
CINZIA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 18 20122 MILANO presso il difensore
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 25.11.2022 agisce nei confronti del Controparte_1 Parte_1 avanti il Giudice di Pace di Milano chiedendo l'annullamento del verbale V/6135/2022 del 1.10.2022 emesso per la violazione dell'art. 146 co. 3 cds. Si costituisce in giudizio il , evidenziando la legittimità dell'accertamento effettuato Parte_1 e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 5007/2024 emessa il 22.7.2024 il Giudice di Pace di Milano accoglie l'opposizione e annulla il verbale.
Con ricorso di data 14.10.2024 il propone appello avverso la decisione, Parte_1 evidenziando la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, l'errata valutazione delle circostanze di fatto e dei documenti disponibili, l'errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 146 co. 3 cds, 121 co. 1 ter cds, 45 co. 6 cds, 192 Reg. Att. cds, la violazione dei principi in tema di ripartizione delle spese processuali.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande originariamente proposte da Controparte_1
pagina 2 di 5 Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 decisione del Giudice di Pace.
*** Devono essere separatamente esaminati i profili di doglianza proposti dall'appellante. Con il primo di essi il deduce la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. per vizio di Pt_1 ultrapetizione. In sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contesta l'assenza Controparte_1 dell'autorizzazione prefettizia all'installazione e utilizzo dell'apparecchio con cui è stata rilevata l'infrazione al cds. Solo questo è l'oggetto della specifica doglianza. Il Giudice di Pace dichiara la sua infondatezza, posto che nessuna norma prevede che venga rilasciata tale autorizzazione. Rileva però che la doglianza “merita accoglimento sotto altro profilo”; in particolare, evidenzia la necessità di apposita delibera di Giunta Comunale, ritenendo che fosse onere del produrre tale delibera. Pt_1
In tal modo il giudice di prime cure viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, accogliendo una doglianza non indicata dal ricorrente e pretendendo dal l'assolvimento di un Pt_1 onere probatorio (la produzione della delibera di Giunta) non dovuto alla luce del contenuto dell'originario ricorso. Il motivo di appello è pertanto fondato.
*** Il lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ritiene Parte_1 insufficiente la durata della luce semaforica gialla.
Si rileva che:
- nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente allega che il tempo di permanenza della luce gialla deve essere di almeno 9 secondi e che è impossibile verificare l'effettiva durata della luce gialla;
non si duole del fatto che il periodo fosse in concreto troppo limitato rispetto alla velocità del proprio veicolo o alle caratteristiche della strada;
- il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che l'art. 41 cds non indica quale debba essere la durata di accensione della luce gialla;
non indica quale sia la giurisprudenza che ritiene necessaria una durata minima di quattro secondi;
- l'art. 41 co. 10 cds prevede che “Durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto” previsti per la luce rossa;
tale è il principio generale cui il conducente deve attenersi;
a tale principio fa eccezione la situazione in cui il conducente sia così prossimo, al momento dell'accensione della luce gialla, da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza;
in tal caso il conducente deve sgomberare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza;
nessuna considerazione è stata svolta, in sede di atto introduttivo del giudizio, in merito al fatto che il veicolo condotto dall'odierno appellato fosse in condizioni di velocità tali da non potersi arrestare in tempo, conformemente al precetto generale sopra indicato;
- i fotogrammi disponibili evidenziano inoltre che egli ha oltrepassato la linea di arresto quando il semaforo proiettava luce rossa, luce già esistente prima ancora che il veicolo fosse visibile dalla telecamera.
Il motivo di appello è pertanto fondato.
*** L'appellante allega l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene rilevante la mancanza di omologa dell'apparecchiatura utilizzata per il rilievo dell'infrazione. È pacifico tra le parti che essa sia stata approvata e non omologata.
Si osserva in proposito che:
- la sentenza della Corte Cost. 113/2015 si occupa dei rilevamenti in merito al rispetto dei limiti di velocità da parte dei veicoli;
conformemente rileva che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati”;
pagina 3 di 5 concentra quindi la sua attenzione su aspetti legati a misurazioni e a valori, del tutto estranei alla fattispecie in esame;
richiama in proposito “la peculiarità della fattispecie concreta”;
- la limitazione del ragionamento a tale ipotesi è confermata da quanto indicato dalla Corte di legittimità nella sent. Cass. 15.4.2019 n. 10458, nella parte in cui rileva che la “sentenza della Corte Costituzionale cui si riferisce il ricorrente ha riguardato le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità … pertanto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, da essa operata, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione”; la medesima decisione richiama l'orientamento della Suprema Corte, recentemente riproposto da Cass. n. 11574 del 2017 con riferimento a violazione analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio: “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice”;
- non è dirimente la recente decisione della Corte di legittimità 10505/2024 che, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 45 cds (in tema di controllo della velocità), premessa la diversità tra le procedure di omologazione e approvazione, evidenzia, con riferimento ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, che solo alcuni sono “destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura …”), mentre per altri “è sufficiente la semplice approvazione”, considerata non sufficiente nel caso di autovelox;
- se da un lato la previsione di cui all'art. 41 co. 8 cds dispone che tutti i segnali o dispositivi luminosi previsti dalla norma siano soggetti ad omologazione, dall'altro quella di cui all'art. 201 co. 1 ter cds (di carattere speciale rispetto alla previsione generale e successivamente introdotto) prevede in via alternativa l'utilizzo di dispositivi omologati o approvati. Sulla base dei principi giurisprudenziali e dei dati normativi sopra richiamati, deve pertanto ritenersi idoneo l'utilizzo dell'apparecchio di rilevamento utilizzato nel caso di specie. Il motivo di appello è pertanto fondato.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva l'accoglimento del ricorso del . Parte_1
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- quanto al primo grado di giudizio, del principio giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4 L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste;
tale situazione non ricorre nel caso in esame;
- del riconoscimento delle ragioni dell'appellante nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
5007/2024 emessa il 22.7.2024 dal Giudice di Pace di Milano, rigetta il ricorso originariamente proposto da determinando la sanzione nella misura del minimo edittale. Controparte_1
2) Compensa le spese processuali del giudizio N. 52387/2022 R.G. avanti il Giudice di Pace di Milano.
3) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5